Sentenza 18 aprile 2013
Massime • 1
La persona offesa, la cui costituzione di parte civile sia stata esclusa dal Gup in sede di udienza preliminare, non è legittimata ad impugnare né il provvedimento di esclusione, né la sentenza di non luogo a procedere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2013, n. 31968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31968 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/04/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 749
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 6638/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IO PE N. IL 19/03/1974 parte offesa;
nel procedimento c/:
GE CO N. IL 11/08/1942;
avverso la sentenza n. 3785/2010 GIP TRIBUNALE di VITERBO, del 29/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del PG Dott. VOLPE GI, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore GI ER AT, persona offesa della quale è stata esclusa la costituzione di parte civile, impugna la sentenza con la quale, all'esito dell'udienza preliminare, nei confronti di LL AR è stato dichiarato non luogo a procedere per il delitto di omissione di atti d'ufficio.
A AR LL è stato contestato il delitto di omissione di un atto del suo perché, quale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Viterbo, rifiutava indebitamente di effettuare un intervento nella cella ove era ristretto ER RA che lamentava crisi di panico e allucinazioni.
A fronte della richiesta di rinvio a giudizio, il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto irregolare la costituzione di parte civile e disposto l'esclusione della parte civile per difetto della esposizione delle ragioni che la determinano ex art. 78 lett. d), essendo stato richiamato solo il capo di imputazione, senza la indicazione delle ragioni per le quali si richiedeva il risarcimento dei danni.
Nel merito, poi, ha dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.
Ad avviso del giudice dell'udienza preliminare, il Dr. LL era a conoscenza degli effetti collaterali creati dai farmaci assunti da AT e per tal motivo ritenne di non intervenire.
2. Il ricorrente deduce:
- violazione di legge con riferimento all'art. 78 c.p.p., in ordine ai requisiti per la costituzione di parte civile della persona offesa, poiché nell'atto di costituzione sono stati specificati i fatti e il comportamento che aveva cagionato il danno, - violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si esclude la responsabilità del medico sul presupposto che le reazioni psichiche del detenuto erano conosciute.
Con il ricorso si conclude chiedendo che, ritenuta l'ammissibilità del primo motivo di ricorso, la Corte accolga il ricorso con i conseguenti effetti.
3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con la quale ritiene corrette le statuizioni del giudice per l'udienza preliminare. Conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché è stato proposto da soggetto non legittimato. La esclusione della parte civile, decisa con ordinanza non impugnabile, non attribuisce alla persona offesa la legittimazione a proporre ricorso per cassazione ex art. 428 c.p.p., comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile (Sez. un., 19 maggio 1999, dep. 13,7,, 1999, n. 12), anche perché il soggetto escluso non ha la qualità di parte e quindi non è legittimato all'impugnazione. Inoltre, è stato anche messo in evidenza che l'inoppugnabilità deriva dal fatto che tale ordinanza è priva di contenuto decisorio, atteso che non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile (Sez. 3^, 4 marzo 2010, dep. 15 maggio 2010, n. 14332). L'art. 428 c.p.p., comma 2, prevede che solo la persona offesa, costituita anche parte civile, è legittimata a impugnare la sentenza di non luogo a procedere.
Ne discende che anche qui la persona offesa per essere legittimata a proporre ricorso per cassazione deve avere assunto ritualmente la qualità di parte del processo.
Pertanto, la persona offesa, della quale non sia stata ammessa la costituzione nel processo con ordinanza del giudice dell'udienza preliminare, non può impugnare tale ordinanza e non è altresì legittimata a proporre ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere poiché non ha assunto la qualità di parte nel processo. Nel caso di specie, l'ordinanza di esclusione non è abnorme poiché l'irritualità è dovuta alla generica esposizione delle ragioni che giustificano la domanda di risarei manto dei danni, in violazione di quanto prescritto dall'art. 78 c.p.p., lett. d). Il provvedimento di esclusione è stato, pertanto, legittimamente emesso dal giudice dell'udienza preliminare nell'esercizio del potere- dovere di verifica della regolarità dell'atto di costituzione. L'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 c.p.p., comporta la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2013