Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2006, n. 20334
CASS
Sentenza 11 maggio 2006

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Premesso che il reato previsto dall'art. 9 L. 1423 del 1956, consistente nella condotta di colui che venga sorpreso in compagnia di pregiudicati, si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale di frequentazione, ne consegue che la modifica apportata all'art. 9 dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, che ha trasformato la contravvenzione in delitto, è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l'art. 2, comma quarto, cod. pen. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2006, n. 20334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20334
Data del deposito : 11 maggio 2006

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