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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 23221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23221 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PI OB nato a [...] il [...] ZI RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 09/09/2024 DEla Corte d'appello di Ancona;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni DE Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni DE difensore DE PI, avv. Francesco Gozzi, che ha chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 27/10/2022, il Tribunale di Ancona ha condannato, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, MA IO, ZI RI e PI OB per aver occultato le scritture contabili DEla Giulia s.r.l. (gerente bar, ristoranti e strutture ricettive), dichiarata fallita il 25/6/2015, tanto al fine di recare pregiudizio ai creditori e di procurarsi un ingiusto profitto, impedendo al curatore di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari DEla Penale Sent. Sez. 5 Num. 23221 Anno 2025 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 14/05/2025 2 società e di rinvenire beni nella disponibilità DEla stessa. Il passivo di euro 4.852.356,33 era per lo più derivante da debiti erariali, avendo, la detta società, evaso totalmente le imposte a partire dal 2006. Al MA è stata irrogata la pena di 2 anni di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, al ZI quella di 4 anni e 8 mesi di reclusione, con la recidiva semplice, al PI quella di 4 anni e 6 mesi di reclusione, con la recidiva specifica infraquinquennale. Venivano, altresì, applicate le pene accessorie. 2. Su impugnazione degli imputati, la Corte d’appello di Ancona, con sentenza DE 9/9/2024, ha confermato la sentenza di primo grado. 3. Avverso la sentenza DEla Corte di Appello di Ancona hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati ZI RI e PI OB. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di ZI RI si fonda su due motivi 4.1. Col primo motivo si deduce la violazione DEl'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 195 cod. proc. pen. e l’inutilizzabilità DEle dichiarazioni rese al Curatore da soggetti terzi, e poi trasfuse nella sua relazione o dedotte allorché costui è stato escusso. La difesa censura la sentenza per aver fondato l’affermazione di responsabilità DE ZI principalmente sulle dichiarazioni rese al Curatore fallimentare durante la sua attività di indagine e da questi, poi, trasfuse nella relazione ex art. 33 r.d. 267/1942 ed evidenziate in sede dibattimentale. Pur ammessa l'utilizzabilità, come prova documentale, DEla relazione DE curatore, la difesa sostiene l'inutilizzabilità DEle dichiarazioni rese al Curatore da soggetti diversi dagli imputati: le uniche, queste ultime, che – si ammette, da parte ricorrente – sarebbero utilizzabili. Non rimarrebbe, dunque, prova sufficiente DE ruolo gestionale DE ZI nella società Giulia s.r.l., dato che altri testi non lo avrebbero confermato. 4.2. Col secondo motivo, la difesa DE ZI lamenta la violazione vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione alla attribuzione DEla veste di amministratore di fatto e DEl’obbligo giuridico alla tenuta DEle scritture contabili. Viene evidenziato che le dichiarazioni di De CH AU e ES NA, secondo cui ZI si occupava degli incassi e dei pagamenti, non sarebbero di per sé sufficienti ad attribuirgli la qualifica di amministratore di fatto, trattandosi di condotte "neutre", se non corroborate da altri atti di gestione concreti, potendo essere potenzialmente appannaggio anche di un dipendente con mansioni elevate. Si richiama la nozione giurisprudenziale di amministratore di fatto, che 3 richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici DEla funzione, desumibile da elementi sintomatici di gestione o cogestione (quali l'inserimento organico con funzioni gerarchiche e direttive nelle varie fasi aziendali, la gestione dei rapporti con dipendenti e fornitori, ecc.). 5. Il ricorso proposto nell'interesse di PI OB si fonda su sette motivi di seguito sintetizzati. 5.1. Col primo si deduce l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 108 e 178 cod. proc. pen. La difesa lamenta il rigetto da parte DEla Corte d'appello DEla richiesta di rinvio DEl'udienza e di concessione di un termine a difesa, presentata in seguito alla nomina DE nuovo difensore di fiducia due giorni prima DEl'udienza di trattazione, che si svolgeva in camera di consiglio senza la partecipazione DEle parti. Sostiene che tale rigetto ha precluso al nuovo legale ogni difesa. 5.2. Col secondo motivo lamenta l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Il motivo censura il rigetto DEla richiesta di rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale per acquisire il movimento carceri relativo al PI. La difesa aveva dedotto che PI si trovava detenuto presso vari istituti penitenziari (di NO DE RO e Fermo) dal 2013 al 2017. La Corte d'appello ha respinto la richiesta ritenendola tardiva e priva di elementi sufficienti a dimostrare la detenzione per l'intero periodo. La difesa argomenta che sarebbe stato onere DE giudice verificare lo stato di detenzione DEl'imputato e che, non essendo stata disposta la sua traduzione per partecipare alle udienze di primo grado, né avendo egli rinunciato a comparire, si sarebbe verificata una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera c), e 179 cod. proc. pen., con violazione DE suo diritto a intervenire nel processo. Allega documentazione proveniente dal carcere di NO DE RO (AP), che confermava che il PI era stato ivi detenuto in vari periodi e, in particolare, nel gennaio 2016. 5.3. Col terzo motivo si assume l’inosservanza o erronea applicazione DEl'art. 195 cod. proc. pen., eccependosi l’inutilizzabilità DEle dichiarazioni indirette DE curatore e di quelle di terzi trascritte nella sua relazione ex art. 33 r.d. 267/1942. Il motivo, in modo similare al primo proposto dal ZI, sostiene che, mentre l'utilizzabilità DEle dichiarazioni a carico rese dai coimputati al curatore sarebbe affermata in modo consolidato, non sarebbero utilizzabili le dichiarazioni dei testimoni “veicolate” attraverso la detta relazione, anziché acquisite mediante 4 escussione dibattimentale. Si assume, inoltre, che il curatore, agendo su mandato DEl'autorità giudiziaria, rivestirebbe un ruolo assimilabile a quello DEla polizia giudiziaria e, pertanto, la sua testimonianza indiretta su dichiarazioni acquisite da testimoni sarebbe inutilizzabile ai sensi DEl'art. 195 cod. proc. pen.: il principio di cui all’art. 195, comma 1, cod. proc. pen. (sull’ascolto dei testi di riferimento rimesso al volere DEla stessa difesa) si assume sarebbe inapplicabile quando la testimonianza indiretta sia stata resa da uno di quei soggetti indicati dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. Tanto varrebbe a maggior ragione nei casi in cui vi sarebbero dubbi sull'autenticità di quanto verbalizzato dal curatore, in particolare in relazione alle dichiarazioni rese da De CH e ES, avendo costoro reso dichiarazioni sostanzialmente identiche. 5.4. Col quarto motivo, la difesa DE PI sostiene vizi motivazionali e violazioni di legge, nonché la carenza di prova a carico o la sussistenza di una prova viziata. Il motivo si concentra sulla testimonianza indiretta DE curatore riguardante le dichiarazioni di ES NA. Si afferma che la ES avesse disconosciuto la firma e le dichiarazioni rese al curatore il 20/7/2015, come risulterebbe da un file audio acquisito dopo il giudizio d'appello. La difesa chiede una perizia grafologica sulla firma DEla ES e, in caso di accertata falsità, l'audizione DEla stessa a dibattimento per accertare la verità di quanto attribuitole. Considerata la medesima portata – a quelle DEla ES – DEle dichiarazioni rese al curatore dal De CH, parte ricorrente solleva dubbi sulle modalità di verbalizzazione da parte DE curatore. Sostiene che la condanna basata su tali dichiarazioni, in assenza di altri riscontri gravi, precisi e concordanti, sarebbe pertanto viziata. 5.5. Col quinto motivo, la difesa PI deduce l’inosservanza o erronea applicazione DEla legge penale o di altre norme giuridiche ed il travisamento DEle risultanze processuali in particolare sul ruolo DE PI nella vicenda. La difesa contesta l'interpretazione DEla dichiarazione DE MA che lo definiva il "tuttofare" DElo chalet, argomentando che ciò, in ogni caso, indicava lo svolgimento di mansioni operative varie (bagnino, cameriere, barista, rapporti con fornitori) tipiche di un dipendente, come confermato dalla menzione DE suo nome tra quelli indicati sui cedolini paga dalla teste AR, la quale aveva anche chiarito che era stato il ZI ad affidarle l'incarico di consulenza. Riconoscendo che PI si occupasse di approvvigionamento, gestione DElo stabilimento e DE personale, la difesa sottolinea che mai si fosse occupato 5 DEle questioni economiche e contabili DEla società, gestite invece dal ZI e/o dal MA. Richiama la giurisprudenza sulla nozione di amministratore di fatto, che richiede la partecipazione diretta e concreta alla gestione DEla vita societaria, interventi nelle strategie e nelle fasi economiche fondamentali, identificazione generalizzata come amministratore da parte di dipendenti e terzi, elementi che, a suo dire, mancherebbero nel caso DE ricorrente. 5.6. Col sesto motivo, si lamenta l’inosservanza o erronea applicazione DEla legge penale o di altre norme giuridiche e il travisamento DEle risultanze processuali in particolare sul ruolo DE PI nel reato e sull'elemento soggettivo necessario per la sua configurabilità. Anche ammettendo che questi fosse stato amministratore di fatto DEla fallita, per la gestione operativa da lui tenuta, la difesa sostiene la mancanza DE dolo necessario per la bancarotta fraudolenta documentale. Evidenziando la chiara divisione di ruoli accertata dalla Corte d'appello (MA formale, ZI gestione fiscale/contabile, PI operativo/tuttofare), si argomenta che la gestione contabile fosse esclusivamente in mano al ZI. Richiama il principio per cui il dolo non può essere presunto dalla sola assenza di scritture, ma deve essere provato attraverso le modalità DEla condotta, dimostrando la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione degli affari societari. PI, non occupandosi di contabilità, incassi o rapporti con i professionisti fiscali, non avrebbe avuto la consapevolezza e volontà richieste e, al più, avrebbe potuto essere ritenuto negligente, per aver trascurato di verificare la regolare tenuta DEle scritture contabili. Elemento cruciale addotto dalla difesa è la detenzione di PI dal 18/10/2013 al 3/10/2014, periodo che include l'inizio DEla verifica DEla Guardia di NZ (in data 7/2/2014), la quale aveva, poi, accertato la mancanza DEle scritture contabili. Durante la detenzione, PI non avrebbe potuto né possedere o occultare alcunché, né consegnare la documentazione: tanto escluderebbe la sua partecipazione dolosa alla condotta contestata. 