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Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2023, n. 18828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18828 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA AO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore, avv. Dario Micheletti in sostituzione dell'avv. BE OV, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza del 28 aprile 2016, appellata dal Pubblico ministero, che aveva assolto l'imputato AO MA dai reati di falso (capo d) e di favoreggiamento personale (capo e) con la formula "il fatto non costituisce reato", ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto per il reato di cui al capo e) perché estinto per prescrizione, confermando nel resto. , Penale Sent. Sez. 6 Num. 18828 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 16/03/2023 Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, quale ispettore della Polizia penitenziaria, aveva attestato il falso in un'annotazione depositata presso la Procura della Repubblica - quanto all'intestatario di una utenza mobile e al contenuto delle conversazioni ad essa relative - così da aiutare UR AV ad eludere le investigazioni in relazione al traffico di stupefacenti. Il primo giudice aveva ritenuto che non vi fosse alcuna prova della volontà dell'imputato di commettere il falso, perché questi aveva informato prontamente il referente ispettore dei fatti relativi all'utenza telefonica, e di conseguenza aveva ritenuto insussistente anche il reato di favoreggiamento, rispetto al quale il falso era strumentale. Sull'appello del Pubblico ministero proposto il 20 settembre 2016, la Corte di appello, mentre ha confermato la assoluzione per il reato di falso (in quanto si trattava in realtà di reato di omessa denuncia, assorbito dal favoreggiamento), è pervenuta a differenti conclusioni per il reato di favoreggiamento personale, per il quale si richiede soltanto il dolo generico e la prova che l'imputato sapesse degli indizi di reato emersi dalle captazioni a carico del AV. Peraltro, la stessa Corte di appello ha rilevato che la prescrizione di detto delitto è maturata il 15 maggio 2020. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo e alla necessità di motivazione rafforzata sul punto oggetto di accertamento in primo grado. La Corte di appello era tenuta a rendere una motivazione rafforzata per riformare il giudizio di assoluzione, mentre la stessa non si è confrontata con quanto accertato in primo grado in ordine alla carenza di dolo (mancanza di consapevolezza di reati commessi dal AV in quanto rassicurato dai colleghi;
mancanza di volontà di aiutare qualcuno ad eludere le investigazioni). 2.2. Violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. per mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale. La Corte di appello non si è posta il problema, nel riformare il giudizio assolutorio, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, posto che il primo giudice si era basato sulla attendibilità di quanto dichiarato dall'imputato e dal teste ES e lo stesso Pubblico ministero nell'appello aveva fornito una diversa lettura delle dichiarazioni dell'imputato. 2 La Corte di appello a sua volta ha aderito alla prospettiva del Pubblico ministero, pur evitando di far riferimento diretto alla fonte del proprio convincimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Prima di esaminare le censure del ricorrente, va rilevata in via preliminare l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero. Secondo un principio di diritto più volte affermato, la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (tra tante, Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, in motivazione;
Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694; Sez. 5, n. 27135 del 23/03/2018, M, Rv. 273231; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359). 2.1. Tra i profili di inammissibilità del gravame il Collegio rileva in primo luogo quello della genericità. Questa Corte ha già affermato che è inammissibile l'appello che si limiti alla mera riproposizione dei temi già valutati insufficienti o inidonei dal giudice di primo grado senza specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza, trattandosi di impugnazione inidonea ad orientare il giudice di secondo grado verso la decisione di riforma (tra tante, Sez. 6, n. 25711 del 17/05/2016, Rv. 267011). Detto orientamento ha trovato conforto nella decisione delle Sezioni Unite della Corte di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) nella quale si è ribadito il principio secondo il quale l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. La specificità dell'impugnazione del Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione va correlata peraltro al contenuto peculiare che deve avere il gravame, derivante dalla necessità per il giudice di appello di formulare una motivazione "rafforzata", idonea cioè a dar conto delle ragioni del ribaltamento del giudizio assolutorio. 3 È stato più volte puntualizzato che, nel giudizio di appello, per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera, diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo invece una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio", posto che «la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, in motivazione;
