Sentenza 11 maggio 2006
Massime • 1
Premesso che il reato previsto dall'art. 9 L. 1423 del 1956, consistente nella condotta di colui che venga sorpreso in compagnia di pregiudicati, si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale di frequentazione, ne consegue che la modifica apportata all'art. 9 dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, che ha trasformato la contravvenzione in delitto, è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l'art. 2, comma quarto, cod. pen. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato.
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In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2006, n. 20334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20334 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 11/05/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1714
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 008403/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AT TI N. IL 14/10/1967;
avverso ORDINANZA del 28/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VITALIANO ESPOSITO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 28.11.2005 il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha respinto la richiesta di riesame presentata da FF LV AG contro l'ordinanza del giudice monocratico del Tribunale in sede che aveva applicato al suddetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, come modificato con L. 31 luglio 2005, n. 155, perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con divieto di accompagnarsi a pregiudicati o a persone sottoposte a misura di prevenzione o di sicurezza, veniva sorpreso dai carabinieri mentre era a bordo di una autovettura insieme a ZA DA pregiudicato e sottoposto alla sorveglianza speciale.
Il Tribunale ha ritenuto il comportamento non episodico poiché il FF era già stato ripetutamente controllato in epoca recente insieme ad altri pregiudicati, non rilevando che i controlli fossero precedenti alla entrata in vigore della L. n. 155 del 2005. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del FF lamentando violazione dell'art. 2 c.p. per essere state considerate, al fine di ritenere integrata la fattispecie penale, anche le violazioni poste in essere dall'indagato prima della entrata in vigore della L. n. 155 del 2005 che aveva modificato la norma incriminatrice facendo divenire delitto il fatto contestato, in precedenza previsto come reato contravvenzionale, nonché erronea applicazione della legge penale poiché non poteva essere ritenuto abituale un solo incontro oltretutto con persona che era il padrino della figlia dell'indagato. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è in effetti infondato.
Il ricorrente sostanzialmente si duole del fatto che sia stata ritenuta la sua frequentazione abituale con soggetti pregiudicati e sottoposti a misura di prevenzione, in violazione delle prescrizioni impartite in sede di sorveglianza speciale, pur essendosi trattato di un solo incontro ed oltretutto con il padrino della propria figlia dopo la entrata in vigore della L. n. 155 del 2005 che aveva autorizzato la misura cautelare per il reato contestato, non rilevando le violazioni precedentemente intervenute poiché a quel tempo il reato era previsto come contravvenzione.
È pacifico nel caso in esame e risulta comunque dal verbale di arresto che il FF è stato controllato dalle forze dell'ordine numerose volte mentre si trovava in compagnia di soggetti pregiudicati e/o sottoposti a sorveglianza speciale, a far tempo dal 21.4.2004, in palese violazione delle prescrizioni imposte allo stesso in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, il che integra il reato contestato all'indagato. Sul punto la giurisprudenza consolidata ritiene infatti che la associazione con pregiudicati o persone sottoposte a misure di prevenzione, al fine di integrare l'elemento materiale del reato di cui si tratta, non richieda una costante abitualità, bensì una frequentazione che nella specie è rimasta provata poiché l'imputato è stato colto proprio dalla polizia giudiziaria numerose volte in un ampio arco di tempo, anche in situazioni non occasionali (come nel caso di viaggi in macchina) con diversi soggetti che l'indagato conosceva benissimo come tali, non solo pregiudicati ma anche sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e quindi fortemente indiziati pure di pericolosità sociale.
La giustificazione addotta dall'indagato, per cui potrebbe essersi intrattenuto con tali soggetti per scambio di convenevoli, appare dal suo canto del tutto irrilevante poiché la norma vuole vietare la frequentazione da parte del sorvegliato speciale di soggetti a rischio, a causa della pericolosità intrinseca di tali contatti, indipendentemente dagli argomenti di conversazioni che possono essere anche leciti.
Quanto poi alla circostanza che solo parte della condotta sarebbe stata posta in essere dopo la entrata in vigore della L. n. 155 del 2005, che, modificando il reato da contravvenzione a delitto ed aumentando la pena, ha consentito la misura cautelare, per cui non potrebbe tenersi conto della condotta precedente alla entrata in vigore della legge, come tale irrilevante alla stregua dell'art. 2 c.p. che imporrebbe la applicazione della norma più favorevole al reo, occorre osservare che in realtà il reato di cui si tratta si è consumato dopo la entrata in vigore della L. n. 155 del 2005 e deve essere quindi ritenuto un delitto, alla stregua della norma incriminatrice vigente al momento della sua consumazione, non rilevando che parte della condotta sia stata posta in essere nel vigore della legge precedente che comunque prevedeva ugualmente come reato (sia pure di minore gravità) la stessa condotta. L'art. 2 c.p., comma 4, laddove prevede che "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e quella posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo", ha infatti riguardo alla legge vigente alla data di consumazione del reato e, nel caso in esame, la legge vigente era quella n. 155 del 2005 che deve essere quindi applicata anche se meno favorevole al reo rispetto alla legge precedente. E sotto tale profilo non rileva che gli elementi da cui il giudice di merito ha ricavato in parte la prova della commissione del reato si fossero verificati prima della entrata in vigore della L. n. 155 del 2005, costituendo la individuazione del momento di consumazione del reato (nella specie individuato in quello di cessazione della Condotta abituale di frequentazione di pregiudicati a seguito dell'arresto) una questione di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso deve essere pertanto respinto poiché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006