CASS
Sentenza 10 gennaio 2023
Sentenza 10 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2023, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA DR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato TAGLIAFERRI FRANCESCO del foro di Roma, come da nomina depositata in udienza, con contestuale revoca dell'avvocato RUSSO CHIARA del foro di Foggia, anche in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato MARINO ROSARIO del foro di FOGGIA in difesa di TA DR, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 441 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 24 maggio 2022, il Tribunale di Foggia - investito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di RE GA ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia il 18 aprile 2022 con il quale era stato disposto il sequestro diretto;
ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., di un appezzamento di terreno agricolo e di un annesso compendio immobiliare costituito da diverse unità. 2. Il Tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria formulato dal primo giudice in relazione al delitto di cui al combinato disposto degli artt. 30 e 31 del d.lgs. 13 settembre 1982, n. 646i in quanto l'indagato, già condannato per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen. (segnatamente, per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), aveva omesso di comunicare alla polizia tributaria, entro il 31 gennaio 2022, la variazione dell'entità della composizione del proprio patrimonio a seguito dell'acquisto, in data 4 maggio 2021, degli immobili oggetto di sequestro. La vicenda trae origine dalle verifiche eseguite periodicamente dalla Guardia di Finanza di Bari che ha rilevato numerose violazioni alle disposizioni che impongono ai soggetti sottoposti alle misure di prevenzione di comunicare, per dieci anni, entro trenta giorni dall'acquisto e, comunque, entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad esso, le variazioni dell'entità della composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a 10.329,14 euro. Per i sottoposti alle misure di prevenzione, l'obbligo è previsto dagli artt. 80 e 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, mentre l'art. 30 d.lgs. n. 646 del 1982 cit. prevede analogo obbligo per i soggetti che hanno riportato condanna per i delitti ivi specificamente indicati, fra i quali, per effetto del rinvio all'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale ha riportato condanna AE. La sentenza di condanna è divenuta definitiva 1'11 maggio 2011. L'acquisto per il citato compendio immobiliare (per un valore dichiarato di 60.000 euro) è avvenuto in data 4 maggio 2021 e, dunque, entro il termine decennale. Gli accertamenti di polizia hanno fatto emergere la mancata effettuazione di qualsiasi comunicazione. In relazione all'eccepita buona fede dell'indagato, il Tribunale ha rilevato la sufficienza del dolo generico, non essendo necessaria l'intenzione dell'autore di avere agito allo scopo specifico di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo si riferisce. In particolare, ha evidenziato l'irrilevanza dell'eventuale dimenticanza dell'obbligo di legge non essendo tale elemento fattuale idoneo a determinare una condizione di ignoranza del precetto penale rilevante ai sensi dell'art. 5 cod. pen. 1 E' stato giudicato irrilevante il dato costituito dal fatto che l'acquisto è stato effettuato a soli sei giorni dalla scadenza del termine decennale, avendo il Collegio ritenuto tale elemento, al più, valorizzabile in sede dibattimentale. Parimenti, è stata segnalata l'impossibilità di ritenere surrogata la comunicazione imposta dalla legge dalla circostanza dell'avvenuto acquisto mediante atto pubblico, come da giurisprudenza di legittimità riportata nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha ritenuto priva di significato alcuno la circostanza dedotta dalla difesa secondo cui, nel caso concreto, si sarebbe determinata una diminuzione del patrimonio dell'indagato in quanto, a fronte dell'acquisto di immobili per l'importo di 60.000 euro, è stata effettuata la vendita di altro bene immobile per l'importo di 105.600 euro in quanto l'obbligo della comunicazione riguarda qualsiasi modifica dell'assetto patrimoniale non inferiore alla soglia indicata dalla legge. Non è imposta alcuna verifica di un effettivo incremento patrimoniale complessivo. In relazione al periculum in mora, è stato ritenuto condivisibile il riferimento compiuto dal primo giudice al timore che, nelle more del procedimento penale, l'indagato possa porre in essere azioni volte alla dispersione dei beni, vanificando la possibilità di disporne la confisca che, nel caso di specie, è obbligatoria. