Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2002, n. 32347
CASS
Sentenza 5 aprile 2002

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In tema di applicazione di misure cautelari personali, il deposito in cancelleria, previsto a beneficio del difensore dall'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., delle ordinanze applicative di misure cautelari personali dopo la loro esecuzione o notificazione, insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa, non deve necessariamente precedere, per quanto previsto dalla citata disposizione, l'interrogatorio da effettuare ai sensi dell'art. 294 dello stesso codice e neppure deve aver luogo con carattere di immediatezza. Tuttavia - dovendosi svolgere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini in stato di detenzione con le modalità di cui all'art. 65 cod. proc. pen. ed essendo tale atto preordinato alla possibilità che l'indagato "in vinculis" prospetti una pronta e adeguata discolpa sul merito delle accuse rivoltegli e sulle circostanze poste a fondamento delle asserite esigenze cautelari - il mancato deposito della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati a suo fondamento in un momento anteriore all'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, incidendo sull'esercizio del diritto di difesa da parte dell'indagato, non può non determinare, pena la lesione di principi costituzionalmente rilevanti, una nullità di ordine generale che è sanata se non eccepita all'inizio dell'interrogatorio stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2002, n. 32347
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32347
    Data del deposito : 5 aprile 2002

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