Sentenza 11 ottobre 2013
Massime • 1
Configura il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina la condotta di chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato di persona che in relazione a questo non ha titolo di residenza né di cittadinanza anche se si tratta di soggetto già irregolarmente presente sul territorio italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2013, n. 6110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6110 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 11/10/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1433
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 15810/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG DE N. IL 24/08/1976;
IL RA PAL N. IL 13/12/1973;
AN ND AR N. IL 15/06/1982;
GH NA N. IL 15/04/1976;
NG DE N. IL 12/04/1989;
avverso la sentenza n. 1657/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 20/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio quanto al ricorso proposto da IN IN classe 1976; per il rigetto dei ricorsi degli altri impugati.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
I. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato il giudizio di penale responsabilità:
- di IN IN detto KY, classe 1976, in ordine ai reati di associazione per delinquere (capo A) e favoreggiamento all'emigrazione clandestina (relativamente a quindici episodi delittuosi, contestati ai capi B/1 e B/2, da B/5 a B/12, e da B/14 a B/18);
- di IL AJ PA detto IL, in ordine ai reati di associazione per delinquere (capo A) e favoreggiamento all'emigrazione clandestina (relativamente a sei episodi delittuosi, contestati ai capi B/1, B/2, B/8, B/9, B/11, e B/18);
- di CH ND KU, in ordine ai reati di favoreggiamento all'emigrazione clandestina (relativamente a due episodi delittuosi, contestati ai capi B/1, B/2);
- di GH NA detto Najan, in ordine ai reati di favoreggiamento all'emigrazione clandestina (relativamente contestati ai capi (capi B/14, B/16, B/18);
- di IN NA, classe 1989, in ordine ai reati di associazione per delinquere (capo A), favoreggiamento all'emigrazione clandestina (capi B/12, B/14, B/16, B/18 e B/20).
1.1 Tale sentenza, per quanto ancora interessa nel presente scrutinio di legittimità, ha definito un procedimento a carico di numerosi imputati, la quasi totalità di nazionalità indiana, originato da una complessa attività di indagine, svoltasi anche in ambito transnazionale, con la collaborazione di autorità di polizia straniere, diretta a contrastare l'immigrazione clandestina in Italia di cittadini stranieri, ovvero l'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri paesi Europei.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli indicati imputati, a mezzo del rispettivi difensori.
2.1 Nel ricorso proposto nell'interesse di IN IN detto KY si denuncia:
- Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione (manifesta illogicità), con riferimento alla condanna del ricorrente per la ritenuta partecipazione, con ruolo apicale, all'associazione per delinquere di cui è processo. Ad avviso del ricorrente difettavano, infatti, degli elementi di prova che dimostrassero con certezza, all'esito del giudizio di appello, vuoi l'elemento psicologico del reato contestato vuoi anche l'effettivo svolgimento da parte dell'imputato di funzioni apicali. Su tali punti - si sostiene nel ricorso - la Corte, oltre a non menzionare alcun elemento di prova in merito alla presunta continuità dei rapporti avuti dall'imputato con il suo omonimo detto PY e tra i predetti ed altro imputato giudicato separatamente (IN GU detto Gaggi), ritenuti ai vertici dell'associazione, non ha fornito risposta alla principale censura mossa alla sentenza di primo grado, che pur riconoscendo che l'indagato era portatore di interessi antitetici rispetto a quelli di alcuni pretesi consociati (IN EE detto PP o IL AJ PA), ciò non di meno aveva egualmente affermato: (a) la partecipazione del prevenuto all'associazione, incongruamente desumendola dalla ripetuta commissione di reati fine con alcuni dei co-imputati, senza indicare gli elementi dimostrativi di una sua effettiva adesione, anche psicologica, stabile, continua e sistematica, alla vita di un'entità superiore e della coscienza e volontà del prevenuto a parteciparvi;
(b) il ruolo di organizzatore (art. 416 c.p., comma 1), contestato al prevenuto, confondendo tra apporto organizzativo che ontologicamente richiede la commissione di un reato quale quello previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 ed il ruolo di organizzatore della struttura criminale, che richiede competenza, strumenti ed impegno che travalichino l'approntamento dei singoli fatti di reato;
(c) la sussistenza dell'aggravante ex art. 416 c.p., comma 6, seppure introdotta con legge successiva alla commissione del reato e quindi in violazione dell'art. 2 cod. pen.; aggravante che, ove esclusa, avrebbe dovuto comportare una diretta incidenza delle concesse attenuanti generiche sull'entità della pena.
- Vizio di motivazione (mancanza) in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, anche in considerazione dell'incensuratezza del prevenuto, del suo corretto comportamento processuale, del già programmato mutamento di condotta per il futuro.