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RE AE, per mezzo dei propri difensori, Avv.ti Rosario Marino e Chiara Russo, articolando due motivi. 3.1. Con il primo ha promiscuamente eccepito plurimi vizi di violazione di legge (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen,) e vizi di motivazione a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. In primo luogo, ha lamentato l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, della mancanza dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato nell'editto innputativo. Sotto altro aspetto, i giudici di merito avrebbero omesso di motivare adeguatamente in relazione al profilo della proporzionalità ed adeguatezza della misura ablatoria cautelare, il cui perimetro applicativo, sul punto, dovrebbe essere assimilato alle misure cautelari personali riportando, a tale proposito, ampi stralci di precedenti decisioni di questa Corte I rilievi formulati a tale specifico proposito hanno avuto riguardo alla normativa, anche di ordine costituzionale e sovranazionale, posta a presidio della proprietà e della libertà di iniziativa economica. Carente, secondo la difesa, si sarebbe rivelata la verifica della prognosi di una probabile condanna dell'indagato. Il ricorrente ha altresì dedotto il travisamento di alcune censure sollevate dalla difesa nella fase di merito nella quale non era stata dedotta l'esistenza di un errore di diritto sul senso e sull'ampiezza della norma incriminatrice e, quindi, un errore sul precetto. 2 Era stata, piuttosto, eccepita l'esistenza di un errore di fatto incidente sulla materialità della condotta «a causa di un difetto di ricordo o di memoria da parte del AE, il quale riteneva che fosse già spirato il termine massimo (10 anni) di efficacia dell'adempimento dichiarativo». Rilievi sono stati sviluppati anche in ordine all'elemento psicologico del reato ipotizzato a carico di AE il cui errore avrebbe inciso in maniera determinante ai fini della esclusione di tale elemento soggettivo. Peraltro, l'adozione della forma dell'atto pubblico per l'effettuazione dell'acquisto deponeva certamente a favore della buona fede dell'indagato. Inoltre, la contiguità temporale dell'acquisto rispetto allo spirare del termine decennale era indicativa della scarsa offensività della condotta. 3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta, cumulativamente, la violazione di legge ed il vizio di motivazione (nei medesimi termini di cui al motivo precedente) in relazione alla configurabilità del periculum in mora. Sul punto, il Tribunale avrebbe svolto considerazioni del tutto congetturali ed opinabili non in linea con i precisi obblighi motivazionali gravanti sui giudici di merito secondo i parametri fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, nei termini riportati in ricorso. L'adozione di una motivazione fondata su elementi non concreti e meramente eventuali, finirebbe con il vanificare la distinzione tra il piano cautelare e quello del giudizio, non essendo, da un lato, sufficiente il mero riferimento alla confiscabilità del bene e, dall'altro, dovendosi, proprio in ragione dei ricordati parametri di proporzionalità ed adeguatezza, esigere una puntuale motivazione in ordine al profilo del periculum. Nel caso di specie, quest'ultimo è stato desunto da una situazione meramente virtuale ed astratta quale la (possibile) lungaggine del procedimento penale. 4. I difensori hanno chiesto tempestivamente la discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Vanno premesse le coordinate entro le quali deve muoversi la verifica di questa Corte in ordine alle censure sollevate dal ricorrente avverso il provvedimento del Tribunale che ha ad oggetto il provvedimento di sequestro preventivo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores 3 in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 e numerose altre conformi). Devono conseguentemente essere ritenute inammissibili, in quanto proposte per ragioni non consentite, le censure sollevate con il primo motivo che riguardano, in gran parte, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato che è dotato di una motivazione ampia e completa. La censura si articola in un insieme indistinto di argomentazioni che riguardano, infatti, il percorso motivazionale (sull'elemento soggettivo, sulla materialità della condotta o sull'applicazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza) seguito dal Tribunale pugliese, più che specifiche violazioni di legge. Va considerato che la verifica compiuta dal Tribunale ha avuto ad oggetto il profilo dell'elemento soggettivo, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso. Tanto è avvenuto in coerenza con il principio per cui ) «in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo» (Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337; in termini