Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11714
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Sentenza 5 agosto 2002

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In tema di obbligo legale a contrarre, l'art. 11 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, che consente all'ENEL di impartire, anche alle imprese esercenti attività elettriche (non soggette a trasferimento ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge n. 1643 del 1962), disposizioni per <> e <>, si riferisce soltanto ad esigenze funzionali del servizio elettrico, non anche alla somministrazione dell'energia elettrica ai singoli utenti. Ne consegue che, da tale disposizione, non può farsi derivare il potere dell'ENEL di imporre, ad un'impresa o ad un ente esercente l'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, che non si trovi in una situazione di monopolio, l'obbligo - ex art. 2597 cod. civ. - di concludere il contratto con il singolo utente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11714
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11714
    Data del deposito : 5 agosto 2002

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