Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 cod. civ., è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell'obbligazione, non anche, pertanto, ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale "datio in solutum" (art. 1197 cod. civ.), ovvero esprima esercizio di una facoltà che si sia riservata all'atto della costituzione dell'obbligazione medesima (art. 1286 cod. civ.).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 23 febbraio 2026
FATTI DI CAUSA 1. Alfredo D.M. conveniva, davanti al Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Ischia), Elda S. e Pierpaolo P., al fine di sentire: A) in via principale, dichiarare che la procura speciale a vendere - conferita all'Avv. Pierpaolo P. con atto notarile del 23 aprile 2009, rep. n. 6.393 - e il contratto di compravendita immobiliare per atto notarile dell'8 luglio 2010, rep. n. 17.158, racc. n. 9.761, stipulato tra P., quale procuratore speciale del venditore Alfredo D.M., e Elda S., quale acquirente, costituivano atti e/o negozi attraverso i quali era stato contratto un patto commissorio tra il creditore P. e il debitore D.M. (in ordine al prestito concesso per estinguere i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BAZZONI 3, presso l'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO DUCHI, ALBERTO RAVAZZONI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ST CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO DE DOMINICIS, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
TT SI, STEFANI ALMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 758/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 6/6/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/11/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'avvocato Paoletti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, gli Avvocati De Dominicis e Coglitore, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocatura Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con citazione dell'ottobre 1989, il dott. NF OR conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parma i coniugi RL TA e MA TI per sentir dichiarare la nullità, per violazione degli artt. 2549, 1343, 1344 c.c. e della L. 1968 n. 475, o pronunciare la risoluzione ex art. 1467 c.c. dell'"anomalo" contratto di associazione in partecipazione da lui stipulato con i convenuti in relazione alla gestione di una farmacia ubicata in Viadana, piazza Manzoni, e di cui egli era titolare per acquisto fattone dall'originaria titolare dott.ssa ST AL con privata scrittura autenticata in data 5 gennaio 1985, registrata a Parma il 18.1.1985; in via subordinata e in applicazione dell'art. 1419 c.c., per sentire confermare la convenuta cessazione di detto contratto associativo per la data del 31.12.1990 e, quindi, condannare la TA a corrispondergli un'indennità mensile di lire due milioni per concorso, pari alla metà, nella utilizzazione dei locali adibiti a farmacia e accessori dal 12.6.1986 - data in cui egli aveva acquistato il diritto di usufrutto su detti locali per la durata di quindici anni - al 31.12.1990; per sentire dichiarare che le somme percepite dalla TA sugli utili prodotti dalla farmacia dovevano essere computate a rimborso, quanto meno parziale, del finanziamento concessole dalla medesima per l'acquisto della farmacia;
per sentire riliquidare gli utili a lui spettanti per ogni sua prestazione professionale sulla base di accertate plusvalenze, con condanna dei convenuti al pagamento del relativo importo, e dichiarare ammortate tutte le ragioni di credito dei convenuti per le somministrazioni di denaro effettuate in suo favore nonché per sentire dichiarare la cessazione, con decorrenza dalla notificazione dell'atto di citazione o comunque dal 31.12.1990, delle funzioni di amministratore della farmacia attribuite contrattualmente al TI. Nell'esporre i fatti l'attore aveva precisato che con atto rogato dal notaio Carpena di La Spezia in data 20.2.1989 (Rep. N. 80875) e notificato agli interessati il 2.3.1989 egli aveva revocato la procura a vendere la farmacia rilasciata alla TA e al TI con atto in data 9.3.1985 a ministero notaio Trasatti di Medesano (Rep. N. 76943).
Costituitisi ritualmente, la TA e il TI contestavano la fondatezza delle domande attoree e sostenevano la piena validità degli accordi consacrati nella privata scrittura in data 5.1.1985 sottoscritta da essi e dall'attore. Scrittura nella quale si era stabilito che l'OR avrebbe acquistato la farmacia della dott.ssa ST AL, madre della TA, mediante un finanziamento, pari al costo totale della farmacia, concessogli dalla TA la quale, in cambio di tale apporto, avrebbe partecipato in qualità di associata agli utili della farmacia nella misura del 50%; e che l'OR, quale associante e titolare unico della farmacia, avrebbe percepito un compenso annuo netto di lire 28 milioni indicizzati, da intendersi come compenso minimo garantito non escludente pertanto la partecipazione dell'associante ai maggiori eventuali utili nella misura del 50%.
