Sentenza 6 marzo 2002
Massime • 1
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'erronea indicazione, nell'avviso di accertamento, della norma di legge in tesi violata non è, di per sè, causa di nullità dell'atto per inosservanza dell'obbligo di motivazione, previsto dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati, i quali, comunque, legittimano la pretesa impositiva, eventualmente anche sulla base di altra disposizione legislativa.
Commentario • 1
- 1. Condominio e spese comuni: le ipotesi di nullità ed annullabilitàAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2002, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere -
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere -
Dott. ANTONIO MERONE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE FALCONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT AN, titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato ROMANO CERQUIETI, difeso dall'avvocato SEBASTIANO FAZZINA, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 314/00 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 06/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato FAZZINA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato RUSSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto, svolgimento del processo
1.1. ET NI ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il Ministero si è costituito con controricorso.
1.2. In fatto, l'odierno ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio II.DD. ha recuperato a tassazione il maggior reddito derivante da cessazione di attività. In particolare, l'Ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione della guardia di finanza, contesta che i beni rimasti nella disponibilità del contribuente, al momento della cessazione della attività, dovevano essere dichiarati ai fini della applicazione dell'imposta.
Assume il ricorrente di avere subito eccepito, con l'originario ricorso, che l'Ufficio aveva erroneamente indicato l'art. 53, comma 2, DPR 600/1973, come supporto giuridico della pretese erariale,
mentre, invece, l'eventuale recupero riguardava beni strumentali, per i quali, se del caso, doveva trovare applicazione la disciplina delle plusvalenze di cui al successivo art. 54, comma 1, lett. d), del citato DPR 600/73. La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa
ha accolto il ricorso del contribuente. La Commissione Regionale, invece, ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo corretto il recupero effettuato ai sensi dell'art. 54 citato, così come aveva subito puntualizzato l'Ufficio già in sede di costituzione dinanzi al giudice di primo grado.
1.3. A sostegno del ricorso, il ET deduce sette motivi.
2. Diritto e motivi della decisione
2.1. Il ricorso appare infondato.
2.2. Con i primi due motivi il ricorrente lamenta che l'ufficio, avendo indicato nella motivazione dell'atto impugnato, la violazione dell'art. 53, anziché 54, del DPR 600/73, avrebbe violato l'art. 42, comma 2, del medesimo DPR 600/73, che specifica quale debba essere il corretto contenuto dell'avviso di accertamento. L'errore originario, eccepisce ancora il ricorrente, non può ritenersi sanato dalla successiva rettifica, in occasione della costituzione in giudizio, perché il mutamento del titolo del recupero, in pendenza di giudizio, non è consentito se non violando il principio del contraddittorio e, quindi, il diritto di difesa, garantito dalla costituzione.
Le due censure sono prive di pregio. "Il requisito motivazionale dell'accertamento, ai sensi dell'art. 42, secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d'impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva" (Cass. n. 14700/2001; conf. 658/2000, 14626/2000, 4061/2001, 7149/2001, 11608/2001). Inoltre, "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il carattere di "provocatio ad opponendum" dell'avviso notificato consente di ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qualvolta l'Ufficio, ..., abbia posto il contribuente in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria vantata nei suoi confronti e di contestarne la fondatezza" (Cass. n. 14566/2001; conf. 1209/2000, 7991/1996). Quindi, la erronea indicazione della disposizione legislativa sulla quale si basa il recupero, non è, di per sè, causa di nullità dell'accertamento, quando il recupero stesso sia basato su fatti espressamente indicati che, comunque, legittimano la pretesa impositiva, eventualmente, anche sulla base di un'altra disposizione di legge. Diverso è il caso in cui il recupero sia basato su una disposizione che implichi presupposti di fatto che non siano ricostruibili dalla motivazione dell'atto di accertamento. Nel qual caso, però, il contribuente deve dolersi non del mutamento del riferimento normativo, ma della carenza di motivazione in punto di fatto o, addirittura, della insussistenza del presupposto impositivo. Nella specie, il ricorrente denuncia soltanto che il fatto (rimasto immutato: assegnazione del natante a seguito di cessazione di attività) costituente il presupposto del recupero in contestazione sia stato "spostato" in un diverso alveo normativo, rispetto a quello originariamente indicato. Tale spostamento, però, di per sè, non comporta nessun pregiudizio se gli elementi di fatto utili per la "nuova" qualificazione giuridica erano tutti presenti nella motivazione (circostanza che non appare contestata).
È noto, infatti, che, fermo restando i presupposti di fatto, "jura novit curia".
Anche sul piano processuale la censura è infondata, atteso che, in linea di principio, l'art. 183, comma 4, c. p. c. (applicabile al processo tributario in forza del rinvio di cui all'art. 1, comma 2, d.p.r. 546/1993) consente, nella prima udienza di trattazione ad entrambe le parti, di "precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate" (nella specie, il ricorrente assume che l'Ufficio ha "rettificato" l'indicazione della norma all'atto della sua costituzione in giudizio). Peraltro, non costituisce domanda nuova la semplice modifica della norma invocata a sostegno della domanda stessa (e nella specie l'Ufficio riveste il ruolo di attore in senso sostanziale), se i fatti che integrano la "causa petendi" (nella specie acquisizione di beni per cessazione di attività) siano rimasti immutati (v. Cass. 10737/2001, 9239/2000, 1104/1999, e, più risalente, 2034/1986). Soltanto la introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, costituisce domanda nuova improponibile (Cass. 5120/2001); invece, la modifica della domanda iniziale che incide sulla "causa petendi" unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giudica del fatto costitutivo del diritto e sul "petitum" nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, integra una semplice "emendatio", consentita (Cass. 9239/2000) che, quindi, non viola il principio del contraddittorio, ne' limita il diritto di difesa.
