Sentenza 29 maggio 2015
Massime • 1
L'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata è integrato dal dolo generico e non è pertanto necessario che l'autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo normativamente imposto si riferisce.
Commentario • 1
- 1. In cosa consiste l’elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 agosto 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: L. n. 646/1982, artt. 30 e 31; Cod. ant., artt. 76, c. 7 e 80) Il fatto Il Tribunale del Riesame di Cosenza, decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 51404 del 21/9/2018), aveva rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di M. F. ed aveva confermato il decreto di sequestro preventivo anche per equivalente emesso dal GIP presso il Tribunale di Cosenza in data 14.3.2018 dell'autovettura Jeep B. A. 09 targata … di proprietà dell'istante (o di altri beni equivalenti di cui egli aveva avuto la disponibilità fino alla concorrenza dell'importo corrispondente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2015, n. 38098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38098 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2015 |
Testo completo
380 9 8/ 1 5 " REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANIELLO NAPPI -- Presidente SENTENZA N. 831 - Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - N. 15944/2015 - Rel. Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT EN N. IL 22/09/1979 avverso l'ordinanza n. 21/2015 TRIB. LIBERTA' di BRINDISI, del 23/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. . : Udit i difensor Avv.; दा : Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Eugenio Selvaggi, conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di LE NI propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del Riesame di Brindisi, in data 23 febbraio 2015, che confermava il decreto di sequestro preventivo adottato dal Gip del Tribunale di Brindisi, in data 11 febbraio 2015, a carico del ricorrente, ritenendo sussistente il fumus del reato previsto all'articolo 30 della legge n. 646 del 1982, per non avere dichiarato alla Polizia Tributaria, entro 30 giorni dal conseguimento, l'importo di euro 54.000 circa, trattandosi di soggetto che aveva riportato nell'anno 2007 una condanna definitiva per associazione mafiosa.
2. Con il ricorso per cassazione il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato ascritto, assumendo che l'indagato non aveva effettuato le comunicazioni previste dalla legge non essendo a conoscenza dell'obbligo a causa di mera negligenza e, quindi, in difetto di dolo. CONSIDERATO IN DIRITTO L'ordinanza impugnata non merita censura, per infondatezza del ricorso.
1. Con l'unico articolato motivo la difesa non contesta l'elemento oggettivo del reato costituito dalla mancata comunicazione da parte di chi versa nelle condizioni indicate dall'articolo 30 della legge n. 646 del 1982, ma l'elemento soggettivo, rilevando che il LE non era a conoscenza dell'obbligo impostogli dalla norma, a causa di mera negligenza. Inoltre, lo stesso aveva goduto di benefici statali, in data precedente a quella d'irrevocabilità della sentenza per associazione mafiosa (in data 29 gennaio 2007, per l'importo complessivo di circa euro 93.000), per cui avendo la disponibilità di somme maggiori di quelle rinvenute al momento del sequestro, aveva ritenuto che, trattandosi di denaro proveniente direttamente dallo Stato, non sussistesse alcun obbligo di comunicazione. Sulla base di un comportamento colposo l'indagato, che percepiva direttamente dallo Stato indennizzi economici a causa della talassemia, non si era preoccupato d'informarsi sulla sussistenza di un obbligo specifico di comunicazione.
2. Il motivo è destituito di fondamento, poiché oggetto d'indagine è l'omissione volontaria della comunicazione. Non assume rilevanza la circostanza che l'indagato beneficiasse di un indennizzo per indebito contagio da talassemia ai sensi della legge n. 210/92. Infatti, la legge n. 646 del 1982, art. 30 impone a chi versi nelle condizioni soggettive indicate dalla norma l'obbligo di comunicare, per dieci anni ed entro trenta giorni dal fatto, al Nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad Euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli stessi soggetti sono tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando riguardino complessivamente elementi di valore non inferiore all'importo poc'anzi indicato. Si tratta di obblighi di comunicazione funzionali ad un penetrante e capillare sistema di controlli nei confronti di particolari categorie di soggetti. La ratio della norma è dunque quella di assicurare ai competenti organi immediata contezza delle variazioni patrimoniali, preordinatamente alle opportune verifiche.
3. La difesa sostiene che il comportamento tenuto da LE non sia dipeso dalla volontà di omettere la dovuta comunicazione di variazione patrimoniale, ma dall'ignoranza dell'esistenza di tale obbligo a suo carico sulla base delle indicazioni evidenziate in premessa. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, al riguardo, che l'ignoranza circa l'obbligo di comunicazione alla Polizia Tributaria delle variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, atteso che la L. n. 646 del 1982, art. 30, che impone tale obbligo, è norma integratrice del precetto penale, ancorché la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della citata Legge. Infatti, l'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata è integrato dal dolo generico, che si esaurisce nella coscienza e volontà di omettere le comunicazioni previste dalla norma.
4. Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, non è necessario che l'autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla Polizia Tributaria le informazioni cui l'obbligo normativamente imposto si riferisce, perché il reato non è a dolo specifico e una tale finalità esula dall'orizzonte psicologico richiesto, nell'agente, dalla legge per la configurabilità del titolo d'imputazione soggettiva dell'illecito (Sez. 6, 15-6-12 n. 33590, rv. n. 253199).
