Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 23176
CASS
Sentenza 20 gennaio 2004

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Il divieto della "reformatio in peius" della sentenza quando impugnante sia il solo imputato è di portata generale e, quindi, per quanto espressamente previsto solo per il giudizio di appello, opera anche in quello di rinvio e anche con riferimento a pena che, quantunque a favore, "in parte qua", dell'imputato per il mancato calcolo dell'aumento per la continuazione, sia superiore a quella inflitta nel precedente giudizio di appello.

In caso di concorso di reati, la dichiarazione di estinzione di uno di essi per prescrizione non preclude al giudice la possibilità di esaminare i fatti ritenuti costitutivi del reato prescritto ai fini della dichiarazione di responsabilità per gli altri, a nulla rilevando la mancata contestazione della circostanza aggravante del nesso teleologico tra essi. (Nella specie è stato ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che, dichiarato prescritto il reato di corruzione, aveva utilizzato, ai fini della dichiarazione di responsabilità per il reato di falso in atto pubblico, l'accertata dazione di danaro, in relazione a una vicenda di corruzione propria susseguente di un funzionario dell'ufficio della motorizzazione civile per l'annotazione dell'avvenuto superamento della revisione periodica, in realtà mai effettuata, sulla carta di circolazione di numerosi veicoli).

Concorre nel delitto di falso ideologico in atto pubblico, proprio del pubblico ufficiale, anche il privato che abbia agito per il medesimo fine, sia intervenendo all'atto, sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 23176
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23176
Data del deposito : 20 gennaio 2004

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