Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE / Oggctio 0 3 Riassunzione SEZIONE TERZA CIVILE del giudizio 0 9 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magisi 1 R.G.N. 7379/00 Presidente Delc. Gaetano F.DUCCIA 1 Dott. Ernestç Consigliere 0 2584 Cron. Dot . Fabio MA Rel Consigliere - 371 Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud 15/10/02 Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASSITALIA SPA, in persona cell'Amministratore Delegato dott. Luciano Roasio, con sede in Roma, elettivamente 12, domiciliata in ROMA VIA MONT PARIOLI presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
S.I.C.I. SOCIETA' IMMOBILIARE COMMERCIALE ITALIANA SRL, LIQUIDAZIONE, ccn sede in Roma, in persona del IN Liquidatore Sig. Giancarlo Lucantoni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 504, presso lo studio2002 1931 dell'avvocato NICOLA CELPO, che la di fende, giusta delega in atti;
controricorrente
contro
CASA EDITRICE EDERA SRL, CON sede in Roma, in persona del Curatore speciale e legale rappresentante pro Tempore avv. prof, Stefano D'Ercole, elettivamente domiciliata in ROMA LGO TEATRO VALLE 6, presso lo dell'avvocato GIANLUCA BRANCADORO, che lastudic difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
GENERALI ASSIC SPA, RAS SPA, NATIONALE COMP ITAL ASSIC RIASSIC SPA, S.A.S.A. ASSIC RIASSIC SPA;
intimati - avverso la sentenza П1. 900/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa 11 25/02/99 e depositata il 23/03/99 (R.G. 2883/93); ucita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Gregorio IANNOTTA;
udito l'Avvocato Nicola IEIPO, udito 1'Avvocato Giorgio ROMANO (per delega Avv. Gianluca Brancadoro); udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratorç Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per 2 l'accoglimento del 1 motivo e l'assorbimento nel resto. Svolgimento del processo citazione dell'ottobre 1975 la Casa Editrice Con 'Edera conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Soc. IT ed altri coassicuratori per es- sere indernizzata del valore dell'opera pittorica deno- minata "Entromondo" andata distrutta in un incendio av- venuto il 24.06.75 ed assicurata per tale rischio (in- cendio е furto) per il valore di stima di L. 600.000.000. Ina prima sentenza non definitiva del Tribunale di- chiarava improponibile la domanda limitatamente al ة م س ت ك quantum debeatur. Ma rigettava l'eccezione di carenza di legittima- zione attiva sollevata dalle corpagnie di assicurazione evocate in giudizio. Nel corso del processo, proseguito con riserva di gravame al definitivo quanto a tale prima statuizione, veniva disposta la sospersione in correlazione alla pendenza di processo penale avente per oggetto una ten- tata truffa aggravata addebitata a tale Napoleone Ro- lando, all'epoca Amm.re della Soc. L' Kdera, ē riferita anche all'autista e proprietario dell'automezzo sul quale si era sviluppato l'incondic che aveva distrutto l'opera Entromondo. I processo penale si concludeva con una sentenza di proscioglimento, pronunciata dal Tribunale di Roma i 9. 1.30, per essersi il reato estinto per amnistia, confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza 31.01.84, e da la Corte di Cassazione (ma tale ultimo giudizio nor. riguardava 1'imputazione attinente all'oggetto del presente giudizio). 1 16.05.83 decedeva AN CO, liquidatore e titolare esclusivo della Soc. L'Edera, ed avendo i suoi eredi rinunciato all' credità, la predetta soc. L' Edera si trovava nella condizione prevista dall'art. 78 c.p.c. priva di rappresentanza legale. F La CI che aveva acquistato il credito litigioso, conseguerite avente per ogget.t.o 1'indennizzo all'incendio dell' opera Entromondo, con ricorso la nomina di un 3.3.1987, chiedeva cx art. 78 c.p.c.r cura ore speciale della Soc. I'Edera che veniva nomina to nella persona dell'avv. D'Ercole. Quest'ultimo, сол ricorso 22.6.1987, riassumeva la causa, nella quale spiegava intervento la Soc. CI chiedendo il pagamento dell'indennizzo, Si costituivano le società di assicurazione che ec- cepivano 'catinzione del processo per irritale e tar- diva riassunzione. Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva, rigettava l'eccezione di estinzione e, con separata or- dinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio. IT proponeva appello osservando che legitti mato alla riassunzione era l'avy, Rubino, procuraLore della Soc. L'Edera, in quanto il cecesso del liquidato- re della società non comportava l'estinzione del manda- to ad litem;
che il processo era estinto nor avendo 1'avv. Rufino provveduto alla riassunzione;
che la CI nor era legittimaza a chiedere la nomina del curatore, ncr essendo parle dei processo. La Corte di Appel) c di Roma con sentenza 23.3.1999, rigettava l'ingiunzione, Osservando che lā CI era legit imata a chiedere la nomina del curatore perché cessionaria del credito litigioso;
che la sen- tonza definitiva resa nel procedimento penale ron CC- stituiva giudicato perché dovevasi applicare la norma de l'art. 654 del nuovo codice. L'SS ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi. Resistono con distinti controricorso la SI e I' Edera. Gli altri intimati non si sono costituiti. Motivi dalla decisione Con i primo motivo di gravame l'IT denunzia La violazione degli artt. 78 e 79 e 297 c.p.C., osser- vando che, come già dedotto nei gradi di merito, la ri- chiesta di nomina di un curatore dell'Edera, effettuata dalla CI, fosse illegittima, cosicché il giudizio non poteva essere ritenuto ritualmente riassunto, Cor con- seguente nullità delia di primo grado E di sentenza quella di Appello. La censura è fondata e merita pertanto accoglimen- to, con assorbimento degli altri motivi di censura. riassunzione del giudizio, dopo la sospensione 20.4.1979, doveva avvenire entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione su richiesta di Qia delle parti, come previsto dall'art. 297 c.p.c. Nella fattispecie, venuta meno in data 4.6.1985 la causa di sospensione, il termine suddetto andava a sca- dere al 20.1.1986, mentre il processo è stato riassunto con ricorso 22.6.1987 e quindi tardivamente. Ma detto ricorse in riassunzione è stato effettuato dall'avv. D'Ercole che, essendo stato illegittimamente nominato curatore speciale della Soc. L' Edera, ΠΑΠ e ra a ciò legittimato. nabujuta di Infatti la nomina del curatore ex art. 78 c.p.c. fu avanzata dalla Soc. CI, soggetto nor a ciò legittima- to perché non era parte nel giudizio sospeso e quindi in violazione dell'art. 79 c.p.c. Consegue da ciò la nullità del rapporto processuale e delle sentenze di merito. In considerazione della natura della causa e della vicenda processuale in oggetto, si repula opportuno di tra lc parti, delle spese sporre _a cоτрелзazione, dell'intero giudizio. РОМ La Corte Cassa Senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado. Compensa interamente tra le Parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, addi 15.10.2002 Sanam FideranЗаби 11 Presidente Il Cons. est. жалик IL CANCELLIERE C1 CELERIA Innocenzo Pattista DEPOSITA Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenza Battista 7