Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
04 1 9 1/ 0 3 Aula A REPUBBLICA ITALIANA nome del 0 di Cassazione Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro. composta dai seguenti Magistrati: R.G.n. 16415/2000Presidente dr. Paolino Dell'Anno dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Cron. 9670 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. Consigliere Ud. 21.11.2002 dr. Pietro Cuoco 219.12.2002 Consigliere dr. Giancarlo D'Agostino ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RC IG, nato a [...] il [...], rap- presente DO e difeso dell'avv Palma Balsamo per procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domici- listo in Roma alla via Mirabello n. 7 presso lo studio dell'avv. Marina Petrolo, ricorrente;
CONTRO
Azienda Municipale Trasporti di Catania, in persona del suo direttore e legale rappresentante pro-tempore, dr. Giuseppe Torrisi, con sede in Catania, ed elettivamente domiciliata in Roma al corso Galilei n. 45 presso lo studio dell'avv. 4745 - 1 Giovanni Magnano Di San Lio, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Armuzza, giusta procura speciale a margine del
contro
- ricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania in data 21 marzo - 28 aprile 2000, n. 2020/2000, n. 1066/99 R.G.; udita le relazione della cousa svolte dal consigliere Doneto Figurelli nella pubblice udienza del 21 novembre 2002; anito il P.N., in persone del dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLIERE C1 OV LM - 2 Svolgimento del processo. Il Fretore di Catania, con sentenza pronunciate il 15 dicem- bre 1998, rigettava il ricorso proposto dal signor IG i RC contro l'Azienda Municipale Trasporti di Catania. Proponeva appello l'RC. All'udienza di discussione fissata dal Presidente l'appellante chiedeva Čermine per procedere alla notifica del ricorso. Il Tribunele concedeve termine di giomi dieci per la notifice e rinviava all'udienza del 21 marzo 2000. A tale udienza parte appellata produceve copia del ricorso di appello notificato all'Azienda appellata il 26 gennaio 2000. филь Con sentenza in data 21 marzo - 28 aprile 2000 il Tribunale di Catania dichiarava l'inammissibilità dell'appello. Osservava il Tribunale che l'eventuale vizio o inesistenza · giuridica o di fatto della notificazione del ricorso e del 誉 decreto di fissazione dell'udienza di discussione impone al - 1'inesistenza, giudice, che rilevi - come nel caso di specie e didi indicarlo all'appellante ex art. 421, 1° comma C.p.C., assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per prov vedere a notificare il ricorso-decreto (Cass. S.U. 6841/96); che, poichè l'appellante non aveva eseguito la notificazione nel termine fissato dal Tribunale, l'appello doveva essere dichia- rato inammissibile. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 24 luglio 2000, 3- IG RC ha proposto ricorso per cassezione, affidato ad un unico motivo. I'Azienda Municipale Trasporti di Catania ha resistito con controricorso, illustrato de memoria. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente, denunziando violezione degli artt. 435, 421 e 291 c.p.c., deduce che erroneamente si ritiene applicabile alla fattispecie l'art. 291 0.0.0. (con la perentorietà del termine concesso), in quanto detto articolo regola non la ipotesi di inesi- stenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizic, bensì l'ipotesi di vizi che comportino la nullità della stessa. Il ricorrente richiama Cass. 4746/97, 10852/96 e 1242/95, e deduce che il Tribunale, allorchè fissa una nuova udienza di discussione, non lo fa in applicazione dell'art. 291 c.p. c., bensì utilizzando i particolari poteri istruttori rego- lamentati dall'art. 421 c.p.c., sopratutto tenuto conto che non risultava comunicato al procuratore dell'appellante il decreto di fissazione dell'udienza e che nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell'appello · si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dall'impu- - 4 - gnazione. Tanto è vero che il Tribunale, our fissando un'udienza a distanze di quattro mesi, concede il termine di dieci giorni per la notifica, mutuato dall'art. 435, 2° comma