Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E A N L O L I E Z RE01 6 70 /02 D A " R 7 9 1 T . 3 S T I . R G N A E ' R 7 L 6 L 9 A E 1 D - D 5 I - E 3 S T N N E NOM DEL POPOLO ITALIANO E E G S S G E I E " oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A L eccesso di velocità: 1 sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: verbale contestazione Presidente e indicazione località.dr. Maria Gabriella Luccioli dr. Giuseppe Marziale Consigliere R.G. N. 17521/99 dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Cron. 4249 dr. Bruno Spagna Musso Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: ud. 18.10.2001 SE NT E NZA su ricorso iscritto al n° 17521 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto DA PREFETTURA e POLIZIA STRADALE DI SONDRIO, in persona dei legali rappresentanti, ex lege domiciliati in Ro- ma, V. dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Gene- rale dello Stato e da questa rappresentate e difese. RICORRENTI
CONTRO
IN AL NI, già domiciliato in Morbegno alla Via Fabani n. 19, presso l'avv. Lorenzo Rapella. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Sondrio, Sezione 2152 2001 - 2 - di Tirano, n. 97 del 26 maggio 19 giugno 1998. Udita, all'udienza del 18 ottobre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 19 giugno 1998, il Pretore di Sondrio ha accolto l'opposizione di ER NN NI ad un verbale della locale Polizia stradale, di accertamento della violazione dell'art. 142, comma 9°, D.Lgs. 30 a- prile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.) per eccesso di velo- cità, per essere in esso indicata una località diversa da quella nella quale l'infrazione si era verificata, in deroga dell'art. 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (da ora Reg. es.) e non essendovi stata contesta- zione immediata dell'infrazione. Il pretore, dopo aver indicato nell'intestazione della sentenza come opposta la Polizia stradale di Sondrio, nel corpo del provvedimento afferma che si é costitui- ta "ritualmente la Prefettura, chiedendo il rigetto del ricorso". Hanno proposto ricorso con tre motivi per la cassazio- ne di questa sentenza la Prefettura e la Polizia stra- dale di Sondrio. Il NI non ha svolto attività difensiva. - 3 - MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve rilevarsi che la Polizia stradale di Sondrio, in quanto priva di capacità giuridica, non é soggetto di diritto e non può essere parte di alcun giudizio, per cui la impugnazione da lei proposta deve dichiararsi inammissibile. Con riferimento all'opposizione in sede giurisdiziona- le a verbali della Polizia stradale, questa Corte ha più volte affermato la legittimazione sostanziale del Ministero dell'Interno, in quanto preposto, ex art. 11 C.d.S., ai servizi di polizia stradale (Cass. 7 novem- bre 1998 n. 11244 e 15 novembre 1999 n.387); nel caso, peraltro, il pretore, dopo aver fatto evocare in giudi- zio la Polizia stradale, che risulta essere resistente nell'intestazione della sentenza e nello svolgimento del processo, ha dichiarato rituale la costituzione in giudizio della Prefettura di Sondrio, statuendo così sulla posizione di quest'ultima che non era stata ci- tata, ed in tal modo ha pronunciato sulla legittima- zione processuale e sostanziale dello stesso Prefetto, la quale, in assenza di "vocatio in jus" di esso, era una questione dubbia, con la conseguenza che la deci- sione sul punto, come ogni altra su questioni
contro
- verse, non essendo stata impugnata da alcuno, é da ri- tenere giudicato e la prefettura é di conseguenza de- - finitivamente legittimata a ricorrere in questa sede. Il ricorso della Prefettura é fondato per quanto di ragione;
con il primo motivo di ricorso, infatti, si deduce la violazione degli artt. 142 e 201 C.d.S. e 384 Reg.es., in rapporto all' art. 360, n.ri 3 e 5 c.p.c., per aver il pretore annullato il verbale di contestazione solo per l'errore materiale in esso con- tenuto, dell'indicazione del comune di Tovo di S.Agata al posto di quello di Mazzo di Valtellina, come loca- lità della violazione avvenuta al confine tra i due comuni e risultante dalla progressiva chilometrica della strada di cui al verbale e dalla foto dell'auto- velox allegata dalla prefettura. In secondo luogo, s'afferma che l'uso dell'apparecchio rilevatore della velocità rientra tra i casi d'impos- sibilità materiale di contestazione immediata previsti dall'art. 384 Reg.es., falsamente applicato dal preto- re, che, come dedotto nel terzo motivo d'impugnazione, ha anche erroneamente ritenuto che il termine di noti- ficazione del verbale sia di sessanta e non di cento- cinquanta giorni, come previsto nell'art. 201 C.d.S.
2. Il primo motivo del ricorso deve accogliersi, cen- surando la sentenza di merito per l'insufficiente mo- tivazione sull'illegittimità del verbale di contesta- zione, nel quale è indicata come località ove si é a- 5 - vuta la violazione il comune di Tovo di S. Agata e non quello di Mazzo di Valtellina, ove essa è avvenuta. Il pretore rileva la diversità della località rispetto a quella indicata a verbale, sulla base delle foto ef- fettuate dall'autovelox depositate in atti, ma nulla dice in ordine alla possibilità per l'opponente di ri- levare dal verbale stesso la località ove si è verifi- cata la violazione, in rapporto ad altri elementi ri- portati nella contestazione, per cui la sentenza deve ritenersi insufficientemente motivata circa la viola- zione stessa dell'art. 383 Reg.es. che impone l'indi- cazione della località ove s'é rilevata l'infrazione. nessun rilievo ha la qualificazione data in Nel caso, ricorso di mero errore materiale all'indicazione della località nel verbale, ma la certa non conformità al mo- dello normativo di quest'ultimo, per non esser ricava- bile in alcun modo dal documento la località ove é av- venuta la violazione, che deve indicarsi con elementi che ne consentano la identificazione, per cui la deci- sione pretorile é insufficientemente motivata su tale punto, rilevando essa stessa detta località senza in- dicare i motivi per i quali anche il destinatario del verbale non possa individuarla. L'accoglimento del primo motivo di ricorso connesso ad insufficiente motivazione della sentenza sull'illegit- - 6 - timità del verbale per mancata indicazione della loca- lità ove si é verificata l'infrazione, sulla quale de- ve pronunciarsi il giudice di rinvio, osta all'esame degli altri motivi di ricorso, relativi all'impossibi- lità materiale della contestazione immediata e al ter- mine per la notificazione successiva del verbale di contestazione e rilevanti solo in quanto si ritenga legittimo il verbale ai sensi dell'art. 383 Reg.es. La sentenza deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata al tri- bunale di Sondrio in persona di diverso magistrato, anche per le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso della Poli- zia stradale di Sondrio, accoglie il primo motivo del ricorso della Prefettura di Sondrio e dichiara assor- biti gli altri due. Cassa la sentenza impugnata e rin- via al Tribunale di Sondrio in persona di diverso ma- A gistrato, anche per le spese. E L L N E O Così deciso nella Camera di consiglio del 18 ottobre I D Z " A 9 7 R . 1 T T 3 2001. R S . I A N ' G L E 7 L R 6 Il presidente F 9 1 O A phrast D consigliere estensore dry LOCATIONE IL CA Deportat AN AN EB. 2002 il IL CANCELLIERE