5.7. Col settimo motivo, in via subordinata, la difesa censura vizi motivazionali e violazioni di legge circa la mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione DEla recidiva specifica infraquinquennale. Sostiene che la motivazione DEla Corte d'appello sarebbe apparente o, comunque, insufficiente, limitandosi a formule generiche. Argomenta che non sarebbe stata data adeguata giustificazione al diniego DEle attenuanti, nonostante elementi a favore di PI (ruolo limitato alla gestione operativa, assenza di gestione contabile, richiesta di assoluzione da parte DE Pubblico Ministero in primo 6 grado). Contesta inoltre l'applicazione DEla recidiva, rilevando che in quasi 10 anni dalla data DE reato contestato (25/6/2015), PI non aveva subito altre condanne, né aveva altri procedimenti in corso, indice, a suo dire, di rieducazione e reinserimento sociale, che deporrebbe in senso contrario alla ritenuta sua una maggiore pericolosità. Chiede infine che la Corte indichi specificamente quale precedente condanna giustifichi l'applicazione DEla recidiva specifica infraquinquennale e perché essa aggravi la pena nel caso di specie. 6. Le parti hanno concluso per iscritto come sopra specificato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, per diversi profili inammissibili, sono nel complesso infondati. 2. Il primo motivo DE ricorso PI (rigetto da parte DEla Corte d'appello DEla richiesta di rinvio DEl'udienza e di concessione di un termine a difesa, presentata in seguito alla nomina DE nuovo difensore di fiducia due giorni prima DEl'udienza di trattazione, che si svolgeva in camera di consiglio senza la partecipazione DEle parti) è manifestamente infondato. Come rilevato dalla Corte d'appello, la nomina DEl'avv. Gozzi quale nuovo difensore di fiducia DE PI, in sostituzione DE precedente difensore, e la richiesta di rinvio DEl'udienza sono intervenute a soli due giorni dall'udienza, «da svolgersi senza la partecipazione DEle parti, quindi quando era ormai preclusa alle parti anche la presentazione di memorie di replica». Orbene, correttamente la Corte territoriale ha rilevato ciò e ha rigettato l’istanza, posto che, se così non fosse, sarebbe consentito alle parti di determinare, a loro piacimento, la regressione DE processo ad una fase già chiusa e l’esercizio di facoltà oramai precluse. Come di recente statuito, «in generale, un nuovo difensore assume le facoltà e i diritti che sono esercitabili in relazione allo stato e alla fase in cui il processo si trova nel momento DEla sua nomina», «essendo fin troppo evidente che una nuova nomina non può far regredire il processo per consentire al nuovo difensore di esercitare tutte le facoltà e tutti i diritti che vengono riconosciuti alla difesa fin dall'inizio DE procedimento» (Sez. 5, Sentenza n. 501 DE 5/10/2022, dep. 2023, non massimata). 3. Il secondo motivo proposto dal PI (circa il rigetto DEla richiesta di acquisire il movimento carceri relativo al medesimo ricorrente) è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza, in fatto e in diritto. 7 Anzitutto, non è dato comprendere come la circostanza che il PI “dal 2013 al 2017 si trovava recluso” (p. 2 ricorso) possa incidere in relazione alla partecipazione ad un processo il cui decreto che dispone il giudizio è stato emesso in data 19/2/2020 e la cui udienza di apertura DE dibattimento è DE 4/3/2021. La doglianza è, per giunta, manifestamente infondata anche in diritto. Come oramai pacifico presso questa Corte (Sez. U n. 7635 DE 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806; Sez. 2, n. 13706 DE 08/03/2024, Cestari, non massimata;
Sez. 2, n. 13956 DE 07/03/2024, Mihalache, non massimata), la restrizione carceraria o domiciliare per altra causa DEl'imputato che sia, invece, libero nel suo procedimento, comporta il dovere per il giudice di disporne la traduzione (e, se DE caso, costituisce legittimo impedimento tale da determinare il rinvio DE processo, qualora l’ordine di traduzione non sia eseguibile per l'udienza già fissata), a condizione che tanto sia noto al medesimo giudice: o perché emerga dagli atti oppure perché comunicato dall'imputato o dal suo difensore (posto che, laddove la circostanza non sia dedotta e non emerga, sarebbe impensabile gravare l'ufficio, per ogni processo e ogni udienza, DE dovere di verificare se l'imputato non comparso sia ristretto, accertando ciò presso gli istituti carcerari e gli uffici giudiziari). Nella specie, non si deduce che tanto sia mai stato effettivamente comunicato al Tribunale o che sia comunque emerso innanzi ad esso: sicché qualsivoglia accertamento in merito, in sede d’appello, sarebbe stato DE tutto ultroneo, dovendosi escludere in radice la sussistenza DEla lamentata nullità. 4. Le doglianze circa l’inutilizzabilità DEle dichiarazioni rese dal Curatore a dibattimento e DEla sua relazione ex art. 33 r.d. 267/1942 su quanto dettogli da testimoni nel corso DEla procedura fallimentare (terzo motivo proposto dal PI e primo motivo DE ricorso ZI) sono inammissibili, sia perché manifestamente infondate, sia perché prive di argomenti che ne illustrino la decisività. Secondo l'orientamento dominante in sede di legittimità, le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative DEla società (così, ex plurimis, Sez. F, n. 49132 DE 26/07/2013, Rv. 257650; Sez. 5, n. 39001 DE 09/06/2004, Rv. 229330; Sez. 5, n. 6887 DE 13/04/1999, Rv. 213607). Ed ancora, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla 8 disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità DEle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att., cod. proc. pen., che concerne le attività ispettive e di vigilanza (così Sez. 5, n. 12338 DE 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272664-01). Né è applicabile, nel nostro ordinamento, il principio espresso dalla Corte DU (sentenze 17 dicembre 1996, ER c. Regno Unito e 27 aprile 2004, Kansal c. Regno Unito) secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 DEla CDU nella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito DEle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute esercitando poteri coercitivi, in ragione DEla diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana (Sez. 5, n. 38431 DE 17/05/2019, Rv. 277342-01). Più in particolare, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale DEle dichiarazioni rese al curatore nel corso DEla procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, proprio per il diverso ruolo ricoperto dal curatore. Questi, infatti, non svolge, come detto, attività ispettive e di vigilanza, né esercita poteri coercitivi, neppure ai sensi DE combinato disposto di cui agli artt. 49 e 220 r.d. 267/1942, che prevede, in capo al fallito, un mero obbligo di presentazione per rendere «informazioni o chiarimenti» ai soli «fini DEla gestione DEla procedura», pur essendo egli tenuto a rappresentare anche «quanto può interessare ai fini DEle indagini preliminari in sede penale» (Sez. 5, n. 17828 DE 09/02/2023, Rv. 284589-02). «Nondimeno, se le persone che il curatore ha esaminato rivestono il ruolo di indagati o imputati nel medesimo procedimento e procedimento connesso o collegato, tali dichiarazioni vanno valutate alla luce DEl'art. 192 c.p.p., comma 3, in quanto non può certo essere il "filtro" consistente nell'intervento DE curatore quel che può valere a far derogare dalla predetta regola di valutazione. Diversamente ragionando, si giungerebbe alla conclusione - ovviamente paradossale - che, se un soggetto imputato o indagato di reato connesso o collegato o DE medesimo reato opera una chiamata in correità davanti al giudice, si deve fare applicazione DEl'art. 192, comma 3, se - viceversa - tali dichiarazioni vengono rese al curatore, esse sarebbero valutabili ex se. Ma l'apparente paradosso si supera se solo si distingue tra acquisibilità (DEla relazione) e valutazione (DE suo contenuto)» (Sez. 5, n. 20090 DE 17/04/2015, Fiorentino, 9 Rv. 263819-01, in motivazione). Orbene, correttamente, sin dalla sentenza di primo grado, si è quindi evidenziato che “le circostanze sono state riferite dal curatore RIGANELLO anche in sede testimoniale e le dichiarazioni de relato ricevute, e già contenute nelle relazioni, non sono state fatte oggetto di richiesta di sentire il teste de relato di riferimento ex art. 195 c.p.p.”, essendo, per giunta, l’unica escussione richiesta, quella di NA LA, “stata pure rinunciata dalla difesa” (p. 7 sentenza di primo grado). Ma, oltre che manifestamente infondate in diritto, le doglianze non specificano alcunché circa la decisività DE sostenuto vizio di inutilizzabilità. È pacifico, infatti, che, in tema di ricorso per cassazione, è onere DEla parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali, a pena di inammissibilità per genericità DE motivo, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio, ma soprattutto chiarirne, altresì, l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, di modo da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 1219 DE 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n. 25082 DE 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608-02). Insomma, nell'ipotesi in cui si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza DEl'eventuale eliminazione DE predetto elemento ai fini DEla cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 1269 DE 20/11/2024, dep. 2025, Lato, Rv. 287504-01, in motivazione). Nulla di tutto ciò si desume dai ricorsi, con quanto ne consegue in termini di inammissibilità DEle censure. 