Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14737 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Compos14737/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro Magistrati: Dott. Vil enzo TREZA Presidente R.G.N. 7542/00 Consigliere Cron.34391 Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. DO VIDIRI Rel. Consigliere Ud. 05/06/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, CLEMENTINA PULLI, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ST ON, elettivamente domiciliato in ROMA 2002 V.LE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato 2656 DOMENICO ON NORANTE, rappresentato e difeso dagli -1- avvocati MICHELE TROIANO, ANGELO MAROLLA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 78/99 del Tribunale di CAMPOBASSO, depositata il 07/01/00 R.G.N. 53/99;- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. DO VIDIRI;
udito l'Avvocato NORANTE per delega MAROLLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Campobasso in data 9 giugno 1999, l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Campobasso, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da AN AN avverso la ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dall'appellante e notificatagli in data 23 novembre 1993. L'INPS sosteneva che la sentenza impugnata aveva violato il principio del contraddittorio, in quanto nel corso del giudizio di primo grado, dopo una prima Juisto tohu cancellazione della causa dal ruolo, vi era stata una riassunzione su istanza dello AN, istanza che non era stata però mai notificata all'INPS, in persona del Presidente presso la sede di Roma, così rendendo invalido l'intero processo ed il provvedimento finale. Ne conseguiva che la sentenza del Pretore andava annullata. AN, ilDopo la costituzione di AN Tribunale di Campobasso, con sentenza del 7 gennaio 2000, rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osservava che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e l'atto di riassunzione proposto nel corso dello stesso giudizio 1 risultavano essere stati notificati all'INPS presso la sede provinciale di Campobasso, in via Zurlo, con corretta consegna a mani di persona qualificatasi come incaricata di ricevere le notificazioni, a nulla rilevando il fatto che la notifica fosse stata formalmente diretta al Dirigente la sede Provinciale о al Presidente pro-tempore, dovendosi intendere sempre la notifica diretta al legale rappresentante pro-tempore della sede provinciale, luogo cui esattamente doveva essere indirizzata la notifica ai sensi dell'art. 144, secondo comma, c.p.c. Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso AN AN, che ha DO EN depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 138, 144, 160, 291 e 307 c.p.c. nonchè dell'art. 125 disp. att. anche all'art. 1 del R.D. 4c.p.c., in relazione ottobre 1935 n. 1827, e dell'art. 2 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione( art. 360, m. 3,4 e 5, c.p.c.). In particolare lamenta che il Tribunale, non tenendo conto dell'esigenza di garantire il principio del 2 contraddittorio, non ha esperito la necessaria indagine sulla validità della notifica dell'atto di riassunzione presentato dallo AN contro l'INPS. non ha fatto corretta applicazione In particolare, il quale dell'art. 125 disp. att. c.p.c., the stabilisce che la comparsa di riassunzione deve essere notificata alla stregua dell'art. 170 del codice di procedura ed alle parti non costituite personalmente. Ne conseguiva che, doverdo, essendo l'istituto rimasto contumace e che vai sensi dell'art. 145 c.p.c., la notifica alle persone UC. esseu giuridiche ✔ effettuata nella sede dell'ente e cioè nel luogo in cui risiede l'organo avente la rappresentanza la comparsa di riassunzione nel - Guide & den caso di specie andava notificata all'INPS, in persona del suo Presidente, nella sede centrale e nel suo domicilio legale di Roma. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Come risulta dagli atti - che questa Corte ha il potere-dovere di esaminare per essere stato denunciato con il ricorso per cassazione un error in procedendo è stata emessa a carico del Sig. - AN AN una ordinanza ingiunzione del Dirigente della Sede INPS di Campobasso per l'importo complessivo di lire 4.081.900 e che tale ordinanza è stata impugnata innanzi al Pretore di Campobasso, in 3 funzione di giudice del lavoro, che ha fissato l'udienza di discussione. Il provvedimento è stato notificato in data 15 gennaio 1994 al Dirigente della sede INPS provinciale di Campobasso in via Zurlo " a mani di un incaricato di ricevere gli atti. L'INPS non si è costituito in giudizio. A seguito di ordinanza di cancellazione dal ruolo, la causa è stata poi riassunta dallo AN ed il Pretore ha fissato una nuova udienza di comparizione. L'ufficiale giudiziario ha proceduto a notificare l'atto di riassunzione all'INPS "in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato DO presso la sede Provinciale di Campobasso, e la consegna è stata effettuata ancora una volta nelle mani di un incaricato di ricevere le notificazioni. Nell'atto di appello l'INPS, in persona del suo Presidente evidenziato che nonpro-tempore, ha risultava che il Presidente dell'Istituto avesse ricevuto notifica dell'atto di riassunzione nella sede legale dell'istituto in Roma". Ciò premesso, ai fini della decisione della causa, vanno svolte le seguenti argomentazioni sulla base di principi enunciati in materia dai giudici di legittimità. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha ritenuto che, in 4 base al combinato disposto degli artt. 35, 18 e 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve tenersi conto del criterio di collegamento - individuato edprevidenziale nell'ufficio locale dell'ente assistenziale, ai fini della determinazione della -competenza territoriale del giudice di cui all'art. 444, terzo comma, c.p.c. per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro;
