Sentenza 5 aprile 2002
Massime • 1
In tema di applicazione di misure cautelari personali, il deposito in cancelleria, previsto a beneficio del difensore dall'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., delle ordinanze applicative di misure cautelari personali dopo la loro esecuzione o notificazione, insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa, non deve necessariamente precedere, per quanto previsto dalla citata disposizione, l'interrogatorio da effettuare ai sensi dell'art. 294 dello stesso codice e neppure deve aver luogo con carattere di immediatezza. Tuttavia - dovendosi svolgere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini in stato di detenzione con le modalità di cui all'art. 65 cod. proc. pen. ed essendo tale atto preordinato alla possibilità che l'indagato "in vinculis" prospetti una pronta e adeguata discolpa sul merito delle accuse rivoltegli e sulle circostanze poste a fondamento delle asserite esigenze cautelari - il mancato deposito della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati a suo fondamento in un momento anteriore all'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, incidendo sull'esercizio del diritto di difesa da parte dell'indagato, non può non determinare, pena la lesione di principi costituzionalmente rilevanti, una nullità di ordine generale che è sanata se non eccepita all'inizio dell'interrogatorio stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2002, n. 32347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32347 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 05/04/2002
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 1481
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - N. 046154/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SC VA N. IL 30/07/1952
avverso ORDINANZA del 27/11/2001 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio MELONI, il quale chiede il rigetto del ricorso;
O S S E R V A
1. Con ordinanza in data 27 novembre 2001 il Tribunale di Cagliari, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da SC AN - indagato per i reati di maltrattamenti nei confronti della moglie e delle sei figlie e di tentato omicidio nei confronti della figlia LA - avverso quella in data 6 novembre 2001 del g.i.p. dello stesso tribunale, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, annullava il provvedimento custodiale riguardo al reato di tentato omicidio, confermandolo per quello di maltrattamenti.
Il tribunale, respinta l'eccezione di perdita di efficacia della misura custodiale ex art. 293 co. 3^ c.p.p. per il mancato deposito degli atti prima dell'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato, affermava, per quanto interessa in questa sede, che le dichiarazioni accusatorie rese dalle figlie LA e EL, tra loro concordanti e confortate sia da quanto affermato dalla sorella RI, dal di lei marito PA GI, dalla nonna materna CA SA, dallo stesso indagato oltre che dalle accertate modalità di verificazione dell'episodio contestatogli dal p.m. come tentato omicidio della figlia LA, erano gravemente indizianti nei confronti dello SC.
Aggiungeva che sussistevano le esigenze cautelari di cui alla lett. a) dell'art. 274 c.p.p., in quanto, come già avvenuto con la figlia
LL, esistevano seri pericoli di ritrattazione da parte dei familiari dell'indagato per le violenze da costui perpetrate nell'ambito familiare, così come la brutale, spietata e gravemente intimidatoria condotta dello SC evidenziava la concreta possibilità di una ripetizione da parte di costui di maltrattamenti nei confronti della moglie e delle figlie, di tal che le esigenze cautelari permanevano anche ai sensi della lett. c) del citato art. 274.
2. Ricorre per cassazione lo SC, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce violazione ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 178 lett. c), 180, 293, 294, 302, 273 e 274 stesso codice), asserendo che il deposito degli atti del procedimento dopo l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia costituiva violazione di diritto di difesa con conseguente nullità dell'interrogatorio e perdita di efficacia della misura cautelare;
rilevando che gli elementi qualificati come gravemente indiziari non potevano ritenersi tali, essendo le dichiarazioni rese dai familiari poco affidabili e risultando la motivazione sul punto manifestamente illogica, in quanto quelle relative al contestato, ma escluso in sede di riesame, tentato omicidio erano state ritenute insufficiente e inverosimili;
affermando che la misura custodiale applicata era sproporzionata rispetto all'accusa rivolta all'indagato, ben potendo le asserite esigenze cautelari essere salvaguardate da quella degli arresti domiciliari.