5. La doglianza di cui al quarto motivo PI (inattendibilità DEle parole attribuite alla ES e al De CH dal curatore) è, per più profili, palesemente inammissibile. Anzitutto, nel caso di cosiddetta «doppia conforme», è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato persino sul travisamento DEla prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione DE giudice di appello, con violazione dei limiti DE devolutum ed improprio ampliamento DE tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 10 21015 DE 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01; Sez. 3, n. 11963 DE 12/11/2024, dep. 2025, non massimata). E, nella specie, si parla di materiale probatorio emerso dopo il giudizio d’appello. Orbene, le dichiarazioni dei menzionati testi sono utilizzate, in sede d’appello, per argomentare l’assenza di responsabilità DE PI, ritenuto – dalla difesa – estraneo all’amministrazione di fatto DEla fallita: giammai essendosi dedotto, prima che in questa sede, che le dichiarazioni rese al curatore dai predetti testi fossero addirittura false (deducendosi, anzi, che gli elementi a riprova di tanto sarebbero emersi dopo il giudizio d’appello). In secondo luogo, persino in caso di travisamento, sarebbe stato, come noto, necessario spiegare il perché DEla decisività DEla doglianza, indicando le ragioni per cui l'atto comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza DEla motivazione (Sez. 6, n. 10795 DE 16/02/2021, Rv. 281085-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 3, n. 2039 DE 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 DE 02/12/2010, Rv. 249035-01). Nella specie, tale deduzione risulta DE tutto omessa, con ciò che ne consegue, in termini di inammissibilità DEla deduzione. Infine, per quanto oltre si dirà, i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento su dati – rimasti incontestati – che prescindono DE tutto da quelli oggetto DEla doglianza in esame e che appaiono costituire tessuto motivazionale solido, razionale, coerente e sufficiente a fondare la decisione presa. 6. Le doglianze sul ruolo di amministratori di fatto, in capo ai ricorrenti (prospettate col quinto motivo DE ricorso PI e col secondo DE ricorso ZI), sono da disattendere. Nella specie, le conformi sentenze di merito hanno ritenuto provato il ruolo di amministratori di fatto di ZI RI e PI OB sulla base di una serie di dati che non si limitano alle parole DE curatore e configurano atti di concreta gestione DEla società. Tali dati istruttori risultano o DE tutto pretermessi, oppure oggetto di esame parziale, da parte DE ricorrente, già per come riportati nelle sentenze di merito e, in particolare, da p. 8, paragrafo 3, di quella d’appello e da p. 7 di quella di primo grado. Tanto in violazione DE pacifico principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione DE principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà DEla motivazione e che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 DE 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01; Sez. 1, n. 20262 DE 02/05/2024, non 11 massimata, Sez. 5, n. 19976 DE 19/04/2024, non massimata;
Sez. 5, n. 2490 DE 13/12/2019, dep. 2020, Guardo, non massimata). Invero, nella sentenza d’appello si menzionano, anzitutto, le dichiarazioni rese dall'amministratore di diritto, MA IO, nell’interrogatorio DE 31/1/2019, laddove aveva evidenziato di essere un mero prestanome, indicando in ZI l'effettivo amministratore, gerente i contatti con clienti, fornitori e col commercialista, e nel PI colui che si occupava di tutto (il "tuttofare") in relazione allo chalet. Si richiamano, poi, le dichiarazioni di De CH AU, allorché sentito dal curatore, laddove ha addotto: - di aver «definito il trattamento economico, l'orario di lavoro e le mansioni richieste con il sig. OB PI», con cui aveva svolto pure il colloquio di lavoro;
- che «i ruoli di comando di decisione e di responsabilità erano ricoperti dai sig.ri RI ZI e OB PI, mentre il sig. MA IO, se pur presente, non sembrava ricoprire alcun ruolo di comando»; - che «il sig. RI ZI si occupava degli incassi giornalieri e dei pagamenti e a fine servizio ritirava l'incasso DEl'attività DE ristorante», mentre «il sig. PI si occupava DEl’approvvigionamento DEle vivande DE ristorante, DEla gestione DElo stabilimento balneare e DE personale addetto alle cucine e alle sale» (laddove il MA «non ricopriva una funzione specifica, ma dava un aiuto all'occorrenza»); - che, comunque, tutti gli imputati erano «costantemente presenti nella gestione DE MA LU Village». La sentenza d’appello riporta, poi, anche le conformi e coerenti parole DElo stesso De CH allorché sentito come testimone: «Mi sono rapportato da un punto di vista dipendente-datore di lavoro con OB PI e ZI RI». Sicché, DE tutto superflui sono i dubbi sollevati – e, invero, scarsamente comprensibili – circa l’ipotizzata errata trascrizione o narrazione DEle sue dichiarazioni, da parte DE curatore: avendo il De CH, comunque, in sede di deposizione dibattimentale, reso dichiarazioni conformi a quelle di cui parla il curatore e non considerate dai ricorrenti. Tanto relega, inevitabilmente, all’irrilevanza e inammissibilità ogni questione posta su quanto riferito dal curatore (peraltro, senza alcun serio fondamento). Inoltre, con riferimento al ZI si richiama – da parte dei giudici di merito – quanto dichiarato dalla teste AR Patrizia, consulente DE lavoro, secondo cui era stato il ZI «a recarsi nel suo studio ed affidarle l'incarico di consulente DE lavoro», apparendo egli «come responsabile DEla società (“Venne lui insieme ad 12 altre persone, Però il dominus per me era lui io mi riferivo a lui”)» (pagine 9-10 sentenza d’appello). La teste ha, altresì, specificato che il ZI «si qualificò come un responsabile DEla società incaricato a seguire l’accertamento ispettivo e a consegnarle il verbale di accesso» (p. 9 sentenza di primo grado). Quanto al PI, la AR conferma di averlo visto «in un’occasione almeno» (p. 9 sentenza di primo grado), ma i giudici di merito rimarcano come lo stesso si fosse recato da lei, in tale frangente, «perché aveva problemi di assunzioni» (p. 10 sentenza d’appello): ovvero esercitando mansioni tipiche di chi gestisce una compagine societaria (assunzione di personale) e non quale suo mero dipendente. E, sempre secondo la Corte territoriale, la detta teste non aveva «affatto affermato che i cedolini relativi al PI si riferissero ad attività di lavoro dipendente presso la Giulia s.r.l.», e come la circostanza, ove pure vera, fosse comunque «inidonea a escludere che fosse amministratore di fatto DEla predetta società»: affermazione che risulta, nel quadro descritto, niente affatto illogica. Si menziona, poi, da parte DE giudice d’appello, quanto affermato da PO MA, che «si era occupata al tempo DEle pratiche amministrative DEla società poi fallita» e «lavorava per conto di ZI RI che, assieme a PI, gestiva lo stabilimento balneare e ristorante MA LU Village nell’annualità 2013 attraverso la società Giulia s.r.l.». Ed ancora, la sentenza d’appello cita, a sostegno DE ritenuto ruolo di amministratori di fatto, in capo ai ricorrenti, la deposizione DE teste DEla difesa ZI, LO IE, avendo questi dichiarato di essere «stato incaricato di curare alcune pratiche edilizie per conto di detta società, e che la persona che gli avrebbe “presentato la società” era proprio ZI RI», seppur qualificatosi «come amico»: laddove, correttamente la detta sentenza rimarca che, a fronte DEla narrazione di un fatto certo (l’incarico dato al LO dal ZI), il teste s’era limitato ad esprimere solo un'opinione riguardo alla sua addotta veste di «amico» e «alla carenza di un ruolo gestionale in capo all'imputato, opinione - peraltro - priva di qualsiasi indicazione che la giustifichi», non essendo stato «indicato quale altro soggetto avrebbe affidato l'incarico al LO». Si richiama, ad ulteriore supporto, la deposizione di Di IR RC che, nel parlare, con riferimento al ZI, DE ruolo di «consulente» («senza però spiegare che tipo di consulenza fornisse alla società e a che titolo»), confermava, considerati anche gli altri elementi di prova, «che ZI fosse amministratore di fatto DEla detta società». Infine, lo stesso ZI, «nelle dichiarazioni spontanee rese all’udienza DE 26.5.2022, ricorda che PI “è stato mio socio negli anni passati, sempre in 13 Acquaviva, sull'altra struttura che ho avuto”» (p. 11 sentenza di primo grado). Come detto, con tali dati probatori le difese omettono di confrontarsi correttamente, nei termini sopra detti, al fine di corroborare l’assunta decisività DEle – ipoteticamente inutilizzabili, secondo i ricorrenti – parole DE curatore: le quali, da ultimo, pienamente utilizzabili, per quanto detto, forniscono ulteriore linfa al già solido quadro probatorio che emerge aliunde e sopra riassunto. In particolare, i giudici di merito riportano le dichiarazioni rese al curatore da ES NA (già cuoca DE ristorante), evidenziando come esse fossero sostanzialmente sovrapponibili a quelle DE De CH: il quale, si ripete, le ha reiterate anche laddove escusso come teste. Secondo la ES, ZI e PI «erano gli effettivi titolari e gestori DEl'attività assieme al sig. MA IO» ed «il trattamento economico, l'orario di lavoro e le mansioni» erano «state definite con il sig. OB PI». Anche per la ES, poi, «il sig. RI ZI si occupava degli incassi e dei pagamenti e giornalmente ritirava l'incasso DEle attività DE ristorante», mentre «il sig. OB PI si occupava DEl’approvvigionamento DEle vivande DE ristorante e DElo stabilimento balneare» (laddove il MA «non ricopriva una funzione specifica, ma dava un aiuto all'occorrenza»). La teste evidenzia, ancora, che tutti gli imputati «erano costantemente presenti nella gestione DE MA LU Village» (p. 9 sentenza d’appello). In definitiva, i giudici di merito hanno valorizzato una serie di elementi che non possono affatto dirsi viziati da manifesta illogicità, da contraddittorietà o da carenze e che, correttamente, hanno ritenuto denotassero inequivocabilmente la qualifica di amministratori di fatto in capo agli imputati. Tale qualifica, è bene ribadire, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., può evincersi anche dal compimento di una singola operazione distrattiva, quando attuativa DE disegno fraudolento di dismettere i beni DEla fallita (Sez. 5, n. 30197 