Nella predetta convenzione si era stabilito inoltre che alla scadenza dell'associazione, fissata per il 31.12.1990, l'OR era obbligato a trasferire la farmacia all'associata nel caso che costei fosse stata in possesso dei requisiti di legge per acquistarla.
L'amministrazione contabile della farmacia sarebbe stata affidata dall'associante e dall'associata al TI, marito della TA. La costituzione dell'associazione in partecipazione era stata poi formalizzata con la stipula di un apposito contratto e in data 9.3.89, con atto giuridico rogato dal notaio Trasatti, l'OR aveva rilasciato ad essi convenuti una procura irrevocabile e senza data di scadenza per la vendita (anche ad uno dei due mandatari) della farmacia, la cui sede circa un anno dopo era stata trasferita in locali dei quali l'OR aveva acquistato l'usufrutto. 1 bis - Con sentenza non definitiva del 30 giugno 1994, il Tribunale adito, aderendo alla prospettazione dei convenuti, respingeva tutte le domande attoree volte ad ottenere la declaratoria di nullità o la pronuncia di risoluzione dei menzionati accordi e negozi ovvero di singole clausole di essi;
dichiarava la nullità delle revoche della procura ad amministrare conferita al TI e della procura a vendere del 9.3.1985, unilateralmente disposte dall'OR; convalidava l'autorizzato ed eseguito sequestro della farmacia;
dichiarava che l'associante doveva considerarsi tenuto, anche dopo la scadenza del contratto di associazione in partecipazione, al trasferimento della farmacia all'associata, che, laureatasi in farmacia il 16.7.1990, si era iscritta al competente ordine il 27.12.1990 ed il 27.12.1992 aveva anche completato il biennio di pratica prescritto per il conseguimento dell'idoneità professionale;
stabiliva che il corrispettivo del trasferimento avrebbe dovuto essere pari al valore dell'azienda farmaceutica, escludendo le merci in magazzino.
2 - L'OR impugnava la pronuncia non definitiva. La TA proponeva appello incidentale relativamente alla esclusione delle merci.
La Corte di Appello di Bologna respingeva l'impugnazione ed accoglieva, invece, l'appello incidentale proposto dalla TA, stabilendo che l'obbligo dell'OR di trasferirle la farmacia comprendeva anche le merci, atteso il contenuto della lettera C dell'art. 1 del contratto del 5.1.1985.
Ribadiva il convincimento di convenzione quadro espresso dal Tribunale in riferimento a tale contratto, ritenuto volto a realizzare un determinato assetto di interessi mediante contratti attuativi collegati (vendita della farmacia-finanziamento dell'acquisto-stipulazione del contratto di associazione in partecipazione per sei anni-rilascio alla TA ed al TI di procura irrevocabile senza scadenza per il trasferimento della farmacia alla TA stessa o a terzi).
Ribadiva, inoltre, l'interpretazione data dai primi giudici all'art. 4 di detta convenzione coordinato con il testo della procura irrevocabile a vendere del 9.3.1985. Riteneva, pertanto, che la data di scadenza del rapporto associativo (31.12.1990), stabilita nell'accordo quadro, non costituisse anche termine finale per il conseguimento da parte della TA dei requisiti prescritti per ottenere la titolarità della farmacia, e ciò in ragione dell'assenza nella procura a vendere, di termine per l'adempimento del mandato. Respingeva anche la censura concernente la eccepita nullità di tale procura a vendere. Riteneva che essa non violasse il divieto di cui all'art. 2744 c.c., in quanto lo scopo effettivo che le parti avevano inteso perseguire non era quello di consentire alla TA di acquistare la farmacia nell'ipotesi di inadempimento dell'OR all'obbligazione di restituzione del finanziamento ricevuto. Riteneva, ancora che la mancanza in essa di indicazione del prezzo di vendita della farmacia non fosse essenziale, in quanto avrebbe dovuto farsi ricorso al valore di mercato del bene. Ribadiva che la revoca della procura in questione, effettuata dall'OR il 20.2.1989, era inefficace a norma dell'art. 1723, 2 co., c.c., in assenza di una giusta causa.
