Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
Integra il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori (art. 689 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di gestore di bar, somministri bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici; né, a tal fine, rileva il fatto che nel predetto bar vi siano cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcoliche a minori, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione che richiede la necessaria diligenza nell'accertamento dell'età del consumatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2010, n. 7021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7021 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/12/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2767
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 15295/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.O. , nata l'(omesso) ;
C.G. , nato il (omesso) ;
avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Lonato del 17.12.2009;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro) che ha chiesto il rigetto del ricorso. IN FATTO
La difesa di O..R. e di G..C. ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lonato che, con pronuncia resa il 17.12.2009 ha condannato i predetti quali responsabili, nella veste di gestori di bar, della contravvenzione di cui all'art. 689 c.p., per avere somministrato a minori di anni 16 bevande alcooliche quali gestori di un bar di (omesso) .
Lamenta, infatti, il ricorrente:
- contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avendo dedotto la colpa dei prevenuti dalla ristrette dimensioni del locale ed avendo trascurato che io fatti si svolsero un sabato all'ora di puntaci da impedire dal bancone ove operavano la completa visione del locale;
- erronea applicazione della legge penale poiché i prevenuti non potevano avere contezza dell'età degli avventori essendo intenti a preparare le consumazioni per i clienti e che la cautela doveva ritenersi adempiuta con l'affissione di cartelli che segnalavano il divieto di erogazione di alcoolici a minori.
IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Laddove non versata in fatto (visibilità dal bancone dei tavoli, dimensioni del locale), l'impugnazione trascura la compiuta giustificazione resa dalla decisione, segnatamente, sulla natura di reato di pericolo e sulla necessaria diligenza nell'accertamento dell'età del consumatore, atteggiamento che non può essere soddisfatto da generali attestati programmatici, dovendosi concretare nella verifica che il minore, attesa la sua immaturità, vi si attenga effettivamente.
Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011