DE 01/06/2021, Rv. 281867-01), ovvero dall’ideazione DE meccanismo fraudolento (Sez. 5, n. 31823 DE 06/10/2020, Rv. 279829-02; Sez. 5, n. 32398 DE 16/03/2018, Rv. 273821-01). Altrimenti, la stessa postula l'esercizio in modo continuativo e significativo, e non episodico o occasionale, di un'apprezzabile attività gestoria tipica DEla medesima qualifica (e non necessariamente di tutti i poteri ad essa correlati: Sez. 5, n. 2514 DE 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881-01; Sez. 5, n. 35346 DE 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01; Sez. 3, n. 22108 DE 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264009-01; Sez. 5, n. 33114 DE 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01, in motivazione). Insomma, sintomatico DE menzionato ruolo, in qualsiasi fase DEla sequenza organizzativa, produttiva o commerciale DEl'attività DEla società, è l’espletamento di poteri gestionali apicali, 14 esercitato in ambito aziendale e produttivo, ovvero in ambito amministrativo o, ancora, in ambito contrattuale o disciplinare (ancora Sez. 5, n. 35346 DE 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01; analogamente Sez. 3, n. 42147 DE 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-01 e Sez. 5, n. 45134 DE 27/06/2019, Rv. 277540-01), specie laddove si impegni economicamente, e in modo non esiguo, l’impresa. In tal senso, sono state ritenute significative, ad esempio, le decisioni prese circa gli importi dei compensi in favore di fornitori e collaboratori, quelle relative alle retribuzioni da erogare ai dipendenti, alle loro stesse e all’affidamento a costoro DEle concrete mansioni da svolgere (così, ad esempio, Sez. 5, n. 35346 DE 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01, in motivazione). È evidente che si tratti, in simili casi, di un accertamento di fatto che dipende dalle singole situazioni processuali, dalle emergenze istruttorie e dalle difese DEle parti: posto che anche l’espletamento di funzioni apicali ben potrebbe, ipoteticamente, non esser decisivo in determinati contesti societari, e specie in relazione ad imprese di notevoli dimensioni, in cui, come noto, siffatti compiti possono anche esser DEegati a dipendenti di vertice. È stato, ad esempio, ritenuto inidoneo all’uopo il conferimento di una procura speciale per seguire, per conto DEl’amministratore di diritto, una verifica fiscale e rispondere in modo congruo ai verificatori (così Sez. 3, n. 41891 DE 17/09/2024, Gentile, Rv. 287125-01): sicché è scontato che debba rifuggirsi da semplicistici e insoddisfacenti automatismi. Ma è, altresì, indubbio che, laddove non si deduca o comunque emerga che possa trattarsi di siffatti peculiari contesti, i detti elementi sintomatici ben possano orientare i giudici di merito nel senso di ritenere il ruolo di amministratore di fatto. Trattasi, naturalmente, di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. (Sez. 5, n. 35346 DE 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01): come, per quanto evidenziato, è certamente accaduto nella specie. Invero, i giudici di merito hanno chiarito che i poteri gestori in concreto più volte esercitati dai ricorrenti ne rimarcavano il ruolo di amministratori di fatto, desumibile dall’incasso di somme e dai pagamenti effettuati (ZI), dal rapportarsi con i dipendenti o anche solo con i terzi che chiedevano di esserlo, concordando con loro le retribuzioni ed assegnando le relative mansioni (PI), dall’affidamento di incarichi a terzi per svolgere specifiche e rilevanti attività in favore DEla società, come l’espletamento di pratiche edilizie (ZI), dall’occuparsi di rifornire tutto quanto occorrente all’impresa (PI), dalla costante presenza durante l’esercizio DEl’attività d’impresa (ZI e PI), dalla netta distinzione di compiti tra gli stessi, dalle significative parole di uno dei ricorrenti (ZI), che, nelle richiamate dichiarazioni spontanee, ricorda che PI non fosse stato, in passato, un suo 15 dipendente, ma fosse stato suo “socio”. Come detto, sono argomenti esenti da vizi motivazionali, insuscettibili di nuova valutazione in questa sede. 7. Il sesto motivo di ricorso DE PI (insussistenza DE dolo di bancarotta fraudolenta documentale in capo a questi) è infondato. Atteso il pacifico interesse pubblico sotteso all'obbligo di regolare tenuta DEle scritture contabili, così da consentire, in sede di procedura fallimentare, la ricostruzione esatta DEle vicende inerenti alla società e ai suoi beni, è dovere sia degli amministratori di diritto, sia di quelli di fatto, quello di istituire, laddove manchino, le scritture contabili fino alla cessazione non solo sostanziale, ma anche formale DEla stessa società, dunque fino alla cancellazione dal registro DEle imprese (Sez. 5, n. 20514 DE 22/01/2019, Martino, Rv. 275261-01; Sez. 5, n. 15516 DE 11/02/2011, Di, Rv. 250086-01). Ciò comporta, che, una volta correttamente acclarato, per quanto detto, la veste di amministratore di fatto anche in capo al PI, era preciso obbligo giuridico anche suo, oltre che DE ZI, quello di adoperarsi per la redazione DEle scritture, colmando la pluriennale mancanza di esse: tanto sino alla dichiarazione di fallimento (avvenuta il 25/6/2015, dunque ben dopo il periodo di detenzione dedotto sino al 3/10/2014). È pacifico, poi, che la fattispecie di occultamento, omessa tenuta o distruzione DEle scritture contabili richieda il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 10968 DE 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione;
Sez. 5, n. 2900 DE 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01). Tale fine può essere desunto anche dalla protrazione nel tempo DEle condotte e dall'ingente esposizione debitoria finale (Sez. 5, n. 10968 DE 31/01/2023, Rv. 284304-01; Sez. 5, n. 18320 DE 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 47762 DE 16/12/2022, non massimata). Nel caso di specie, correttamente la Corte d'appello ha dato conto, assieme al dato oggettivo DEla mancata consegna DEle scritture contabili, dei seguenti elementi, da cui ha tratto la sussistenza DE dolo specifico: - l’esistenza di amministratori di fatto che non si sono palesati spontaneamente;
- l'omessa consegna al curatore, non di alcuni libri contabili, ma DEla loro totalità, perdurata anni;
- la Giulia s.r.l. era enormemente gravata da debiti, per oltre 4 milioni di euro (passività fiscali poi accertate e iscritte a ruolo a titolo definitivo senza ricorso); 16 - l'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2011, esponeva un patrimonio netto sociale di € 256.273 e crediti per € 54.220, cosicché già la società era da ritenersi irrimediabilmente decotta;
- durante la gestione MA, ZI e PI, la Giulia s.r.l. non aveva depositato i bilanci di esercizio, non aveva trasmesso alcuna dichiarazione fiscale ed aveva accumulato debiti ulteriori, aggravando lo stato di dissesto già in essere;
- a fronte di tale situazione debitoria, il curatore non rinveniva alcun bene, somme di denaro o altre attività riferibili alla Giulia s.r.l., e ciò, specie considerando l'assenza di qualsiasi prova DEla destinazione degli incassi al pagamento dei creditori sociali, rendeva ragionevole la presunzione che i ricavi venissero in tutto o in parte incamerati dagli amministratori. Tali elementi, in base alla menzionata giurisprudenza, sono stati correttamente ritenuti «sufficienti a provare induttivamente anche il dolo specifico di cui all'ipotesi di cui alla prima parte DEl'art. 216 co. 1° n. 2 L. Fall.» (pagine 16-17 sentenza d’appello). 8. Anche il settimo motivo DE ricorso PI (circa la mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione DEla recidiva specifica infraquinquennale) va disatteso. Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 DE 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 DE 16/02/2017, Rv. 270986-01), che è congruamente motivato con l'assenza di elementi di segno positivo (tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l'incensuratezza DEl'imputato: Sez. 1, n. 39566 DE 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 4, n. 32872 DE 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01) ovvero sulla base di singole ragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice DE merito, non sindacabili in sede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sia lo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse DEl'imputato (Sez. 6, n. 42688 DE 24/09/2008, Rv. 242419-01; così pure Sez. 3, n. 1913 DE 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione). La decisione censurata ha evidenziato, al riguardo, la “assoluta carenza DEle scritture contabili”, “l'ingente esposizione debitoria, l'assenza di attivo societario e chiari segnali di una gestione totalmente indifferente alle esigenze di tutela DEle 17 ragioni dei creditori sociali” e, pertanto, circostanze che non si prestano ad essere considerate di scarsa gravità: rendendo, così, una motivazione priva di manifesta illogicità o altro vizio motivazionale. Ed ancora, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche l'applicazione DEl'aumento di pena per effetto DEla recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali DE giudice DE merito, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento DEl'idoneità DEla nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a DEinquere DE reo che giustifichi l'aumento di pena (si vedano Corte Cost. sent. n. 185/2015, nonché, ex plurimis, Sez. 2, n. 50146 DE 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684-01). Orbene, nella specie, la sentenza d’appello ha specificato che “tra i precedenti DE PI risulta una condanna per bancarotta fraudolenta divenuta definitiva il 20/12/2011” e che, “a parte l'insensibilità dimostrata rispetto alle precedenti condanne, il nuovo episodio DEittuoso qui in contestazione esprime in concreto una maggiore colpevolezza e, soprattutto, una maggiore pericolosità sociale degli imputati, data la progressione criminosa insita nell'aver operato illecitamente in veste societaria, nell'assoluta e totale trasgressione dei più elementari doveri di corretta gestione e avvalendosi scaltramente DEl'ulteriore schermo costituito da un prestanome”. Trattasi, anche in questo caso, di motivazione adeguata, priva di manifeste illogicità, come tale incensurabile in Cassazione. 