Sentenza 4 dicembre 2007
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità è necessario che il provvedimento sia stato emesso esclusivamente, per le ragioni indicate nell'art. 650 cod. pen., nell'interesse della collettività; pertanto non sussiste detta contravvenzione in caso di inosservanza di provvedimento adottato nell'interesse di privati cittadini (Fattispecie concernente l'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiungeva ai proprietari di un appartamento di eliminare le cause delle infiltrazioni d'acqua nell'appartamento sottostante).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2007, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 04/12/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO IA Cristina - Consigliere - N. 1499
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 017342/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LE CA RI, N. IL 23/07/1956;
avverso SENTENZA del 26/10/2006 TRIBUNALE di MONZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMORESANO SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del DR. Febbraio Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
OSSERVA
Il Sindaco di Monza, con ordinanza in data 2.10.2003, sulla base del verbale di sopralluogo nello stabile di via Volta n. 17 del servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale dell'ASL 3, da cui emergeva la presenza di infiltrazioni d'acqua nell'appartamento di proprietà della sig.ra Pellicani, ingiungeva a NE ME IA ed ai comproprietari dell'appartamento soprastante di eliminare, nel termine di 30 giorni dalla notifica, le cause delle infiltrazioni medesime.
All'ordinanza però non veniva data ottemperanza.
Con sentenza del 26.10.2006 il Giudice monocratico del Tribunale di Monza condannava NE ME IA e PR GI EP (gli altri imputati avevano proceduto ad oblazione) alla pena, concesse le circostanze attenuanti generi che ed applicata la diminuente per la scelta del rito, di Euro 80,00 ciascuna. Pena sospesa per la NE.
Riteneva il Tribunale che l'inosservanza dell'ordinanza del sindaco, emessa a tutela della salute pubblica, integrasse il reato contestato.
Propone ricorso per cassazione la sola NE, a mezzo del difensore, deducendo la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.. Per giurisprudenza, ormai consolidata, ai fini della sussistenza della contravvenzione contestata, è necessario che il provvedimento cui non sia stata data ottemperanza sia stato messo nell'interesse della collettività e non di privati cittadini.
L'ordinanza del sindaco di Monza, al di là del generico riferimento alla tutela della salute pubblica, mirava alla tutela esclusiva della proprietaria dell'appartamento in cui erano comparsi i fenomeni di umidità.
L'ordinanza del sindaco di Monza non rientrava tra quelle che il medesimo avrebbe potuto mettere come ufficiale di governo. È opinione diffusa infatti che il sindaco possa ricorrere alla potestà extra ordinem (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art. 54) solo nell'ipotesi di gravi emergenze a tutela della collettività (in tal caso interviene, per l'ipotesi di inosservanza, la sanzione di cui all'art. 650 c.p.) e non a tutela di singoli cittadini. Per cui per le inottemperanze ad ordinanze, emesse fuori da tali casi, è configurabile solo un illecito amministrativo. Lo stesso regolamento richiamato nell'ordinanza sindacale, sancendo l'applicabilità della disposizione di cui al R.D. 3 marzo 1934, n.383, art. 106 (t.u.l.c.p.) (ora L. N. 267 del 2000, art. 7 bis),
sottrae l'inosservanza delle disposizioni in esso contenute all'ambito di applicazione dell'art. 650 c.p.. Con il secondo motivo lamenta la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione, non richiesta, del beneficio della sospensione della pena per una condanna a pena pecuniaria.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è fondato.
Il reato di cui all'art. 650 c.p. è configurabile quando non venga osservato un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico, o di igiene.
Oggetto specifico delLa tutela penale è l'interesse concernente la polizia di sicurezza, in quanto la norma riguarda l'ordine pubblico che si vuole proteggere contro l'inosservanza di provvedimenti che siano dati per le ragioni sopra indicate.
Ne consegue, come costantemente affermato da questa Corte, che "ai fini della sussistenza della ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che il provvedimento sia emesso esclusivamente,
per le ragioni indicate nella norma medesima, nell'interesse della collettività.
& necessario, cioè, per la configurabilità del reato che l'inottemperanza non riguardi un provvedimento adottato nell'interesse di privati cittadini (si è ritenuta, ad es., penalmente irrilevante la mancata ottemperanza di un amministratore di condominio a provvedimento, con il quale gli era stata imposta l'esecuzione di lavori necessari ad eliminare infiltrazioni di acqua piovana dai lastrici solari in appartamenti di condomini. Nel caso di specie, pacificamente, l'ordinanza del sindaco di Monza era stata emessa a tutela della proprietario dell'appartamento sottostante, interessato da infiltrazioni d'acqua, e quindi non nell'interesse della collettività.
Il reato di cui all'art. 650 c.p. contestato, pertanto, non sussiste. La sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata senza rinvio non solo nei confronti della ricorrente NE ME IA, ma anche, per l'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 c.p. (essendo all'evidenza l'impugnazione fondata su motivi non esclusivamente personali), nei confronti degli imputati non appellanti PR GI EP, AL UL e CH IA LA.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste nei confronti di NE ME IA e, per l'effetto estensivo dell'impugnazione, anche nei confronti di PR GI EP, AL UL e CH IA LA. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008