3 - Contro quest'ultima sentenza, depositata il 6 giugno 1996, l'OR ricorre ora con tre mezzi di cassazione. Resiste la TA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è prevalentemente incentrato sui problemi di validità della "procura a vendere" rilasciata dall'OR alle controparti TA-TI il 9 marzo 1985.
In riferimento a detta procura - secondo quanto denuncia l'OR con i tre motivi che scandiscono il contenuto nel mezzo impugnatorio - la Corte di Bologna avrebbe infatti (rispettivamente) errato:
a) nell'affermare, contraddittoriamente, che essa poteva immutare il complessivo assetto degli interessi delineato nella convenzione-quadro, della quale pur si poneva come strumento attuativo;
b) nel non individuarne la "funzione di garanzia" che esso assolveva e che ne comportava la nullità per violazione del divieto del patto commissorio, ai sensi dell'art. 2744 c.c.;
c) nel non rilevarne l'incompatibilità con l'obbligo di gestione personale e diretta della farmacia imposto al titolare dall'art. 11 della L. N. 475 del 1968, nel testo antecedente alla sostituzione attuatane con L. 1991 n. 362.
Profilo - quest'ultimo - di incompatibilità che, nel terzo motivo del ricorso, pare per altro invocato anche in relazione alla delega di gestione della contabilità conferita al TI nella ricordata convenzione-quadro.
2 - Di tutte tali censure, la resistente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità: quanto alla prima, perché, risolventesi in una non consentita richiesta di riesame di valutazioni di fatto riservate al Giudice del merito e, quanto alle doglianze residue, perché non coltivate dall'OR nella fase di appello e riproposte quindi solo "per saltum" in sede di legittimità. L'eccezione non certo pretestuosa, è comunque superata in ragione dei profili di "vizio di motivazione", in senso proprio, individuabili nel primo mezzo, e considerando (sia pur solo implicitamente) reintrodotte, nel giudizio di gravame, anche le questioni di cui ai successivi due motivi dell'odierno ricorso.
3 - Nel merito, ogni censura è per altro, infondata.
3.1. - Nel denunciare, con il primo mezzo, il carattere "novativo", radicalmente anzi innovativo, che la Corte di Appello avrebbe contraddittoriamente attribuito alla "procura a vendere" rispetto all'accordo quadro" che, secondo la stessa Corte, quell'atto doveva contribuire ad attuare, il ricorrente muove, infatti, dalla premessa che l'assetto di interessi (pretesamente novato) individuato dal complessivo programma negoziale avesse un duplice contenuto aleatorio nel senso che per i coniugi TA- TI quella convenzione avesse lo scopo di consentire il mantenimento della disponibilità della farmacia nell'aspettativa del suo ritrasferimento a RL TA, "con l'alea che ciò potesse non avvenire per il mancato tempestivo raggiungimento dei prescritti requisiti soggettivi", mentre per l'OR avesse la funzione di rendere possibile lo sbocco professionale ed imprenditoriale di acquisire definitivamente la titolarità della farmacia, "con l'alea che ciò non avvenisse perché RL TA riuscisse a laurearsi e a conseguire la prescritta idoneità entro il termine stabilito". Dal che, appunto, la conseguenza - sempre in tesi del ricorrente - che la successiva (ma "cronologicamente contigua") procura irrevocabile a vendere, ove intesa (come l'avevano intesa i giudici a quibus) come effettivamente "priva di un termine finale", avrebbe inspiegabilmente sbilanciato il rapporto togliendo ogni alea per i TA-Luotto.
Tale premessa ignora, però (e si scontra con) la diversa ricostruzione del "complessivo programma negoziale" risultante già dall'esegesi del Tribunale e poi da quella conforme della Corte di appello.
