Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2002, n. 8581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8581 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL0 858 1 /02 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto NOTIFICA SEZIONE SECONDA CIVILE INESISTENEx Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: μοκατά Dott. Vincenzo - Presidente - R.G.N. 23277/99 BALDASSARRE - ..23594Cron. Dott. Antonio VELLA -· Consigliere - Rep. 1771 Dott. Rosario DE JULIO · Consigliere - Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere - Ud. 26/03/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Rel. Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente Seh dal Sig. per diritti €1.55 SENTENZA 14 GIU 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE T.S.F. DI LE IA IE & C SAS, già T.S.F. di OM CA & C. elettivamente domiciliato in NCELLERIA ROMA VLE LIEGI 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CERRUTI, che lo difende unitamente all'avvocato MASSIMO BIANCHI, giusta delega in atti;
a L ricorrente
contro
IDROTERMOSANITARIA DI ER NG & C SNC, in liquidazione, in persona del liquidatore e legale 2002 rapp.te Sig. ER NG, elettivamente 498 domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di -1- CASSAZIONE, difeso dagli avvocati ALBERTO DE LUCA, RAFFAELE GIOVENE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 623/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 31/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con due scritture private dell'11/11/1991 la s.a.s. T.S.F. prometteva di vendere alla Idrotermosanitaria s.n.c. due unità immobiliari in costruzione in località RR ( MS ) al prezzo rispettivamente di £ 180.000.000 e di £ 174.200.000. La Idrotermosanitaria versava acconti per £ 55.000.000 e suc- cessivamente prendeva in appalto l'esecuzione di alcuni impianti da realiz- zare nel complesso immobiliare in costruzione. Con atto notificato a mezzo posta il 25/5/1994 la Idrotermosanitaria cita- va in giudizio la TSF per ottenere sentenza che le trasferisse la proprietà de- gli immobili di cui ai citati contratti preliminari di compravendita. La so- cietà attrice, dopo aver affermato di aver concluso un accordo in forza del quale il prezzo delle vendite andava compensato con il corrispettivo dovuto per gli impianti realizzati negli immobili, indicava rispettivamente in £ 118.040.000 e in £ 106.600.000 i saldi dovuti per i due acquisti. La società TSF, costituitasi, eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione perché effettuata in luogo diverso dalla sede sociale. Deduceva poi la pendenza presso il tribunale di Tortona di altro giudizio che essa ave- va proposto contro la Idrotermosanitaria ed avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto con quest'ultima stipulato, con conseguente neces- sità di attendere comunque quella decisione al fine di stabilire il prezzo an- cora dovuto dalla società attrice. L'adito tribunale di Milano, con sentenza 215/97, riteneva nulla la notifi- cazione dell'atto introduttivo perché effettuata in località dove dal 1992 non era più identificabile la sede della TSF come risultava dalla certificazione della Camera di Commercio. Il giudice di primo grado rilevava poi che la TSF si era costituita al solo scopo di far valere la nullità della notificazione per cui escludeva che la sua presenza in giudizio avesse efficacia sanante. Avverso la detta sentenza proponevano appello principale la Idrotermo- sanitaria e incidentale la TSF. Con sentenza non definitiva del 31/7/1999 la corte di appello di Genova dichiarava validamente costituito il rapporto processuale tra le parti innanzi al tribunale di Massa a seguito della costituzione della convenuta. La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede osservava: che, come ri- levato dal tribunale, la notifica dell'atto di citazione era irregolare;
che, pe- rò, la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto aveva sanato l'irregolarità non trattandosi di notificazione giuridicamente inesistente;
che la TSF aveva in concreto saputo della iniziativa giudiziaria della Idrotermo- sanitaria, tanto da costituirsi in tempo utile il che escludeva incoerenze, tra il luogo in cui era stata effettuata la notifica e quello in cui avrebbe dovuto es- sere eseguita, tali da determinare l'inesistenza dell'atto; che era necessario sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello iniziato a Tortona e pendente tra le parti presso la corte di appello di Torino. La cassazione della sentenza della corte di appello di Genova è stata chiesta dalla s.a.s. T.S.F. con ricorso affidato a due motivi. La s.n.c. Idro- termosanitaria ha resistito con controricorso. Motivi della decisione In via preliminare va rilevata l'inammissibilità del controricorso perché de- positato nella cancelleria della Corte oltre il ventesimo giorno dalla notifica. Al riguardo più volte è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la tardività del deposito del controricorso in quanto 2 effettuato dopo il ventesimo giorno dalla notificazione, implica l'inammissibilità del controricorso medesimo, evincendosi tale sanzione, pur in difetto di una espressa previsione della norma che fissa l'indicato termine (articolo 370, comma 3, c.p.c. ), dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini inerenti ad atti processuali con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie di- fese, con la conseguenza che non può tenersi conto né del controricorso né dell'eventuale memoria depositata a norma dell'articolo 378 c.p.c. ( senten- ze 10/3/2000 n. 2805; 21/9/1998 n. 9440 ). Nella specie il controricorso della s.n.c. Idrotermosanitaria risulta depo- sitato in cancelleria della corte il 9/2/2000, ossia oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto avvenuta il 19/1/2000. Con il primo motivo di ricorso la società TSF denuncia violazione e falsa applicazione delle norme riguardanti le notifiche e, in particolare, degli arti- coli 138, 145, 156 e 160 c.p.c. Deduce la ricorrente che la notifica in que- stione è stata tentata - in luogo ed a persona non aventi alcun riferimento con il destinatario - e non è andata a buon fine per il rifiuto di riceverla: si tratta in sostanza di notifica non riuscita e, quindi, inesistente e non sanabile in quanto priva di ogni effetto giuridico. Con il secondo motivo la società ricorrente - denunciando motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica circa un punto decisivo della con- troversia - sostiene che la corte di appello ha incoerentemente concluso per la mera “irregolarità" della notifica dell'atto di citazione dopo aver affer- mato che l'indirizzo ove era stato recapitato il plico postale non era quello della sede sociale e che era irrilevante l'annotazione sul plico postale anche 5 per l'impossibilità di identificare l'autore dell'annotazione stessa. Tale ra- gionamento, secondo la TSF, è censurabile in quanto è prima necessario stabilire se la notifica, ancorché “irregolare”, sia quanto meno esistente: se non lo è non vi è luogo a verificare l'eventuale sanatoria perché impossibile. Le dette censure - che, connesse ed interdipendenti, possono essere esa- minate congiuntamente - sono fondate. Costituisce principio comunemente recepito nella giurisprudenza di que- sta Corte quello secondo cui la notificazione è giuridicamente inesistente - con conseguente insanabilità - quando essa sia stata eseguita in luogo e con consegna a persone che non abbiano alcuna relazione con il soggetto desti- natario, mentre allorquando in concreto sia ravvisabile un rapporto di colle- gamento tra il luogo ed il consegnatario della notificazione e lo stesso desti- natario, ancorché siano state violate le norme che regolano le modalità di esecuzione della notificazione, di essa non si può ravvisare l'inesistenza ma la nullità che è sanabile per l'espresso richiamo dell'articolo 160 c.p.c. ai precedenti 156 e 157 c.p.c., per effetto della costituzione del destinatario che integra il raggiungimento dello scopo dell'atto ( tra le tante, sentenze 23/7/1999 n. 7949; 26/11/1998 n. 12002; 27/2/1998 n. 2147 ). Nella specie, come contraddittoriamente posto in evidenza nella motiva- zione della sentenza impugnata, la notifica alla s.a.s. TSF dell'atto di cita- zione introduttivo del giudizio di primo grado è stata eseguita in Tortona alla via L. di Vinci 2 pur essendo stata da tempo trasferita la sede sociale in via Brigata 3. Il ritiro dell'atto è stato poi rifiutato da persona che l'ufficiale postale non ha individuato ed identificato - omettendo di riportare il nome ed il cognome e che ha genericamente qualificato come "curatore". - AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dato 10TT.200 4 alm 10922, versate €.. 149,77 Serie (euro CENTOQUARANTANOVE/77) p. Dirigente Area Servizi, (Dott.ssa Maria Grazia D 0) Responsabile Servizio Ar diziari (Dr. M. RACCICHIN) E' quindi evidente che la pseudo-notificazione così come posta in essere non realizza in alcun modo lo schema tipico dell'istituto mancando qualsiasi collegamento sia tra il luogo della notifica e quello previsto dalla legge, sia tra la persona che ha rifiutato di ritirare l'atto ed il destinatario. Si tratta quindi di vizi della notifica di gravità tali da ritenere la detta no- tifica inesistente in quanto omessa o solo apparente perché eseguita con mo- dalità di attuazione abnormi ed anomale al punto da escludere radicalmente l'idoneità dell'atto ad inserirsi nel procedimento secondo la sua tipica figu- 1097 129 ле ra. Da ciò l'erroneità della decisione della corte di appello la quale - ritenen- 456T 20,66 do validamente costituito il rapporto processuale tra le parti a seguito della TOT. 149,77 costituzione della società convenuta non ha ravvisato la detta inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. L'accertamento della nullità della citazione in primo grado, quale mo- mento necessario dell'annullamento della statuizione della sentenza impu- gnata sulla validità della costituzione del rapporto processuale tra le parti nel giudizio innanzi al tribunale, comporta la cassazione della stessa sentenza : senza rinvio: una tale nullità realizza un'ipotesi di processo che non poteva essere proseguito sicché il suo accertamento in sede di legittimità determina l'applicazione dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 382 c.p.c. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma 26 marzo 2002 Il consigliere estensore Il presidente Viz Baldassane IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLED. 甲 ANG FU, 2002 Roma IL CANCELLIERE C1