2.3. Il terzo motivo (con il quale si prospetta la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, asseritamente, in fattispecie analoghe sarebbero state adottate decisioni di accoglimento delle tesi del contribuente) è inammissibile perché, oltre ad essere genericamente formulato, tende soltanto a dare maggiore forza alle tesi difensive, in quanto ipoteticamente recepite da altro giudice (c.d. argomento "ex autoritate"). Il motivo avrebbe potuto essere preso in considerazione soltanto se fosse stato specificamente illustrato, in fatto ed in diritto, al fine di valutare la eventuale sussistenza di effetti vincolanti, sempre che si trattasse di sentenze passate in giudicato.
2.4. Il quarto motivo è incentrato sulla pretesa violazione dell'art. 54, dPR 917/86, sotto un duplice profilo:
a) il presupposto di fatto, che consente il recupero a tassazione delle plusvalenze, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. d), dPR 917/86, è costituito dalla destinazione dei beni dell'impresa al consumo personale o familiare dell'imprenditore o dalla assegnazione degli stessi ai soci, mentre, invece, nella specie si tratterebbe di una mera "restituzione del bene strumentale al suo proprietario, quale conseguenza della cessazione di attività, ... esente da rilevanza fiscale";
b) l'applicazione dell'art. 54, comporta un diverso criterio di determinazione della base imponibile, rispetto all'art. 53, originariamente contestato.
Entrambi i profili di censura appaiono privi di pregio. Quanto al primo profilo, l'art. 54, comma 1, lett. d). dPR 917/86, dispone, testualmente, che "le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, ..., concorrono a formare il reddito... se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci". Che è quanto sarebbe accaduto nella specie. Il ricorrente, però, eccepisce, se ben si intende il senso della censura, che nel caso in questione si sarebbe trattato di un bene strumentale, già di proprietà del ricorrente ed a lui ritornato, senza essere mai entrato nel patrimonio aziendale. A parte la difficoltà di capire il senso di un tale assunto, resta il fatto che tale prospettazione implica accertamenti di fatto inammissibili in questa sede. Anche il secondo profilo di censura attiene al merito, in quanto presuppone come dato di fatto acquisito che la base imponibile, nella specie, non sarebbe stata determinata secondo quanto dispone l'art. 54, comma 3, dPR 917/86. La circostanza che l'Ufficio abbia rettificato l'indicazione della norma in base alla quale è stato operato il recupero, non sta a significare, di per sè, che in punto di fatto la base imponibile non sia stata determinata con riferimento alla norma poi correttamente indicata. Questa Corte, non può andare a verificare come l'Ufficio abbia ricostruito la base imponibile nell'atto di accertamento.
2.5. Le censure nn. 5 e 6 sono inammissibili, in quanto generiche. Il contribuente lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c. perché la sentenza impugnata sarebbe sostenuta da una motivazione meramente apparente, che non farebbe "percepire le ragioni che stanno alla base della decisione", ma non indica poi, specificamente, quali sarebbero le "lacune" denunciate. Vale a dire, la censura è stata prospettata in maniera talmente generica che potrebbe essere utilizzata per proporre qualsiasi ricorso. Come è noto, per eccepire il vizio di motivazione, il ricorrente ha l'onere di indicare le singole eccezioni già prospettate che sarebbero rimaste prive di risposta.
Analoghe considerazioni valgono per la censura (n. 6) di omessa pronuncia su questioni che il ricorrente avrebbe sollevato con appello incidentale, che, però, non sono state nemmeno accennate. Come è noto, "il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere, ..., a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio" (Cass. 14728/2001; conff., tra le altre, 7852/2001, 7909/2001, 15124/2001,
13413/2001, 13963/2001, 10484/2001, 9554/2001, SS.UU. 265/1997) 2.6. Con l'ultimo motivo, il ricorrente lamenta vizi di motivazione in quanto il giudice "a quo"
a) non avrebbe tenuto conto del fatto che non poteva essersi verificato autoconsumo perché il natante in questione, anche dopo l'acquisizione da parte del ricorrente, non aveva subito alcun mutamento di destinazione;
b) non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni della riforma della sentenza di primo grado;
c) in particolare, non avrebbe tenuto conto del principio giuridico, "secondo il quale intanto si può configurare una plusvalenza tassabile in quanto un bene è entrato a far parte del patrimonio di un soggetto che produce reddito di impresa, poi esca da tale patrimonio e realizzi al momento dell'uscita un maggior valore assoggettabile ad imposta", atteso che, nella specie tale circostanza di fatto non si sarebbe verificata.
Quanto al primo profilo, il fatto che il natante a seguito del passaggio, non contestato, dall'impresa alla persona fisica, non sia stato, "rottamato", o, comunque, non abbia subito un mutamento di destinazione, non significa che il passaggio stesso non abbia prodotto la plusvalenza in contestazione. Anzi, se il natante ha continuato ad operare secondo la propria destinazione naturale, può solo significare che anche dopo la cessione aveva un apprezzabile valore, in quanto aveva conservata integra la propria funzionalità. Il secondo profilo è del tutto generico e valgono le considerazioni già svolte.
Infine, con il terzo profilo, viene prospettata una censura che, sostanzialmente, attiene al merito. Infatti, è evidente che in tanto può ipotizzarsi una plusvalenza in quanto ci sia stato un doppio passaggio di un bene strumentale (che prima sia entrato nel patrimonio aziendale e poi ne sia uscito), per poter "misurare" la differenza di valore che costituisce plusvalenza. Ma non si comprende sulla base di quali elementi la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto giungere alla conclusione che tale doppio passaggio, peraltro dato sempre per scontato, non si sarebbe verificato.
2.7. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Stimasi equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2002