2.1.1 Il ricorso, nei limiti meglio precisati in prosieguo, è fondato e va parzialmente accolto.
2.1.2 Quanto ai rilievi critici mossi alla sentenza impugnata con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il reato associativo ed alla mancata esclusione dell'aggravante relativa al ruolo di organizzatore asseritamente ricoperto, le censure sviluppate in ricorso si rivelano del tutto prive di fondamento e si risolvono nella riproposizione di argomenti già disattesi dai giudici di appello, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici.
2.1.3 Al riguardo va anzitutto precisato che secondo i giudici di merito - le cui sintoniche argomentazioni sul punto si integrano vicendevolmente - gli atti istruttori, "che si articolavano nelle risultanze dei servizi di osservazione eseguiti dalla polizia giudiziaria, grazie all'ausilio delle attività di intercettazione espletate, in qualche caso, in concomitanza con la raccolta ed il trasporto di clandestini, ma anche nell'esito degli accertamenti eseguiti presso agenzie di money trasfert, gli uffici postali, le ditte di autonoleggio di autovetture, come integrati dalle richieste di assistenza giudiziaria all'estero", avevano "permesso di acclarare l'esistenza di una rete di rapporti tra persone residenti in Italia e all'estero, diretta ad organizzare i trasporti di clandestini con la consapevole collaborazione di svariati soggetti che si giovavano (ottenendo compensi in denaro) della situazione di clandestinità delle persone raccolte ed inviate all'estero, spesso disposte a versamenti assai cospicui di denaro, che consentivano all'associazione di retribuire i passeur (i traghettatori) ed i soggetti impegnati nelle operazioni di spostamento e trasporto dei clandestini" (pag. 3 della seconda parte della sentenza di primo grado).
2.1.4 Ciò posto - evidenziato, altresì, che i giudici del merito hanno ritenuto "che il numero dei soggetti coinvolti nel ripetersi delle concrete modalità operative" rendeva palese la costituzione di una stabile organizzazione "preordinata al compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale di persone in altro Stato, a prescindere dalla effettività, dalla durata o dalle finalità dell'ingresso o del mero transito del clandestino" - è agevole rilevare che a fronte di tali argomentazioni, del tutto plausibili e logiche ed immuni da vizi giuridici, da parte del IN IN detto KY, non si contesta, in definitiva, la fondatezza della conclusione a cui sono pervenuti i giudici di merito - ovvero l'effettiva esistenza di un'associazione per delinquere costituitasi allo scopo di commettere più reati di favoreggiamento all'immigrazione ed emigrazione clandestina -quanto, piuttosto, la effettiva adesione del ricorrente a tale sodalizio nonché l'effettivo svolgimento da parte dello stesso di funzioni apicali all'interno del sodalizio.
2.1.5 Trattasi, però, di contestazioni che, oltre a risultare del tutto generiche, si rivelano infondate, altresì, anche sul piano logico-giuridico.
2.1.6 In particolare, quanto al primo profilo dell'articolata censura, risultando accertato, all'esito dei due gradi di giudizio, il dato fattuale, che neppure il ricorrente contesta, che IN IN detto KY ha certamente concorso, unitamente ad altri partecipi all'associazione, in almeno quindici episodi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di propri connazionali indiani privi del prescritto visto d'ingresso - talora svolgendo funzioni di organizzatore dei viaggi dall'India, talora quelle di committente o di intermediario dei trasporti dei clandestini in altro Stato - nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi nella decisione impugnata per aver ritenuto dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, non solo la intraneità del predetto imputato ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di favoreggiamento della migrazione clandestina, ma anche lo svolgimento da parte del predetto di un ruolo direttivo all'interno del sodalizio.
Ed invero, come da tempo chiarito da questa Corte (Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999 - dep. 04/11/1999, Tinnirello ed altri, Rv. 216391), in tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludenza", tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo.
2.1.7 Nè hanno pregio le argomentazioni, riproposte in ricorso, che valorizzando il dato fattuale che taluni dei coimputati risultavano portatori di interessi autonomi rispetto a quelli di altri partecipi al sodalizio - tanto da discutere sulla congruità dei prezzi praticati nei loro confronti rispetto alle "condizioni contrattuali" offerte ad altri committenti - da ciò inferiscono l'insussistenza nel caso in esame di una effettiva "affectio societatis". Tali argomentazioni, infatti, correttamente sono state disattese dalla Corte territoriale, che le ha ritenute insufficienti a contrastare il dato della rilevata sussistenza di una ben collaudata organizzazione dedita al favoreggiamento della migrazione clandestina e dello stabile inserimento nella stessa di IN IN detto KY, risultando tale decisione pienamente in linea con principi ripetutamente affermati da questa Corte, che sia pure con riferimento ad una diversa tipologia di associazione per delinquere (quella dedita al traffico illegale di sostanze stupefacenti) ha da tempo affermato, che una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del reato associativo (continuità e sistematicità dell'attività delittuosa;
predisposizione di una struttura operativa stabile), l'unicità dell'associazione non è esclusa dal fatto che la stessa si articoli in gruppi distinti operanti in ambienti diversi e con distinta "clientela" ne' da eventuali conflitti di interesse insorti tra i componenti di quel sodalizio (in termini, Sez. 6, n. 2772 del 09/01/1995 - dep. 16/03/1995, Lacedra ed altri, Rv. 201353 e più di recente, Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011 - dep. 04/10/2011, De WI e altri, Rv. 250773).