conformi Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 avente ad oggetto il reato di cui all'art. 452-bis cod. pen.). Si tratta di arresto richiamato anche dalla più recente Sez. 1, n. 44586 del 19/10/2021, Bruzzise, Rv. 282227, in motivazione. Sul punto, prendendo in esame proprio il motivo di impugnazione riferito al profilo dell'elemento soggettivo, il Tribunale ha correttamente richiamato la costante giurisprudenza che ritiene sufficiente, ai fini dell'integrazione del delitto ascritto all'indagato, il solo dolo generico e non anche che l'autore agisca «con lo scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo imposto si riferisce» (pag. 4 ordinanza impugnata). Meramente reiterativi di censure già sollevate in sede di riesame appaiono gli ulteriori rilievi aventi ad oggetto la mancanza del dolo specifico sulla base di elementi di fatto (l'adozione della forma dell'atto pubblico per l'acquisto e l'effettuazione dello stesso in prossimità della scadenza del termine decennale) presi in considerazione nell'ordinanza impugnata. Sul punto l'applicazione, da parte del Tribunale, del principio per cui «l'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata è integrato dal dolo generico e non è pertanto necessario che l'autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui 4 l'obbligo normativamente imposto si riferisce» (Sez. 5, n. 38098 del 29/05/2015, Clemente, Rv. 264998) è avvenuta in termini ineccepibili. Appare, altresì, corretto il rilievo assegnato alla stipula del contratto di compravendita con atto pubblico, nel senso che tale modalità di conclusione della compravendita non è tale da escludere la necessità della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011. In tal senso la giurisprudenza assolutamente prevalente e qui condivisa di questa Corte che ha avuto modo di affermare che «il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, da parte di sottoposto a misura di prevenzione, è configurabile anche nel caso in cui l'omissione abbia ad oggetto la stipulazione di atto pubblico soggetto a regime di pubblicità legale, in quanto tale formalità non assicura all'autorità competente la conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell'obbligato» (Sez. 1, n. 44586 del 2021 cit.). Analogamente, ha applicato correttamente i principi in tema di ignoranza del precetto penale e di inevitabilità della mancata conoscenza della norma incriminatrice motivatamente disatteso dal Tribunale foggiano sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate dalla difesa ritenute, al più, suscettibili di assumere rilievo nella fase dibattimentale o, comunque, del giudizio di merito. Tale percorso motivazionale, con il quale sono stati applicati in termini ineccepibili i parametri entro cui può rilevare l'ignoranza inevitabile, non•scalo neutralizzabilLattraverso il riferimento al travisamento della censura introdotto dalla difesa con il ricorso in esame. Evocare il riferimento all'errore incidente sul fatto, ovvero sulla «materialità della condotta, a causa di un difetto di ricordo o di memoria da parte del AE»,significa introdurre in sede di legittimità un elemento fattuale (peraltro soggettivo) non suscettibile di essere verificato e che, allo stato delle acquisizioni, non è tale da incidere sulla configurabilità del fumus commissi delicti nei termini in cui tale presupposto deve essere accertato in sede cautelare reale. Meramente reiterativi di censure già sollevate in sede di riesame appaiono gli ulteriori rilievi aventi ad oggetto l'inosservanza dei principi di proporzionalità ed adeguatezza richiamati in ricorso mediante la mera trascrizione di un precedente giurisprudenziale di legittimità. 3. Anche il motivo sul periculum appare reiterativo di quello corrispondente sviluppato nel riesame. In tal senso depone il confronto tra il ricorso e la memoria difensiva depositata in sede di riesame e allegata al ricorso. Sul punto i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte sono nel senso che esiste un onere motivazionale del periculum anche nel caso di provvedimenti di sequestro preventivo di beni dei quali è obbligatoria la confisca. E' stato precisato, infatti, che «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono 5 necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege"» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Riferimenti all'obbligo di motivazione sono contenuti anche nella motivazione di Sez. U, n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia. Ebbene, pur dovendosi, dare atto che in materia esiste il citato obbligo motivazionale del giudice va anche detto che: 1) nel caso specifico una motivazione è stata data e non fa riferimento alla mera confiscabilità del bene;
