Sentenza 22 ottobre 2010
Massime • 1
Dà luogo a nullità della notificazione a regime intermedio, e non a carattere assoluto, la mancanza in atti dell'avviso di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito, presso la Casa comunale, della citazione a giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale mancanza non esclude che la raccomandata sia stata recapitata e che il destinatario della notificazione sia comunque venuto a conoscenza dell'avvenuto deposito, scegliendo di non ritirarla).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2010, n. 40928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40928 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 22/10/2010
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere - N. 1627
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 9411/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA ET nato il *8.8.1942*;
avverso la sentenza del 24.9.2009 della Corte di Appello di Catanzaro;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore, avv. Cornicello Dario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 17.12.2009 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di (tossano, in composizione monocratica, con la quale LA ET era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di giorni sei di arresto ed Euro 7.500,00 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83, 89, 93, 94 e 95 (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione.
Riteneva la Corte territoriale che la eccepita nullità della notifica del decreto di citazione (per mancanza in atti dell'avviso di ricevimento ex art. 157 c.p.p., comma 8) fosse a regime intermedio. Come chiarito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, infatti, la nullità assoluta ed insanabile della notifica ricorre soltanto nel caso in cui la notifica sia stata omessa o quando sia stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte e perciò quando sia inidonea a determinare la conoscenza dell'atto. L'eccezione, quindi, avrebbe dovuto essere proposta nei termini di cui all'art.180 c.p.p.. Assumeva poi che non vi fossero dubbi in ordine alla qualità di committente del prevenuto in relazione ai lavori abusivamente realizzati.
2) Propone ricorso per cassazione LA ET, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p.p., comma 8, artt. 178, 179 e 180 c.p.p.. La notifica eseguita ex art. 157 c.p.p., comma 8 si perfeziona con il ricevimento della raccomandata, erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che la mancanza in atti dell'avviso di ricevimento costituisse un'ipotesi di irritualità della notifica e che quindi si trattasse di una nullità a regime intermedio. Come affermato dalla S.C. la mancata prova del ricevimento della raccomandata non consente di presumere la ricezione della medesima. La sentenza delle sezioni unite, impropriamente richiamata dalla Corte, rafforza piuttosto l'eccezione difensiva. Essa infatti ribadisce il principio secondo cui la nullità della citazione si accompagna alla mancata conoscenza della citazione da parte dell'imputato nel caso in cui l'atto non raggiunga il suo scopo. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale illegittimamente fondato la responsabilità dell'imputato sulla sola appartenenza dell'immobile. 3) Il ricorso è infondato.
3.1) Venendo con il primo motivo, denunciata la violazione di norme processuali, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto. Risulta dalla relazione di notifica del decreto di citazione che l'Ufficiale Giudiziario, recatosi nel luogo di residenza del LA\ "non avendo trovato alcuna delle persone indicate dall'art. 157 c.p.p.", provvedeva a depositare "copia dell'atto in questa Casa Comunale, previo avviso affisso alla porta esterna dell'abitazione dell'intimato dandogli comunicazione a mezzo raccomandata R.R." e specificava, in calce alla relata medesima, che l'avviso di ricevimento recava il n. *761851844373* (fol. 20). Manca però in atti tale avviso di ricevimento.
3.1.1) Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 119/2005 RV 229540, richiamata dalla Corte territoriale, hanno affermato il principio così massimato: "La notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di omissione della notificazione ex art.179 cod. proc. pen., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art.180 c.p.p., sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario ..."). Secondo le sezioni unite, quindi, si ha nullità assoluta della notificazione soltanto quando questa sia stata omessa completamente oppure quando (eseguita con modalità diverse da quelle prescritte) sia inidonea a determinare la conoscenza dell'atto". In motivazione le sezioni unite hanno evidenziato che "Secondo l'art. 179, comma 1 sono insanabili le nullità derivanti dalla omessa citazione dell'imputato, mentre l'art. 184, comma 1 stabilisce che la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni o notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire ...". "... La contraddizione viene meno se si considera che la prima disposizione si riferisce solo alle nullità derivanti dalla omessa citazione e la seconda alle nullità in generale ...". E dopo aver precisato che tali ultime nullità "..non potrebbero essere considerate assolute e dovrebbero farsi rientrare nella categoria delle nullità a regime intermedio o delle nullità relative ...", hanno rilevato tuttavia che "... la nullità deve ritenersi insanabile, a norma, dell'art. 179 c.p.p., comma 1, quando la notificazione eseguita in forma diversa da quella prescritta, pur apparendo astrattamente idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, risulti in concreto inidonea a tal fine ... o a maggior ragione quando la sua inidoneità già emerga in astratto". " Quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l'atto di citazione a conoscenza dell'imputato, questi se vuoi far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179, comma 1 non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale ma deve anche rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile" (Sez. Un. n. 119/2005). La giurisprudenza successiva ha ribadito che "la notificazione della citazione effettuata presso la residenza dell'imputato nonostante egli abbia eletto domicilio determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo la notifica comunque idonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto notificato" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 2 n. 23658 del 15.5.2008). Si ha quindi "La nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. ... soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o, quando eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato ..." (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 34170 del 4.7.2008;
Cass. pen. sez. 3 n. 43859 del 14.10.2009). 3.1.2) Come si è visto in precedenza, è fuor di dubbio che la notifica del decreto di citazione al LA\ sia stata eseguita nelle forme prescritte dall'art. 157 c.p.p., comma 8. Come dà atto anche la Corte territoriale manca in atti solo la prova della ricezione da parte del LA\ dell'avviso di ricevimento del deposito presso la Casa Comunale, del decreto di citazione. Tale "mancanza" non esclude, però, che la raccomandata possa essere stata recapitata e che quindi il ricorrente possa essere venuto a conoscenza dell'avvenuto deposito (scegliendo deliberatamente di non ritirare il plico). Nè, per altro verso, risulta che il plico sia stato restituito per "compiuta giacenza".
La notificazione, così come eseguita, non era quindi astrattamente inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto. Inoltre l'imputato si è limitato a denunciare la violazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8, senza neppure esplicitamente affermare la mancata ricezione della raccomandata.
Correttamente pertanto la Corte territoriale ha ritenuto che ci si trovi in presenza di una nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere dedotta nei termini di cui all'art. 180 c.p.p.. 3.2) Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, venendo riproposte questioni di merito, su cui correttamente ed adeguatamente si è già soffermata la Corte territoriale. Questa, invero, dopo aver premesso che il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno sul quale sia stato realizzato l'abuso edilizio non è di per sè solo sufficiente per affermare la penale responsabilità, ha evidenziato che la attribuibilità dei lavori al LA\ era attestata, oltre che dall'appartenenza dell'area, anche dal fatto che si trattava di un ampliamento volumetrico di una costruzione preesistente, "sicché non è revocabile in dubbio che l'imputato era l'unico soggetto che poteva autorizzare e commissionare l'esecuzione delle opere, in quanto interessato all'ampliamento dell'immobile e, quindi, alla realizzazione dell'abuso".
È giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui si è uniformata la Corte di merito, che in materia edilizia può essere attribuita al proprietario, pur non formalmente committente dell'opera, la responsabilità per la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 20 (sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44) sulla base di valutazioni fattuali, quali l'accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale dell'opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria (cfr. ex multis cass. pen. sez. 3 n. 9536 del 20.1.2004; Cass. sez. 3, 14.2.2005 - Di Marino).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2010