2.1.8 Nessun profilo di illegittimità è parimenti ravvisabile nella decisione impugnata, per avere i giudici di appello ritenuto fondata - una volta accertato il coinvolgimento di IN IN detto KY in plurimi episodi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in veste di organizzatore dei trasferimenti di propri connazionali dall'India, di diretto noleggiatore dei veicoli utilizzati per gli spostamenti in altri Stati, di reclutatore degli autisti, ecc. - la contestazione al ricorrente dell'aggravante relativa all'assunzione di un ruolo apicale nell'ambito dell'associazione per delinquere.
Ed invero, come correttamente affermato dai giudici di appello nell'impugnata sentenza, rappresenta ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui "la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti ovvero l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso" (in termini, Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993 - dep. 11/02/1994, De Tommasi ed altri, Rv. 198579, e più recentemente Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011 - dep. 17/10/2011, Bianchi e altri, Rv. 250491; Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012 - dep. 05/10/2012, Marini e altri, Rv. 254317).
2.1.9 Quanto poi alle censure sollevate in ricorso con riferimento al trattamento sanzionatorio, fondata si rivela, invece, quella relativa al riconoscimento ed applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 6, contestata per essere l'associazione per delinquere diretta a commettere il delitto di cui all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Ed invero, come correttamente dedotto dal ricorrente, tale aggravante è stata introdotta nell'ordinamento soltanto con la modifica apportata all'originario art. 416 c.p., comma 6 dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 5, con una disposizione, cioè, successiva alla commissione del reato associativo, che risulta contestato come commesso dal luglio 2007 in permanenza accertata sino al maggio 2008, con la conseguenza che, trattandosi di norma più sfavorevole per il condannato, la stessa non doveva trovare applicazione.
2.1.10 Dall'inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 6, discende, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di IN IN detto KY limitatamente al trattamento sanzionatorio, con la precisazione che l'esclusione dell'aggravante di cui trattasi impone al giudice del rinvio di procedere ad una nuova determinazione della pena, in piena autonomia di giudizio, anche in relazione al punto, censurato in ricorso, relativo al giudizio di comparazione tra le concesse attenuanti generiche e la residua aggravante contestata, relativo al ruolo apicale.
2.2 Nel ricorso proposto nell'interesse di IL AJ PA, con l'unico motivo d'impugnazione ivi formulato, si denuncia:
- Vizio di motivazione relativamente alla dosometria sanzionatoria, non avendo i giudici di appello, fornito alcuna risposta alla censura mossa al giudice di prime cure di aver determinato in maniera incongrua gli aumenti di pena per la continuazione, deducendo al riguardo che i giudici di appello, pur riducendo la pena inflitta in primo grado, dichiarando, in accoglimento del gravame, non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine all'imputazione ascritta al capo B9, hanno tuttavia determinato in termini cumulativi l'aumento per la continuazione operato sulla pena inflitta per il reato più grave (e ciò a dire sulla pena base), con ciò violando l'insegnamento di questa Corte secondo cui in tema di reato continuato, nel determinare la pena complessiva, il giudice non solo deve individuare il reato più grave, stabilendo la pena base applicabile per tale reato, ma deve anche calcolare l'aumento di pena per la continuazione in modo distinto per i singoli reati satelliti anziché unitariamente (Sez. 3, n. 4209 del 16/12/2008 - dep. 29/01/2009, Pandolfi, Rv. 242873).
2.2.1 Il ricorso è fondato.
Secondo l'indirizzo prevalente di questa Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 16 dicembre 2008, n. 4209, Pandolfi, rv. 24287), al quale il Collegio intende aderire, nel determinare la pena complessiva per il reato continuato, il giudice, una volta individuato il reato più grave e determinata la pena base per tale reato, deve calcolare l'aumento per la continuazione sommando singoli aumenti alla pena base (Sez. 6, 27 giugno 1988, n. 9609, Araniti, rv. 179286). Tale computo, lungi dall'essere contrario alla legge penale (ancorché non contemplato da alcuna espressa previsione di legge:
cfr. Sez. 2, 3 giugno 2010, n. 32586, rv. 247978, Ben Ali;
Sez. 1, 27 novembre 2009, n. 3100, Amatrice e altri, rv. 245958), è invece ad essa perfettamente aderente, sia perché consente di esaminare il ragionamento seguito dal giudice nel determinare la pena, sia di rideterminare la sanzione negli ulteriori gradi del giudizio, qualora tale rideterminazione dovesse risultare necessaria (Sez. 6, 17 maggio 1988, n. 7614, Grassi, rv. 178750).