5. Secondo la difesa, ove si assuma, come nel caso in disamina, che l'imputato, pur avendo coscienza e volontà di non effettuare le comunicazioni in questione, non abbia espletato tale adempimento perché non era a conoscenza dell'obbligo impostogli dalla norma, si esula dall'area del dolo e la problematica si colloca sul terreno dell'ignoranza del precetto.
6. Orbene, l'ignoranza del precetto può assumere rilevanza sotto un duplice profilo: o 3: GR come ignoranza della legge extrapenale, nell'ottica delineata dall'art. 47 c.p., comma o come ignoranza inevitabile della norma penale, ai sensi dell'art. 5 c.p., nel testo risultante da C.Cost. 24 -3-1988 n. 364 (Cass. pen 1988, 1133). La prima ipotesi esula dal caso di specie poiché anche a voler qualificare la L. n. 646 del 1982, art. 30 come norma extrapenale, appare difficile sostenere che essa non integri il precetto di cui all'art. 31, che costituisce norma esclusivamente sanzionatoria della violazione del precetto di cui all'art. 30. Di talché anzi la fattispecie incriminatrice risulta dal combinato disposto delle due norme: l'art. 30, norma precettiva, e l'art. 31, norma sanzionatoria. L'ignoranza del disposto dell'art. 30 si traduce quindi in ignoranza della legge penale, che ricade sotto il disposto dell'art. 5 c.p.
7. A riguardo vanno richiamati i tre criteri elaborati dalla giurisprudenza all'esito della pronuncia della Corte costituzionale e menzionati anche dal ricorrete: il criterio oggettivo;
il criterio soggettivo;
il criterio misto. Il criterio oggettivo è basato su una marcata spersonalizzazione, nel senso che esso opera laddove debba ritenersi che qualsiasi consociato, in una determinata situazione di tempo, di luogo ed operativa, sarebbe incappato nell'ignoranza o nell'errore sulla norma penale. Ciò può dipendere dall'oscurità o dalla contraddittorietà del testo legislativo;
da un generalizzato caos interpretativo;
dall'assoluta estraneità del suo contenuto precettivo ai valori correnti nella società. Tali ipotesi esulano dal caso in disamina, trattandosi di norma dal contenuto precettivo sufficientemente chiaro.
8. In ogni caso, questa corte ha già affermato che l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale può essere ravvisata ogniqualvolta il cittadino abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere d'informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi accertamento utile per conseguire la conoscenza della normativa vigente (Cass Sez. un 10-6-94, n. 2925, Calzetta). Ipotesi certamente non ricorrente nel caso di specie, poiché, come riconosciuto dallo stesso difensore, LE, che pur aveva subito una condanna per un reato particolarmente grave, non risulta aver espletato alcuna verifica.
9. Neppure è applicabile il c.d. parametro soggettivo, basato sulle caratteristiche personali dell'agente che abbiano influito sulla conoscenza del precetto, come l'elevato deficit culturale, alla luce, ad esempio, della condizione di straniero proveniente da aree socio- culturali molto distanti dalla nostra e da poco in Italia;
o l'incolpevole carenza di socializzazione (Cass. 9-5-96, Falsino, rv n. 205513; Cass. 4-5-95, Bindi, Cass. pen. 1996, 2959): situazioni tutte estranee alle condizioni sociali e culturali del ricorrente. 10. Secondo la difesa sarebbe applicabile il parametro c.d. misto, che comprende tutte le ipotesi in cui operano, in varia misura e con diverso spessore, criteri oggettivi e soggettivi, in combinazione tra loro. 42 11. Ma a riguardo la giurisprudenza ha evidenziato come l'esimente della buona fede possa trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà del reo, al quale quindi non possa essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza. Conseguentemente, non è sufficiente ad integrare gli estremi dell'esimente il semplice comportamento passivo dell'agente, sussistente nel caso di specie, essendo invece necessario che egli si adoperi al fine di adeguarsi all'ordinamento giuridico, ad esempio, informandosi presso gli uffici competenti o consultando esperti in materia (Sez. 1, 18.12.2003, n. 25912, rv. n. 228235; Sez. 5, 25-9-2003 n. 41476, rv. n. 227042). Nulla di tutto ciò, sulla base di quanto si evince dalla motivazione della ordinanza impugnata, risulta aver fatto il LE. 12. In conclusione, se è vero che l'indagine sull'elemento soggettivo è d'obbligo in qualunque caso, concordando con la difesa sul ripudio di qualsiasi forma di automatismo (cd. dolo "in re ipsa") discendente dalla sola verificazione oggettiva dell'evento descritto dalla fattispecie, l'ignoranza dell'obbligo di comunicare alla Polizia le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, in quanto l'art. 30 della legge n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è -per quanto precisato in premessa- norma integratrice del precetto penale, sebbene la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge, e, quindi, l'ignoranza in ordine ad essa si traduce non in errore sul fatto, bensì in ignoranza della legge penale, rilevante solo in caso di sua inevitabilità (Sez. 6, n. 6744 del 07/11/2013 - dep. 12/02/2014, P.M. in proc. D'Angelo, Rv. 258991). 13. Va, pertanto, esclusa l'ignoranza inevitabile del precetto, dovendo ribadirsi che l'indagato, condannato per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., aveva -in ogni caso l'onere d'informarsi della disciplina a lui applicabile. 14. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/05/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi Gabriele Positano DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi SET 2015 and wist IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lengulce