tra le tante, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 262261). Pertanto, l'appello del Pubblico ministero non può limitarsi a confutare il fondamento, giuridico, logico e fattuale dei principali argomenti svolti in sentenza, ma deve rappresentare con specificità gli elementi in grado di superare il ragionevole dubbio insito nella pronuncia assolutoria. Calando questi principi nella vicenda processuale in esame, deve ritenersi, con riferimento all'addebito mosso al ricorrente al capo e), che l'appello del Pubblico ministero si presentava inidoneo ad assolvere la sua funzione tipica di propiziare, attraverso un'argomentata critica degli argomenti decisivi, sui quali si fondava la sentenza assolutoria, una motivazione "rafforzata" di segno contrario. La sentenza di primo grado era pervenuta alla decisione assolutoria su tale capo basandosi principalmente sulla assenza della prova del "dolo generico" relativo alla falsa attestazione contenuta nella relazione conclusiva dell'indagine. In particolare, aveva accertato che la relazione era stata redatta dall'ispettore IO e solo materialmente sottoscritta dall'imputato e che vari elementi deponevano in via sintomatica per escludere la intenzionalità della riscontrata omissione (tra i quali il Tribunale aveva anche posto quanto dichiarato dal MA). Ebbene, con l'appello si sosteneva soltanto che le dichiarazioni rese dal MA fossero confessorie e che a nulla rilevavano gli elementi indicati dal Tribunale come "sintomatici" della mancanza del dolo generico. Quindi l'appello si limitava ad una diversa lettura del materiale probatorio già acquisito e ampiamente scrutinato in primo grado, non confrontandosi con quello che era l'argomento portante del ragionamento assolutorio quanto alla prova del dolo. Il dolo generico del reato di cui all'art. 378 cod. pen. consiste nella consapevolezza dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le ricerche o le 4 investigazioni nei confronti di taluno, nella ragionevole consapevolezza dell'apprezzabilità del suo contributo di aiuto al detto soggetto, conoscendone il reato cosiddetto presupposto e al di fuori dei casi di concorso in esso (tra tante, Sez. 6, n. 44756 del 29/10/2003, Rv. 227159). E, secondo il primo giudice, difettava nell'imputato la consapevolezza di "fuorviare" le investigazioni, affidate all'epoca all'ispettore Attanasio. Quindi la forza persuasiva superiore degli argomenti per ribaltare il giudizio assolutorio prima ancora che nella sentenza impugnata (che in ogni caso non è di "condanna", ma soltanto di proscioglimento per prescrizione) andava esposta nell'appello del Pubblico ministero per la sua ammissibilità. 2.2. In ogni caso, oltre alla genericità dell'appello, emerge un altro profilo di inammissibilità del gravame. Si è affermato invero che è da ritenere inammissibile, per difetto di interesse, l'appello con il quale il Pubblico ministero deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di primo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", quando prima della pronuncia della sentenza di appello sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 6, n. 27355 del 15/03/2013, Rv. 255740; tra le tante in senso adesivo Sez. 5, n. 35998 del 10/06/2022, non mass.; Sez. 4, n. 22094 del 19/04/2019, non mass.; Sez. 7, n. 13251 del 27/02/2019, non mass.; Sez. 4, n. 57716 del 12/12/2018, non mass.; Sez. 6, n. 54052 del 24/10/2018, non mass.; Sez. 5, n. 19086 del 09/02/2015, non mass.). Interesse che, nel caso di specie, l'impugnante non aveva neppure allegato e la Corte di appello non aveva rilevato. In particolare, si è evidenziato nell'ambito di tale filone esegetico che, a fronte dell'assoluzione dell'imputato, nessun interesse ha la pubblica accusa ad ottenere con l'impugnazione una pronuncia che non pervenga all'epilogo (la condanna dell'imputato) indicato nell'impugnazione (Sez. 2, n. 48057 del 28/09/2018, non mass.; Sez. 6, n. 49056 del 25/07/2017, in motivazione;
Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, Rv. 272367). L'orientamento fatto proprio dalla citata sentenza n. 27355 del 2013 ha richiamato i consolidati principi di diritto, secondo cui il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri "della concretezza e dell'attualità", e cioè che con il proposto gravame si intenda 5 perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093); interesse che, mirando a rimuovere l'effettivo pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, deve, per essere attuale, persistere fino al momento della decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169). È stata richiamata la nozione di "carenza d'interesse sopraggiunta' (Sez. Un., n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694), quale valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. In tali evenienze, il rapporto processuale d'impugnazione, concepito come prosecuzione del rapporto processuale originario, inevitabilmente perde di significato e non può trovare ulteriore spazio, essendo intervenuto, per eventi verificatisi medio tempore, il superamento del punto controverso in conseguenza, per così dire, della "cristallizzazione" del rapporto giuridico di base. L'indirizzo fatto proprio dalla sentenza n. 27355 del 2013 ha trovato particolare seguito e consolidamento con riferimento al ricorso per cassazione, là dove si è affermato che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il Pubblico ministero deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", quando nelle more del giudizio di legittimità sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (tra tante, Sez. 6, n. 16147 del 02/04/2014, Rv. 260121; Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Rv. 275651). Risultato concretamente utile che non potrebbe mai realizzarsi nel caso in oggetto, anche accedendo all'orientamento, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, quand'anche all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una causa di estinzione del reato già maturata (nella specie, la prescrizione), atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge (Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282814). 6 Nel caso in esame, il Pubblico ministero aveva infatti soltanto censurare l'assoluzione con riferimento alla prova del dolo e non per l'errata applicazione dell'art. 378 cod. pen. L'orientamento accolto dalla sopraindicata sentenza n. 27355 del 2013, quanto all'appello di una sentenza di assoluzione emessa ai sensi dell'art. 530 cod. pen., appare inoltre avvalorato da quanto stabilito dalle Sezioni Unite in tema di immediata declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettarhanti, Rv. •244273). Il Supremo Collegio ha infatti affermato che il giudice dell'appello, in virtù dei principi della economia processuale e della ragionevole durata del processo, allorché si verifichi una causa di estinzione del reato, non deve più compiere alcuna valutazione approfondita del materiale probatorio acquisito, dovendo dichiarare l'estinzione del reato a meno che, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 2 cod. proc. pen., già emerga "positivamente" dagli atti processuali una causa di proscioglimento nel merito. Le Sezioni Unite hanno peraltro rilevato che questa regola trova una deroga nei casi in cui il giudice dell'appello sia tenuto a compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio. Il che si verifica nel caso di statuizioni civili o in presenza di un'assoluzione pronunciata in primo grado ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., impugnata dal Pubblico ministero. In tale ultimo caso, nonostante sopravvenga una causa estintiva del reato, secondo le Sezioni Unite, il giudice di secondo grado è tenuto all'approfondimento della valutazione delle emergenze processuali per verificare se l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero sia idonea a mutare le connotazioni di ambivalenza riconosciute dal primo giudice alle prove raccolte, dovendo altrimenti confermare la pronuncia assolutoria in applicazione della regola probatoria, ispirata al favor rei, di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito. Pertanto, a fronte di una assoluzione ai sensi del primo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. (come quella nel caso in esame), nessun approfondimento ulteriore del thema decidendum è consentito al giudice di appello, una volta che sopraggiunga la causa estintiva del reato, determinando quindi la "cristallizzazione" dell'accertamento già compiuto in primo grado e conseguentemente l'impossibilità stessa di una riforma della sentenza di assoluzione. 3. Sulla base delle osservazioni che precedono, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione nei confronti dell'imputato 7 in ordine a delitto di cui all'art. 378 cod. pen., rilevata l'inammissibilità al riguardo dell'appello del Pubblico ministero. Ciò dispensa, per la portata assorbente dell'annullamento, di esaminare i motivi avanzati dall'imputato ricorrente.
P.Q.M.
Dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Piacenza, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di favoreggiamento (art. 378 cod. pen.) e dichiara esecutiva la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Piacenza il 28 aprile 2016. Così deciso il 16 3/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore, avv. Dario Micheletti in sostituzione dell'avv. BE OV, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza del 28 aprile 2016, appellata dal Pubblico ministero, che aveva assolto l'imputato AO MA dai reati di falso (capo d) e di favoreggiamento personale (capo e) con la formula "il fatto non costituisce reato", ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto per il reato di cui al capo e) perché estinto per prescrizione, confermando nel resto. , Penale Sent. Sez. 6 Num. 18828 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 16/03/2023 Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, quale ispettore della Polizia penitenziaria, aveva attestato il falso in un'annotazione depositata presso la Procura della Repubblica - quanto all'intestatario di una utenza mobile e al contenuto delle conversazioni ad essa relative - così da aiutare UR AV ad eludere le investigazioni in relazione al traffico di stupefacenti. Il primo giudice aveva ritenuto che non vi fosse alcuna prova della volontà dell'imputato di commettere il falso, perché questi aveva informato prontamente il referente ispettore dei fatti relativi all'utenza telefonica, e di conseguenza aveva ritenuto insussistente anche il reato di favoreggiamento, rispetto al quale il falso era strumentale. Sull'appello del Pubblico ministero proposto il 20 settembre 2016, la Corte di appello, mentre ha confermato la assoluzione per il reato di falso (in quanto si trattava in realtà di reato di omessa denuncia, assorbito dal favoreggiamento), è pervenuta a differenti conclusioni per il reato di favoreggiamento personale, per il quale si richiede soltanto il dolo generico e la prova che l'imputato sapesse degli indizi di reato emersi dalle captazioni a carico del AV. Peraltro, la stessa Corte di appello ha rilevato che la prescrizione di detto delitto è maturata il 15 maggio 2020. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo e alla necessità di motivazione rafforzata sul punto oggetto di accertamento in primo grado. La Corte di appello era tenuta a rendere una motivazione rafforzata per riformare il giudizio di assoluzione, mentre la stessa non si è confrontata con quanto accertato in primo grado in ordine alla carenza di dolo (mancanza di consapevolezza di reati commessi dal AV in quanto rassicurato dai colleghi;
mancanza di volontà di aiutare qualcuno ad eludere le investigazioni). 2.2. Violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. per mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale. La Corte di appello non si è posta il problema, nel riformare il giudizio assolutorio, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, posto che il primo giudice si era basato sulla attendibilità di quanto dichiarato dall'imputato e dal teste ES e lo stesso Pubblico ministero nell'appello aveva fornito una diversa lettura delle dichiarazioni dell'imputato. 2 La Corte di appello a sua volta ha aderito alla prospettiva del Pubblico ministero, pur evitando di far riferimento diretto alla fonte del proprio convincimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Prima di esaminare le censure del ricorrente, va rilevata in via preliminare l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero. Secondo un principio di diritto più volte affermato, la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (tra tante, Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, in motivazione;
Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694; Sez. 5, n. 27135 del 23/03/2018, M, Rv. 273231; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359). 2.1. Tra i profili di inammissibilità del gravame il Collegio rileva in primo luogo quello della genericità. Questa Corte ha già affermato che è inammissibile l'appello che si limiti alla mera riproposizione dei temi già valutati insufficienti o inidonei dal giudice di primo grado senza specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza, trattandosi di impugnazione inidonea ad orientare il giudice di secondo grado verso la decisione di riforma (tra tante, Sez. 6, n. 25711 del 17/05/2016, Rv. 267011). Detto orientamento ha trovato conforto nella decisione delle Sezioni Unite della Corte di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) nella quale si è ribadito il principio secondo il quale l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. La specificità dell'impugnazione del Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione va correlata peraltro al contenuto peculiare che deve avere il gravame, derivante dalla necessità per il giudice di appello di formulare una motivazione "rafforzata", idonea cioè a dar conto delle ragioni del ribaltamento del giudizio assolutorio. 3 È stato più volte puntualizzato che, nel giudizio di appello, per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera, diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo invece una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio", posto che «la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, in motivazione;