2) la stessa non è censurabile, se non nei limiti in cui potrebbe ritenersi completamente extra ordinem. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2022
sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato TAGLIAFERRI FRANCESCO del foro di Roma, come da nomina depositata in udienza, con contestuale revoca dell'avvocato RUSSO CHIARA del foro di Foggia, anche in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato MARINO ROSARIO del foro di FOGGIA in difesa di TA DR, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 441 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 24 maggio 2022, il Tribunale di Foggia - investito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di RE GA ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia il 18 aprile 2022 con il quale era stato disposto il sequestro diretto;
ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., di un appezzamento di terreno agricolo e di un annesso compendio immobiliare costituito da diverse unità. 2. Il Tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria formulato dal primo giudice in relazione al delitto di cui al combinato disposto degli artt. 30 e 31 del d.lgs. 13 settembre 1982, n. 646i in quanto l'indagato, già condannato per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen. (segnatamente, per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), aveva omesso di comunicare alla polizia tributaria, entro il 31 gennaio 2022, la variazione dell'entità della composizione del proprio patrimonio a seguito dell'acquisto, in data 4 maggio 2021, degli immobili oggetto di sequestro. La vicenda trae origine dalle verifiche eseguite periodicamente dalla Guardia di Finanza di Bari che ha rilevato numerose violazioni alle disposizioni che impongono ai soggetti sottoposti alle misure di prevenzione di comunicare, per dieci anni, entro trenta giorni dall'acquisto e, comunque, entro il 31 gennaio dell'anno successivo ad esso, le variazioni dell'entità della composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a 10.329,14 euro. Per i sottoposti alle misure di prevenzione, l'obbligo è previsto dagli artt. 80 e 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, mentre l'art. 30 d.lgs. n. 646 del 1982 cit. prevede analogo obbligo per i soggetti che hanno riportato condanna per i delitti ivi specificamente indicati, fra i quali, per effetto del rinvio all'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale ha riportato condanna AE. La sentenza di condanna è divenuta definitiva 1'11 maggio 2011. L'acquisto per il citato compendio immobiliare (per un valore dichiarato di 60.000 euro) è avvenuto in data 4 maggio 2021 e, dunque, entro il termine decennale. Gli accertamenti di polizia hanno fatto emergere la mancata effettuazione di qualsiasi comunicazione. In relazione all'eccepita buona fede dell'indagato, il Tribunale ha rilevato la sufficienza del dolo generico, non essendo necessaria l'intenzione dell'autore di avere agito allo scopo specifico di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo si riferisce. In particolare, ha evidenziato l'irrilevanza dell'eventuale dimenticanza dell'obbligo di legge non essendo tale elemento fattuale idoneo a determinare una condizione di ignoranza del precetto penale rilevante ai sensi dell'art. 5 cod. pen. 1 E' stato giudicato irrilevante il dato costituito dal fatto che l'acquisto è stato effettuato a soli sei giorni dalla scadenza del termine decennale, avendo il Collegio ritenuto tale elemento, al più, valorizzabile in sede dibattimentale. Parimenti, è stata segnalata l'impossibilità di ritenere surrogata la comunicazione imposta dalla legge dalla circostanza dell'avvenuto acquisto mediante atto pubblico, come da giurisprudenza di legittimità riportata nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha ritenuto priva di significato alcuno la circostanza dedotta dalla difesa secondo cui, nel caso concreto, si sarebbe determinata una diminuzione del patrimonio dell'indagato in quanto, a fronte dell'acquisto di immobili per l'importo di 60.000 euro, è stata effettuata la vendita di altro bene immobile per l'importo di 105.600 euro in quanto l'obbligo della comunicazione riguarda qualsiasi modifica dell'assetto patrimoniale non inferiore alla soglia indicata dalla legge. Non è imposta alcuna verifica di un effettivo incremento patrimoniale complessivo. In relazione al periculum in mora, è stato ritenuto condivisibile il riferimento compiuto dal primo giudice al timore che, nelle more del procedimento penale, l'indagato possa porre in essere azioni volte alla dispersione dei beni, vanificando la possibilità di disporne la confisca che, nel caso di specie, è obbligatoria. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RE AE, per mezzo dei propri difensori, Avv.ti Rosario Marino e Chiara Russo, articolando due motivi. 