Sentenza 5 agosto 2002
Massime • 1
In tema di obbligo legale a contrarre, l'art. 11 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, che consente all'ENEL di impartire, anche alle imprese esercenti attività elettriche (non soggette a trasferimento ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge n. 1643 del 1962), disposizioni per <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11714 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO ELETTRICO POZZA DI FASSA SCARL, in persona del legale rappresentante in carico NZ IO con sede in Pozza di Fassa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIULIO GIOVANNINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NG ED;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 10341/99 proposto da:
NG ED, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA DI TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MARCO DETASSIS, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO ELETTRICO POZZA DI FASSA SCARL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 466/98 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 17/11/98 e depositata il 22/12/98 (R.G. 264/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI (per delega Avv. L. MANZI);
udito l'Avvocato Maria Teresa FEDELI BARBANTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del 1^ e 2^ motivo, l'assorbimento del 3^ e del 4^ del ricorso principale e l'assorbimento o il rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1989 LO GO domandò la condanna del Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa, società cooperativa a responsabilità limitata, alla realizzazione delle opere elettriche necessarie per la fornitura di energia alla propria baita in Costa Bargousa-Vico di Fassa verso pagamento del solo contributo di allacciamento nella misura fissata dal provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 48/86 ed al risarcimento del danno provocatole dall'omissivo comportamento del consorzio, che aveva frapposto una serie di ostacoli per sottrarsi agli obblighi derivanti dal provvedimento del CIP che regola la materia.
Il convenuto resistette negando di essere il soggetto tenuto alla richiesta elettrificazione, che spettava invece all'ENEL, e sostenendo che, in ogni caso, poiché la realizzazione dell'allacciamento avrebbe reso necessaria la posa in opera di una linea di lunghezza superiore ai 2000 metri, l'interessata avrebbe dovuto provvedere all'integrale rimborso delle spese sostenute. L'adito tribunale di Trento rigettò la domanda con sentenza n. 461/94 sul rilievo che non si era concluso un contratto tra le parti e che non sussisteva un obbligo a contrarre imposto dalla legge, essendo il consorzio un'impresa di produzione/distribuzione di energia elettrica non soggetta a nazionalizzazione ex art. 4, n. 8, l. 6.12.1962, n. 1643 e non essendo monopolista dell'attività di distribuzione nell'ambito territoriale in questione, nonostante le dichiarazioni in tal senso dell'ENEL.
2. La decisione è stata riformata dalla corte d'appello di Trento che, decidendo con sentenza n. 466 del 1998 sul gravame della GO, cui aveva resistito il Consorzio, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento formulata dall'appellante ed ha condannato il convenuto al risarcimento del danno, liquidato in L. 7.000.000.
Ha ritenuto la corte d'appello che il Consorzio era stato individuato dall'ENEL (con provvedimento dell'8.11.1989, emesso ex art. 11 del d.P.R. 18.3.1965, n. 342) come il soggetto che aveva l'obbligo di stipulare il contratto con la GO e che il contratto si era perfezionato quanto meno nel 1989, posto che nell'ottobre del 1987 l'appellante aveva provveduto a pagare il richiesto contributo (poi restituito dal Consorzio stesso).
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa, affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la GO, che propone ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2.1. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 18.3.1965, n. 342 e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente nega che ex art. 11 del d.P.R. n. 342 del 1965 l'Enel avesse il potere di creare obblighi di sorta per un soggetto che non esercita la propria attività di distribuzione e produzione di energia elettrica in regime di concessione;
sostiene che l'ordine era stato emesso in carenza di potere e che dovesse dunque essere disapplicato dal giudice ordinario;
afferma che un ulteriore profilo di illegittimità andava ravvisato nella circostanza che la cabina elettrica del Consorzio era la più distante tra quelle presenti in zona (come chiarito con missiva del 16.2.1989), posto che lo sviluppo della linea elettrica avrebbe richiesto un percorso di oltre 2000 metri;
si duole che la corte territoriale non abbia tenuto conto di tale deduzione, assumendo come vera la minore distanza indicata dall'Enel.
2.2. Col secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e 2932 c.c., nonché vizio di motivazione su punto decisivo per avere la corte, per un verso, prescisso dal fatto che non era stata chiesta l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c. e, per altro verso, contraddittoriamente ritenuto al contempo che il consorzio avesse l'obbligo di contrarre e che il contratto dovesse essere risolto.
Sostiene che la mancata conclusione del contratto impediva sia la pronuncia sulla risoluzione che la condanna al risarcimento.
2.3. Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione dell'art. 45 della legge n. 42 del 1985, per avere la corte d'appello omesso di considerare che la norma in questione vieta la somministrazione "per l'esecuzione di opere prive della concessione ad edificare", a meno che la domanda dell'interessato non sia corredata dalla richiesta di concessione in sanatoria e dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, stabilendo la nullità del contratto concluso in difetto di tali requisiti.
2.4. Con il quarto motivo, da ultimo, il ricorrente si duole - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 c.c. e 113 c.p.c. - che la corte territoriale abbia proceduto alla liquidazione equitativa del danno benché non ne fosse stata provata l'esistenza.
