Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1897
CASS
Sentenza 11 febbraio 2002

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Con riguardo alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, la pattuizione di un canone inferiore a quello equo - quale espressione del potere di autonomia contrattuale - è lecita ove risulti in modo non equivoco la volontà di derogare ai criteri di cui all'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale, limitandosi a stabilire l'ammontare massimo del canone locativo, consente alle parti di accordarsi su di un qualsiasi canone inferiore, con la conseguenza che, in difetto di una chiara volontà di derogare ai criteri legali, anche il locatore può chiedere la determinazione del canone legale in sostituzione di quello indicato nel contratto. In particolare, se il riferimento nel contratto ad una incongrua categoria catastale è ritenuto dal giudice di merito - con apprezzamento che, se immune da vizi logici, è incensurabile in sede di legittimità - volto a meri fini descrittivi e non implicante la predetta volontà derogatoria, il corretto classamento può essere effettuato in giudizio, anche previa disapplicazione - ai soli fini della determinazione del canone legale - dell'erroneo atto di classamento adottato dall'autorità amministrativa, con effetto dal momento della sussistenza delle condizioni dell'immobile che quel classamento comportano.

In sede di determinazione dell'equo canone di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, la rettifica dell'importo conseguente alla correzione dell'erroneo classamento indicato nel contratto ha efficacia dalla data di inizio della locazione, non essendo necessaria la richiesta del locatore ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 292, atteso che non si versa nella fattispecie, ivi prevista, dell'"adeguamento" del canone (che presuppone il mutamento, sopravvenuto nel corso della locazione, degli elementi di cui agli artt. 13 e 15 legge cit.), ma si tratta soltanto di rettificare un dato errato "ab origine".

La superficie dell'unità immobiliare ceduta in locazione si determina, ai fini dell'accertamento dell'equo canone, in base alla situazione di fatto dell'immobile e al godimento effettivo che da esso ritrae il conduttore, in relazione al quale, nei limiti dell'equo canone, dev'essere commisurato il corrispettivo dovuto secondo la natura sinallagmatica del rapporto.

La condizione di procedibilità prevista dall'art. 43 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sull'equo canone, in relazione alla domanda riconvenzionale del locatore di pagamento della differenza tra il canone legale e quello percepito, deve ritenersi soddisfatta quando il tentativo di conciliazione sia già stato esperito dal conduttore - attore in relazione ad una sua pretesa inerente alla misura del canone (così come nell'ipotesi inversa di domanda principale del locatore e domanda riconvenzionale del conduttore), atteso che quel tentativo ha già realizzato lo scopo di promuovere un confronto tra le parti sulle rispettive posizioni in sede non contenziosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1897
    Data del deposito : 11 febbraio 2002

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