Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/01/2002, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
E N C.C. Zolpp701pp 6 IO 8 19 Z / A 4 R T S 2 I . CA ITALIANA G .R E B .P R . D L IA L A L A E R D D . A RTE SUPR .
0.2 B T I E S A U T ME DE POPOLO ITALIANG RYB N T N E S E 1 T S 3 I E A 1 . DICASSAZIONE L' N T Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria labef Rilub!Forfettario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 12524/00 Cron. 2178Consigliere Dott. Massimo ODDO Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud.15/05/01 Dott. Achille MELONCELLI - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 70199 sul ricorso proposto da: AL VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 2, presso lo studio dell'avvocato CARLO MILANA, che lo difende, giusta delega in calce;
ricorrente
contro
DIREZIONE REG ENTRATE TOSCANA SEZ GROSSETO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 1221 avverso la sentenza n. 225/98 della Commissione M - 1 - tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 29/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Achille MELONCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo 1.1. Il signor VI PA ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 15 dicembre 1998, n. 225/26/98, depositata il 24 aprile 1999, con la quale è stato respinto il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Grosseto, n. 254/06/95, che aveva respinto il ricorso contro il diniego dell'Intendenza di finanza di Grosseto formulato sull'istanza di rimborso IRPEF dei rimborsi forfettari percepiti dal Ministero del lavoro della previdenza sociale e relativi alle ispezioni alle società cooperative.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il signor VI PA, nella qualità di dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, svolge ispezioni esterne al luogo di lavoro presso le so- cietà cooperative, percependo rimborsi forfettari assoggettati ad IRPEF negli anni che vanno dal 1984 al 1990; ritenendo egli che tali indennità abbiano natura risarcitoria delle spese soste- - nute e non natura reddituale, perché in esse sarebbero comprese tutte le spese, accade u comper l'indennità di missione, dovrebbero essere escluse dall'imposizione; - l'Intendenza di finanza nega il diritto al rimborso, perché il compenso percepito non costituisce indennità di trasferta, ma semplice rimborso forfettario omni- ती comprensivo assoggettabile a ritenuta ex art. 48 DPR 29 settembre 1973, n. 597, e DPR 22 dicembre 1986, n. 917; la Commissione tributaria provinciale di Grosseto rigetta il ricorso, dichiaran- do che il rimborso delle spese sostenute nel corso dell'attività esterna ispettiva non avrebbe carattere risarcitorio.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze è così motivata: L'appello deve essere respinto in quanto la motivazione della deci- sione impugnata si appalesa congrua. La norma, art. 48 del D.P.R. 917/1986, è chiara e nel suo contesto non esonera da tassazione i rimborsi forfetari. L'appel- lante sostiene che trattasi di rimborsi risarcitori, ma chiaramente non lo sono in quanto detti rimborsi forfettari non sono a compenso di un danno subito, ma solo e esclusivamente riferiti al proprio lavoro>>.
2.1. Il signor VI PA ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 15 dicembre 1998, n. 225/26/98, denunciando i seguenti vizi: 1) violazione e falsa applicazione di norme di di- ritto in riferimento all'art. 48 DPR 29 settembre 1973, n. 597, e all'articolo 48 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc;
2) motivazio- ne omessa, insufficiente e contraddittoria, in riferimento alla ritenuta natura red- dituale non risarcitoria dell'indennità in questione, in relazione all'art. 360, n. 5, संस 2 cpc;
3) violazione dell'art. 16 cpc, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc, e omesso esame dei documenti allegati al ricorso di primo grado, numeri 1, 4 e 3, e moti- vazione omessa, insufficiente e contraddittoria.
2.2. Il ricorso del signor PA è notificato alla Direzione regionale delle entrate di Firenze, Sezione di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma.
2.3. Il ricorrente conclude chiedendo che sia annullata la decisione impu- 8418 xd. gnata e che sia accolto ricorso del contribuente, con ogni conseguenza di legge. H In alternativa chiede che la causa sia rimessa ad altra Commissione regionale, enunciando lo specifico principio di diritto. In ogni caso, con vittoria di spese.
3. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso chiedendo che sia rigettato il ricorso proposto dal contribuente in quanto infondato, con l'adozione delle consequenziali statuizioni di legge, anche in ordine alle spese. Motivi della decisione 1.1. In via pregiudiziale si deve esaminare la questione di inammissibili- tà, sollevata dal Pubblico Ministero nel corso dell'udienza pubblica, che trae origine dal fatto che il ricorso per cassazione è stato notificato dal contribuente, non al Ministero delle finanze, ma alla Direzione regionale delle entrate di Fi- renze,Sezione di Grosseto, presso l'Avvocatura genrale dello Stato in Roma. M 3 1.2. La questione dev'essere rigettata. Infatti, la notifica, pur essendo in- dirizzata ad un organo diverso dal Ministero delle finanze, è stata effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, la quale si è costituita in giudizio, resistendo con controricorso e senza sollevare, al riguardo, alcuna ec- cezione. Poiché la notificazione è stata effettuata con modalità tali da determi- narne la nullità, e non l'inesistenza, il suo vizio è stato sanato, ai sensi dell'art. 156.3 cpc, dal comportamento processuale tenuto dall'amministrazione finanzia- ria.