3.1. Con il primo ha promiscuamente eccepito plurimi vizi di violazione di legge (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen,) e vizi di motivazione a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. In primo luogo, ha lamentato l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, della mancanza dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato nell'editto innputativo. Sotto altro aspetto, i giudici di merito avrebbero omesso di motivare adeguatamente in relazione al profilo della proporzionalità ed adeguatezza della misura ablatoria cautelare, il cui perimetro applicativo, sul punto, dovrebbe essere assimilato alle misure cautelari personali riportando, a tale proposito, ampi stralci di precedenti decisioni di questa Corte I rilievi formulati a tale specifico proposito hanno avuto riguardo alla normativa, anche di ordine costituzionale e sovranazionale, posta a presidio della proprietà e della libertà di iniziativa economica. Carente, secondo la difesa, si sarebbe rivelata la verifica della prognosi di una probabile condanna dell'indagato. Il ricorrente ha altresì dedotto il travisamento di alcune censure sollevate dalla difesa nella fase di merito nella quale non era stata dedotta l'esistenza di un errore di diritto sul senso e sull'ampiezza della norma incriminatrice e, quindi, un errore sul precetto. 2 Era stata, piuttosto, eccepita l'esistenza di un errore di fatto incidente sulla materialità della condotta «a causa di un difetto di ricordo o di memoria da parte del AE, il quale riteneva che fosse già spirato il termine massimo (10 anni) di efficacia dell'adempimento dichiarativo». Rilievi sono stati sviluppati anche in ordine all'elemento psicologico del reato ipotizzato a carico di AE il cui errore avrebbe inciso in maniera determinante ai fini della esclusione di tale elemento soggettivo. Peraltro, l'adozione della forma dell'atto pubblico per l'effettuazione dell'acquisto deponeva certamente a favore della buona fede dell'indagato. Inoltre, la contiguità temporale dell'acquisto rispetto allo spirare del termine decennale era indicativa della scarsa offensività della condotta. 3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta, cumulativamente, la violazione di legge ed il vizio di motivazione (nei medesimi termini di cui al motivo precedente) in relazione alla configurabilità del periculum in mora. Sul punto, il Tribunale avrebbe svolto considerazioni del tutto congetturali ed opinabili non in linea con i precisi obblighi motivazionali gravanti sui giudici di merito secondo i parametri fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, nei termini riportati in ricorso. L'adozione di una motivazione fondata su elementi non concreti e meramente eventuali, finirebbe con il vanificare la distinzione tra il piano cautelare e quello del giudizio, non essendo, da un lato, sufficiente il mero riferimento alla confiscabilità del bene e, dall'altro, dovendosi, proprio in ragione dei ricordati parametri di proporzionalità ed adeguatezza, esigere una puntuale motivazione in ordine al profilo del periculum. Nel caso di specie, quest'ultimo è stato desunto da una situazione meramente virtuale ed astratta quale la (possibile) lungaggine del procedimento penale. 4. I difensori hanno chiesto tempestivamente la discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Vanno premesse le coordinate entro le quali deve muoversi la verifica di questa Corte in ordine alle censure sollevate dal ricorrente avverso il provvedimento del Tribunale che ha ad oggetto il provvedimento di sequestro preventivo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores 3 in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 e numerose altre conformi). Devono conseguentemente essere ritenute inammissibili, in quanto proposte per ragioni non consentite, le censure sollevate con il primo motivo che riguardano, in gran parte, il vizio di motivazione del provvedimento impugnato che è dotato di una motivazione ampia e completa. La censura si articola in un insieme indistinto di argomentazioni che riguardano, infatti, il percorso motivazionale (sull'elemento soggettivo, sulla materialità della condotta o sull'applicazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza) seguito dal Tribunale pugliese, più che specifiche violazioni di legge. Va considerato che la verifica compiuta dal Tribunale ha avuto ad oggetto il profilo dell'elemento soggettivo, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso. Tanto è avvenuto in coerenza con il principio per cui ) «in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo» (Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337; in termini conformi Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 avente ad oggetto il reato di cui all'art. 