Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
In tema di sequestro e confisca dei beni di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il provvedimento di proroga della durata del sequestro, di cui all'art. 2-ter comma terzo della legge 31 maggio 1965, n. 575, può intervenire anche prima dell'adozione della misura di prevenzione personale, non dovendo necessariamente seguire o essere a questa contestuale, essendo sufficiente la pendenza del procedimento di prevenzione. Di conseguenza, deve escludersi che la concessione della proroga prima dell'adozione della misura di prevenzione personale infici la validità del successivo provvedimento di confisca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2002, n. 28183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28183 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUCIANO DERIU Presidente del 06/06/2002
Dott. SAVERIO MANNINO Consigliere SENTENZA
Dott. FRANCESCO P. GRAMENDOLA rel. Consigliere N. 1735
Dott. FRANCESCO IPPOLITO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 6845/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
Eredi di ME AN, e ME CA, nonché da AR SE;
avverso il decreto in data 26/5/2000 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Paolo Gramendola;
Letta la requisitoria scritta del P.G. che ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato, emesso nei confronti di AR SE, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte e per il rigetto dei ricorsi degli Eredi ME AN;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con decreto in data 26/5/2000 la Corte di Appello di Reggio Calabria, decidendo sull'impugnazione avverso il provvedimento in data 3/10/1994, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria - Sez. Misure di Prevenzione, - aveva disposto, tra l'altro, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni cinque, nei confronti di ME AN, e per la durata di anni tre nei confronti di AR SE, nonché la confisca dei beni già sequestrati a ME AN e ME CA, dichiarava non luogo a procedere in ordine alla misura di prevenzione personale, inflitta a ME AN per morte del proposto;
confermava il provvedimento del Tribunale nella parte in cui era stata disposta la confisca dei beni in sequestro a carico di ME AN, ME CA e degli altri terzi interessati, e confermava il provvedimento medesimo nella parte in cui era stata disposta l'applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti del AR SE.
Avverso tale decreto ricorrevano per Cassazione gli eredi di ME AN, nelle persone di ME AN, LA, PP, AR, ST, EP, SE, IA, RE, nonché ME CA, i quali a mezzo del loro difensore denunciavano con tre articolati motivi: 1^) la nullità dell'impugnato decreto nella parte relativa alle disposizioni patrimoniali, per violazione dell'art. 2/ter legge n. 575/1965, essendo stata adottata la confisca oltre il termine di un anno dall'avvenuto sequestro, illegittimamente prorogato di un altro anno in violazione del disposto di cui al 3^ comma del cit. art., che consente la proroga di un anno dal sequestro solo nel caso di misura personale adottata prima della proroga, ovvero contestualmente ad essa;
2^) la nullità del decreto impugnato per violazione dell'art. 2/ter legge n. 575/1965, mancando qualsiasi motivazione o essendo apodittica o illogica quella risultante dal testo, in ordine al giudizio di certezza della acquisizione illecita dei beni, oggetto della confisca, e del reimpiego di capitali, illecitamente acquisiti;
3^) la nullità del decreto medesimo per omessa motivazione in ordine alla richiesta di perizia sulla consistenza effettiva dei beni, nonché sul valore di acquisto dei medesimi e sulle possibilità economiche al tempo dell'acquisto, soprattutto a seguito della disattesa consulenza di parte. Concludevano, insistendo nella richiesta di annullamento dell'impugnato decreto.
Con motivi aggiunti il difensore di ME ST denunziava ancora:
A) la nullità del decreto impugnato per violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione alla mancanza di motivazione nel decreto impugnato, relativamente alla richiesta di perizia sulla consistenza effettiva dei beni confiscati, nonché sul valore di acquisto dei medesimi e sulle possibilità economiche reali del proposto al tempo dell'acquisto, anche a seguito della disattesa consulenza di parte;
B) la nullità del decreto medesimo per violazione della cit. norma ex art. 606 lett. e) in relazione alla mancanza di motivazione circa il giudizio di certezza dell'acquisizione illecita e del reimpiego dei capitali.