2.1 Con il primo motivo di ricorso il contribuente fa valere la violazione e JC du la falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 48 DPR 29 settem- bre 1973, n. 597, e all'articolo 48 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
2.2. Sostiene, al riguardo, il ricorrente che la sentenza impugnata, ri- chiamando in toto la decisione di primo grado, ribadisce con poche righe che la Commissione regionale di Firenze in conformità alla Commissione tributaria provinciale di Grosseto, considera i rimborsi forfettari, corrisposti agli ispettori del Ministero del lavoro per le ispezioni fuorisede alle società cooperative, as- soggettabili a ritenuta d'acconto, in quanto hanno natura retributiva e non risar- citoria. 4 Questo assunto della Commissione tributaria regionale della Toscana si porrebbe in contrasto con i principi interpretativi adottati nella sentenza della Corte di cassazione 25 febbraio-26 maggio 1999, n. 5081, che sull'identica te- matica ha deciso a favore delle tesi sostenute dal ricorrente. Sarebbe evidente, quindi, la violazione di legge delle regole ermeneutiche commessa dai giudici di primo e di secondo grado.
2.3. Il motivo è fondato. Infatti, realizza una violazione di legge, in relazione all'art. 48 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, l'affermazione della Commissione tributaria regionale secondo la quale i rimborsi forfetari non sarebbero rimborsi risarcitori in quanto essi non mirerebbero a compensare un danno subito, ma solo a retribuire il lavo- ro prestato. Si consideri al riguardo che non ogni somma che sia corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente deve essere considerata retribuzione, dovendosi distinguere dalle prestazioni retributive le erogazioni di danaro che siano effettuate a titolo di risarcimento di un danno. Questa distinzione, peraltro, pur avendo per oggetto il medesimo rapporto di lavoro, dev'essere effettuata ad un livello di generalità superiore a quello in cui si colloca la specie di erogazione costituita dalla retribuzione e, quindi, dal reddito di lavoro dipendente. 5 La ragione della distinzione, all'interno del genere "erogazione di danaro del datore di lavoro al lavoratore dipendente", tra somme pagate a titolo di retri- buzione e somme pagate a titolo di risarcimento, risiede nel vincolo derivante dal principio costituzionale di eguaglianza: se al lavoratore dipendente si attri- buiscono compiti, il cui svolgimento comporta spese che sono superiori a quelle implicate dalla normale prestazione lavorativa e che causano una perdita di da- naro che non si verifica nello svolgimento dei compiti cui sono normalmente [a n adibiti gli altri lavortori, il rimborso delle spese depauperanti ha natura risarcito- ria, perché la sua erogazione mira a ricondurre la prestazione al livello comune agli altri lavoratori o al livello al quale si collocherebbe la retribuzione dello stesso lavoratore che svolgesse solo compiti normali. Per lo svolgimento di compiti ispettivi esterni al luogo di lavoro presso società cooperative i dipendenti del Ministero del lavoro percepiscono una quantità di denaro, che è determinata forfettariamente e che è commisurata alla distanza del luogo dell'ispezione dal luogo di lavoro. La variabilità quantitativa dipendente dalla distanza è di per sé sufficiente per indicare il carattere risarcito- rio del rimborso, che non è contraddetto dal carattere forfettario, il quale, invece, trova la sua giustificazione nell'esigenza di semplificazione contabile. 10 3.1. Con il secondo motivo di ricorso si fa valere l'omissione, l'insuffi- cienza e e la contraddittorietà della motivazione in riferimento alla ritenuta natu- ra reddituale non risarcitoria dell'indennità in questione, in relazione all'art. 360, n. 5, cpc.
3.2. Con il terzo motivo di ricorso si fa valere la violazione dell'art. 16 cpc, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc, e l'omesso esame dei documenti allegati al ricorso di primo grado, numeri 1, 4 e 3, e motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.
3.3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame del secondo e del terzo motivo, che risultano, pertanto, assorbiti.
4. La fondatezza del ricorso comporta la cassazione della sentenza impu- gnata. Poiché la risoluzione della controversia non richiede ulteriori accerta- menti di fatto, essa viene decisa nel merito ai sensi dell'art. 384.1 cpc.
5. In considerazione del diverso orientamento assunto dai giudiici che الله sono stati chiamati a pronuchiarsi sulla controversia, si compensano tra le parti Mc le spese relative all'intero giudizio.
PQM
7 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2001 Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncell CANCELLIERE C1 RA s DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi.
2.4 GEN. Z UZ RM Gasano IL CANCELLIERE C1 E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R - 6 T 2 A S B I I . . R G . R L E P L . A R A D T . L U A B E D B A D I T I E S R 1 T A T N 3 I E N 1 S R E I E N A T E 8