Sentenza 13 aprile 2002
Massime • 1
In ipotesi di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatogenesi professionale, questa può essere, tuttavia, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tal fine non è indispensabile l'espletamento di una consulenza tecnica allorquando, riconosciuta dallo stesso ente assicuratore la sussistenza della patologia in misura indennizzabile, la natura professionale della patologia possa essere desunta, con un elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dalla assenza di altri fattori, indipendenti dalla attività di lavoro, che possano costituire causa della patologia. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto non indispensabile, ai fini della prova della natura professionale della patologia, l'espletamento di una consulenza tecnica, sulla base della accertata adibizione del lavoratore, per oltre trenta anni, a lavorazioni che richiedevano l'utilizzazione di compressori e della considerazione che il mutamento delle tecnologie produttive non avrebbe consentito di riscontrare con certezza le condizioni di lavoro esistenti nell'ambiente di lavoro da quando il lavoratore aveva iniziato a svolgere la propria attività).
Commentari • 3
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1. Premessa Nella sentenza del 12 ottobre 2012 n. 17438 i giudici della Cassazione hanno riconosciuto la malattia professionale per un tumore insorto all'orecchio sinistro di un prestatore di lavoro che, in maniera continuativa, ovvero per un periodo di 12 anni, aveva utilizzato, nello svolgimento della sua attività lavorativa, il cellulare ed il cordless, per 5-6 ore al giorno. La Cassazione, con tale decisione ha ravvisato “almeno un ruolo concausale” delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia; da ciò ne è conseguita la condanna alla corresponsione dell'assegno a carico dell'INAIL. Come giurisprudenza precedente sul tema aveva già precisato (1) nella ipotesi di malattia non …
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Con questa sentenza la Cassazione ha approvato l'indennizzo per i danni da fumo passivo di un lavoratore che ha respirato per diversi anni il fumo delle sigarette di un collega. La Suprema Corte ha stabilito che il risarcimento deve essere previsto anche per il rischio non specifico legato al lavoro e per di più anche nei casi in cui la malattia non è tra quelle tumorali previste dalla legge. Svolgimento del processo Con sentenza del 1 agosto 2006, la Corte d'appello di Catania, riformando la statuizione di primo grado, ha dichiarato il diritto di N.S. alla costituzione della rendita per inabilità permanente del 47%. La Corte territoriale ha ritenuto provato che N., geometra dipendente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5352 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. NI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che lo rappresenta e i difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1341/98 del Tribunale di TRANI, depositata il 07/01/99 R.G.N. 3114/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso:
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Trani l'INAIL proponeva appello contro la sentenza del Pretore del lavoro che aveva affermato il diritto di IO BA alla costituzione di rendita per ipoacusia di origine professionale, deducendo che la decisione del primo giudice era stata adottata sulla scorta delle sole prove testimoniali, senza esperire consulenza tecnica per l'accertamento delle condizioni di lavoro e di salute dell'assicurato.
Il Tribunale, respinta la richiesta di CTU, con sentenza del 7 gennaio 1999 rigettava l'appello, richiamando il verbale di visita medica collegiale, disposta dall'INAIL, in esito alla quale il BA era stato riconosciuto affetto da ipoacusia bilaterale nella misura del 16% e ritenendo sufficienti a dimostrare che il lavoro svolto dall'assicurato era stato la causa unica della riscontrata invalidità le risultanze della prova testimoniale, avvalorate dal mancato riscontro di altri fattori causali di carattere extralavorativo, come pure dalla circostanza che l'INAIL aveva concesso una rendita per ipoacusia ad altro lavoratore operante nel medesimo settore di attività dell'appellato.
