Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2016, n. 26818
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Sentenza 10 marzo 2016

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L'irrituale instaurazione del giudizio direttissimo determina una nullità relativa, che, ai sensi dell'art. 452, comma primo, cod. proc. pen., deve essere eccepita nel giudizio di primo grado ed eventualmente riproposta in sede di impugnazione. (Nella specie, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso constatando la mancata eccezione di parte e, anzi, il consenso prestato dal difensore alla trattazione congiunta anche dei reati per i quali non vi erano i presupposti per il rito direttissimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2016, n. 26818
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26818
    Data del deposito : 10 marzo 2016

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