Sentenza 19 ottobre 2004
Massime • 1
La norma che incrimina l'abuso di ufficio, nella parte relativa all'omessa astensione in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto, ha introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi. Dunque l'inosservanza di tale dovere comporta l'integrazione del reato anche quando faccia difetto, per il procedimento ove l'agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell'astensione, o nei casi in cui la disciplina eventualmente esistente riguardi un numero più ridotto di ipotesi o sia priva di carattere cogente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la responsabilità di un magistrato del P.M. che aveva agito in una situazione di conflitto di interessi, sebbene l'art. 52 cod. proc. pen. preveda, per questa come per altre gravi ragioni di convenienza, una mera facoltà di astensione).
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- 1. Art. 52 Astensionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Abuso d'ufficio: Sindaco condannato per una requisizione in assenza di una grave necessità pubblicaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, l'esercizio di un potere richiede l'individuazione di una specifica norma che ne individui i presupposti, rispetto ai quali non sussiste alcun profilo di discrezionalità amministrativa che, invece, può riguardare le modalità con le quali quel determinato potere venga esercitato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di abuso d'ufficio, anche nella formulazione conseguente alla modifica apportata con d.l. n. 76 del 2020 , nel caso di esercizio da parte di un Sindaco del potere di requisizione, pur in assenza del presupposto della grave necessità pubblica, ritenendo che l'interpretazione di tale locuzione non attenga alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2004, n. 7992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7992 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 19/10/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1413
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 30022/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NC, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno 14 aprile 2004 n. 508, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Salerno 12 novembre 2001 n., è stato dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dall'art. 323 c.p., commesso in Campobasso il 17 e il 21 aprile 1997, e condannato con l'aumento per la continuazione alla pena di un anno di reclusione con i benefici di legge;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona della Dr.ssa Anna Maria DE SANDRO, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Sentita l'arringa del Difensore, avv. Giovanni Battista VIGNOLA, il quale ne ha chiesto l'accoglimento;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 12 novembre 2001 n. il Tribunale di Salerno dichiarava NC TA colpevole del reato ascrittogli e lo condannava, con l'aumento per la continuazione contestata, alla pena di un anno di reclusione con i benefici di legge.
Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.
A seguito del giudizio la Corte d'appello di Salerno con sentenza n. 508 del 14 aprile 2004 confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 516, 518 e 519 c.p.p. (art. 606 lett. c) c.p.p.) perché la contestazione suppletiva, aggiungendo sotto il profilo fattuale gli elementi della violazione di legge, della condotta, del dolo, dell'evento, dell'ingiustizia del profitto, dell'ingiustizia del danno e il concorso per istigazione, ha in realtà contestato all'imputato un fatto nuovo, tale dovendosi considerare non solo quello del tutto diverso e autonomo rispetto al reato per cui si procede, ma anche quello che emerge da una nuova contestazione che lo rappresenti in modo radicalmente e totalmente diverso;
2. contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), che da un lato riconosce il profondo stravolgimento della contestazione e dall'altro la qualifica come mera precisazione della stessa;
3. violazione degli artt. 3 e 24 Cost. con riferimento agli artt. 516 e 519 c.p.p. nella parte in cui non è prevista, in caso di modifica dell'imputazione, la restituzione in termini o, comunque, la possibilità per l'imputato di richiedere il giudizio abbreviato;
4. violazione dell'art. 323 c.p. e carenza di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione agli artt. 36 e 52 c.p.p., che costituiscono norme speciali rispetto alla prima che ha carattere generale e continuano ad avere efficacia e a regolare la peculiare condizione dei magistrati in genere e di quelli del pubblico ministero in particolare.
