Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 3
Il divieto della "reformatio in peius" della sentenza quando impugnante sia il solo imputato è di portata generale e, quindi, per quanto espressamente previsto solo per il giudizio di appello, opera anche in quello di rinvio e anche con riferimento a pena che, quantunque a favore, "in parte qua", dell'imputato per il mancato calcolo dell'aumento per la continuazione, sia superiore a quella inflitta nel precedente giudizio di appello.
In caso di concorso di reati, la dichiarazione di estinzione di uno di essi per prescrizione non preclude al giudice la possibilità di esaminare i fatti ritenuti costitutivi del reato prescritto ai fini della dichiarazione di responsabilità per gli altri, a nulla rilevando la mancata contestazione della circostanza aggravante del nesso teleologico tra essi. (Nella specie è stato ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che, dichiarato prescritto il reato di corruzione, aveva utilizzato, ai fini della dichiarazione di responsabilità per il reato di falso in atto pubblico, l'accertata dazione di danaro, in relazione a una vicenda di corruzione propria susseguente di un funzionario dell'ufficio della motorizzazione civile per l'annotazione dell'avvenuto superamento della revisione periodica, in realtà mai effettuata, sulla carta di circolazione di numerosi veicoli).
Concorre nel delitto di falso ideologico in atto pubblico, proprio del pubblico ufficiale, anche il privato che abbia agito per il medesimo fine, sia intervenendo all'atto, sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso.
Commentari • 2
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Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 23176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23176 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 20/01/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 51
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 023438/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NZ TA N. IL 26/12/1916;
avverso SENTENZA del 28/02/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
Sentito il P.G., Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto accogliersi il motivo relativo alla pena;
Sentito il difensore Avv. Gabriella Sartiani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25 settembre 1999 il gup del tribunale di Grosseto affermava la responsabilità di EN NA, legale rappresentante della omonima impresa di autotrasporti, nonché della società A.M.B.A. per i reati di corruzione propria susseguente di TA AS, funzionario tecnico dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Grosseto (capo G/1 di imputazione) e di concorso nel reato di falso continuato in atto pubblico per avere annotato sulla carta di circolazione di 42 veicoli nella disponibilità delle suindicate imprese l'avvenuto superamento delle revisioni periodiche in realtà mai eseguite (capo H/1), condannandolo, con la diminuente del rito, alla pena complessiva di anni uno e mesi quattro di reclusione, così ottenuta: pena base per il reato più grave di falso anni due;
ridotta ad anni uno e mesi quattro per le attenuanti generiche;
aumentata per la continuazione ad anni due;
ridotta per il rito nella misura suindicata.
La Corte d'appello di Firenze con sentenza del 1 febbraio 2001 confermava la condanna per il reato di falso continuato, mentre, riconosciute le attenuanti generiche, dichiarava di non doversi procedere per prescrizione in ordine al reato di corruzione, rideterminando la pena per il falso in mesi dieci e giorni venti di reclusione, ottenuti, deducendo dalla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione inflitta per il solo reato di falso, la diminuente per la scelta del rito.
Questa corte, con sentenza dell'8 maggio 2002, ritenuta la sussistenza della nullità di cui all'art. 179, comma 1, lett. e), c.p.p., annullava la suindicata sentenza con rinvio ad altra sezione della stessa corte d'appello.
Nel corso del giudizio di rinvio il EN rinunciava al motivo concernente la richiesta di assoluzione dal reato di corruzione impropria, per cui lo stesso veniva nuovamente dichiarato prescritto. Confermava, invece, la responsabilità dell'imputato per il reato di concorso in falso ideologico continuato in atto pubblico, condannandolo, con la riconosciuta continuazione interna, alla pena di anni uno di reclusione (pena anni uno e mesi quattro, ridotta ad anni uno e mesi quattro per le attenuanti generiche, aumentata ad anni uno e mesi sei di reclusione per la continuazione interna, ridotta di un terzo per il rito).
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il EN, denunziando:
a) la violazione del principio del "c.d. giudicato interno". Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello è pervenuta alla affermazione della colpevolezza in ordine al falso ideologico "seguendo un inaccettabile percorso logico giuridico", in quanto fondato sull'erroneo presupposto che la estinzione del reato per prescrizione, a seguito di concessione delle attenuanti generiche concesse in primo grado, "implica logicamente l'affermazione di responsabilità, dovendo ritenersi accertato per giudicato interno che i dieci milioni costituirono un compenso per le false revisioni". Ad avviso del ricorrente tale principio, affermato, peraltro, anche da questa Corte in alcune decisioni, non potrebbe, tuttavia, trovare applicazione nel caso in esame in quanto le attenuanti generiche sarebbero state concesse in considerazione della sola incensuratezza del EN, senza alcun esame del merito della imputazione, e con riferimento non al reato di corruzione, ma a quello più grave di falso.