3. Il ricorso è infondato.
Riguardo alla denunciata nullità la Corte ribadisce (cfr., tra le tante, Cass. 14.7.1994, Calò, rv. n. 199.304) che il deposito in cancelleria previsto a beneficio del difensore, dall'art. 293 co. 3^ delle ordinanze applicative di misure cautelari dopo la loro esecuzione o notificazione insieme alla richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa non deve, per quanto previsto nella citata disposizione, necessariamente precedere l'interrogatorio da effettuare ai sensi dell'art. 294 c.p.p., e neppure deve avere luogo con carattere di immediatezza, non contenendo la norma anzidetta alcuna disposizione in tal senso. Tuttavia - dovendosi svolgere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, in stato di detenzione, con le modalità di cui al primo comma dell'art. 65 c.p.p. ("l'autorità giudiziaria contesta... in forma chiara e precisa il fatto... rende noti gli elementi di prova esistenti.."), potendo la medesima "..esporre quanto ritiene utile a sua difesa.." (art. 65 co. 2^ c.p.p.) ed essendo tale atto funzionale alla possibilità che l'indagato in vinculis prospetti una pronta e adeguata discolpa sia sul merito delle accuse rivoltegli che sulle circostanze poste a fondamento delle asserite esigenze cautelari - il mancato deposito della richiesta del pubblico ministero di emissione di una misura custodiale insieme agli atti presentati con la stessa in un momento anteriore allo svolgimento dell'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. incide sulla possibilità di un consapevole ed effettivo svolgimento del diritto di difesa da parte dell'indagato, di guisa che detta omissione rientra nelle nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p.. Infatti, altrimenti opinandosi sul mero rilievo che la specifica disposizione dell'art. 293 co. 3^ c.p.p. non prevede alcuna sanzione processuale in caso di omissione del deposito degli atti prima dello svolgimento dell'interrogatorio in questione, la norma sarebbe sospetta di incostituzionalità in relazione al combinato disposto degli artt. 13 e 24 co. 2^ della Costituzione (limitazione della libertà personale soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria ed esercizio del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento), oltre che confliggente - come tale in contrasto anche con l'art. 10 della Costituzione (conformità del diritto nazionale alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute) - con gli artt. 5 co. 2^ ("..ogni persona arrestata deve essere informata... dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico..") della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4.11.1950, ratificata con legge 4.8.1955 n. 848, e 9 co. 2^ (la persona arrestata "..deve essere informata... e deve al più presto avere notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui..") del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16.12.1966, ratificato con legge 25.10.1977 n. 881. La sopra rilevata nullità, peraltro, è sottoposta al regime processuale di cui al combinato disposto degli artt. 180 e 182 co. 2^ c.p.p., non rientrando tra quelle di carattere assoluto di cui all'art. 179 c.p.p., di tal che l'eccezione relativa alla sua esistenza decade, ai sensi dell'art. 182 co. 2^ e 3^ c.p.p., immediatamente dopo al suo compimento, che, nella fattispecie che ci occupa, coincide con l'inizio dell'interrogatorio dell'indagato ex art. 294 c.p.p. svoltosi in assenza di una sua conoscenza, piena e preventiva, della richiesta di misura cautelare del p.m. e degli atti ad essa allegati, siccome non depositati in un momento anteriore all'inizio del compimento di detto atto.
Ne discende, per il caso. in esame, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto eccepire la nullità in questione - al, momento dell'inizio dell'interrogatorio e non già sollevarla davanti al tribunale del riesame, essendo incorso nella decadenza prevista dall'art. 182 co. 3^ c.p.p., con conseguente infondatezza del motivo di ricorso sul punto.
In ordine, poi, al vizio di motivazione denunciato sia per la ricostruzione dell'episodio criminoso sulla scorta delle affermazioni testimoniali ritenute attendibili e non inverosimili, sia per l'asserita gravità degli elementi indiziari a suo carico, che per la scelta della misura cautelare applicata la Corte rileva che le censure su detti punti si risolvono in inammissibili, in sede di legittimità, critiche in fatto, in quanto il ricorrente mira a ottenere una valutazione di dette circostanze diversa da quella fatta propria dai giudici del merito, così richiedendo un giudizio sul fatto, non previsto dalla legge (art. 606 ult. co. c.p.p.) come motivo per ricorrere per cassazione.
Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali. La Cancelleria provvederà alle incombenze di cui all'art. 23 della legge 8.8.1995 n. 332.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/1995. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2002