Sentenza 23 luglio 2001
Massime • 1
In sede di accertamento, sulla base di una valutazione medico - legale, circa l'esistenza o meno di un nesso di derivazione causale di un evento, potenzialmente rilevante ai fini del diritto ad una prestazione previdenziale, da una determinata situazione di rischio - valutazione in cui il riscontro di un rilevante, qualificato grado di probabilità è sufficiente per ritenere sussistente il nesso causale - una volta accertata la possibilità sul piano scientifico della derivazione causale rilevante ai fini del diritto alla prestazione, deve essere effettuato il confronto probabilistico tra i diversi ipotizzabili fattori causali, mentre non è direttamente valorizzabile la probabilità di verificazione dell'evento nella situazione di rischio in questione, poiché rappresentano nozioni ben distinte detta probabilità e la probabilità della fondatezza di una determinata ipotesi eziologica rispetto ad un evento effettivamente verificatosi. (Nella specie era deceduto per cirrosi epatica un lavoratore che pochi anni prima aveva subito numerose trasfusioni di sangue a seguito e a causa di un infortunio sul lavoro; era oggetto di contestazione in giudizio - ai fini della sussistenza o meno del diritto della vedova alla rendita - l'ipotesi della derivazione della cirrosi e quindi della morte da un'epatite contratta a causa di dette trasfusioni).
Commentario • 1
- 1. Cirrosi epatica: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 10004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10004 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI DD VE NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato ALBANESE FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4526/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/03/98 R.G.N. 4604/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato ALBANESE FRANCESCO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma DD NI deduceva che la morte, verificatasi il 29.3.1985, del marito LU CO, titolare di una rendita vitalizia in ragione dell'inabilità permanente derivatagli da un infortunio sul lavoro subito il 4.5.1978, era conseguenza del medesimo infortunio e chiedeva quindi la condanna dell'Inail a corrisponderle la rendita dovutale per legge. L'Inail resisteva alla domanda, che era rigettata dal Pretore, sulla base della espletata consulenza tecnica, che aveva escluso la configurabilità di un nesso causale tra l'infortunio e il decesso. Tale sentenza, appellata dalla NI, era confermata dal Tribunale di Roma, a seguito dello svolgimento di una nuova consulenza tecnica. Il giudice d'appello aderiva al parere del consulente da lui nominato, secondo cui era possibile, ma poco probabile, l'ipotesi che la cirrosi epatica, che aveva causato la morte del NI, fosse stata determinata da un'epatite "C" contratta dal medesimo per effetto delle trasfusioni di sangue praticategli in relazione alle gravi ustioni riportate nell'infortunio in questione. Quanto alle osservazioni critiche formulate dalla parte riguardo alla consulenza tecnica, il giudice d'appello rilevava che le stesse erano state "confermate" (rectius: confutate) con argomenti convincenti dal clu. Invece, riguardo alla consulenza di parte del dott. De Luca (rectius, Di Luca),osservava che quest'ultimo parlava solo di "elevata probabilità" di una infezione da virus epatico, mentre la mera probabilità non consente di ritenere integrato il presupposto del diritto fatto valere in giudizio.
Contro questa sentenza la NI ha proposto ricorso per cassazione. L'Inail ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che il Tribunale abbia assolutamente omesso di prendere in considerazione le valutazioni tecniche contenute nella consulenza di parte redatta dal prof. Di Luca, peraltro recepite nelle note difensive autorizzate, ne' abbia fatto intendere quali erano i parametri medico-legali in base a cui aveva ritenuto valide le tesi del consulente tecnico d'ufficio, di cui erano stati denunciati gli errori e le carenze circa l'identificazione e le probabilità delle varie tipologie di epatiti, e dolendosi altresì del mancato approfondimento circa la sussistenza o meno di cause della cirrosi epatì ca diverse dall'infezione trasfusionale.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale, nell'omettere l'esame delle argomentazioni medico- legali sviluppate dal consulente della parte ricorrente - e relative, tra l'altro, alla incidenza percentuale di epatiti derivanti da trasfusioni di sangue (nella specie rese necessarie dall'infortunio sul lavoro per cui è causa), di cui sia ipotizzabile la ricorrenza nel caso in esame -, ha osservato che, anche secondo l'impostazione di tale consulente, deriverebbe non la certezza, ma solo una "mera" (ma il Tribunale dà atto che detto consulente aveva parlato di elevata) probabilità di un'infezione da virus epatico. Trattasi di osservazione del tutto inidonea, che compromette la complessiva coerenza e logicità della motivazione, poiché come è noto, nel campo delle valutazioni medico-legali relative ai presupposti delle prestazioni assicurative, un rilevante, qualificato grado di probabilità è sufficiente per ritenere sussistente il nesso causale (cfr. Cass. n. 5187/1978, n. 4913/1981, n. 6434/1994, n. 6094/1996, n. 3523/1997, n. 3602/1998, n. 12909/2000). Avrebbe, poi, dovuto costituire oggetto di specifica ed adeguata valutazione l'aspetto della individuabilità o meno di una diversa specifica causa, sia pure a livello di probabilità, della cirrosi epatica. Infatti, una volta ritenuta nella specie la possibilità della derivazione della cirrosi (e della morte) da epatite contratta a causa delle trasfusioni di sangue, e quindi dall'infortunio (cfr. Cass. n. 6023/2001, relativa a fattispecie simile), è evidente che il giudizio circa il grado di probabilità di tale ipotesi di derivazione causale, formulata in via retrospettiva, a seguito della verificazione dell'evento, avrebbe richiesto una valutazione comparativa della probabilità ché, nelle condizioni ambientali dell'epoca, un evento del genere (epatite di un certo tipo e conseguente cirrosi) colpisse, da un lato, i soggetti che avevano corso il rischio specifico (trasfusioni) e, dall'altro, i soggetti che non lo avevano corso (o avevano corso rischi specifici diversi). Al riguardo è opportuno ricordare che, nel calcolo delle probabilità, rappresentano due nozioni nettamente differenziate, da un lato, la probabilità che si verifichi un determinato evento in una determinata situazione di rischio, e, dall'altro, la probabilità della fondatezza di una determinata ipotesi eziologica rispetto ad un evento effettivamente verificatosi (probabilità inversa o delle cause). Questa distinzione, naturalmente, è recepita dalla più avvertita dottrina medico-legale, secondo la qual e, una volta accertata la possibilità scientifica di una determinata derivazione causale, giuridicamente rilevante, deve essere effettuato il confronto probabilistico tra i diversi ipotizzabili fattori causali. La non adeguata considerazione da parte del Tribunale di tutti i presupposti del pertinente giudizio di probabilità trova conferma nella mancata distinzione tra i vari aspetti, pur correlati, del giudizio probabilistico rilevante nel caso in esame, nel quadro, peraltro, della già evidenziata erronea esclusione, da parte del giudice di merito, della rilevanza di giudizi di tipo probabilistico nelle valutazioni medico-legali necessarie ai fini dell'accertamento dei presupposti di fatto del diritto a prestazioni previdenziali. La sentenza impugnata va dunque annullata e la causa viene rinviata alla Corte d'appello di Roma, che procederà a un nuovo esame, comprensivo dei necessari approfondimenti medico-legali, eziologici e probabilistici connessi con le censure accolte, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2001