452-bis cod. pen.). Si tratta di arresto richiamato anche dalla più recente Sez. 1, n. 44586 del 19/10/2021, Bruzzise, Rv. 282227, in motivazione. Sul punto, prendendo in esame proprio il motivo di impugnazione riferito al profilo dell'elemento soggettivo, il Tribunale ha correttamente richiamato la costante giurisprudenza che ritiene sufficiente, ai fini dell'integrazione del delitto ascritto all'indagato, il solo dolo generico e non anche che l'autore agisca «con lo scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo imposto si riferisce» (pag. 4 ordinanza impugnata). Meramente reiterativi di censure già sollevate in sede di riesame appaiono gli ulteriori rilievi aventi ad oggetto la mancanza del dolo specifico sulla base di elementi di fatto (l'adozione della forma dell'atto pubblico per l'acquisto e l'effettuazione dello stesso in prossimità della scadenza del termine decennale) presi in considerazione nell'ordinanza impugnata. Sul punto l'applicazione, da parte del Tribunale, del principio per cui «l'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata è integrato dal dolo generico e non è pertanto necessario che l'autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui 4 l'obbligo normativamente imposto si riferisce» (Sez. 5, n. 38098 del 29/05/2015, Clemente, Rv. 264998) è avvenuta in termini ineccepibili. Appare, altresì, corretto il rilievo assegnato alla stipula del contratto di compravendita con atto pubblico, nel senso che tale modalità di conclusione della compravendita non è tale da escludere la necessità della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011. In tal senso la giurisprudenza assolutamente prevalente e qui condivisa di questa Corte che ha avuto modo di affermare che «il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, da parte di sottoposto a misura di prevenzione, è configurabile anche nel caso in cui l'omissione abbia ad oggetto la stipulazione di atto pubblico soggetto a regime di pubblicità legale, in quanto tale formalità non assicura all'autorità competente la conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell'obbligato» (Sez. 1, n. 44586 del 2021 cit.). Analogamente, ha applicato correttamente i principi in tema di ignoranza del precetto penale e di inevitabilità della mancata conoscenza della norma incriminatrice motivatamente disatteso dal Tribunale foggiano sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate dalla difesa ritenute, al più, suscettibili di assumere rilievo nella fase dibattimentale o, comunque, del giudizio di merito. Tale percorso motivazionale, con il quale sono stati applicati in termini ineccepibili i parametri entro cui può rilevare l'ignoranza inevitabile, non•scalo neutralizzabilLattraverso il riferimento al travisamento della censura introdotto dalla difesa con il ricorso in esame. Evocare il riferimento all'errore incidente sul fatto, ovvero sulla «materialità della condotta, a causa di un difetto di ricordo o di memoria da parte del AE»,significa introdurre in sede di legittimità un elemento fattuale (peraltro soggettivo) non suscettibile di essere verificato e che, allo stato delle acquisizioni, non è tale da incidere sulla configurabilità del fumus commissi delicti nei termini in cui tale presupposto deve essere accertato in sede cautelare reale. Meramente reiterativi di censure già sollevate in sede di riesame appaiono gli ulteriori rilievi aventi ad oggetto l'inosservanza dei principi di proporzionalità ed adeguatezza richiamati in ricorso mediante la mera trascrizione di un precedente giurisprudenziale di legittimità. 3. Anche il motivo sul periculum appare reiterativo di quello corrispondente sviluppato nel riesame. In tal senso depone il confronto tra il ricorso e la memoria difensiva depositata in sede di riesame e allegata al ricorso. Sul punto i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte sono nel senso che esiste un onere motivazionale del periculum anche nel caso di provvedimenti di sequestro preventivo di beni dei quali è obbligatoria la confisca. E' stato precisato, infatti, che «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono 5 necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege"» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Riferimenti all'obbligo di motivazione sono contenuti anche nella motivazione di Sez. U, n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia. Ebbene, pur dovendosi, dare atto che in materia esiste il citato obbligo motivazionale del giudice va anche detto che: 1) nel caso specifico una motivazione è stata data e non fa riferimento alla mera confiscabilità del bene;
2) la stessa non è censurabile, se non nei limiti in cui potrebbe ritenersi completamente extra ordinem. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2022