Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
RE 1500 03039 /01 OL ALIANO 0978065 E199606 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16769/99 Dott. Pasquale REALE Cron.6348 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 984 Dott. ES Maria FIORETTI Consigliere Dott. Laura MILANI Rel. Consigliere Ud.15/12/00 Dott. Stefano BENINI Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE NTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE MUSCOLINO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L.3000 LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso l'avvocato GIOVANNI IL CANCELLIERE GIACOBBE, che lo rappresenta e difende unitamente LIRE 3000 all'avvocato GIUSEPPE INTERSIMONE, giusta procura a CANCELLERIA margine del ricorso;
ricorrente
contro
CG069128 CRIMI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA l'avvocato GIORGIO DELLA VALLE VIRGILIO 11, presso MIRTI, rappresentato e difeso dall'avvocato Rilasciata copia legale al Sig. MRT stelleVAL 2000 GIANCLAUDIO MENTO, giusta procura a margine del per diritti 126elets. 9.5.01 2422 controricorso;
IL CANCELLIERE -1
- controricorrente -
LIRE 1500 CANCELLERIA
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA;
0080229 - intimato LIRE 1500 CANCELL avverso il decreto della Corte d'Appello di MESSINA, depositato il 20/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 0080230 udienza del 15/12/2000 dal Consigliere Dott. Laura LIRE 1500 MILANI;
CELLER udito per il ricorrente, l'Avvocato Romanelli, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
0080228 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 1500 Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per CANCELLERIA l'inammissibilità о in subordine il rigetto del ricorso. LIRE 1500 E196169 LIRE 1500 LIRE 1500 CANCELLERI CANCELLER 0080238 LIRE 1500 E196168 0080234 LIRE 1500 LIRE 1500 CANCELLERY CANCELLERIA D080233 LIRE 1500 CANCELLERIA 0080235 E196167 0080240 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 16.3.1999 il tribunale di Messina dichiarava am- missibile l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, che AN RI intendeva promuovere nei confronti di France- sco IN. Il provvedimento, impugnato da quest'ultimo, era confermato, con decreto 12-20 luglio 1999, dalla corte d'appello di Messina, sulla base, in particolare, delle concordanti dichiarazioni rese dai numerosi informatori escussi, delle indicazioni fornite dalla madre dell'istante, degli aiuti economici a quest'ultima corri- sposti dal IN. Avverso tale decreto ricorre ES IN. Resiste AN RI con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 269 e 274 c.c., nonchè omessa motivazio- ne su un punto decisivo della controversia, lamenta che la corte d'appello non abbia compiuto quel giudizio critico valutativo ne- cessariamente richiesto affinchè il provvedimento di ammissibili- tà possa considerarsi legittimo. In particolare il ricorrente, assumendo la mera apparenza della motivazione, contesta che le circostanze enumerate nel decreto impugnato possano rivestire il 1 Huilsui grado di specificità previsto dalla legge, trattandosi di circo- stanze solo indirettamente acquisite e di dichiarazioni "de rela- to". Premesso che, com'è noto, il ricorso ex art. 111 Cost. è proponibile nella specie solo per violazione di legge, che esclu- de la deducibilità del vizio di motivazione, tranne che per le ipotesi di inesistenza o mera apparenza della stessa, la censura formulata appare manifestamente infondata. Ed invero, la corte d'appello ha puntualizzato: a) le con- cordanti dichiarazioni rese dai numerosi informatori escussi, che hanno evidenziato l'abituale frequentazione della madre dell'i- stante con il IN, anche dopo che costui aveva trasferito altrove la propria residenza;
b) l'indicazione del IN, quale padre dell'istante, da parte della RI, ai parenti della stessa;
c) i contatti tra la RI ed il IN dopo la nasci- ta del ricorrente;
d) la corresponsione di aiuti economici da parte del IN alla RI. Ciò vale ad escludere totalmente l'addebito di mera apparen- za della motivazione, sostanziandosi la stessa non in affermazio- ni tautologiche ed apodittiche, ma nell'effettiva enucleazione di elementi concretamente individuati, idonei ad integrare l'essenza di una motivazione che, per i limiti sopra specificati, non può essere censurata in questa sede per asserite lacune od inadegua- tezze. 2shuifsui Quanto all'addebito di violazione di legge, è noto che la fase di ammissibilità dell'azione tendente alla dichiarazione di paternità naturale esige soltanto un "fumus boni iuris", e che il momento valutativo proprio di tale fase richiede un giudizio di tipo prognostico o probabilistico, e non assertivo ed accertati- essendo la verifica della potenziale capacità dimostrativa VO, degli elementi offerti riservata alla successiva fase di merito. In tale ottica, non è ravvisabile alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato, che ha correttamente evidenziato le "specifiche circostanze" le quali nell'ambito del giudizio pro- gnostico e probabilistico proprio della fase di ammissibilità potrebbero condurre alla dimostrazione della paternità nella suc- cessiva fase di merito. Il ricorso va dunque rigettato, con il favore delle spese per il resistente.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessi- ve £. 3.280.000, delle quali £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2000. Il Presidente Jaquale Moli l'estensore Hanguifsui est CORTE SUPREMA DICASSAZIONE IL C JERECacti ADLES 4 0 0 0 0 290000] UFFICIO DE 216575 Vite A R T T E A P A 1 ; 0 0