e deve tenersi conto anche dell'estensione, operata dall'art. 2 della legge 8 marzo 1985 n. 72 (di conversione del d. 1. 11 gennaio 1985 n. 2) della normativa sullo stato giuridico dei dirigenti statali di cui al d.p.r. 30 DO tulu giugno 1972 n. 748 ai dirigenti degli enti pubblici non economici con conseguente applicabilità a questi - ultimi della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2 di tale d.p.r., a norma della quale "i dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici hanno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti dei terzi ". Legittimato ad emettere l'ordinanza-ingiunzione per le violazioni consistenti nell'omissione totale о parziale del versamento dei contributi e premi è, il direttore della sede provinciale pertanto, dell'INPS, il quale non ha bisogno di preventiva 5 delega da parte del Presidente dell'istituto(cfr. in tali sensi Cass. ' Sez. Un., 22 dicembre 1994 n. 11050). E la stessa Corte del resto aveva già in passato riconosciuto la rilevanza esterna dell'organizzazione periferica dell'INPS (sia pure senza ricollegarvi conseguenze sul piano della rappresentanza dell'ente per trattarsi di situazioni esaminate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 72 del 1985), con specifico riguardo alla materia degli obblighi contributivi, sempre evidenziando che, nell'ambito dell'organizzazione dell'INPS, le sedi provinciali sono DO Valer uffici di amministrazione attiva e costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici, alla cui messa in essere sono legittimati in base a specifica competenza per materia(cfr. al riguardo Cass. 2 giugno 1980 n. 3602, cui adde in tema Cass. 23 giugno 1992 n. 7655; Cass. 13 marzo 1992 n. 3086). Corollario di quanto sinora detto è l'assunto che, svolgendo l'INPS la sua azione mediante il suo ordinamento amministrativo centrale e periferico (art. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 827), non può dubitarsi che l'organizzazione periferica dell'INPS (in particolare: ciascuna sede provinciale) abbia sicuramente, in persona del rispettivo direttore, la 6 gestione autonoma dell'obbligazione contributiva di lavoro, con piena gravante sui datori legittimazione a ricevere i contributi assicurativi e, conseguentemente, a pretenderne giudizialmente il pagamento in legale rappresentanza dell'ente (tanto vero che è proprio in relazione a tale ufficio locale che viene decentrata ai sensi del terzo comma dell'art. 444 c.p.c., come per altri enti previdenziali ad organizzazione periferica, la competenza territoriale del giudice in caso di controversia). Il Direttore della sede provinciale dell'INPS ha, in Gardbole altri termini, piena legittimazione attiva e passiva nelle controversie relative all'accertamento della sussistenza о meno dell'obbligo contributivo, al pagamento dei contributi dovuti o alla restituzione di quelli indebitamente versati nonchè per l'esperibilità del procedimento monitorio di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c., compresa la fase di opposizione, e per i giudizi di opposizione all'esecuzione in controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro in tema di omissioni contributive (così Cass., Sez. Un., 22 dicembre 1994 n. 11050 cit.). E' evidente, dunque, come in un siffatto contesto 7 ordinamentale risulterebbe assai poco razionale per un ente previdenziale che decentra la riscossione dei contributi, se poi il potere di amministrazione attiva e quello correlativo di gestione esterna, con legale rappresentanza dell'ente, attribuito alle sedi periferiche (nel caso dell'INPS: alle sedi comprendessero anche quello diprovinciali), non emettere l'ordinanza-ingiunzione per la sanzione amministrativa concernente l'omissione contributiva, omissione che costituisce la principale, anche se non esclusiva violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro. E sarebbe pertanto, altresì, irrazionale un sistema secondo cui, mentre il DOlole procedimento per le omissioni contributive, al fine del recupero dei contributi evasi e dell'applicazione delle sanzioni civili, debba svolgersi davanti al giudice del lavoro dove si trova l'ufficio periferico dell'ente, procedimento per sanzioniil amministrative depenalizzate debba, di contro, celebrarsi davanti al giudice del luogo dove si trova la sede centrale, con un evidente discrasia nell'ambito di una reattività legale che, seppure in settori distinti (civile ed amministrativo), trae origine tuttavia dal medesimo inadempimento verificatosi nell'ambito di uno stesso ufficio 8 periferico, al quale è attribuita la gestione esterna del rapporto contributivo nell'ambito del decentramento dell'ente stesso (cfr. ancora Cass., Sez. Un., 22 dicembre 1994 n. 11050 cit.). Per concludere, in applicazione dei principi innanzi enunciati- che in questa sede vanno ribaditi contrariamentedeve ritenersi che, a quanto sostenuto dal ricorrente, l'impugnata sentenza non merita alcuna censura, avendo correttamente osservato che le notifiche, sia dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che dell'atto di riassunzione, sono state effettuate presso la sede provinciale di DOlole Campobasso e risultano essere state correttamente pro-tempore" della sede dirette al "rappresentante provinciale. L'INPS, rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 14.25. oltre 2.000,00 (duemila) euro per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 5 giugno 2002. 9 ' IL PRESIDENTE Vincenzo Cresse IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 170TI.2002 plaisewelle ✓ CANCELLIERE oggi, ②CANCELL 10