2.2.2 Ne consegue che avendo la Corte territoriale, pur in presenza di una specifica censura dell'appellante che denunziava come eccessiva l'entità degli aumenti della pena base operati dal primo giudice, proceduto ad una nuova rideterminazione della pena in termini complessivi, senza fornire però alcuna indicazione sulla pena inflitta in aumento per i singoli reati "satellite", s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto, affinché il giudice di rinvio proceda ad una nuova determinazione della pena inflitta, senza incorrere nella rilevata lacuna motivazionale.
2.3 Nel ricorso proposto nell'interesse di CH ND KU si denuncia:
- Carenza e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla ritenuta penale responsabilità per i reati per i quali è intervenuta condanna (favoreggiamento reale;
concorso nel favoreggiamento dell'emigrazione clandestina di otto cittadini extracomunitari, sedicenti indo-pachistani), contestandosi, in particolare, l'individuazione del ricorrente nel ND di Capriolo, utilizzatore di tre utenze telefoniche, che ebbe con il co- imputato IN IN detto KY due conversazioni intercettate di asserita rilevanza investigativa. Al riguardo, nel ricorso si evidenzia: che non risulta versata in atti la trascrizione delle conversazioni captate che avrebbero consentito l'identificazione nell'imputato dell'interlocutore di IN IN detto KY, la quale costituisce, in definitiva, solo una ipotesi investigativa priva di riscontri, posto che nulla prova che il nominativo del ricorrente, come affermato dalla polizia, fosse incluso nella lista dei passeggeri in partenza il 21 dicembre 2007 dall'aeroporto di Orio al Serio con destinazione India e che lo stesso, in passato, avesse fissato la propria residenza nel comune di Capriolo. Anche l'attribuzione al prevenuto di tre utenze telefoniche, costituisce, secondo il ricorrente, un'affermazione apodittica. Incongrue sono ritenute, in particolare, dal ricorrente le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale per disattendere i rilievi critici formulati sul punto nell'atto di appello, posto che non è onere dell'imputato fornire elementi dimostrativi dell'infondatezza dell'identificazione, gravando al contrario sull'accusa l'onere di fornire concreti elementi che confortino l'ipotesi investigativa, nel caso in esame totalmente assenti, laddove la circostanza che le relazioni della polizia giudiziaria afferenti l'identificazione del ricorrente siano pienamente utilizzabili in sede di giudizio abbreviato, non assume nessuna rilevanza per la definizione della questione prospettata, che attiene all'intrinseca fondatezza dell'identificazione e conseguentemente all'attribuzione al prevenuto di alcuni colloqui ritenuti di rilevanza investigativa, fondata esclusivamente sul riconoscimento fonico compiuto dalla polizia giudiziaria in sede d'intercettazione. - Erronea applicazione della legge penale, quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze e quanto alla pena concretamente irrogata.
La Corte territoriale, si deduce in ricorso, riqualificato il fatto contestato al capo B/1 nel delitto di favoreggiamento reale (art. 379) e ravvisata la continuazione tra i fatti contestati nel presente giudizio e quelli giudicati in altro procedimento (sentenza del GUP di Brescia del 3 dicembre 2008), ha tuttavia determinato la pena complessiva finale (anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa) in misura incongruamente più afflittiva rispetto a quella inflitta ad altri passeurs giudicati nel medesimo processo (IN SP, HI WI detto UN e lo stesso ER SU KU) ai quali le concesse attenuanti sono state riconosciute con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, cosi consentendo di mantenere la pena nei limiti di legge che consentivano la concessione della sospensione condizionale. Orbene, si sostiene da parte del ricorrente, tale disparità di trattamento è del tutto ingiustificata, posto che la condotta ascritta al prevenuto è perfettamente sovrapponibile a quella dei coimputati. Anche l'individuazione del reato più grave negli episodi oggetto della sentenza del 2008 è censurata dal ricorrente, il quale sostiene, di contro, che mentre i fatti di favoreggiamento giudicati nel precedente procedimento avevano riguardato trasporti circoscritti alla Lombardia, quelli giudicati nel nuovo procedimento hanno riguardato trasporti di immigrati clandestini verso altri Stati, e da ritenersi pertanto, connotati da maggior disvalore, non solo per le implicazioni politiche, ma anche perché tali trasporti necessitavano di una maggiore organizzazione.
In conclusione, si sostiene, la pena da infliggere al ricorrente va ridetermina e previo riconoscimento della prevalenza delle attenuanti, la pena finale, come per gli altri imputati chiamati a rispondere di fatti analoghi, va determinata in termini tali da consentire la concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen.. 2.3.1 L'impugnazione proposta da CH ND KU e basata su motivi infondati e va per ciò rigettata.