tra le tante, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 262261). Pertanto, l'appello del Pubblico ministero non può limitarsi a confutare il fondamento, giuridico, logico e fattuale dei principali argomenti svolti in sentenza, ma deve rappresentare con specificità gli elementi in grado di superare il ragionevole dubbio insito nella pronuncia assolutoria. Calando questi principi nella vicenda processuale in esame, deve ritenersi, con riferimento all'addebito mosso al ricorrente al capo e), che l'appello del Pubblico ministero si presentava inidoneo ad assolvere la sua funzione tipica di propiziare, attraverso un'argomentata critica degli argomenti decisivi, sui quali si fondava la sentenza assolutoria, una motivazione "rafforzata" di segno contrario. La sentenza di primo grado era pervenuta alla decisione assolutoria su tale capo basandosi principalmente sulla assenza della prova del "dolo generico" relativo alla falsa attestazione contenuta nella relazione conclusiva dell'indagine. In particolare, aveva accertato che la relazione era stata redatta dall'ispettore IO e solo materialmente sottoscritta dall'imputato e che vari elementi deponevano in via sintomatica per escludere la intenzionalità della riscontrata omissione (tra i quali il Tribunale aveva anche posto quanto dichiarato dal MA). Ebbene, con l'appello si sosteneva soltanto che le dichiarazioni rese dal MA fossero confessorie e che a nulla rilevavano gli elementi indicati dal Tribunale come "sintomatici" della mancanza del dolo generico. Quindi l'appello si limitava ad una diversa lettura del materiale probatorio già acquisito e ampiamente scrutinato in primo grado, non confrontandosi con quello che era l'argomento portante del ragionamento assolutorio quanto alla prova del dolo. Il dolo generico del reato di cui all'art. 378 cod. pen. consiste nella consapevolezza dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le ricerche o le 4 investigazioni nei confronti di taluno, nella ragionevole consapevolezza dell'apprezzabilità del suo contributo di aiuto al detto soggetto, conoscendone il reato cosiddetto presupposto e al di fuori dei casi di concorso in esso (tra tante, Sez. 6, n. 44756 del 29/10/2003, Rv. 227159). E, secondo il primo giudice, difettava nell'imputato la consapevolezza di "fuorviare" le investigazioni, affidate all'epoca all'ispettore Attanasio. Quindi la forza persuasiva superiore degli argomenti per ribaltare il giudizio assolutorio prima ancora che nella sentenza impugnata (che in ogni caso non è di "condanna", ma soltanto di proscioglimento per prescrizione) andava esposta nell'appello del Pubblico ministero per la sua ammissibilità. 2.2. In ogni caso, oltre alla genericità dell'appello, emerge un altro profilo di inammissibilità del gravame. Si è affermato invero che è da ritenere inammissibile, per difetto di interesse, l'appello con il quale il Pubblico ministero deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di primo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", quando prima della pronuncia della sentenza di appello sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 6, n. 27355 del 15/03/2013, Rv. 255740; tra le tante in senso adesivo Sez. 5, n. 35998 del 10/06/2022, non mass.; Sez. 4, n. 22094 del 19/04/2019, non mass.; Sez. 7, n. 13251 del 27/02/2019, non mass.; Sez. 4, n. 57716 del 12/12/2018, non mass.; Sez. 6, n. 54052 del 24/10/2018, non mass.; Sez. 5, n. 19086 del 09/02/2015, non mass.). Interesse che, nel caso di specie, l'impugnante non aveva neppure allegato e la Corte di appello non aveva rilevato. In particolare, si è evidenziato nell'ambito di tale filone esegetico che, a fronte dell'assoluzione dell'imputato, nessun interesse ha la pubblica accusa ad ottenere con l'impugnazione una pronuncia che non pervenga all'epilogo (la condanna dell'imputato) indicato nell'impugnazione (Sez. 2, n. 48057 del 28/09/2018, non mass.; Sez. 6, n. 49056 del 25/07/2017, in motivazione;
Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, Rv. 272367). L'orientamento fatto proprio dalla citata sentenza n. 27355 del 2013 ha richiamato i consolidati principi di diritto, secondo cui il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri "della concretezza e dell'attualità", e cioè che con il proposto gravame si intenda 5 perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093); interesse che, mirando a rimuovere l'effettivo pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, deve, per essere attuale, persistere fino al momento della decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169). È stata richiamata la nozione di "carenza d'interesse sopraggiunta' (Sez. Un., n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694), quale valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. In tali evenienze, il rapporto processuale d'impugnazione, concepito come prosecuzione del rapporto processuale originario, inevitabilmente perde di significato e non può trovare ulteriore spazio, essendo intervenuto, per eventi verificatisi medio tempore, il superamento del punto controverso in conseguenza, per così dire, della "cristallizzazione" del rapporto giuridico di base. L'indirizzo fatto proprio dalla sentenza n. 27355 del 2013 ha trovato particolare seguito e consolidamento con riferimento al ricorso per cassazione, là dove si è affermato che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il Pubblico ministero deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", quando nelle more del giudizio di legittimità sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (tra tante, Sez. 6, n. 16147 del 02/04/2014, Rv. 260121; Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Rv. 275651). Risultato concretamente utile che non potrebbe mai realizzarsi nel caso in oggetto, anche accedendo all'orientamento, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, quand'anche all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una causa di estinzione del reato già maturata (nella specie, la prescrizione), atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge (Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282814). 6 Nel caso in esame, il Pubblico ministero aveva infatti soltanto censurare l'assoluzione con riferimento alla prova del dolo e non per l'errata applicazione dell'art. 378 cod. pen. L'orientamento accolto dalla sopraindicata sentenza n. 27355 del 2013, quanto all'appello di una sentenza di assoluzione emessa ai sensi dell'art. 530 cod. pen., appare inoltre avvalorato da quanto stabilito dalle Sezioni Unite in tema di immediata declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettarhanti, Rv. •244273). Il Supremo Collegio ha infatti affermato che il giudice dell'appello, in virtù dei principi della economia processuale e della ragionevole durata del processo, allorché si verifichi una causa di estinzione del reato, non deve più compiere alcuna valutazione approfondita del materiale probatorio acquisito, dovendo dichiarare l'estinzione del reato a meno che, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 2 cod. proc. pen., già emerga "positivamente" dagli atti processuali una causa di proscioglimento nel merito. Le Sezioni Unite hanno peraltro rilevato che questa regola trova una deroga nei casi in cui il giudice dell'appello sia tenuto a compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio. Il che si verifica nel caso di statuizioni civili o in presenza di un'assoluzione pronunciata in primo grado ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., impugnata dal Pubblico ministero. In tale ultimo caso, nonostante sopravvenga una causa estintiva del reato, secondo le Sezioni Unite, il giudice di secondo grado è tenuto all'approfondimento della valutazione delle emergenze processuali per verificare se l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero sia idonea a mutare le connotazioni di ambivalenza riconosciute dal primo giudice alle prove raccolte, dovendo altrimenti confermare la pronuncia assolutoria in applicazione della regola probatoria, ispirata al favor rei, di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito. Pertanto, a fronte di una assoluzione ai sensi del primo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. (come quella nel caso in esame), nessun approfondimento ulteriore del thema decidendum è consentito al giudice di appello, una volta che sopraggiunga la causa estintiva del reato, determinando quindi la "cristallizzazione" dell'accertamento già compiuto in primo grado e conseguentemente l'impossibilità stessa di una riforma della sentenza di assoluzione. 3. Sulla base delle osservazioni che precedono, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione nei confronti dell'imputato 7 in ordine a delitto di cui all'art. 378 cod. pen., rilevata l'inammissibilità al riguardo dell'appello del Pubblico ministero. Ciò dispensa, per la portata assorbente dell'annullamento, di esaminare i motivi avanzati dall'imputato ricorrente.
P.Q.M.
Dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Piacenza, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di favoreggiamento (art. 378 cod. pen.) e dichiara esecutiva la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Piacenza il 28 aprile 2016. Così deciso il 16 3/2023.