Secondo cui, invece, la convenzione in esame risultata finalizzata allo scopo, per un verso, di consentire in prosieguo alla dottoressa di TA, quando ne avesse conseguito i titoli di ottenere attraverso il programmato ritrasferimento, la intestazione della farmacia già della madre e, per altro verso, di "consentire, nel frattempo, all'OR, senza l'esborso di una lira, di gestire una farmacia per conseguire [a sua volta] un titolo utile per partecipare a concorsi per il conferimento di una farmacia ai sensi dell'art. 3 L. 465/1968, assicurandogli anche una quota di utili di gestione con un minimo annuo garantito di 28 milioni indicizzati". È in questa prospettiva di lettura [suffragata dal tenore delle clausole contrattuali, singolarmente e complessivamente interpretate, oltreché dalla considerazione di una serie di obiettivi dati fattuali come la pregressa titolarità della farmacia da parte della madre della venditrice l'iscrizione di quest'ultima alla facoltà di farmacia, il fatto che la stessa alienante, insieme al marito avesse interamente finanziato l'acquisto, e garantito l'affidamento bancario in favore dell'OR] che la Corte di Appello ha coerentemente quindi ritenuto che l'obbligo dell'associante OR di ritrasferire la titolarità della farmacia all'associata TA sorgeva [bensì] alla scadenza del contratto di associazione, ma la data di cessazione del rapporto associativo non costituiva il termine finale entro il quale si sarebbe dovuta verificare la condizione alla quale era subordinato l'obbligo di adempimento ..." per cui la successiva procura irrevocabile a vendere senza fissazione di termine sottoscritta in prosieguo dall'OR non aveva fatto altro che ribadire "il carattere principale della prestazione restitutoria dell'OR" e "palesare l'effettiva funzione che il complessivo regolamento negoziale mirava a realizzare:
consentire il trapasso della farmacia dalla settantenne dottoressa AL ST alla figlia RL TA già iscritta alla facoltà di farmacia, affidandone la temporanea titolarità all'OR". Ci si trova, conclusivamente, pertanto di fronte a giudizi di fatto formulati dal Giudice del merito nella sfera di valutazione a lui riservata, nel rispetto delle regole di ermeneutica, e che - per essere così diffusamente e congruamente motivati - non sono ulteriormente sindacabili in questa sede di legittimità, ne' sono, a maggior ragione, sovvertibili da diverse ricostruzioni (ove pur plausibili) più favorevoli al ricorrente.
3.2 - Analoghe considerazioni valgono anche per l'esclusa funzione di garanzia e natura di patto commissorio, vietato ex art. 2744, della "procura a vendere" in questione - del pari infondatamente, quindi, contestata con il secondo motivo di impugnazione - emergendo dalla riferita e corretta ricostruzione del complessivo programma negoziale, operata dalla Corte di merito, che la vendita non era in quel contesto finalizzata alla realizzazione impropria di un diritto di credito, ma allo scopo finale diretto della convenzione. Il che pone fuori causa il divieto ex art. 2744 cit., atteso che il patto commissorio, da quella norma sanzionato, è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell'obbligazione non anche, pertanto, ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale "datio in solutum", ovvero esprima esercizio di una facoltà che si sia riservata all'atto della costituzione dell'obbligazione medesima" (cfr. Sent. N. 4283/1990). 3.3 - Infine, in ordine al terzo motivo, correttamente i giudici del merito hanno escluso ogni profilo di incompatibilità, sia della menzionata procura irreversibile a vendere sia della clausola di delega della contabilità (al TI), con l'obbligo di gestione personale della farmacia imposto al suo titolare dall'art. 11 della citata L. N. 475 del 1968.
È pur vero infatti che, nel quadro di previsione di detta norma, la titolarità della farmacia conferita a privato deve riguardare inscindibilmente sia il servizio farmaceutico che la gestione dell'azienda farmaceutica.
Ma, per un verso, l'impegno di vendita (nel rispetto, come nella specie del termine di cui al successivo art. 12) rientra nel potere dispositivo del titolare della farmacia (cfr. Cass. 1995 n. 7026);
e, per altro verso, l'affidamento a terzi di compiti di contabilità non espropria il titolare medesimo della gestione dell'azienda. A quest'ultimo riguardo, giovando, per altro, precisare che per "gestione" spettante al titolare, nel contesto normativo in esame, deve correttamente intendersi, l'esercizio dei poteri gestori, l'attività cioè di direzione dell'impresa e non la mera esecuzione di atti di gestione che, anche per esigenze di funzionalità dell'impresa, ben possono essere delegati dal titolare a terzi.
4 - Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in £.739.100, oltre a £.6.000.000, per onorario. Roma, 4 novembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 1999.