Di conseguenza, non avendo il P.M., proposto appello ed avendo il ricorrente rinunciato al motivo relativo alla corruzione, avrebbe dovuto ritenersi preclusa ogni indagine in punto di responsabilità per il reato di corruzione.
Al limite tale indagine sarebbe stata possibile se i due reati di corruzione e di falso fossero stati tra loro collegati da nesso teleologico, ma non essendo stata tale circostanza aggravante contestata, ne conseguirebbe che la sentenza impugnata, che ha dedotto la prova del concorso nel falso dal reato di corruzione, avrebbe anche violato il principio del devoluto.
La Corte, infine, in mancanza di appello del P.M., non avrebbe potuto determinare la pena finale in misura inferiore a quella a suo tempo infinta dal giudice di primo grado, ma superiore a quella già irrogata con precedente sentenza di secondo grado annullata, in violazione dell'art. 597, comma 3 e 4, c.p.p.;
b) la erronea applicazione degli artt. 110, 81,479 in relazione all'art. 476 c.p.. Osserva il ricorrente che ai sensi dell'art. 482 c.p. il privato può essere punito soltanto per la falsità materiale in atto in pubblico, come affermato dalla giurisprudenza di questa corte. Per cui, nel caso di specie, essendosi il pubblico ufficiale determinato autonomamente alla falsificazione "senza alcuna collaborazione" da parte del ricorrente, non avrebbe potuto affermarsi la sua responsabilità per il delitto di falso ideologico in atto pubblico.
c) la totale mancanza di motivazione, anche grafica, sulle argomentazioni dedotte a sostegno del motivo di cui sopra con l'appello e con la memoria difensiva del 28 febbraio 2003;
d) la manifesta illogicità della motivazione tutta fondata sull'affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato di corruzione dal quale viene dedotta in base ad "affermazioni del tutto tautologiche, presuntive", la responsabilità per il reato di falso.
3. Con riferimento ai motivi sub a) e b) va rilevato che il ricorrente è stato condannato per il reato di concorso in falso ideologico in atto pubblico di carte di circolazione "su cui venivano fatte risultare come regolari operazioni di revisione che in realtà non lo erano". La prova dell'esistenza del "previo accordo criminoso" è poi stata dedotta dalla circostanza, ritenuta accertata, che per ogni carta di circolazione falsificata veniva corrisposta al funzionario tecnico dell'ufficio provinciale di Grosseto della motorizzazione civile e dei trasporti la somma di lire trecentomila. Da qui l'interesse del ricorrente a contestare la possibilità di ritenere provata la corruzione in presenza di una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
La questione è infondata.
Al riguardo va precisato che l'assunto della sentenza impugnata, secondo cui nel caso di estinzione del reato per prescrizione "il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. implica logicamente l'affermazione della responsabilità" per cui "deve ritenersi accertato per giudicato interno che i dieci milioni costituirono un compenso per le false revisioni", è errato. Se è vero, infatti, che questa corte ha affermato che "qualora alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga dopo la concessione delle circostanze attenuanti, la sentenza di proscioglimento deve contenere in motivazione l'accertamento incidentale della responsabilità" (Cass. 5 ottobre 2000, n. 12048, RV. 218210), non può da tale principio dedursi l'ulteriore conseguenza dell'avvenuto accertamento della consegna del denaro. Come precisato, infatti, Vi è, infatti, nella stessa sentenza innanzi indicata di questa corte "una incompatibilità logica tra l'affermazione di responsabilità e la statuizione di non doversi procedere", che non consente di ritenere provata la responsabilità per il reato di corruzione.
L'affermazione della corte d'appello è, quindi, la conseguenza di una evidente contusione tra l'obbligo della motivazione della sentenza con la quale viene applicata la prescrizione e gli effetti che tale decisione (di estinzione del reato) produce nei confronti delle parti e dei terzi, che sono invece regolati dall'art. 238 bis, c.p.p.. La prescrizione, infatti, non può essere dichiarata se dagli atti risultano elementi per la assoluzione nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.), per cui il giudice deve dare atto di avere eseguito tale controllo ed eventualmente, qualora la pena edittale non consenta di dichiarare la prescrizione del reato, deve indicare nella motivazione la esistenza in astratto di una o più circostanze, che diminuendo la pena, consentano nella fattispecie la dichiarazione di estinzione del reato.