C.D.C. Richiamata Cass. 5746/05, il ricorrente deduce che l'unico termine perentorio che l'appellante doveva rispettare è Quello dei venticinque giorni fra la notifice e l'udienza di discussione previsto dall'art. 435, 3° comma. Infatti nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni concesso all'attore o all'appellante rispettivemente da- fund gli artt. 415, comma 4 e 435 comma 2 c.p.c. - per la noti ficazione dell'atto introduttivo del giudizio ha natura or- dinatoria e la sua inosservanza non de termina nullità del menzionato atto, sempre che non si risolva in quella del correlato termine minimo di comparizione (Cass. 8711/93); in particolare nel rito del lavoro detta inosservanza, trattandosi di termine ordinatorio, non comporta decadenza ed è priva di rilievo se resta garantito all'appellato il termine di venticinque giorni previsto dal comma 3 dell'art. 435 cit. (Cass. 352/87). Poichè, conclude il ricorrente, risulta che il ricorso in appello è stato notificato in data 26 gennaio 2000 e l'udienza di discussione era per il 21 marzo 2000, il termine di venticinque giorni risulta rispettato, ed il 5 Tribunale non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'appello. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Come viene posto in luce nel controricorso, le censura dell'RC si fonda su un presupposto di fatto non veritiero e che cioè la Cancelleria del Tribunale di Catania non abbia comunicato al ricorrente, ex art. 136 c.o.c., l'avvenuto deposito del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione della causa. Ma come deduce la controricorrente nè la risultanza- è contrastata da controparte-, risulta dagli atti pro- cessuali che tale comunicazione è stata ritualmente effettuata dalla Cancelleria con avviso datato 13.3.1999 e no- tificato dal procuratore dell'appellante avv. Palma Balsa- mo, in data 29.3.1999 a mezzo dell'Aiutante Ufficiale Giudi- ziario della Corte di appello di Catania, sig. Privitera Enzo, e quindi nel rispetto delle formalità previste dall'art. 136 c.p.c. Con tale avviso evidenzia la controricorrente - - il Direttore di Cancelleria comunicava all'avv. Palma Balsamo, via Balduino n. 43, Catania, procuratore di RC IG, che nel ricorso in appello depositato contro l'A.M.T.C. il sig. Presidente, con decreto del 13 marzo 1999, aveva fissato l'u- dienza di discussione per il giorno 30.11.1999, ore 9,30 e nomi- nato relatore il dr. Nigro. Tale avviso veniva ritualmente noti- ficato, come da relata di notifica, ed anche al riguardo nulla -6 - Deserve il ricorrente. Il ricorrente omettere re alla no ification 1 ז77 ค ま 1978 dere elle no razione ial ricorso-decreto e d-1 Ter- bel di cause nel termine perentorio esse rli. Core corre tamente affermato nella sentenze usme te con a Cass. 6.3. 6841/96, la mancste notifica del ricorso-decreto per la nuova udienza di discussione fissata dal riudios a seguito di mancate notifice del precedente ricorso-decreto entro il termine perentorio fissato dal giudice, comporta l'inammissi lità dell'an- cello. Nè rileva che il termine perentorio fissato dal giudice fosse infe- riore a quello previsto dall'art. 307, 3° comma 0.0.0. per la rinno- vazione della citazione, in quanto nessuna questione di nullità del termine fissato dal giudice è stata sollevata in appello o nel ricorso)_ in relazione alla congruità del termine perentoric - fissato dal giudice - di tal che la questione stesse risulta co- perta dal siudicato, avendo la sentenza impugnata, che he affermato l'inammissibilità del gravame,. inclicitamente statuito anche sulla congruità di detto termine nerentorio. (1) per cansatione عملو Il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione. -7- 889 'N 84-8-11 2BB17 VITIA DI 'INVITHAI ISNIS IV OLLINIⱭ O VSSVI VSIDS INDO VⱭ = 'OLISIOTU
P.Q.M.
IⱭ 'OTIOR IⱭ VISOKWI VⱭ FINISH tra le parti le spese del La Corte rizsite il ricorso e Compensa rindizio di cassazione. Così deciso in Rome il 19 dicembre 2002. Il Presidente (dr. Paolino Dell'Anno) funini mu hun. Il Consigliere estensore (dr. Danato Figuralli) IL CANCELLIERE Depositato in Cancellona 21 MAR 2003 oggi, CANCELLIERE C1 IL Giovanni LM