Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l'ipotesi, delittuosa, aggravata, prevista dal secondo comma dell'art.9 legge 27 dicembre 1956 n.1423 si differenzia da quella, semplice, contravvenzionale, prevista dal primo comma dello stesso articolo solo con riferimento al tipo di sorveglianza speciale le cui prescrizioni sono state violate: ricorre infatti l'ipotesi delittuosa quando con il provvedimento che ha applicato la sorveglianza speciale è stato imposto anche l'obbligo o il divieto di soggiorno; ma l'azione sanzionata consiste, per entrambe le ipotesi, nella violazione degli obblighi imposti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/1998, n. 5269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5269 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza penale
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 12.03.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.296
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 02195/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CA RO n. il 20.10.1962
avverso sentenza del 07.11.1997 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA GIOIA VITO
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza pronunziata il 13/12/1994 il G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento, a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato US ET colpevole dei reati previsti dall'art.9 co.2 della legge 27/12/1956 n.1423 e dall'art.496 c.p., unificati con la continuazione. Con la diminuente per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione e lire 400.000 di multa. Ha accertato che l'imputato era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e si è allontanato dal luogo di dimora, senza autorizzazione e senza giustificato motivo, rendendo anche false dichiarazioni sulla propria identità al momento dell'accertamento della violazione.
La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza promunziata il 7/11/1997, con la quale sono stati rigettati i motivi di appello tendenti ad ottenere la assoluzione per mancanza di dolo e, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche. In particolare il giudice di appello ha rilevato che il comportamento dell'imputato e la dichiarazione di false generalità dimostrano che egli era pienamente cosciente e consapevole delle conseguenze del suo arbitrario allontanamento dal comune di residenza. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ha messo in evidenza i gravi e molteplici precedenti penali ed ha rilevato che la pena è stata inflitta in misura corrispondente al minimo edittale.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con motivi sottoscritti anche dal suo difensore, deducendo, con quattro motivi:
1 - erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza del dolo e volontarietà dell'azione; sarebbe stata illogicamente sottovalutata la influenza della crisi di astinenza da stupefacenti sulla capacità di intendere e volere;
2 - violazione dell'art.530 co.2 c.p.p. essendo evidente la sussistenza quanto meno del dubbio sull'elemento soggettivo e sulla imputabilità;
3 - erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto egli si è allontanato per poche ore dal luogo di dimora e la imputazione avrebbe dovuto essere perciò modificata e degradata nella contravvenzione prevista dal primo comma dell'art.9;
4 - erronea applicazione della legge penale e mancanza o illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche che sarebbero state invece giustificate dalla scarsa intensità del dolo, per avere egli agito sotto il condizionamento dello stato di grave disagio psichico provocato dalla tossicodipendenza. Motivi della decisione
I primi due motivi, che attengono alla imputabilità ed alla rilevanza che su di essa può avere avuto lo stato di tossicodipendenza e la crisi di astinenza addotta dalla difesa, sono infondati.
La sentenza di appello ha adeguatamente motivato sul punto, deducendo dalle stesse modalità del fatto la piena capacità di intendere e volere del US. Ha infatti messo in evidenza il "lucido comportamento" tenuto con i Carabinieri di Castrofilippo, che lo avevano fermato ed ai quali egli ha indicato false generalità per tentare di evitare l'arresto immediato. Da tale comportamento ha dedotto che il US era pienamente cosciente delle sue azioni e delle conseguenze che potevano derivare dal suo arbitrario allontanamento dal luogo di residenza. Ha perciò ritenuto che la eventuale crisi di astinenza non ha prodotto alterazioni o menomazioni psichiche tali da escludere il dolo.
La suddetta motivazione rende adeguatamente conto del percorso logico seguito dai giudici di merito e non presenta vizi logici o giuridici rilevabili in sede di legitimmità.
Infondato è anche il terzo motivo con il quale viene indicata la breve durata dell'allontanamento dal luogo di residenza, per dedurne la insussistenza del reato contestato e la configurabilità, invece, della ipotesi contravvenzionale prevista dal primo comma dell'art.9 della legge 1423/56. La censura è ammissibile, anche se non dedotta con i motivi di appello, perché(la questione relativa alla esatta qualificazione giuridica del fatto sarebbe rilevabile di ufficio (art.569 co.2 c.p.p.). Essa, tuttavia, è manifestamente infondata perché l'ipotesi (delittuosa) aggravata prevista dal secondo comma dell'art.9 legge 1423/56 si differenzia da quella semplice (contravvenzionale) prevista dal prima comma solo con riferimento al tipo di sorveglianza speciale le cui prescrizioni sono state violate. Ricorre infatti l'ipotesi delittuosa quando con il provvedimento che ha applicato la sorveglianza speciale è stato imposto anche l'obbligo o il divieto di soggiorno. Ma l'azione sanzionata consiste, per entrambe le ipotesi, nella contravvenzione agli obblighi imposti.
Nel caso concreto, come i giudici di merito hanno accertato, al US era stato imposto, oltre all'obbligo di soggiornare nel comune di residenza, anche il divieto di allontanarsi senza autorizzazione da tale luogo. Per tale ultima violazione egli è stato ritenuto responsabile e condannato, non anche per aver modificato o spostato il luogo di residenza. Appare perciò manifestamente irrilevante la durata dell'allontanamento sotto il profilo della idoneità ad indicare anche un cambio della residenza, essendo sufficiente invece una durata apprezzabile sotto il profilo della necessità di autorizzazione ad allontanarsi.
Infine con il quarto motivo, attinente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente propone una inammissibile censura in punto di fatto relativa alla intensità del dolo, al comportamento processuale ed a tutte le altre circostanze valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti. I giudici di appello, confermando sul punto la decisione di primo grado, hanno ritenuto che i gravi e molteplici precedenti penali dell'imputato costituiscono motivo sufficiente per negare la concessione delle attenuanti. Tale motivazione è congrua ed immune da vizi logici o giuridici. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1998