L'INAIL chiede la cassazione della sentenza con un unico, articolato motivo cui resiste il BA con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico articolato motivo, deducendo violazione degli artt. 3, 66 e 74 del d.p.r. n. 1124 del 1965, dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 113, 115, 116, 424, 437 e 445 c.p.c., dei principi generali delle disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in una con vizi di motivazione, l'INAIL censura la sentenza impugnata osservando che, in presenza di una ipoacusia, di cui è nota la genesi multifattoriale, la prova della eziologia professionale esige una rigorosa verifica del livello della rumorosità e della esposizione personale e quotidiana del lavoratore, nonché della sussistenza di un diretto nesso causale tra malattia e condizioni di lavoro, da accertare con l'ausilio di specifiche conoscenze e risultati tecnici (fonometrici nel caso di specie), al fine di stabilire che proprio l'attività svolta e non altri fattori ne hanno determinato la insorgenza e provocato la evoluzione. Ha errato perciò il Tribunale a ritenere sufficiente il ricorso alle nozioni di comune esperienza in una materia in cui l'art. 445 c.p.c., con direttiva inderogabile, impone l'espletamento di un accertamento tecnico e fa al tempo stesso divieto al giudice di ricorrere a mezzi di convincimento diversi dalle specifiche indagini relative alla esposizione a rischio. Il ricorso non è fondato.
La Corte richiama in proposito il proprio costante insegnamento, alla stregua del quale, in ipotesi di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità della eziopatogenesi professionale, questa può essere, tuttavia, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. 3 aprile 1992 n. 4104; 8 luglio 1994 n. 6434; 23 aprile 1997 n. 3523). A questo principio si è (implicitamente) richiamata la sentenza del Tribunale nel ritenere provata la origine professionale della ipoacusia bilaterale dalla quale il BA era stato riconosciuto affetto in occasione della visita medica collegiale effettuata, per disposizione dell'INAIL, il 18.11.1993. Significativamente, il giudice di appello ricorda come l'appellato avesse dimostrato, attraverso la prova testimoniale, di aver lavorato per oltre trent'anni e contemporaneamente a numerosi altri operai (circa 200) nel capannone di una grande industria metalmeccanica dove si tranciavano metalli per la produzione di automobili e si usavano compressori per l'alimentazione di macchine semiautomatiche per la pulizia dei materiali;
come l'INAIL avesse riconosciuto la rendita per ipoacusia al 36% a favore di altro lavoratore operante nel medesimo ambiente e settore di attività del BA;
come non fossero stati addotti ne' riscontrati altri fattori, diversi ed indipendenti dall'attività di lavoro, che potessero costituire causa della lamentata affezione.
Quanto al giudizio espresso nella sentenza impugnata a proposito della elevata rumorosità dell'ambiente di lavoro, la sua formulazione non richiedeva certo l'esperimento di una consulenza tecnica, essendo sufficiente a giustificarlo il riferimento alla tipologia delle lavorazioni svolte e alla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro (non si dimentichi che le lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa - alle quali la giurisprudenza di questa Corte ha equiparato l'uso di compressori - costituivano, prima della recente modifica apportata alla disciplina del d.p.r. n. 1124 del 1965 dal d.p.r. n. 336 del 1994, lavorazioni addirittura tabellate).
Nè il mancato accoglimento della richiesta di consulenza tecnica è censurabile con riferimento alla disciplina dell'art. 445 c.p.c. La norma, infatti, rende obbligatoria la nomina di un consulente tecnico nei processi relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, per il caso in cui queste richiedano accertamenti tecnici. Ma il Tribunale ha motivatamente e persuasivamente escluso che tali accertamenti fossero necessari o anche solo utili nel caso concreto, osservando, per un verso, che la esistenza della patologia e il grado invalidante della medesima erano stati accertati, senza ulteriori contestazioni, da un sanitario dello stesso ente appellante e, sotto altro profilo, che le tecnologie produttive erano nel tempo profondamente mutate, rendendo per ciò stesso non riscontrabili con certezza le condizioni di lavoro (sicuramente diverse da quelle accertabili nell'attuale) esistenti oltre trent'anni prima nell'ambiente nel quale provatamente il lavoratore aveva iniziato a svolgere la propria attività e subito l'esposizione a rumore. Per le considerazioni su esposte il ricorso va rigettato con condanna dell'INAIL al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore del difensore del Belinzo, avv. Giampaolo Petti, che ne ha fatto motivata richiesta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'INAIL alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 9.44 oltre ad euro 1.200 per onorari, da distrarre a favore dell'avv. Giampaolo Petti. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2002