2.3.2 Quanto alle deduzioni difensive svolte in ricorso per confutare la fondatezza dell'identificazione del ricorrente come l'interlocutore di IN IN detto KY, prestatosi a ricevere, nell'interesse del cugino ER SU DA, il compenso spettante allo stesso per il trasporto verso la Germania di quattro cittadini indiani, effettuato nel novembre 2007 (capo B1) e come uno dei concorrenti nel delitto di favoreggiamento dell'immigrazione di otto stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale (indiani e pakistani) diretti in Francia (capo B2), per aver svolto funzioni di passeur, trasportando gli immigrati dal punto di raccolta prestabilito (un'agenzia di viaggi di Brescia) sino alla fermata dell'autobus che li avrebbe poi trasportati a destinazione, deve qui rilevarsi che le stesse, nelle loro poliformi articolazioni, ripropongono, sostanzialmente, delle argomentazioni già esaminate dai giudici di appello e dagli stessi disattese con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici o giuridici.
Ed invero, premesso che secondo i giudici di merito l'identificazione dell'imputato risulta fondarsi, essenzialmente, sul contenuto di alcune conversazioni telefoniche avute dal coimputato IN IN detto KY ed oggetto di captazione - delle quali nella sentenza di primo grado risultavano trascritti i passaggi più significativi - in questa sede va rilevato che i giudici di appello hanno diffusamente illustrato le ragioni per cui l'individuazione nell'odierno ricorrente dell'interlocutore del summenzionato KY - un indiano di nome ND, già residente nel comune di Capriolo ed in partenza per l'India che il KY ebbe ad accompagnare all'aeroporto di Orio al Serio - doveva ritenersi certa, precisando al riguardo: (a) che ad essa si era pervenuti all'esito di una complessa attività investigativa, che aveva permesso alla polizia giudiziaria di accertare, sia l'effettiva annotazione del nome di CH ND KU nella lista dei passeggeri del volo per l'India in partenza dall'aeroporto di Orio al Serio il giorno (21 dicembre 2007) in cui vi si recò il KY per accompagnarvi un suo connazionale;
sia l'effettiva residenza in Capriolo, per alcuni anni, di un cittadino indiano con tali generalità; (b) che gli elementi, di natura anche documentale, acquisiti dalla polizia giudiziaria per riscontrare l'esattezza di tale identificazione (lista passeggeri, documentazione dell'ufficio anagrafe del Comune di Capriolo), non risultavano contrastati da elementi di prova prodotti ex adverso, non avendo l'imputato richiesto, durante il primo giudizio, e neppure in sede di appello, non avendo proposto istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, gli accertamenti idonei a confutare le affermazioni degli operanti (vale a dire l'espletamento di perizia fonica, la trascrizione integrale delle telefonate intercettate, le acquisizioni documentali presso l'aeroporto di Orio al Serio e l'Ufficio anagrafe di Capriolo, etc).
In presenza di tale articolato percorso motivazionale si rivelano dunque prive di pregio le argomentazioni sviluppate in ricorso, che si limitano a denunziare, con riferimento all'operata identificazione dell'imputato, una pretesa inversione dell'onere della prova e l'asserita mancanza in atti dei riscontri documentali alle indagini svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria, posto che gli elementi fondanti della contestata identificazione erano stati riportati nell'informativa di reato in atti e che piuttosto, di contro, era mancata, un'adeguata confutazione degli stessi da parte della difesa, che aveva ritenuto di proporre istanza di giudizio abbreviato incondizionato.
2.3.3 Quanto poi alla censura mossa in ricorso relativamente al trattamento sanzionatorio, con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice in relazione al capo B2, ma con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. a), è sufficiente rilevare in questa sede,
per rimarcarne l'infondatezza, che la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente univoca nel ritenere che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cosi ex multis, Cass., sez. 3, sentenza n. 26908 del 22/4/2004 - 16/6/2004, Rv. 229298, rie. Ronzoni) e che nello specifico la Corte territoriale risulta aver congruamente assolto il proprio obbligo di motivazione, giustificando il giudizio di equivalenza in relazione alla mancata prospettazione da parte dell'appellante di alcuna argomentazione idonea a far ritenere che le attenuanti generiche potessero prevalere sulla ritenuta aggravante in mancanza di resipiscenza, la quale, invero, ancorché rilevata dal comportamento processuale, come già precisato da questa Corte (Sez. 1, n. 11302 del 14/10/1993 - dep. 09/12/1993, Contino ed altro, Rv. 195606), ben può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto, per altro, "confermativa di una personalità negativa, e non in quanto espressione di scelte difensive di per sè non valutabili, siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa". Nè hanno pregio le deduzioni difensive che segnalano la diversa statuizione adottata nei confronti dei coimputati IN SP, IN WI detto UN e ER SU KU, ove si consideri che la concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può prendere in esame oltre che gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ogni altro elemento che possa in concreto essere idoneo a giustificare una mitigazione della pena e che trattandosi di valutazione discrezionale strettamente personale del reo, ben può il giudice negare il beneficio ad altro coimputato, senza con ciò determinare una disparità di trattamento, (in tal senso, Sez. 2, n. 3866 del 29/11/1977 - dep. 18/02/1978, Betti, Rv. 138014).
