Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2002, n. 3257
CASS
Sentenza 6 marzo 2002

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Massime1

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'erronea indicazione, nell'avviso di accertamento, della norma di legge in tesi violata non è, di per sè, causa di nullità dell'atto per inosservanza dell'obbligo di motivazione, previsto dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati, i quali, comunque, legittimano la pretesa impositiva, eventualmente anche sulla base di altra disposizione legislativa.

Commentario1

  • 1Condominio e spese comuni: le ipotesi di nullità ed annullabilitàAccesso limitato
    Gesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2002, n. 3257
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3257
Data del deposito : 6 marzo 2002

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