In materia di nuove contestazioni l'art. 518 cp.p. prevede l'ipotesi del fatto nuovo risultante dal dibattimento e ne indica come elemento identificante la circostanza che non sia stato e-nunciato nel decreto che dispone il giudizio. Il fatto diverso, disciplinato dall'art. 516 c.p.p., è quello che, enunciato nel decreto, non corrisponde alla descrizione che da questo risulta. In altri termini, fatto nuovo è quello che presenta tali difformità da non potersi identificare come quello che si trova enunciato nel decreto che dispone il giudizio. Soltanto in questo caso si fa luogo alla procedura di contestazione ordinaria prevista dall'art. 518 c.p.p.; altrimenti si procede ai sensi dell'art. 516 c.p.p. e il pubblico ministero procede alla modifica dell'impugnazione e alla relativa contestazione. Ne deriva che la novità del fatto non può essere dedotta dal numero delle modificazioni apportate all'imputazione, ne' dalla circostanza che queste abbiano riguardato anche tutti gli elementi costitutivi del reato, ma deve risultare dal confronto tra il fatto risultante dalle modifiche e quello enunciato nel decreto che dispone il giudizio.
Nella specie il ricorrente lamenta l'aggiunta dell'addebito fondato sul fatto che la sua condotta era altresì contraria al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione; e non v'è dubbio che l'individuazione di tale ulteriore qualificazione della condotta presupponga che questa rimanga essenzialmente inalterata. Lo stesso deve dirsi per la specificazione dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, con la precisazione che era stato da lui procurato direttamente alla madre ma anche, indirettamente, a se stesso. L'aggiunta nell'imputazione di un ulteriore elemento di vantaggio patrimoniale ingiusto, costituito dal risparmio delle spese del processo civile, e di un ulteriore profilo di ingiustizia del danno, ricollegato alla detenzione legittima dei beni da parte del Raduai, ha funzione puramente integrativa rispetto alla condotta già contestata.
Infine, l'aggiunta nell'imputazione della circostanza che l'imputato era egli stesso interessato alla conduzione dell'azienda agricola della madre e che questa aveva comunque posto in essere una condotta determinatrice di quella da lui tenuta, comporta un intervento specializzante delle condotte concorsuali poste rispettivamente in atto dai due concorrenti.
Appare evidente che tali aggiunte e integrazioni, le quali apportano, oltre che precisazioni, anche modifiche all'originaria imputazione, tuttavia non incidono radicalmente sul fatto, che rimane in concreto quello enunciato nel decreto che dispone il giudizio. A questa conclusione è pervenuto il Giudice d'appello, escludendo che la mera precisazione in fatto e in diritto degli elementi costitutivi del fatto originariamente contestato possa dar luogo alla contestazione di un fatto nuovo e ritenendo conseguentemente che nella specie il fatto contestato era rimasto nel suo nucleo essenziale, anche dopo la contestazione, sempre lo stesso, osia l'abuso d'ufficio compiuto dall'imputato ordinando il sequestro dell'azienda di proprietà della madre al fine di liberarsi del lavoratore extracomunitario addetto alla stessa, che ne occupava la casa colonica. Pertanto il primo motivo di ricorso appare infondato e lo stesso deve dirsi del secondo, non riscontrandosi in proposito alcuna contraddizione nella struttura motivazionale della sentenza. Il rigetto in fatto del ricorso comporta come conseguenza l'irrilevanza in rapporto alla vicenda sottoposta alla cognizione del Giudice penale, dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p., proposta dal ricorrente subordinatamente all'accoglimento della tesi della novità del fatto contestato. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.
Confermando sul punto la sentenza di primo grado, il Giudice d'appello ha confutato la tesi difensiva per cui l'obbligo di astensione non discende direttamente dalla norma dell'art. 323 c.p., ma solo da una norma di legge o di regolamento che la preveda, cosicché, non potendo tale norma rinvenirsi nell'art. 13 D.P.R. n. 3/57, ne' negli artt. 52 e 36 c.p.p., non esisteva un obbligo di astensione dell'imputato. Analizzando esegeticamente il testo dell'art. 323 c.p., il Giudice d'appello ne ha tratto la conclusione che detta norma ha creato un dovere generale di astensione riguardante ogni pubblico ufficiale che si trovi in conflitto d'interessi, fermo restando che l'elemento oggettivo del reato è integrato anche dalla mancata astensione non determinata da un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ma da un diverso interesse che sia normativamente indicato.