Infine con memoria di replica il difensore dei ricorrenti, rispondendo alla requisitoria scritta del P.G., ribadiva la natura di nullità assoluta della disposta proroga del sequestro, ovvero la sua abnormità, come tale deducibile in qualsiasi stato e grado del processo, nonché la illegittimità della disposta confisca, adottata in assenza di prova del nesso eziologico tra una attività illecita definita e l'acquisizione dei beni, e della stessa attività illecita di riferimento.
Ricorreva altresì il AR, a mezzo dei suoi difensori, con due ricorsi, di contenuto pressoché identico, nei quali con l'unico motivo a sostegno deducevano: la nullità del decreto per violazione ed errata applicazione della legge antimafia, essendo stata adottata la misura di prevenzione in mancanza dei presupposti e per l'insussistenza del requisito dell'attualità, stante l'avvenuta assoluzione del proposto dalla imputazione di cui all'ordinanza cautelare del 1993, posta a fondamento del quadro indiziario, nonché il difetto di motivazione anche in relazione alla omessa acquisizione e valutazione della documentazione prodotta dalla difesa. Concludevano, insistendo per l'annullamento anche con rinvio dell'impugnato decreto.
1. Il ricorso degli eredi di ME AN e di ME CA, è destituito di fondamento e va rigettato.
1 - 2.Una breve premessa si impone, e riguarda la portata e i limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione. È ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, qui pienamente condiviso, secondo il quale la disposizione di cui all'art. 4 co. 10^, legge n. 1423/1956, richiamata dall'art.
3 - ter co. 2^ legge n. 575/1965, espressamente limita, in tema di misure di prevenzione, le censure deducibili con il ricorso per cassazione, alla violazione di legge, sicché l'ambito del sindacato, devoluto alla Corte di legittimità, non si identifica con quello proprio del motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1^ lett. e), ma ha una estensione più circoscritta, non potendo evidentemente farsi coincidere la violazione di legge con l'illogicità manifesta della motivazione. Pertanto ne deriva che, oltre ai casi di mancanza di motivazione, col ricorso per Cassazione contro decreti emessi in materia di misure di prevenzione, la motivazione deve ritenersi censurabile, soltanto quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice del merito, ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici, da fare risultare oscure le ragioni, che hanno giustificato l'applicazione della misura (Cass. Sez. 1^ n. 5525 del 16/12/1997, n. 544 del 29/3/1999, 2^ n. 703 del 10/3/2000). 1 - 3. Esaminando il ricorso de quo alla luce di tale principio, osserva questa Corte che la prima censura, ancorché ammissibile, siccome relativa alla violazione dell'art. 2/ter co. 3^ legge n.575/1965, è destituita di fondamento. Secondo la tesi difensiva la proroga del sequestro, avvenuta prima dell'adozione della misura di prevenzione personale inficerebbe la validità della confisca, e comporterebbe un vizio di nullità assoluta della misura di prevenzione patrimoniale, rilevabile di ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, se non proprio di abnormità del provvedimento. Tale interpretazione la difesa trae da una giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il termine di un anno, decorrente dalla data del sequestro, entro il quale può essere disposta la confisca, non va riferito a tutti i provvedimenti di confisca, ma solo a quelli emessi, nel caso di indagini complesse, successivamente all'adozione della misura di prevenzione personale. Ciò in quanto con il primo periodo del co. 3^ del cit. art. 2/ter, la legge in generale fa obbligo al giudice di disporre la confisca con lo stesso provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale;
con il secondo periodo gli conferisce la facoltà di emettere la misura di prevenzione patrimoniale, separatamente, ma subordina tale facoltà alla complessità delle indagini e alla pendenza del termine annuale decorrente dal sequestro, salva, quanto al termine predetto, la possibilità di proroga annuale, prevista nel medesimo contesto (Cass. Sez. 6^ c.c. 2/5/1997 Di Giovanni e altri).