2.3.4 Del tutto generica si rivela, infine, anche la censura formulata in ricorso relativamente all'individuazione della violazione più grave tra quelle unificate nel vincolo della continuazione, non emergendo dalle argomentazioni del ricorrente nessun concreto e verificabile profilo di illegittimità nella decisione operata dai giudici di merito, specie ove si consideri, che come affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, "in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013 - dep. 13/06/2013, P.G. in proc. Ciabotti e altro, Rv. 255347) sicché si rivela infondata la tesi del ricorrente secondo cui per la determinazione del reato più grave agli effetti della continuazione si sarebbe dovuto far riferimento, attesa anche l'omogeneità dei reati, alla comparazione di non meglio precisati indici di gravità concreta dei reati, individuati, se ben si comprende, nella maggior distanza percorsa in occasione dei trasporti verso altri Stati, degli immigrati eseguiti.
2.4 Nel ricorso proposto nell'interesse di GH NA si denuncia:
- Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nel senso che, avuto riguardo alla stessa formulazione della norma incriminatrice (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3) emerge con chiarezza che la condotta ascritta al prevenuto, limitatosi a mettere in contatto dei propri connazionali, già irregolarmente presenti sul territorio nazionale, con i soggetti organizzatori dei viaggi verso gli altri Stati Schenghen, non configura quella tipica sanzionata dalla norma incriminatrice ma integrerebbe, a tutto concedere, il meno grave delitto sanzionato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato.
- Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione (mancanza) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 12, comma 3, lett. a), incongruamente affermata dalla Corte territoriale, in base al generico riferimento a dati numerici riferibili a singoli viaggi desunti dai brogliacci delle intercettazioni, pur in assenza di adeguata verifica dell'effettiva condizione di irregolarità dei soggetti trasportati;
- Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al giudizio di mera equivalenza delle concesse attenuanti generiche, che a prescindere dall'esclusione dell'aggravante D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 12, comma 3, lett. a), andavano riconosciute con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, anche in considerazione dell'incensuratezza del prevenuto, della natura e modalità dell'azione delittuosa, del buon comportamento post delictum mantenuto, nonché la subalternità della condotta del prevenuto rispetto a quella degli altri concorrenti nel reato.
2.4.1 L'impugnazione proposta da GH NA è basata su motivi infondati, e va quindi rigettata.
Quanto al primo motivo dedotto, è opportuno precisare, anzitutto, che la norma incriminatrice applicata presenta - come osservato anche in dottrina - una indiscutibile "complessità strutturale, frutto delle numerose modifiche ed interpolazioni legislative che si sono succedute nel tempo, anche a distanza di brevi periodi l'una dall'altra". Ciò posto, è però indubbio, intanto, che già per effetto della modifica dell'art. 12 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, introdotta dalla L. n. 189 del 2002, nel nostro ordinamento è stata prevista la punizione non più delle attività ma degli atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, e, quel che più rileva nel presente giudizio, anche "degli atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente" (ovvero il favoreggiamento dell'emigrazione illegale), ciò conformemente all'adeguamento dell'ordinamento italiano al contenuto del Protocollo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale relativo al traffico dei migranti. Ciò posto, seppure deve riconoscersi che solo attraverso l'intervento operato con la L. n. 94 del 2009, successiva però alla commissione dei reati di cui trattasi, si è pervenuti ad una più incisiva tipizzazione delle condotte che in precedenza erano genericamente intese di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nel senso che attualmente è punito "chiunque.... promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri" ovvero "compie altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio... di altro Stato", ciò non significa, intanto, che la pregressa formulazione della norma incriminatrice applicabile al caso in esame ratione temporis, possa ritenersi costituzionalmente illegittima per contrarietà al principio di cui all'art. 25 Cost., comma 2, e ciò in quanto, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare, sia pure con riferimento alla norma che punisce il favoreggiamento dell'immigrazione illegale (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1) dall'omnicomprensivo riferimento alla violazione delle disposizioni del testo unico può derivare soltanto una maggiore difficoltà di individuazione e ricostruzione della fattispecie concreta ma non anche un difetto di tipicità della fattispecie astratta, in sè compiutamente definita e comprendente, al suo interno, ogni possibile combinazione della prevista attività diretta a favorire la migrazione illegale con la violazione di ciascuna delle specifiche disposizioni (attinenti alla materia) del decreto legislativo in esame. Quanto poi al rilievo difensivo secondo cui la condotta incontestamente posta in essere dal ricorrente - l'aver