Tale valutazione, tuttavia, ha valore soltanto nei limiti dell'imputazione esaminata, "incidenter tantum", e dalla stessa non può trarsi alcuna ammissione di responsabilità.
Nè maggior pregio ha l'ulteriore riferimento al "giudicato interno" contenuto nella sentenza impugnata.
Il c.d. "giudicato interno", che, peraltro ricorre soltanto nella ipotesi prevista dall'art. 624 c.p.p., opera nell'ambito della stessa imputazione e si risolve in una preclusione processuale, impedendo che questioni già risolte o rinunziate possano nuovamente essere riproposte.
Nella fattispecie, quindi, non poteva parlarsi di "giudicato interno", ma, eventualmente, di identità della prova, essendo evidente che una volta accertato in punto di fatto che vi era stata dazione di denaro, tale accertamento di fatto poteva essere utilizzato sia ai fini della prova del reato di corruzione, sia ai fini della prova del reato di falso.
Ciò posto, tuttavia, è errato anche l'assunto del ricorrente secondo il quale la dichiarazione della estinzione del reato di corruzione per prescrizione precluderebbe al giudice penale la possibilità di esaminare ad altri fini quegli - stessi fatti ritenuti costitutivi del reato dichiarato estinto per prescrizione, incorrendo altrimenti nella violazione del principio del "devolutum", in mancanza della contestazione dell'aggravante del nesso teleologico. Va rilevato, infatti, che ai sensi dell'art. 2 c.p.p. il giudice può risolvere incidentalmente ogni questione da cui dipende la decisione senza effetto vincolante in nessun altro processo, per cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità per il delitto di falso, la corte ben poteva riesaminare tutto il materiale probatorio a sua disposizione, anche in presenza della rinuncia del ricorrente al motivo sulla responsabilità per il reato di corruzione, e ritenere, incidentalmente, l'esistenza di fatti corruttivi ai limitati fini dell'accertamento del concorso del privato nel reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale.
Di conseguenza, avendo la corte,, preso in esame nuovamente tutte le risultanze processuali, pervenendo, con ragionamento non manifestamente illogico, alla conclusione che il EN corrispose al pubblico ufficiale la somma di lire trecentomila per ogni falsa revisione, la sentenza impugnata deve essere confermata con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente, dovendosi ritenere non specifici i motivi con i quali il ricorrente contesta la suddetta ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito. Nè ha pregio l'assunto che il privato non può essere condannato per il reato proprio del pubblico ufficiale, in quanto se è vero che l'art. 482 c.p. richiama soltanto i falsi materiali commessi dal pubblico ufficiale, ciò non esclude che il privato possa essere chiamato a rispondere, come nel caso di specie, con il pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 110 c.p., del reato proprio da costui commesso (cfr., cass. 9 febbraio 1999, n. 3552, RV. 213364). È fondato, invece, il motivo di ricorso relativo alla pena. Questa corte, infatti, con giurisprudenza risalente, formatasi sotto la vigenza del precedente codice, che, in considerazione della formulazione più pregnante dell'art. 597 c.p.p. deve ritenersi a maggior ragione applicabile nel caso di specie (cfr. cass. 9 luglio 1998, n. 493, RV. 212159), ha ritenuto che "il principio che impone il divieto della "reformatio in peius" sebbene previsto espressamente dall'art. 515 c.p.p. vecchio codice nel rapporto processuale tra il giudizio di primo grado e quello di appello e per l'ipotesi di gravame non proposto dal pubblico ministero, è di portata generale e, quindi, riferibile a tutta la disciplina delle impugnazioni. Il predetto divieto deve, pertanto, essere esteso anche al giudizio di rinvio. (Nella specie è stata ritenuta la violazione del suddetto principio, avendo il giudice di rinvio aumentata la pena precedentemente infinta a seguito dell'accoglimento del ricorso della parte privata ed in assenza di impugnazione del P.M.). - vedi cass. 30 aprile 1984, n. 7396, RV. 165683 e giurisprudenza ivi citata.
In applicazione di tale principio va affermato che la corte d'appello di Firenze, in mancanza di impugnazione da parte del P.M., non poteva aumentare la pena di mesi dieci e giorni venti inflitta con la sentenza del 1 febbraio 2001 annullata da questa corte (anche se la stessa era stata determinata erroneamente non avendo tenuto conto della continuazione interna), per cui la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto.
L'annullamento va, tuttavia, disposto senza rinvio potendo provvedervi direttamente questa corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. 1, c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. L, c.p.p. ridetermina in mesi dieci e giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004