Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2004, n. 7992
CASS
Sentenza 19 ottobre 2004

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Massime1

La norma che incrimina l'abuso di ufficio, nella parte relativa all'omessa astensione in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto, ha introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi. Dunque l'inosservanza di tale dovere comporta l'integrazione del reato anche quando faccia difetto, per il procedimento ove l'agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell'astensione, o nei casi in cui la disciplina eventualmente esistente riguardi un numero più ridotto di ipotesi o sia priva di carattere cogente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la responsabilità di un magistrato del P.M. che aveva agito in una situazione di conflitto di interessi, sebbene l'art. 52 cod. proc. pen. preveda, per questa come per altre gravi ragioni di convenienza, una mera facoltà di astensione).

Commentari2

  • 1Art. 52 Astensione
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  • 2Abuso d'ufficio: Sindaco condannato per una requisizione in assenza di una grave necessità pubblica
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 agosto 2023

    La massima In tema di abuso d'ufficio, l'esercizio di un potere richiede l'individuazione di una specifica norma che ne individui i presupposti, rispetto ai quali non sussiste alcun profilo di discrezionalità amministrativa che, invece, può riguardare le modalità con le quali quel determinato potere venga esercitato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di abuso d'ufficio, anche nella formulazione conseguente alla modifica apportata con d.l. n. 76 del 2020 , nel caso di esercizio da parte di un Sindaco del potere di requisizione, pur in assenza del presupposto della grave necessità pubblica, ritenendo che l'interpretazione di tale locuzione non attenga alla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2004, n. 7992
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7992
Data del deposito : 19 ottobre 2004

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