3.1. Il primo motivo è fondato nei sensi di cui appresso. È pacifico in causa che nella zona l'energia elettrica era prodotta e fornita dalla società ricorrente, da altro soggetto e dall'ENEL, dal quale, in fine, la GO ottenne la somministrazione di energia in esito alla realizzazione di un'apposita linea elettrica.
Va dunque escluso che si vertesse in una situazione di monopolio e che, in ragione dell'impossibilità del consumatore di accedere altrimenti al servizio, il Consorzio ricorrente avesse l'obbligo di concludere il contratto ai sensi dell'art. 2597 c.c.. La corte d'appello ha tuttavia ritenuto che l'obbligo del Consorzio fosse sorto a seguito del provvedimento in data 8.11.1989 col quale l'ENEL aveva disposto che il Consorzio concludesse il contratto e predisponesse le linee per il collegamento. Ed ha ravvisato la fonte di tale potere nell'art. 11 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, che consente all'Ente Nazionale per l'Energia elettrica di impartire disposizioni per "eliminare carenze del servizio elettrico" e "per soddisfare i bisogni dell'utenza" (anche alle imprese esercenti attività elettriche non soggette a trasferimento ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come inequivocamente risulta dal testo dell'art. 14 dello stesso d.PR.).
L'assunto è erroneo in diritto e la sentenza va dunque cassata sul punto.
L'articolo 11 citato recita: "Con l'osservanza delle direttive di cui al n. 1) dell'art. 10 e con il rispetto degli obblighi derivanti dai titoli di concessione, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha il potere di impartire agli enti ed imprese di cui all'articolo medesimo disposizioni per l'utilizzazione coordinata dei serbatoi, delle centrali di produzione e delle linee di trasporto, per il coordinamento dei programmi di manutenzione degli impianti, per eliminare carenze nel servizio elettrico, per soddisfare i bisogni dell'utenza, e comunque per conseguire, nel normale esercizio, la più razionale ed economica utilizzazione degli impianti dei suddetti enti ed imprese".
La disposizione evidentemente si riferisce ad esigenze funzionali di carattere generale del servizio elettrico e dell'utenza, e non anche alla somministrazione del "servizio" ed ai "bisogni" relativi al singolo utente, sicché la sua portata non può dilatarsi sino a ritenersi comprensiva del potere dell'ENEL di imporre ad un ente o ad un'impresa esercente l'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica non in situazione di monopolio, neppure di fatto in relazione alla particolare situazione dell'area territoriale, l'obbligo di concludere un contratto determinato con un singolo utente. Ad un'interpretazione estensiva della norma osta il rilievo che l'obbligo di contrarre non liberamente assunto comporta un limite al principio generale dell'autonomia negoziale e deve dunque, tutte le volte che non sia direttamente imposto dalla legge in relazione a presupposti predeterminati (com'è nel caso di cui all'art. 2597 c.c.) ma si assuma fondato su apprezzamenti discrezionali rimessi alla pubblica amministrazione, trovare pur sempre la sua fonte in una disposizione legislativa che inequivocamente conferisca all'amministrazione un potere di particolare incisività.
Rimane assorbito il profilo di censura relativo alla distanza tra la baita di cui si chiedeva l'allacciamento e la cabina di distribuzione, accertata in 1200 metri dalla sentenza gravata in un contesto nel quale la ricorrente si duole che non si sia tenuto conto delle proprie difformi deduzioni.
3.2. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui prospetta vizio di ultrapetizione e violazione dell'art. 2932 c.c., giacché la GO aveva domandato il risarcimento del danno "per il mancato allacciamento" e poiché la condanna al risarcimento del danno derivato dalla violazione del dovere di contrarre può bensì concorrere col rimedio di cui all'art. 2932 c.c., ma non presuppone che la parte domandi l'esecuzione specifica dell'obbligo, cui può non avere più interesse.
È, per contro, fondato per il resto, in quanto la corte d'appello, dopo aver ritenuto che il consorzio avesse l'obbligo di contrarre e che vi si era sottratto adducendo ragioni inconferenti, ha del tutto contraddittoriamente affermato che il contratto si era perfezionato a seguito dell'ordine dell'Enel del 1989, avendo l'interessata versato sin dal 1987 il contributo dovuto per l'allacciamento.
La sentenza va dunque cassata nella parte in cui ha pronunciato la risoluzione di un contratto mai perfezionatosi, stante il mancato incontro dei consensi su un contenuto determinato, secondo quanto accertato dalla stessa corte territoriale laddove ha riconosciuto che l'accettazione non era conforme alla proposta (pagina 6, riga 5 della sentenza).
3.3. Problema affatto diverso è se, in relazione agli intercorsi rapporti fra le parti ed al comportamento del Consorzio, sia configurabile responsabilità precontrattuale da parte dello stesso ai sensi dell'art. 1337 c.c.. 4. Risultano assorbiti il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato, col quale la GO denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. ed insufficienza di motivazione in punto di liquidazione del danno.
5. In conclusione, accolti per quanto di ragione i primi due motivi, assorbiti il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale, la sentenza va cassata con rinvio ad altra corte d'appello, che si designa in quella di Brescia, che valuterà se sussistono i presupposti del risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto motivo ed il ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2002