9. Ai sensi DEl’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese DE procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali. Così deciso il 14/05/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni DE Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni DE difensore DE PI, avv. Francesco Gozzi, che ha chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 27/10/2022, il Tribunale di Ancona ha condannato, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, MA IO, ZI RI e PI OB per aver occultato le scritture contabili DEla Giulia s.r.l. (gerente bar, ristoranti e strutture ricettive), dichiarata fallita il 25/6/2015, tanto al fine di recare pregiudizio ai creditori e di procurarsi un ingiusto profitto, impedendo al curatore di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari DEla Penale Sent. Sez. 5 Num. 23221 Anno 2025 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 14/05/2025 2 società e di rinvenire beni nella disponibilità DEla stessa. Il passivo di euro 4.852.356,33 era per lo più derivante da debiti erariali, avendo, la detta società, evaso totalmente le imposte a partire dal 2006. Al MA è stata irrogata la pena di 2 anni di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, al ZI quella di 4 anni e 8 mesi di reclusione, con la recidiva semplice, al PI quella di 4 anni e 6 mesi di reclusione, con la recidiva specifica infraquinquennale. Venivano, altresì, applicate le pene accessorie. 2. Su impugnazione degli imputati, la Corte d’appello di Ancona, con sentenza DE 9/9/2024, ha confermato la sentenza di primo grado. 3. Avverso la sentenza DEla Corte di Appello di Ancona hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati ZI RI e PI OB. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di ZI RI si fonda su due motivi 4.1. Col primo motivo si deduce la violazione DEl'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 195 cod. proc. pen. e l’inutilizzabilità DEle dichiarazioni rese al Curatore da soggetti terzi, e poi trasfuse nella sua relazione o dedotte allorché costui è stato escusso. La difesa censura la sentenza per aver fondato l’affermazione di responsabilità DE ZI principalmente sulle dichiarazioni rese al Curatore fallimentare durante la sua attività di indagine e da questi, poi, trasfuse nella relazione ex art. 33 r.d. 267/1942 ed evidenziate in sede dibattimentale. Pur ammessa l'utilizzabilità, come prova documentale, DEla relazione DE curatore, la difesa sostiene l'inutilizzabilità DEle dichiarazioni rese al Curatore da soggetti diversi dagli imputati: le uniche, queste ultime, che – si ammette, da parte ricorrente – sarebbero utilizzabili. Non rimarrebbe, dunque, prova sufficiente DE ruolo gestionale DE ZI nella società Giulia s.r.l., dato che altri testi non lo avrebbero confermato. 4.2. Col secondo motivo, la difesa DE ZI lamenta la violazione vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione alla attribuzione DEla veste di amministratore di fatto e DEl’obbligo giuridico alla tenuta DEle scritture contabili. Viene evidenziato che le dichiarazioni di De CH AU e ES NA, secondo cui ZI si occupava degli incassi e dei pagamenti, non sarebbero di per sé sufficienti ad attribuirgli la qualifica di amministratore di fatto, trattandosi di condotte "neutre", se non corroborate da altri atti di gestione concreti, potendo essere potenzialmente appannaggio anche di un dipendente con mansioni elevate. Si richiama la nozione giurisprudenziale di amministratore di fatto, che 3 richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici DEla funzione, desumibile da elementi sintomatici di gestione o cogestione (quali l'inserimento organico con funzioni gerarchiche e direttive nelle varie fasi aziendali, la gestione dei rapporti con dipendenti e fornitori, ecc.). 5. Il ricorso proposto nell'interesse di PI OB si fonda su sette motivi di seguito sintetizzati. 5.1. Col primo si deduce l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 108 e 178 cod. proc. pen. La difesa lamenta il rigetto da parte DEla Corte d'appello DEla richiesta di rinvio DEl'udienza e di concessione di un termine a difesa, presentata in seguito alla nomina DE nuovo difensore di fiducia due giorni prima DEl'udienza di trattazione, che si svolgeva in camera di consiglio senza la partecipazione DEle parti. Sostiene che tale rigetto ha precluso al nuovo legale ogni difesa. 5.2. Col secondo motivo lamenta l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Il motivo censura il rigetto DEla richiesta di rinnovazione DEl'istruttoria dibattimentale per acquisire il movimento carceri relativo al PI. La difesa aveva dedotto che PI si trovava detenuto presso vari istituti penitenziari (di NO DE RO e Fermo) dal 2013 al 2017. La Corte d'appello ha respinto la richiesta ritenendola tardiva e priva di elementi sufficienti a dimostrare la detenzione per l'intero periodo. La difesa argomenta che sarebbe stato onere DE giudice verificare lo stato di detenzione DEl'imputato e che, non essendo stata disposta la sua traduzione per partecipare alle udienze di primo grado, né avendo egli rinunciato a comparire, si sarebbe verificata una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera c), e 179 cod. proc. pen., con violazione DE suo diritto a intervenire nel processo. Allega documentazione proveniente dal carcere di NO DE RO (AP), che confermava che il PI era stato ivi detenuto in vari periodi e, in particolare, nel gennaio 2016. 5.3. Col terzo motivo si assume l’inosservanza o erronea applicazione DEl'art. 195 cod. proc. pen., eccependosi l’inutilizzabilità DEle dichiarazioni indirette DE curatore e di quelle di terzi trascritte nella sua relazione ex art. 33 r.d. 267/1942. Il motivo, in modo similare al primo proposto dal ZI, sostiene che, mentre l'utilizzabilità DEle dichiarazioni a carico rese dai coimputati al curatore sarebbe affermata in modo consolidato, non sarebbero utilizzabili le dichiarazioni dei testimoni “veicolate” attraverso la detta relazione, anziché acquisite mediante 4 escussione dibattimentale. Si assume, inoltre, che il curatore, agendo su mandato DEl'autorità giudiziaria, rivestirebbe un ruolo assimilabile a quello DEla polizia giudiziaria e, pertanto, la sua testimonianza indiretta su dichiarazioni acquisite da testimoni sarebbe inutilizzabile ai sensi DEl'art. 195 cod. proc. pen.: il principio di cui all’art. 195, comma 1, cod. proc. pen. (sull’ascolto dei testi di riferimento rimesso al volere DEla stessa difesa) si assume sarebbe inapplicabile quando la testimonianza indiretta sia stata resa da uno di quei soggetti indicati dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. Tanto varrebbe a maggior ragione nei casi in cui vi sarebbero dubbi sull'autenticità di quanto verbalizzato dal curatore, in particolare in relazione alle dichiarazioni rese da De CH e ES, avendo costoro reso dichiarazioni sostanzialmente identiche. 5.4. Col quarto motivo, la difesa DE PI sostiene vizi motivazionali e violazioni di legge, nonché la carenza di prova a carico o la sussistenza di una prova viziata. Il motivo si concentra sulla testimonianza indiretta DE curatore riguardante le dichiarazioni di ES NA. Si afferma che la ES avesse disconosciuto la firma e le dichiarazioni rese al curatore il 20/7/2015, come risulterebbe da un file audio acquisito dopo il giudizio d'appello. La difesa chiede una perizia grafologica sulla firma DEla ES e, in caso di accertata falsità, l'audizione DEla stessa a dibattimento per accertare la verità di quanto attribuitole. Considerata la medesima portata – a quelle DEla ES – DEle dichiarazioni rese al curatore dal De CH, parte ricorrente solleva dubbi sulle modalità di verbalizzazione da parte DE curatore. Sostiene che la condanna basata su tali dichiarazioni, in assenza di altri riscontri gravi, precisi e concordanti, sarebbe pertanto viziata. 5.5. Col quinto motivo, la difesa PI deduce l’inosservanza o erronea applicazione DEla legge penale o di altre norme giuridiche ed il travisamento DEle risultanze processuali in particolare sul ruolo DE PI nella vicenda. La difesa contesta l'interpretazione DEla dichiarazione DE MA che lo definiva il "tuttofare" DElo chalet, argomentando che ciò, in ogni caso, indicava lo svolgimento di mansioni operative varie (bagnino, cameriere, barista, rapporti con fornitori) tipiche di un dipendente, come confermato dalla menzione DE suo nome tra quelli indicati sui cedolini paga dalla teste AR, la quale aveva anche chiarito che era stato il ZI ad affidarle l'incarico di consulenza. Riconoscendo che PI si occupasse di approvvigionamento, gestione DElo stabilimento e DE personale, la difesa sottolinea che mai si fosse occupato 5 DEle questioni economiche e contabili DEla società, gestite invece dal ZI e/o dal MA. Richiama la giurisprudenza sulla nozione di amministratore di fatto, che richiede la partecipazione diretta e concreta alla gestione DEla vita societaria, interventi nelle strategie e nelle fasi economiche fondamentali, identificazione generalizzata come amministratore da parte di dipendenti e terzi, elementi che, a suo dire, mancherebbero nel caso DE ricorrente. 5.6. Col sesto motivo, si lamenta l’inosservanza o erronea applicazione DEla legge penale o di altre norme giuridiche e il travisamento DEle risultanze processuali in particolare sul ruolo DE PI nel reato e sull'elemento soggettivo necessario per la sua configurabilità. Anche ammettendo che questi fosse stato amministratore di fatto DEla fallita, per la gestione operativa da lui tenuta, la difesa sostiene la mancanza DE dolo necessario per la bancarotta fraudolenta documentale. Evidenziando la chiara divisione di ruoli accertata dalla Corte d'appello (MA formale, ZI gestione fiscale/contabile, PI operativo/tuttofare), si argomenta che la gestione contabile fosse esclusivamente in mano al ZI. Richiama il principio per cui il dolo non può essere presunto dalla sola assenza di scritture, ma deve essere provato attraverso le modalità DEla condotta, dimostrando la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione degli affari societari. PI, non occupandosi di contabilità, incassi o rapporti con i professionisti fiscali, non avrebbe avuto la consapevolezza e volontà richieste e, al più, avrebbe potuto essere ritenuto negligente, per aver trascurato di verificare la regolare tenuta DEle scritture contabili. Elemento cruciale addotto dalla difesa è la detenzione di PI dal 18/10/2013 al 3/10/2014, periodo che include l'inizio DEla verifica DEla Guardia di NZ (in data 7/2/2014), la quale aveva, poi, accertato la mancanza DEle scritture contabili. Durante la detenzione, PI non avrebbe potuto né possedere o occultare alcunché, né consegnare la documentazione: tanto escluderebbe la sua partecipazione dolosa alla condotta contestata. 