Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione, a seguito della modifica di cui al D.L. n. 144 del 2005, l'art. 9, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 punisce come delitto qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, distinguendo tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al primo comma, relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla sola sorveglianza speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2009, n. 8412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8412 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 75
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 035956/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di FIRENZE;
nei confronti di:
1) OR FE, N. IL 04/09/1964;
avverso SENTENZA del 01/07/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché estinto il reato per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze ricorre per l'annullamento della sentenza resa dalla Corte distrettuale fiorentina che, in data 1 luglio 2008, confermava la sentenza resa in prime cure dal Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, con la quale IO ER era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione perché ritenuto colpevole del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 3 e art. 9, comma 2. A sostegno della doglianza il procuratore ricorrente denuncia violazione di legge da parte del giudice a quo nell'applicazione della norma incriminatrice giacché, considerata la fattispecie contestata, data dalla violazione della prescrizione di vivere onestamente rispettando le leggi da parte di un sorvegliato speciale di P.S. con l'obbligo di soggiorno in Pian di Sco, ad avviso dell'impugnante ricorrerebbe l'ipotesi contravvenzionale di cui al comma 1 e non già quella delittuosa ritenuta dai giudici di merito.
Avverso la medesima pronuncia ricorre per Cassazione anche l'imputato, personalmente, anch'egli denunciando la violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, sul rilievo che la condotta sanzionata risale al 30.6.2004, ad epoca cioè anteriore alla novella che ebbe a modificare la norma incriminatrice, di guisa che ad essa condotta andrebbe applicata la previgente disciplina in materia in quanto più favorevole all'imputato e, pertanto, il previgente art. 9, comma 1 e la relativa tipizzazione del reato contravvenzionale di inosservanza di un obbligo comune di prescrizione, punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno. Il ricorso è fondato.
Per un esaustivo inquadramento della questione giuridica dedotta in giudizio giova ricordare che l'attuale testo della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 è il frutto di successive modificazioni intervenute a seguito di ripetuti interventi novellatori. Il comma 2, in particolare, è stato dapprima modificato dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 12: che trasformò la condotta relativa alla inosservanza dell'obbligo o del divieto di soggiorno da contravvenzione in ipotesi delittuosa. Interpretando tale primo intervento modificativo, la giurisprudenza di questa Corte ritenne dapprima che per i sottoposti all'obbligo o ai divieto di soggiorno l'inosservanza di qualsiasi, prescrizione integrasse in ogni caso l'ipotesi delittuosa (Cass., Sez. 3, 29.11.1985, ric. Galastro) e soltanto successivamente che il delitto di cui ai comma 2 riguardasse esclusivamente le fattispecie in cui l'inosservanza riguardava gli obblighi specificatamente connessi all'obbligo della dimora ovvero al divieto di soggiorno, dovendosi, per converso, applicare l'ipotesi contravvenzionale di cui al comma 1 allorché le violazioni riguardavano le violazioni delle prescrizioni c.d. comuni, relative, cioè, agli obblighi connessi alla sorveglianza speciale, base comune di tutti i tipi di misure di prevenzione personali (Cass., Sez. 1, 20.3.1985, ric. De Silvia costantemente confermata nelle pronunce successive, come, tra le tante, Cass., 12.3.1998, n. 5269). L'art. 9, comma 2 in argomento ha poi subito un ulteriore intervento novellatore con la D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 14, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 con il quale l'ipotesi delittuosa ivi prevista è stata descritta con riferimento alla inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, mentre il testo novellato non conteneva tale precisazione dappoiché così dettava "Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni".
A seguito di tale ultima modifica questa Corte, ancorché con qualche isolata incertezza, interpreta la norma in esame affermando il principio di diritto che essa (L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 nell'attuale formulazione) punisce come delitto qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno e come contravvenzione le ipotesi meno gravi di cui al cit. art. 9, comma 1, descrittive delle violazioni degli obblighi connessi alla sola sorveglianza speciale di P.S. (Cass., 13.12.2006, n. 2217, Laurendino, rv. 235899; Cass., Sez. 1, 21.12.2005, n. 1485; Cass., Sez. 1, 11.5.2006, 20334; contra: Cass., Sez. 1, 5.7.2005, n. 33338). Nel caso di specie la condotta incriminata rientra tra le violazioni delle prescrizioni c.d. comuni e la stessa è stata consumata il 30.6.2004, nella vigenza, cioè, del testo previgente alla novella del 2005, di guisa che nel caso di specie occorre verificare, ai sensi del principio generale di cui all'art. 2 c.p., comma 4, quale delle due disposizioni abbia un'applicazione più favorevole all'imputato. Per quanto sin qui considerato, a mente della norma attuale l'imputato, in quanto soggetto sottoposto a sorveglianza speciale, andrebbe sanzionato ai sensi del comma 2 della norma incriminatrice contestata, mentre in applicazione della disciplina previgente (Cass., Sez. 1, 12.3.1998, ric. Caruso cit.) alla fattispecie deve essere applicata la contravvenzione di cui al comma 1 di tale norma (Cass., Sez. 1, 13, 1.2006, 14526). Da tale premessa consegue peraltro che alla fattispecie trova applicazione il regime prescrizionale proprio di tale tipologia di reato, di guisa che, conformemente alle richieste del P.G., la contravvenzione in esame ha maturato il termine ultimo di prescrizione il 30.12.2008 (condotta del 30.6.2004). Alla stregua delle esposte considerazioni e dell'affermato principio di diritto la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché la contravvenzione prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, così qualificato il capo di imputazione, è estinta per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009