Una volta pervenuta all'affermazione di un dovere generale di astensione da parte dei pubblici ufficiali, la sentenza d'appello si è arrestata, ritenendo di nessuna utilità soffermarsi ulteriormente sulle specifiche ipotesi di astensione previste da norme determinate, alle quali l'art. 323 c.p. fa rinvio. Di questo il ricorrente si duole, lamentando che la Corte territoriale abbia eluso del tutto il problema di fondo che le veniva prospettato sul punto relativo alla conciliabilità dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 323 c.p. con le norme degli artt. 36 e 52 c.p.p. e domandandosi come si risolve l'apparente conflitto tra una norma di carattere generale, l'art. 323 c.p., rispetto a una di carattere speciale allorquando la prima sia successiva alla seconda ma non operi ad essa alcun reclamo esplicito;
e, inoltre, se la distinzione sotto il profilo dell'obbligo di astensione tra pubblici dipendenti in genere e magistrati e tra magistrati giudicanti e requirenti, vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 323 c.p. nella sua ultima redazione, sia tuttora operante o se sia stata travolta dall'ingresso di questa norma.
Il difetto di motivazione eccepito dal ricorrente non può dirsi fondato.
Il Giudice d'appello ha risolto esplicitamente il contrasto tra la disposizione generale dell'art. 323 c.p. e quella degli artt. 36 e 52 c.p.p., dando la prevalenza alla norma di carattere generale e considerando le altre due tra quelle che prescrivono casi ulteriori in cui pubblici ufficiali hanno l'obbligo di astenersi. È il ricorrente che invece si limita a porre il problema del contrasto tra la norma generale e quelle speciali, senza offrire alcuna dimostrazione della tesi della prevalenza di queste ultime. In realtà, in materia di abuso d'ufficio determinato da violazione dell'obbligo di astensione l'espressione omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, contenuta nell'art. 323 c.p., dev'essere letta nel senso che la norma ricollega l'obbligo di astensione a due ipotesi distinte e alternative, quella dell'obbligo di carattere generale, derivante dall'esistenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, e quella della verificazione dei singoli casi in cui l'obbligo sia prescritto da altre disposizioni di legge. L'art. 323 c.p., nella redazione dell'artt. L. 16 luglio 1997 n. 234, ha riordinato la disciplina dell'obbligo di astensione, dettando una norma di carattere generale e coordinando con quella le norme speciali che prevedono casi diversi e ulteriori in cui detto obbligo rimane vigente. Con il richiamo generalizzato, contenuto nel citato articolo, di tutte le norme che disciplinano casi specifici di obbligo di pubblici ufficiali di astenersi, si è risolto preventivamente e in radice qualsiasi contrasto delle norme speciali con la disposizione di carattere generale, che prevale sulle altre nei limiti della propria statuizione. In altri termini il richiamo - esteso, secondo lo schema della norma penale in bianco, anche alle norme speciali di futura emanazione - delinea un sistema in cui l'ipotesi di carattere generale e quelle particolari risultano armonizzate grazie a un effetto parzialmente abrogante che esclude ogni possibile contrasto.
Il risultato, per quanto riguarda l'art. 52 c.p.p., consiste nell'abrogazione della facoltà, sostituita dall'obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, che rientrano con ogni evidenza nelle gravi ragioni di convenienza. D'altronde ragioni di sostanza, tipiche della posizione processuale del pubblico ministero, oltre che di sistema, militano a favore di questa interpretazione, considerando che la semplice facoltà, in luogo dell'obbligo di astensione sancito per il giudice, si ricollega alla funzione di parte del pubblico accusatore nel processo, che rende per lo più scarsamente influenti le ragioni, anche gravi, di convenienza, sicché, ove queste ricorrano, è rimessa esclusivamente a lui la valutazione dell'opportunità di mantenere la gestione dell'accusa o di abbandonare il processo. Tale facoltà non trova più giustificazione in presenza di un interesse personale del magistrato del pubblico ministero o di un suo prossimo congiunto, che snatura il carattere pubblico della funzione esercitata e quindi comporta, secondo la disposizione dell'art. 323 c.p., l'obbligo di astenersi. Quanto alla prescrizione, il relativo termine, decorrente dalla data del 21 aprile 1997, nella quale il dr. TA ha emesso l'ordine di dissequestro ponendo termine alla condotta incriminata, non è a tutt'oggi decorro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2005