5.7. Col settimo motivo, in via subordinata, la difesa censura vizi motivazionali e violazioni di legge circa la mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione DEla recidiva specifica infraquinquennale. Sostiene che la motivazione DEla Corte d'appello sarebbe apparente o, comunque, insufficiente, limitandosi a formule generiche. Argomenta che non sarebbe stata data adeguata giustificazione al diniego DEle attenuanti, nonostante elementi a favore di PI (ruolo limitato alla gestione operativa, assenza di gestione contabile, richiesta di assoluzione da parte DE Pubblico Ministero in primo 6 grado). Contesta inoltre l'applicazione DEla recidiva, rilevando che in quasi 10 anni dalla data DE reato contestato (25/6/2015), PI non aveva subito altre condanne, né aveva altri procedimenti in corso, indice, a suo dire, di rieducazione e reinserimento sociale, che deporrebbe in senso contrario alla ritenuta sua una maggiore pericolosità. Chiede infine che la Corte indichi specificamente quale precedente condanna giustifichi l'applicazione DEla recidiva specifica infraquinquennale e perché essa aggravi la pena nel caso di specie. 6. Le parti hanno concluso per iscritto come sopra specificato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, per diversi profili inammissibili, sono nel complesso infondati. 2. Il primo motivo DE ricorso PI (rigetto da parte DEla Corte d'appello DEla richiesta di rinvio DEl'udienza e di concessione di un termine a difesa, presentata in seguito alla nomina DE nuovo difensore di fiducia due giorni prima DEl'udienza di trattazione, che si svolgeva in camera di consiglio senza la partecipazione DEle parti) è manifestamente infondato. Come rilevato dalla Corte d'appello, la nomina DEl'avv. Gozzi quale nuovo difensore di fiducia DE PI, in sostituzione DE precedente difensore, e la richiesta di rinvio DEl'udienza sono intervenute a soli due giorni dall'udienza, «da svolgersi senza la partecipazione DEle parti, quindi quando era ormai preclusa alle parti anche la presentazione di memorie di replica». Orbene, correttamente la Corte territoriale ha rilevato ciò e ha rigettato l’istanza, posto che, se così non fosse, sarebbe consentito alle parti di determinare, a loro piacimento, la regressione DE processo ad una fase già chiusa e l’esercizio di facoltà oramai precluse. Come di recente statuito, «in generale, un nuovo difensore assume le facoltà e i diritti che sono esercitabili in relazione allo stato e alla fase in cui il processo si trova nel momento DEla sua nomina», «essendo fin troppo evidente che una nuova nomina non può far regredire il processo per consentire al nuovo difensore di esercitare tutte le facoltà e tutti i diritti che vengono riconosciuti alla difesa fin dall'inizio DE procedimento» (Sez. 5, Sentenza n. 501 DE 5/10/2022, dep. 2023, non massimata). 3. Il secondo motivo proposto dal PI (circa il rigetto DEla richiesta di acquisire il movimento carceri relativo al medesimo ricorrente) è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza, in fatto e in diritto. 7 Anzitutto, non è dato comprendere come la circostanza che il PI “dal 2013 al 2017 si trovava recluso” (p. 2 ricorso) possa incidere in relazione alla partecipazione ad un processo il cui decreto che dispone il giudizio è stato emesso in data 19/2/2020 e la cui udienza di apertura DE dibattimento è DE 4/3/2021. La doglianza è, per giunta, manifestamente infondata anche in diritto. Come oramai pacifico presso questa Corte (Sez. U n. 7635 DE 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806; Sez. 2, n. 13706 DE 08/03/2024, Cestari, non massimata;
Sez. 2, n. 13956 DE 07/03/2024, Mihalache, non massimata), la restrizione carceraria o domiciliare per altra causa DEl'imputato che sia, invece, libero nel suo procedimento, comporta il dovere per il giudice di disporne la traduzione (e, se DE caso, costituisce legittimo impedimento tale da determinare il rinvio DE processo, qualora l’ordine di traduzione non sia eseguibile per l'udienza già fissata), a condizione che tanto sia noto al medesimo giudice: o perché emerga dagli atti oppure perché comunicato dall'imputato o dal suo difensore (posto che, laddove la circostanza non sia dedotta e non emerga, sarebbe impensabile gravare l'ufficio, per ogni processo e ogni udienza, DE dovere di verificare se l'imputato non comparso sia ristretto, accertando ciò presso gli istituti carcerari e gli uffici giudiziari). Nella specie, non si deduce che tanto sia mai stato effettivamente comunicato al Tribunale o che sia comunque emerso innanzi ad esso: sicché qualsivoglia accertamento in merito, in sede d’appello, sarebbe stato DE tutto ultroneo, dovendosi escludere in radice la sussistenza DEla lamentata nullità. 4. Le doglianze circa l’inutilizzabilità DEle dichiarazioni rese dal Curatore a dibattimento e DEla sua relazione ex art. 33 r.d. 267/1942 su quanto dettogli da testimoni nel corso DEla procedura fallimentare (terzo motivo proposto dal PI e primo motivo DE ricorso ZI) sono inammissibili, sia perché manifestamente infondate, sia perché prive di argomenti che ne illustrino la decisività. Secondo l'orientamento dominante in sede di legittimità, le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative DEla società (così, ex plurimis, Sez. F, n. 49132 DE 26/07/2013, Rv. 257650; Sez. 5, n. 39001 DE 09/06/2004, Rv. 229330; Sez. 5, n. 6887 DE 13/04/1999, Rv. 213607). Ed ancora, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla 8 disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità DEle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att., cod. proc. pen., che concerne le attività ispettive e di vigilanza (così Sez. 5, n. 12338 DE 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272664-01). Né è applicabile, nel nostro ordinamento, il principio espresso dalla Corte DU (sentenze 17 dicembre 1996, ER c. Regno Unito e 27 aprile 2004, Kansal c. Regno Unito) secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 DEla CDU nella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito DEle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute esercitando poteri coercitivi, in ragione DEla diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana (Sez. 5, n. 38431 DE 17/05/2019, Rv. 277342-01). Più in particolare, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale DEle dichiarazioni rese al curatore nel corso DEla procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, proprio per il diverso ruolo ricoperto dal curatore. Questi, infatti, non svolge, come detto, attività ispettive e di vigilanza, né esercita poteri coercitivi, neppure ai sensi DE combinato disposto di cui agli artt. 49 e 220 r.d. 267/1942, che prevede, in capo al fallito, un mero obbligo di presentazione per rendere «informazioni o chiarimenti» ai soli «fini DEla gestione DEla procedura», pur essendo egli tenuto a rappresentare anche «quanto può interessare ai fini DEle indagini preliminari in sede penale» (Sez. 5, n. 17828 DE 09/02/2023, Rv. 284589-02). «Nondimeno, se le persone che il curatore ha esaminato rivestono il ruolo di indagati o imputati nel medesimo procedimento e procedimento connesso o collegato, tali dichiarazioni vanno valutate alla luce DEl'art. 192 c.p.p., comma 3, in quanto non può certo essere il "filtro" consistente nell'intervento DE curatore quel che può valere a far derogare dalla predetta regola di valutazione. Diversamente ragionando, si giungerebbe alla conclusione - ovviamente paradossale - che, se un soggetto imputato o indagato di reato connesso o collegato o DE medesimo reato opera una chiamata in correità davanti al giudice, si deve fare applicazione DEl'art. 192, comma 3, se - viceversa - tali dichiarazioni vengono rese al curatore, esse sarebbero valutabili ex se. Ma l'apparente paradosso si supera se solo si distingue tra acquisibilità (DEla relazione) e valutazione (DE suo contenuto)» (Sez. 5, n. 20090 DE 17/04/2015, Fiorentino, 9 Rv. 263819-01, in motivazione). Orbene, correttamente, sin dalla sentenza di primo grado, si è quindi evidenziato che “le circostanze sono state riferite dal curatore RIGANELLO anche in sede testimoniale e le dichiarazioni de relato ricevute, e già contenute nelle relazioni, non sono state fatte oggetto di richiesta di sentire il teste de relato di riferimento ex art. 195 c.p.p.”, essendo, per giunta, l’unica escussione richiesta, quella di NA LA, “stata pure rinunciata dalla difesa” (p. 7 sentenza di primo grado). Ma, oltre che manifestamente infondate in diritto, le doglianze non specificano alcunché circa la decisività DE sostenuto vizio di inutilizzabilità. È pacifico, infatti, che, in tema di ricorso per cassazione, è onere DEla parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali, a pena di inammissibilità per genericità DE motivo, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio, ma soprattutto chiarirne, altresì, l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, di modo da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 1219 DE 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n. 25082 DE 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608-02). Insomma, nell'ipotesi in cui si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza DEl'eventuale eliminazione DE predetto elemento ai fini DEla cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 1269 DE 20/11/2024, dep. 2025, Lato, Rv. 287504-01, in motivazione). Nulla di tutto ciò si desume dai ricorsi, con quanto ne consegue in termini di inammissibilità DEle censure. 