cioè il GH NA, pienamente a conoscenza dell'organizzazione da parte di altri coimputati di viaggi per il trasferimento in pullman dall'Italia al Belgio di cittadini extracomunitari, provveduto a reperire, in almeno tre occasioni, al fine di trarne profitto, dei connazionali irregolarmente presenti nel territorio nazionale, disponibili a versare agli organizzatori il corrispettivo richiesto per il trasporto - non sarebbe riconducibile ad alcuna delle condotte ora tipizzate, è agevole rilevare che tale prospettazione non considera, in primo luogo, che anche la nuova formulazione della norma prevede, intanto, la punibilità degli "altri atti" diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio di altro Stato, e che quel che più conta, che al ricorrente si contesta una responsabilità di tipo concorsuale, e cioè non già di aver egli, personalmente, compiuto una delle condotte tipiche (organizzare il trasporto, dirigerlo o finanziarlo, ovvero eseguirlo materialmente) ma di aver fornito, comunque, un significativo contributo agevolatore agli organizzatori dei viaggi, ponendoli in contatto con gli stranieri irregolari che intendevano entrare illegalmente nel territorio di altro Stato, facilitando così l'allestimento e perfezionamento del trasporto ed il conseguimento dell'obiettivo finale perseguito. Nè hanno pregio le ulteriori argomentazioni difensive proposte in via gradata secondo cui, tenuto conto che i cittadini assertivamente favoriti da GH NA erano già presenti illegalmente nel territorio dello Stato, nella condotta ascritta al ricorrente, a tutto concedere, sarebbe riconducibile ad altra ipotesi criminosa, punita meno severamente (favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato). Al riguardo risulta evidente, infatti, che il ricorrente non risulta aver compiuto alcun atto diretto a favorire l'ingresso illegale in Italia di cittadini indiani ovvero a favorirne concretamente la permanenza nel territorio dello Stato, ne' per altro risulta a lui contestata una siffatta condotta.
Al GH NA, invece, giova ribadirlo, è stato contestato, del tutto correttamente, di avere, al fine di trarne profitto anche indiretto, compiuto degli atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato (il Belgio) di persone che non erano cittadine dello stesso o non avevano titolo di residenza, e con riferimento a tale condotta nessuna importanza riveste la circostanza che le persone favorite fossero già irregolarmente presenti in Italia, assumendo rilevanza, in effetti, come correttamente affermato nella decisione impugnata, "il consapevole concorso causale dell'imputato nella condotta tipica del passeur".
2.4.2 Inammissibile si rivela anche il secondo motivo d'impugnazione, diretto ad ottenere l'esclusione dell'aggravante di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3, lett. a), che così come formulato, si limita a riproporre in maniera generica, del tutto sfornita di allegazioni comprovanti un travisamento della prova o del fatto, l'assunto secondo cui i fatti contestati al ricorrente non riguarderebbero l'ingresso illegale in altro Stato di cinque o più persone, laddove la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha di contro precisato che, "con riguardo a ciascuno dei reati-fine attribuiti a GH NA, il chiaro contenuto delle conversazioni intercettate consente di accertare che il numero di clandestini al cui trasferimento all'estero la condotta del IN ha spiegato un consapevole contributo causale eccede di gran lunga il numero di cinque - almeno venti nel primo episodio, sei dei quali forniti dal NA (conversazioni n. 762 e 7469 del 26 gennaio 2008), altri venti nel secondo episodio (conversazione n. 1420 del 10 febbraio 2008); ventidue persone nel terzo episodio, sette delle quali fornite da NA".
2.4.3 Quanto infine alla censura mossa in ricorso relativamente al trattamento sanzionatorio, con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice ma con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. a), per rimarcarne l'infondatezza è sufficiente richiamare le considerazioni svolte con riferimento ad altra simile censura prospettata dal ricorrente CH ND KU, nel senso che la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente univoca nel ritenere che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (così ex multis, Cass., sez. 3, sentenza n. 26908 del 22/4/2004 - 16/6/2004, Rv. 229298, ric. Ronzoni) e che nello specifico la Corte territoriale risulta aver congruamente assolto il proprio obbligo di motivazione, giustificando il giudizio di equivalenza in relazione alla mancata prospettazione da parte dell'appellante di alcuna argomentazione idonea a far ritenere che le attenuanti generiche potessero prevalere sulla ritenuta aggravante in mancanza di resipiscenza, la quale, invero, ancorché rilevata dal comportamento processuale, come già precisato da questa Corte (Sez. 1, n. 11302 del 14/10/1993 - dep. 09/12/1993, Contino ed altro, Rv. 195606), ben può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto, per altro, "confermativa di una personalità negativa, e non in quanto espressione di scelte difensive di per sè non valutabili, siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa".
2.5 Nel ricorso proposto da IN IN classe 1989, si denuncia:
- Vizio di motivazione (carenza e manifesta illogicità), relativamente alla ritenuta responsabilità penale per i reati per i quali è intervenuta condanna.