1 - 4. Pur esprimendo l'esigenza di una adeguata opera di risistemazione e di coordinamento dello stratificato complesso di norme, che regolano questa materia, ritiene questa Corte che le menzionata giurisprudenza non autorizzi l'interpretazione, che la difesa ha posto a sostegno della sua eccezione di nullità. Con la menzionata sentenza si è voluto ribadire l'eccezione al principio della contestualità della misura di prevenzione personale con quella patrimoniale, che si realizza quando, per la complessità delle indagini, la misura patrimoniale della confisca ha luogo successivamente a quella personale, a condizione tuttavia che essa rispetti il termine di un anno dalla data del sequestro, termine che ben può essere prorogato di un anno con decreto motivato del Tribunale. Ma questo non vuol dire che il provvedimento di proroga debba necessariamente seguire o essere contestuale alla misura di prevenzione personale. La necessità di più accurate indagini può sorgere anche prima della emissione della misura di prevenzione personale, e non vi è nessuna plausibile ragione perché il provvedimento di proroga debba attendere la misura di prevenzione personale. Nè in siffatta anticipazione è dato ravvisare violazione delle garanzie difensive, trattandosi di un provvedimento, che, al pari del sequestro, assume la stessa forma del decreto, è sottoposto allo stesso regime (quanto alla sua motivazione) del sequestro, ed è insuscettibile di autonoma impugnazione. Quel che rileva invece, ad avviso di questa Corte, non è la emissione della misura di prevenzione personale, ma la pendenza del procedimento di prevenzione, da iniziarsi a norma dell'art. 2 legge n. 575/1965 cit., che nel caso in esame non è in discussione.
Non può quindi parlarsi di abnormità, ne' tanto meno di nullità assoluta, che si verifica quando la misura patrimoniale intervenga decorso il termine di un anno (salva la proroga di un altro anno) dalla data del sequestro, ovvero dopo la cessazione della misura personale (Cass. Sez. Un. n. 36 del 7/2/2001). Nè essa potrebbe essere compresa tra quelle di cui all'art. 179 c.p.p., che sono tassative e non ricorrenti nel caso in esame.
A tutto concedere si potrebbe trattare di una nullità c.d. a regime intermedio, che a norma degli articoli 180 - 181 c.p.p. andava eccepita o dedotta in sede di appello avverso il decreto del Tribunale.
1 - 5. Tutte le altre censure si sottraggono, alla stregua del principio prima ricordato, all'ambito del sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione, tutt'altro che apparente, completa ed esaustiva, sia in ordine alla valutazione della qualità del proposto di indiziato di appartenenza a cosche mafiose, sia in ordine all'apprezzamento della natura illecita delle fonti di acquisizione dei beni sottoposti a sequestro.
Ed allora, quanto alla contestata pericolosità del ME AN, non mette conto rilevare l'esistenza di una sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 416/bis. La granitica giurisprudenza di legittimità sul punto smentisce la doglianza difensiva, laddove afferma che, stante l'autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale, non può affermarsi l'assorbente rilevanza di sentenza di assoluzione del proposto dall'art. 416/bis nel procedimento di prevenzione, nel quale gli indizi di affiliazione ad un clan mafioso e l'indimostrata liceità di appartenenza dei beni possono essere desunti anche dagli stessi fatti storici, in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, ovvero da altri, acquisiti, o autonomamente desunti dal giudizio di prevenzione (Cass. Sez. Un. n. 18 del 17/7/1996; Cass. Sez. 5^ n. 143 del 23/4/1999). Nel caso in esame la Corte territoriale ha ben evidenziato la valenza indiziaria, anche in termini di attualità, delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia, e dei riscontri forniti dalle indagini di p.g., che indicavano nel proposto il capo di una agguerrita e organizzata consorteria mafiosa, implicata insieme ad altre nei noti sequestri DO e SE.