5. La doglianza di cui al quarto motivo PI (inattendibilità DEle parole attribuite alla ES e al De CH dal curatore) è, per più profili, palesemente inammissibile. Anzitutto, nel caso di cosiddetta «doppia conforme», è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato persino sul travisamento DEla prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione DE giudice di appello, con violazione dei limiti DE devolutum ed improprio ampliamento DE tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 10 21015 DE 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01; Sez. 3, n. 11963 DE 12/11/2024, dep. 2025, non massimata). E, nella specie, si parla di materiale probatorio emerso dopo il giudizio d’appello. Orbene, le dichiarazioni dei menzionati testi sono utilizzate, in sede d’appello, per argomentare l’assenza di responsabilità DE PI, ritenuto – dalla difesa – estraneo all’amministrazione di fatto DEla fallita: giammai essendosi dedotto, prima che in questa sede, che le dichiarazioni rese al curatore dai predetti testi fossero addirittura false (deducendosi, anzi, che gli elementi a riprova di tanto sarebbero emersi dopo il giudizio d’appello). In secondo luogo, persino in caso di travisamento, sarebbe stato, come noto, necessario spiegare il perché DEla decisività DEla doglianza, indicando le ragioni per cui l'atto comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza DEla motivazione (Sez. 6, n. 10795 DE 16/02/2021, Rv. 281085-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 3, n. 2039 DE 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 DE 02/12/2010, Rv. 249035-01). Nella specie, tale deduzione risulta DE tutto omessa, con ciò che ne consegue, in termini di inammissibilità DEla deduzione. Infine, per quanto oltre si dirà, i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento su dati – rimasti incontestati – che prescindono DE tutto da quelli oggetto DEla doglianza in esame e che appaiono costituire tessuto motivazionale solido, razionale, coerente e sufficiente a fondare la decisione presa. 6. Le doglianze sul ruolo di amministratori di fatto, in capo ai ricorrenti (prospettate col quinto motivo DE ricorso PI e col secondo DE ricorso ZI), sono da disattendere. Nella specie, le conformi sentenze di merito hanno ritenuto provato il ruolo di amministratori di fatto di ZI RI e PI OB sulla base di una serie di dati che non si limitano alle parole DE curatore e configurano atti di concreta gestione DEla società. Tali dati istruttori risultano o DE tutto pretermessi, oppure oggetto di esame parziale, da parte DE ricorrente, già per come riportati nelle sentenze di merito e, in particolare, da p. 8, paragrafo 3, di quella d’appello e da p. 7 di quella di primo grado. Tanto in violazione DE pacifico principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione DE principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà DEla motivazione e che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 DE 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01; Sez. 1, n. 20262 DE 02/05/2024, non 11 massimata, Sez. 5, n. 19976 DE 19/04/2024, non massimata;
Sez. 5, n. 2490 DE 13/12/2019, dep. 2020, Guardo, non massimata). Invero, nella sentenza d’appello si menzionano, anzitutto, le dichiarazioni rese dall'amministratore di diritto, MA IO, nell’interrogatorio DE 31/1/2019, laddove aveva evidenziato di essere un mero prestanome, indicando in ZI l'effettivo amministratore, gerente i contatti con clienti, fornitori e col commercialista, e nel PI colui che si occupava di tutto (il "tuttofare") in relazione allo chalet. Si richiamano, poi, le dichiarazioni di De CH AU, allorché sentito dal curatore, laddove ha addotto: - di aver «definito il trattamento economico, l'orario di lavoro e le mansioni richieste con il sig. OB PI», con cui aveva svolto pure il colloquio di lavoro;
- che «i ruoli di comando di decisione e di responsabilità erano ricoperti dai sig.ri RI ZI e OB PI, mentre il sig. MA IO, se pur presente, non sembrava ricoprire alcun ruolo di comando»; - che «il sig. RI ZI si occupava degli incassi giornalieri e dei pagamenti e a fine servizio ritirava l'incasso DEl'attività DE ristorante», mentre «il sig. PI si occupava DEl’approvvigionamento DEle vivande DE ristorante, DEla gestione DElo stabilimento balneare e DE personale addetto alle cucine e alle sale» (laddove il MA «non ricopriva una funzione specifica, ma dava un aiuto all'occorrenza»); - che, comunque, tutti gli imputati erano «costantemente presenti nella gestione DE MA LU Village». La sentenza d’appello riporta, poi, anche le conformi e coerenti parole DElo stesso De CH allorché sentito come testimone: «Mi sono rapportato da un punto di vista dipendente-datore di lavoro con OB PI e ZI RI». Sicché, DE tutto superflui sono i dubbi sollevati – e, invero, scarsamente comprensibili – circa l’ipotizzata errata trascrizione o narrazione DEle sue dichiarazioni, da parte DE curatore: avendo il De CH, comunque, in sede di deposizione dibattimentale, reso dichiarazioni conformi a quelle di cui parla il curatore e non considerate dai ricorrenti. Tanto relega, inevitabilmente, all’irrilevanza e inammissibilità ogni questione posta su quanto riferito dal curatore (peraltro, senza alcun serio fondamento). Inoltre, con riferimento al ZI si richiama – da parte dei giudici di merito – quanto dichiarato dalla teste AR Patrizia, consulente DE lavoro, secondo cui era stato il ZI «a recarsi nel suo studio ed affidarle l'incarico di consulente DE lavoro», apparendo egli «come responsabile DEla società (“Venne lui insieme ad 12 altre persone, Però il dominus per me era lui io mi riferivo a lui”)» (pagine 9-10 sentenza d’appello). La teste ha, altresì, specificato che il ZI «si qualificò come un responsabile DEla società incaricato a seguire l’accertamento ispettivo e a consegnarle il verbale di accesso» (p. 9 sentenza di primo grado). Quanto al PI, la AR conferma di averlo visto «in un’occasione almeno» (p. 9 sentenza di primo grado), ma i giudici di merito rimarcano come lo stesso si fosse recato da lei, in tale frangente, «perché aveva problemi di assunzioni» (p. 10 sentenza d’appello): ovvero esercitando mansioni tipiche di chi gestisce una compagine societaria (assunzione di personale) e non quale suo mero dipendente. E, sempre secondo la Corte territoriale, la detta teste non aveva «affatto affermato che i cedolini relativi al PI si riferissero ad attività di lavoro dipendente presso la Giulia s.r.l.», e come la circostanza, ove pure vera, fosse comunque «inidonea a escludere che fosse amministratore di fatto DEla predetta società»: affermazione che risulta, nel quadro descritto, niente affatto illogica. Si menziona, poi, da parte DE giudice d’appello, quanto affermato da PO MA, che «si era occupata al tempo DEle pratiche amministrative DEla società poi fallita» e «lavorava per conto di ZI RI che, assieme a PI, gestiva lo stabilimento balneare e ristorante MA LU Village nell’annualità 2013 attraverso la società Giulia s.r.l.». Ed ancora, la sentenza d’appello cita, a sostegno DE ritenuto ruolo di amministratori di fatto, in capo ai ricorrenti, la deposizione DE teste DEla difesa ZI, LO IE, avendo questi dichiarato di essere «stato incaricato di curare alcune pratiche edilizie per conto di detta società, e che la persona che gli avrebbe “presentato la società” era proprio ZI RI», seppur qualificatosi «come amico»: laddove, correttamente la detta sentenza rimarca che, a fronte DEla narrazione di un fatto certo (l’incarico dato al LO dal ZI), il teste s’era limitato ad esprimere solo un'opinione riguardo alla sua addotta veste di «amico» e «alla carenza di un ruolo gestionale in capo all'imputato, opinione - peraltro - priva di qualsiasi indicazione che la giustifichi», non essendo stato «indicato quale altro soggetto avrebbe affidato l'incarico al LO». Si richiama, ad ulteriore supporto, la deposizione di Di IR RC che, nel parlare, con riferimento al ZI, DE ruolo di «consulente» («senza però spiegare che tipo di consulenza fornisse alla società e a che titolo»), confermava, considerati anche gli altri elementi di prova, «che ZI fosse amministratore di fatto DEla detta società». Infine, lo stesso ZI, «nelle dichiarazioni spontanee rese all’udienza DE 26.5.2022, ricorda che PI “è stato mio socio negli anni passati, sempre in 13 Acquaviva, sull'altra struttura che ho avuto”» (p. 11 sentenza di primo grado). Come detto, con tali dati probatori le difese omettono di confrontarsi correttamente, nei termini sopra detti, al fine di corroborare l’assunta decisività DEle – ipoteticamente inutilizzabili, secondo i ricorrenti – parole DE curatore: le quali, da ultimo, pienamente utilizzabili, per quanto detto, forniscono ulteriore linfa al già solido quadro probatorio che emerge aliunde e sopra riassunto. In particolare, i giudici di merito riportano le dichiarazioni rese al curatore da ES NA (già cuoca DE ristorante), evidenziando come esse fossero sostanzialmente sovrapponibili a quelle DE De CH: il quale, si ripete, le ha reiterate anche laddove escusso come teste. Secondo la ES, ZI e PI «erano gli effettivi titolari e gestori DEl'attività assieme al sig. MA IO» ed «il trattamento economico, l'orario di lavoro e le mansioni» erano «state definite con il sig. OB PI». Anche per la ES, poi, «il sig. RI ZI si occupava degli incassi e dei pagamenti e giornalmente ritirava l'incasso DEle attività DE ristorante», mentre «il sig. OB PI si occupava DEl’approvvigionamento DEle vivande DE ristorante e DElo stabilimento balneare» (laddove il MA «non ricopriva una funzione specifica, ma dava un aiuto all'occorrenza»). La teste evidenzia, ancora, che tutti gli imputati «erano costantemente presenti nella gestione DE MA LU Village» (p. 9 sentenza d’appello). In definitiva, i giudici di merito hanno valorizzato una serie di elementi che non possono affatto dirsi viziati da manifesta illogicità, da contraddittorietà o da carenze e che, correttamente, hanno ritenuto denotassero inequivocabilmente la qualifica di amministratori di fatto in capo agli imputati. Tale qualifica, è bene ribadire, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., può evincersi anche dal compimento di una singola operazione distrattiva, quando attuativa DE disegno fraudolento di dismettere i beni DEla fallita (Sez. 5, n. 30197 DE 01/06/2021, Rv. 281867-01), ovvero dall’ideazione DE meccanismo fraudolento (Sez. 5, n. 31823 DE 06/10/2020, Rv. 279829-02; Sez. 5, n. 32398 DE 16/03/2018, Rv. 273821-01). Altrimenti, la stessa