Sentenza 22 marzo 2007
Massime • 1
La subordinazione della sospensione condizionale della pena all'espletamento di un'attività non retribuita a favore della collettività con fissazione del termine di espletamento non decorrente dalla data della sentenza irrevocabile, ma dal momento antecedente (nella specie, a distanza di pochi mesi dalla decisione), è illegittima, in quanto vanifica di fatto il diritto a proporre utile impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2007, n. 28065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28065 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 22/03/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 544
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 039969/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 15.07.2005 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il procedimento;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Luigi Bartolomei;
viste le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. ON AR è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Catania, quale imputato del reato di cui agli artt. 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7, art. 61 c.p., n. 5, perché in Catania il 18.03.2005, al fine di trarne profitto per sè o per altri, utilizzando una pietra di grosse dimensioni, frantumava la vetrina di un bar, compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco all'impossessamento delle merci dell'esercizio e non riuscendo nell'intento per l'intervento della Polizia Giudiziaria;
con la recidiva specifica infraquinquennale.
Concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, l'imputato è stato condannato, con sentenza ex art. 444 c.p.p., alla pena di mesi 5 giorni 10 di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
2. Ricorre per cassazione l'imputato in primo luogo per omessa declaratoria della causa di non punibilità di cui all'art. 599 c.p.p. osservando che la rinuncia ai motivi di appello non equivale ad ammissione di colpevolezza, ne' costituisce richiesta di condanna. Con un secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, art. 165 c.p. quale modificato dalla L. n. 274 del 2004, per avere il Tribunale subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di attività non retribuita in favore della collettività entro il termine prefissato del febbraio 2006, anziché entro un termine decorrente dalla sentenza definitiva, in tal modo vanificando l'esercizio del diritto a proporre ricorso per cassazione.
3. A sostegno delle conclusioni assunte, il Procuratore Generale osserva che il richiamo all'art. 599 c.p.p. (patteggiamento in appello) di cui al primo motivo è del tutto fuori luogo e che, in ordine al secondo motivo, non sussiste il vizio denunciato perché l'adempimento è immediatamente esecutivo ex art. 540 c.p.p., comma 2. 4. Ha replicato con memoria il difensore dell'imputato, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
5. Il primo motivo è infondato.
Trattandosi di sentenza emessa in primo grado ex art. 444 c.p.p., è improprio il richiamo all'art. 599 c.p.p. che al comma 4 disciplina il "patteggiamento" nel grado di appello.
Il Tribunale di Catania ha comunque motivato, seppure sinteticamente con riferimento all'esame degli atti, l'insussistenza di alcuna delle ipotesi previste per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. L'obbligo della specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nei casi in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi (Cassazione penale, sez. unite, 27 marzo 1992, Di Benedetto); elementi che in causa non sono stati in alcun modo prospettati dal ricorrente nelle difese svolte, limitate sul punto ad eccepire genericamente la mancata declaratoria di una causa di non punibilità.
6. È, invece, meritevole di accoglimento il secondo motivo in quanto la sentenza impugnata ha fissato il termine di espletamento dell'attività non retribuita a favore della collettività, imposta quale come condizione per l'applicazione della sospensione condizionale della pena ex art. 165 c.p., comma, non entro un termine dalla sentenza definitiva, ma entro il mese di febbraio 2006, appena sei mesi dopo la decisione del 15 luglio 2005, con evidente pregiudizio in limine al diritto di proporre utile impugnazione, stante la ristrettezza dei termini.
Va precisato che in sede di patteggiamento fu eliminata la condizione della concessione della sospensione condizionale della pena, in un primo tempo richiesta dall'imputato, che aveva poi insistito solo sulla richiesta di ammissione al lavoro di pubblica utilità, senza peraltro concordarne i termini.
A sostegno della tesi espressa, è da sottolineare che si tratta dell'adempimento di un obbligo - prestazione di attività non retribuita in favore della collettività - che non ha di per sè natura esecutiva prima della condanna definitiva, diversamente dal caso del pagamento di provvisionale a favore della parte civile ex art. 540 c.p.p., comma 2, posto a fondamento del diverso indirizzo assunto da questa Corte con la sentenza 09.06.2004 n. 36769 e nelle precedenti decisioni richiamate (nn. 357/2004; 870/1997; 10022/1996;
8392/1996; 14084/1989), peraltro in contrasto con decisioni di segno opposto (nn. 2347/1998; 1174/1995; 9446/1993).
La sentenza va pertanto annullata sul punto, con rinvio al Tribunale di Catania perché determini la data di adempimento della condizione ex art. 165 c.p. in epoca successiva al passaggio in giudicato della decisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla fissazione della data del mese di febbraio 2006 quale termine di adempimento della condizione cui è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Rinvia al Tribunale di Catania per la determinazione della data di adempimento della suddetta condizione. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2007