Quanto alla contestata mancanza di certezza dell'acquisizione illecita e del reimpiego di capitali, illecitamente acquisiti, le doglianze di entrambi i difensori sono assolutamente generiche, giacché non specificano o non danno conto dei motivi che, a loro avviso, determinano la dedotta incertezza. Al contrario sul punto il giudice a quo ha chiaramente esplicitato il percorso logico, che induceva ad escludere la legittimità della provenienza del cospicuo patrimonio mobiliare ed immobiliare in sequestro, laddove ha richiamato la condizione di quasi nullatenenza o di assenza di apprezzabile redditività del ME, ad eccezione dei modesti emolumenti, derivanti dall'attività, per giunta anche saltuaria, di operaio forestale, e di mancanza di prove della asserita attività commerciale intrapresa dalla moglie, sottolineando altresì l'impossibilità di accantonamento, nel giro di pochi anni, di cospicue somme di danaro, necessarie ad effettuare le acquisizioni immobiliari accertate, e a realizzare un grosso fabbricato, il tutto del valore stimato di lire 228.716.000.
La stessa chiarezza ed esaustività della motivazione si rinviene quando la Corte territoriale ha disatteso le conclusioni della perizia contabile di parte, laddove ha evidenziato la carenza, la insufficienza, la contraddittorietà dei presupposti, da cui si era mosso il consulente, rilevando come fosse difficile, se non impossibile, ipotizzare che il ME AN con i modesti redditi prodotti in quel periodo, potesse aver provveduto al sostentamento proprio e della sua numerosa prole, e nel frattempo accantonare somme tali da consentirgli di acquisire il cospicuo patrimonio in sequestro, come fosse altresì indimostrata l'attività lavorativa, svolta da alcuni figli conviventi, o la percezione di reddito da parte della zia ME NP CA, dato che sia la pretesa attività lavorativa, sia la convivenza della zia risalivano ad epoca successiva al 1977, quando le illecite disponibilità finanziarie erano già in via di acquisizione, e come infine l'ipotesi del baratto, prospettata dal consulente, fosse suggestiva, ma del tutto inaccettabile e priva di fondamento.
È evidente poi che con tale argomentare la Corte ha dato anche una risposta implicita alla richiesta di perizia sui beni ereditati, formulata dalla difesa, nel momento in cui ha ritenuto la sufficienza e la esaustività delle risultanze acquisite, e la mancanza di elementi di segno contrario. Correttamente quindi con tali premesse i giudici del merito non potevano che pervenire al ragionevole convincimento che i beni in sequestro fossero stati accumulati con i proventi di attività illecite, ovvero fossero il frutto del reimpiego di capitali di illecita provenienza, senza peraltro la necessità di specificare se tali attività fossero o meno di tipo mafioso, in linea con la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale, una volta accertata, come nella specie, la sussistenza della pericolosità qualificata e la sperequazione tra reddito percepito e patrimonio accumulato, non è necessario distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecità provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia (Cass. Sez. 2^ n. 705 del 26/1/1998 - 23/9/1998). 2 - 1. È invece fondato il ricorso nell'interesse di AR SE. Ed invero la Corte territoriale ha fondato il giudizio di pericolosità sociale qualificata in capo al proposto, già sottoposto ad analoga misura nel 1976, su elementi sopravvenuti, costituiti da "accuse mosse a suo carico", l'ultima delle quali, per reati, concernenti il traffico di stupefacenti del 1993. La motivazione sul punto è senza dubbio carente, dal momento che il giudice a quo, non solo non definisce il numero e il tenore di tali accuse, ma neppure valuta la circostanza, emergente dagli atti, allegati ai motivi di appello, che il AR da tale ultima accusa era stato assolto con sentenza del Tribunale di Bologna, nonché la sua incidenza sull'intero giudizio di pericolosità del proposto in termini di attualità. La evidenziata carenza motivazionale si risolve così nella violazione dell'art. 2 legge n. 575/1965, che, accanto al requisito della pericolosità sociale, postula, come presupposto della valutazione richiesta al giudice della prevenzione, che risulti accertata anche l'attualità del pericolo. L'impugnato decreto va dunque sul punto annullato con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, che nel demandato nuovo esame provvederà ad eliminare la evidenziata carenza motivazionale, valutando in piena autonomia la sussistenza del requisito della attualità della pericolosità sociale qualificata del AR, alla stregua degli anzidetti rilievi.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato, limitatamente alla posizione di AR SE, e rinvia alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame;
rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002