Sentenza 10 marzo 2016
Massime • 1
L'irrituale instaurazione del giudizio direttissimo determina una nullità relativa, che, ai sensi dell'art. 452, comma primo, cod. proc. pen., deve essere eccepita nel giudizio di primo grado ed eventualmente riproposta in sede di impugnazione. (Nella specie, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso constatando la mancata eccezione di parte e, anzi, il consenso prestato dal difensore alla trattazione congiunta anche dei reati per i quali non vi erano i presupposti per il rito direttissimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2016, n. 26818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26818 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2016 |
Testo completo
2 6 8 1 8/ 1 6 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - N.५१४ - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SILVANA DE BERARDINIS N. 41790/2015 Dott. FRANCESCA MORELLI - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI DE MO N. IL 10/07/1967 avverso la sentenza n. 1999/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 08/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lung. Binnitter: che ha concluso per l' emuishers me now Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza datata 08/05/2015 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia OM Di ED, avendolo ritenuto responsabile dei resti di furto aggravato di circa 250 litri di gasolio (capo a), di tentato furto aggravato di gasolio contenuto in un caterpillar (capo b), di furto aggravato di una bomboletta spray, di lubrificante, di un piccone e di un piede di porco (capo c).
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla circostanza che il Di ED era stato giudicato con rito direttissimo non solo con riferimento al reato di cui al capo a), per il quale era stato arrestato in flagranza, ma anche per i reati di cui ai capi b) e c), in relazione ai quali il consenso prestato dalla difesa (e, quindi, non personalmente dall'imputato) concerneva la trattazione congiunta da svolgersi con il rito ordinario e non anche con il rito direttissimo.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata assunzione del teste La EN e alla mancata acquisizione delle dichiarazioni rese al difensore, ai sensi dell'art. 391 - bis, cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, dal momento che quest'ultimo non era stato identificato come il soggetto notato mentre operava nei pressi dei caterpillar, né era stato osservato mentre raggiungeva da tale area la sua autovettura, né, infine, era stato colto, nonostante la contraria affermazione della Corte, in possesso di dieci taniche piene di gasolio. Osserva il ricorrente che, peraltro, non era logico che chi si accingeva a compiere un furto non si fosse dotato degli strumenti necessari, contando sulla casuale Я possibilità di sottrarli alla medesima persona offesa così come non si comprendeva dove l'imputato, che aveva pacificamente in auto tredici taniche vuote, avrebbe potuto collocare quelle piene di gasolio trovate dagli operanti.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata qualificazione del fatto sub A) come tentativo, dal momento che, anche a voler accedere alla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, l'imputato non aveva mai conseguito l'autonoma disponibilità delle taniche riempite di gasolio. In ogni caso, secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva escluso con motivazione apparente l'applicabilità dell'art. 56, comma terzo, cod. pen.
2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, sia in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose (nella specie, i tappi dei serbatoi che erano stati solo divelti e non danneggiati), sia con 1 riguardo alla circostanza aggravante della minorata difesa, dal momento che il reato era stato commesso in condizioni di piena visibilità.
2.6. Con il sesto motivo, si lamenta mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello che investiva il giudizio di bilanciamento delle circostanze.
2.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., dal momento che la Corte territoriale, prendendo atto che la pena pecuniaria per il reato di cui al capo A) era stata applicata dal giudice di primo grado in misura superiore al limite edittale, l'aveva ridotta, conservando però il finale trattamento sanzionatorio, attraverso un non consentito accrescimento degli aumenti di pena a titolo di continuazione. 3. È pervenuta, da parte del ricorrente, richiesta di "rinuncia ai termini di legge per un eventuale ricorso presso la Corte d'appello di Bologna e contestuale invio di sentenza irrevocabile" Considerato in diritto 1. Va, preliminarmente, osservato che la richiesta indicata supra sub 3, per la non chiarezza del contenuto, non può con sicurezza essere intesa come una rinuncia all'impugnazione. 2. 2. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è infondato, dal momento che l'irrituale instaurazione del giudizio direttissimo di per sè comporta una nullità relativa, che viene eliminata a norma dell'art. 452, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale "se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art. 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al P.M.", ma soltanto nel giudizio di primo grado, o anche successivamente, purché sia stata sollevata e riproposta in sede di impugnazione - eccezione ai sensi e nei termini - dell'art. 491, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8419 del 15/06/1992, Carozza, Rv. 191494). Nel caso di specie, non solo tale eccezione è mancata, ma addirittura è stato prestato il consenso alla trattazione congiunta dei reati secondo il rito direttissimo.
3. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, secondo quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente, v'era stata rinunzia all'audizione del La EN, al punto che il giudice di primo grado aveva provveduto alla revoca dell'ammissione della testimonianza. Peraltro, del tutto genericamente è contrastata dal ricorrente la conclusione della Corte d'appello, quanto alla irrilevanza, ai fini del decidere, dell'audizione del La EN, a fronte degli elementi probatori sui quali riposa l'affermazione di responsabilità dell'imputato e dei quali si dirà infra.
4. Il terzo motivo è inammissibile, nella parte in cui contesta la riconducibilità al ricorrente delle condotte descritte nella sentenza. 2 Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa of lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Nel caso di specie, le conclusioni della Corte territoriale riposano, in modo solido, sulla circostanza che una pattuglia dei carabinieri aveva fermato l'autovettura a bordo della quale altri operanti avevano visto salire colui che stava operando presso gli automezzi dai quali era stato sottratto il gasolio. Coglie, invece, nel segno e acquista rilievo, ai fini di ciò che si dirà nel punto seguente, il rilievo per il quale non emerge che, al momento dell'intervento dei carabinieri, sull'autovettura condotta dall'imputato fossero presenti dieci taniche di gasolio. Dalla sentenza di primo grado emerge, infatti, in modo evidente, che queste ultime erano state lasciate nei pressi degli automezzi dall'imputato, il quale, avvedutosi dei movimenti degli operanti, aveva preferito allontanarsi in fretta.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, osserva il Collegio, con riferimento al quarto motivo, in primo luogo, che le condotte ascritte all'imputato devono essere unitariamente considerate, dal momento che la valutazione dell'unità o la pluralità dei reati, nel concorso formale omogeneo, deve essere apprezzata con riguardo alla finalità perseguita dal legislatore nel delineare le singole fattispecie criminose. Ne discende che, nel paradigma dell'art. 624 cod. pen., la pluralità dei beni, ove sottratti in un medesimo contesto spaziale riconducibile ad un unico detentore, non può che condurre alla conclusione dell'unicità del reato, dal momento che la norma incriminatrice resta persino indifferente alla titolarità formale delle cose mobili delle quali l'autore si sia impossessato. In secondo luogo, va esclusa la sussistenza dell'impossessamento del gasolio, ossia dell'acquisizione di un'autonoma ed effettiva disponibilità dello stesso, talché le condotte contestate vanno qualificate come un unico tentativo di furto aggravato, come meglio emergerà esaminando i motivi che seguono. La doglianza è infondata, tuttavia, nella parte in cui invoca l'applicabilità dell'art. 56, comma terzo, cod. pen., dal momento che, in tema di desistenza dal delitto, la volontarietà non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma comunque operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente (Sez. 2, n. 7036 del 29/01/2014, Canadè, Rv. 258791), quali nella specie erano invece ravvisabili nella rilevata presenza di terzi soggetti, secondo il razionale accertamento della sentenza impugnata.
6. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto, pur formalmente prospettando هو una violazione di legge, presuppone un diverso accertamento dei fatti, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare con appropriate censure sul piano motivazionale, laddove le critiche sviluppate in ricorso e sopra riassunte si traducono, attraverso una peraltro sintetica riproduzione del contenuto di atti istruttori, nell'aspirazione ad una rilettura del significato ad essi attribuito dai giudici di merito.
7. Il sesto motivo è inammissibile, giacché la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha puntualmente e razionalmente esaminato la questione del giudizio di bilanciamento di circostanze (e, in genere, le questioni relative alla determinazione della pena), rilevando che la ritenuta equivalenza era rispondente a criteri di adeguata considerazione delle ragioni dell'imputato, alla luce delle caratteristiche del fatto., si lamenta mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello che investiva il giudizio di bilanciamento delle circostanze. 4 8. Alla stregua delle superiori considerazioni resta evidentemente assorbito il settimo motivo di ricorso che investe la determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione.
9. In ragione delle considerazioni svolte supra sub 5, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., per come apprezzati dalla stessa sentenza impugnata, la pena per l'unica fattispecie di tentativo di furto aggravato, va rideterminata, confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze, in mesi tre di reclusione ed euro 80,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato il fatto come unico delitto di furto aggravato tentato, con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., equivalente alle aggravanti, determina in mesi tre di reclusione ed euro 80,00 di multa la pena inflitta. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 10/03/2016 Il Componente estensore Il Presidente Aniello Nappi Giuseppe De Marzo Pus DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 28 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuige мн 5