In particolare, con riferimento all'imputazione associativa, in ricorso si deduce l'assenza di elementi dimostrativi di un'effettiva partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui trattasi, incongruamente affermata dalla Corte territoriale, in base ad un ragionamento logico giuridico, ritenuto "incompleto ed illogico", nel senso che la circostanza che il ricorrente abbia utilizzato i propri documenti (carta d'identità e carta di credito) per noleggiare alcune vetture utilizzate per il trasporto di clandestini all'estero, è ritenuta insufficiente, in assenza di ulteriori elementi di prova, quali le intercettazioni, che in alcun modo coinvolgono il prevenuto, a dimostrare un suo effettivo e stabile inserimento nella compagine criminale, dimostrando il noleggio delle autovetture, al più, una sua partecipazione ai reati fine ma non anche l'apporto fornito alla sopravvivenza dell'associazione.
Anche l'affermazione di responsabilità per i reati fine non è basata su di un adeguato percorso motivazionale, nel senso che il noleggio dei veicoli, secondo il ricorrente, costituisce solo un mero indizio ma non può assurgere al rango di prova, considerazione questa incongruamente superata dalla Corte territoriale, con il rilievo che la difesa non ha fornito elementi idonei a confutare il coinvolgimento dell'imputato negli episodi di favoreggiamento, così illegittimamente invertendo l'onere della prova.
2.5.1 L'articolato motivo d'impugnazione dedotto è infondato. Tutti i rilievi critici mossi alla sentenza impugnata con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il reato associativo e per gli specifici reati fine a lui contestati (capi B/12, B/14, B/16, B/ 18 e B/20), si rivelano infatti infondati, risolvendosi essi nella riproposizione di deduzioni in fatto già disattese dai giudici di appello, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici.
2.5.2 Al riguardo, è opportuno precisare, in primo luogo, che da parte del IN IN classe 1989, non si contesta, in sede di ricorso, l'effettiva esistenza di un'associazione per delinquere costituitasi allo scopo di commettere più reati di favoreggiamento all'immigrazione ed emigrazione clandestina - dato questo ritenuto provato dai giudici di merito all'esito di un'accurata disamina degli elementi di prova raccolti che non si esaurivano nelle intercettazioni eseguite - quanto, piuttosto, la sua adesione a tale sodalizio, così come l'effettivo suo coinvolgimento nei reati-fine a lui ascritti.
2.5.3 Trattasi però di contestazioni, però, che oltre a risultare assai generiche, si rivelano, altresì, infondate anche sul piano logico-giuridico.
2.5.4 Risultando infatti accertato, all'esito dei due gradi di giudizio, il dato fattuale, che neppure il ricorrente contesta, che IN IN classe 1989, in almeno cinque occasioni, ebbe a fornire ai coimputati i mezzi per eseguire i trasporti dei cittadini stranieri clandestini, prestando i propri documenti a colui che aveva noleggiato i veicoli utilizzati per il trasporto, e consegnando ai coimputati, in più occasioni, la propria carta di credito, nessun profilo di illegittimità può fondatamente ravvisarsi nella decisione impugnata per aver ritenuto dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, non solo l'obiettivo concorso dell'imputato nei reati-fine a lui contestati a ragione del consapevole concorso causale dell'imputato nella condotta tipica del passeur, ma anche la sua intraneità all'associazione per delinquere.
Ed invero, come già chiarito in precedenza, in sede di trattazione del ricorso proposto da IN IN detto KY, questa Corte (Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999 - dep. 04/11/1999, Tinnirello ed altri, Rv. 216391), ha da tempo affermato come in tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo, atteso anche il carattere non occasionale dei reati- fine commessi.
2.5.6 Ferma restando l'infondatezza dei motivi dedotti, il Collegio deve però rilevare che anche nei confronti dell'imputato IN IN classe 1989 è stata riconosciuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 6, contestata al ricorrente per essere l'associazione per delinquere diretta a commettere il delitto di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3 bis. Orbene, come correttamente dedotto dal ricorrente IN IN detto KY, tale aggravante è stata introdotta nell'ordinamento soltanto con la modifica apportata all'originario art. 416 c.p., comma 6 dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 5, con una disposizione, cioè, successiva alla commissione del reato associativo, che risulta contestato come commesso dal luglio 2007 in permanenza accertata sino al maggio 2008, con la conseguenza che, trattandosi di norma più sfavorevole per il condannato, la stessa non doveva trovare applicazione.
2.1.10 Dall'inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 6 discende allora, in considerazione dell'effetto estensivo delle impugnazioni, l'annullamento della sentenza impugnata anche nei confronti di IN IN classe 1989, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con la precisazione che l'esclusione dell'aggravante impone al giudice del rinvio di procedere ad una nuova determinazione della pena, in piena autonomia di giudizio.
P.Q.M.
Esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 6 nei confronti di IN IN, IL ER PA e IN IN (classe 1989), annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto i ricorsi. Rigetta i ricorsi di CH ND KU e di GH NA che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014