postula l'esercizio in modo continuativo e significativo, e non episodico o occasionale, di un'apprezzabile attività gestoria tipica DEla medesima qualifica (e non necessariamente di tutti i poteri ad essa correlati: Sez. 5, n. 2514 DE 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881-01; Sez. 5, n. 35346 DE 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01; Sez. 3, n. 22108 DE 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 264009-01; Sez. 5, n. 33114 DE 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01, in motivazione). Insomma, sintomatico DE menzionato ruolo, in qualsiasi fase DEla sequenza organizzativa, produttiva o commerciale DEl'attività DEla società, è l’espletamento di poteri gestionali apicali, 14 esercitato in ambito aziendale e produttivo, ovvero in ambito amministrativo o, ancora, in ambito contrattuale o disciplinare (ancora Sez. 5, n. 35346 DE 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01; analogamente Sez. 3, n. 42147 DE 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-01 e Sez. 5, n. 45134 DE 27/06/2019, Rv. 277540-01), specie laddove si impegni economicamente, e in modo non esiguo, l’impresa. In tal senso, sono state ritenute significative, ad esempio, le decisioni prese circa gli importi dei compensi in favore di fornitori e collaboratori, quelle relative alle retribuzioni da erogare ai dipendenti, alle loro stesse e all’affidamento a costoro DEle concrete mansioni da svolgere (così, ad esempio, Sez. 5, n. 35346 DE 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01, in motivazione). È evidente che si tratti, in simili casi, di un accertamento di fatto che dipende dalle singole situazioni processuali, dalle emergenze istruttorie e dalle difese DEle parti: posto che anche l’espletamento di funzioni apicali ben potrebbe, ipoteticamente, non esser decisivo in determinati contesti societari, e specie in relazione ad imprese di notevoli dimensioni, in cui, come noto, siffatti compiti possono anche esser DEegati a dipendenti di vertice. È stato, ad esempio, ritenuto inidoneo all’uopo il conferimento di una procura speciale per seguire, per conto DEl’amministratore di diritto, una verifica fiscale e rispondere in modo congruo ai verificatori (così Sez. 3, n. 41891 DE 17/09/2024, Gentile, Rv. 287125-01): sicché è scontato che debba rifuggirsi da semplicistici e insoddisfacenti automatismi. Ma è, altresì, indubbio che, laddove non si deduca o comunque emerga che possa trattarsi di siffatti peculiari contesti, i detti elementi sintomatici ben possano orientare i giudici di merito nel senso di ritenere il ruolo di amministratore di fatto. Trattasi, naturalmente, di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. (Sez. 5, n. 35346 DE 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01): come, per quanto evidenziato, è certamente accaduto nella specie. Invero, i giudici di merito hanno chiarito che i poteri gestori in concreto più volte esercitati dai ricorrenti ne rimarcavano il ruolo di amministratori di fatto, desumibile dall’incasso di somme e dai pagamenti effettuati (ZI), dal rapportarsi con i dipendenti o anche solo con i terzi che chiedevano di esserlo, concordando con loro le retribuzioni ed assegnando le relative mansioni (PI), dall’affidamento di incarichi a terzi per svolgere specifiche e rilevanti attività in favore DEla società, come l’espletamento di pratiche edilizie (ZI), dall’occuparsi di rifornire tutto quanto occorrente all’impresa (PI), dalla costante presenza durante l’esercizio DEl’attività d’impresa (ZI e PI), dalla netta distinzione di compiti tra gli stessi, dalle significative parole di uno dei ricorrenti (ZI), che, nelle richiamate dichiarazioni spontanee, ricorda che PI non fosse stato, in passato, un suo 15 dipendente, ma fosse stato suo “socio”. Come detto, sono argomenti esenti da vizi motivazionali, insuscettibili di nuova valutazione in questa sede. 7. Il sesto motivo di ricorso DE PI (insussistenza DE dolo di bancarotta fraudolenta documentale in capo a questi) è infondato. Atteso il pacifico interesse pubblico sotteso all'obbligo di regolare tenuta DEle scritture contabili, così da consentire, in sede di procedura fallimentare, la ricostruzione esatta DEle vicende inerenti alla società e ai suoi beni, è dovere sia degli amministratori di diritto, sia di quelli di fatto, quello di istituire, laddove manchino, le scritture contabili fino alla cessazione non solo sostanziale, ma anche formale DEla stessa società, dunque fino alla cancellazione dal registro DEle imprese (Sez. 5, n. 20514 DE 22/01/2019, Martino, Rv. 275261-01; Sez. 5, n. 15516 DE 11/02/2011, Di, Rv. 250086-01). Ciò comporta, che, una volta correttamente acclarato, per quanto detto, la veste di amministratore di fatto anche in capo al PI, era preciso obbligo giuridico anche suo, oltre che DE ZI, quello di adoperarsi per la redazione DEle scritture, colmando la pluriennale mancanza di esse: tanto sino alla dichiarazione di fallimento (avvenuta il 25/6/2015, dunque ben dopo il periodo di detenzione dedotto sino al 3/10/2014). È pacifico, poi, che la fattispecie di occultamento, omessa tenuta o distruzione DEle scritture contabili richieda il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 10968 DE 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione;
Sez. 5, n. 2900 DE 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01). Tale fine può essere desunto anche dalla protrazione nel tempo DEle condotte e dall'ingente esposizione debitoria finale (Sez. 5, n. 10968 DE 31/01/2023, Rv. 284304-01; Sez. 5, n. 18320 DE 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 47762 DE 16/12/2022, non massimata). Nel caso di specie, correttamente la Corte d'appello ha dato conto, assieme al dato oggettivo DEla mancata consegna DEle scritture contabili, dei seguenti elementi, da cui ha tratto la sussistenza DE dolo specifico: - l’esistenza di amministratori di fatto che non si sono palesati spontaneamente;
- l'omessa consegna al curatore, non di alcuni libri contabili, ma DEla loro totalità, perdurata anni;
- la Giulia s.r.l. era enormemente gravata da debiti, per oltre 4 milioni di euro (passività fiscali poi accertate e iscritte a ruolo a titolo definitivo senza ricorso); 16 - l'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2011, esponeva un patrimonio netto sociale di € 256.273 e crediti per € 54.220, cosicché già la società era da ritenersi irrimediabilmente decotta;
- durante la gestione MA, ZI e PI, la Giulia s.r.l. non aveva depositato i bilanci di esercizio, non aveva trasmesso alcuna dichiarazione fiscale ed aveva accumulato debiti ulteriori, aggravando lo stato di dissesto già in essere;
- a fronte di tale situazione debitoria, il curatore non rinveniva alcun bene, somme di denaro o altre attività riferibili alla Giulia s.r.l., e ciò, specie considerando l'assenza di qualsiasi prova DEla destinazione degli incassi al pagamento dei creditori sociali, rendeva ragionevole la presunzione che i ricavi venissero in tutto o in parte incamerati dagli amministratori. Tali elementi, in base alla menzionata giurisprudenza, sono stati correttamente ritenuti «sufficienti a provare induttivamente anche il dolo specifico di cui all'ipotesi di cui alla prima parte DEl'art. 216 co. 1° n. 2 L. Fall.» (pagine 16-17 sentenza d’appello). 8. Anche il settimo motivo DE ricorso PI (circa la mancata concessione DEle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione DEla recidiva specifica infraquinquennale) va disatteso. Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 DE 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 DE 16/02/2017, Rv. 270986-01), che è congruamente motivato con l'assenza di elementi di segno positivo (tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l'incensuratezza DEl'imputato: Sez. 1, n. 39566 DE 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 4, n. 32872 DE 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01) ovvero sulla base di singole ragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice DE merito, non sindacabili in sede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sia lo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse DEl'imputato (Sez. 6, n. 42688 DE 24/09/2008, Rv. 242419-01; così pure Sez. 3, n. 1913 DE 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione). La decisione censurata ha evidenziato, al riguardo, la “assoluta carenza DEle scritture contabili”, “l'ingente esposizione debitoria, l'assenza di attivo societario e chiari segnali di una gestione totalmente indifferente alle esigenze di tutela DEle 17 ragioni dei creditori sociali” e, pertanto, circostanze che non si prestano ad essere considerate di scarsa gravità: rendendo, così, una motivazione priva di manifesta illogicità o altro vizio motivazionale. Ed ancora, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche l'applicazione DEl'aumento di pena per effetto DEla recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali DE giudice DE merito, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento DEl'idoneità DEla nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a DEinquere DE reo che giustifichi l'aumento di pena (si vedano Corte Cost. sent. n. 185/2015, nonché, ex plurimis, Sez. 2, n. 50146 DE 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684-01). Orbene, nella specie, la sentenza d’appello ha specificato che “tra i precedenti DE PI risulta una condanna per bancarotta fraudolenta divenuta definitiva il 20/12/2011” e che, “a parte l'insensibilità dimostrata rispetto alle precedenti condanne, il nuovo episodio DEittuoso qui in contestazione esprime in concreto una maggiore colpevolezza e, soprattutto, una maggiore pericolosità sociale degli imputati, data la progressione criminosa insita nell'aver operato illecitamente in veste societaria, nell'assoluta e totale trasgressione dei più elementari doveri di corretta gestione e avvalendosi scaltramente DEl'ulteriore schermo costituito da un prestanome”. Trattasi, anche in questo caso, di motivazione adeguata, priva di manifeste illogicità, come tale incensurabile in Cassazione. 9. Ai sensi DEl’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese DE procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali. Così deciso il 14/05/2025.