Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 893
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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Il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 cod. civ., è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell'obbligazione, non anche, pertanto, ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale "datio in solutum" (art. 1197 cod. civ.), ovvero esprima esercizio di una facoltà che si sia riservata all'atto della costituzione dell'obbligazione medesima (art. 1286 cod. civ.).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 23 febbraio 2026

    FATTI DI CAUSA 1. Alfredo D.M. conveniva, davanti al Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Ischia), Elda S. e Pierpaolo P., al fine di sentire: A) in via principale, dichiarare che la procura speciale a vendere - conferita all'Avv. Pierpaolo P. con atto notarile del 23 aprile 2009, rep. n. 6.393 - e il contratto di compravendita immobiliare per atto notarile dell'8 luglio 2010, rep. n. 17.158, racc. n. 9.761, stipulato tra P., quale procuratore speciale del venditore Alfredo D.M., e Elda S., quale acquirente, costituivano atti e/o negozi attraverso i quali era stato contratto un patto commissorio tra il creditore P. e il debitore D.M. (in ordine al prestito concesso per estinguere i …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1999, n. 893
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 893
Data del deposito : 3 febbraio 1999

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