Sentenza 17 febbraio 2004
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- 1. La possibilità di tassare la perdita di chanceCiro Punzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2004, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MAGNO SE Vito A. - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL SE, elettivamente domiciliato in Roma, via Condotti 91, presso l'avv. Francesca Pace, che, unitamente all'avv. Massimo Bonomi del Foro di Milano, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. 33, n. 148/33/00 del 31 maggio 2000, depositata il 25 settembre 2000, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 21 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
preso atto che nessuno è presente per le parti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato il 23 ottobre 1997, il sig. SE LL impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso delle ritenute alla fonte subite dal contribuente per l'importo di L. 624.375.000, sull'imposto lordo complessivo di L. 1.865.000.000, corrisposto al contribuente medesimo dal proprio datore di lavoro a (supposto) titolo di risarcimento danni alla professionalità e per danno biologico, a seguito di un verbale di conciliazione sottoscritto in data 14 ottobre 1996. Sosteneva il contribuente, che il proprio datore di lavoro, la società Publitalia 80 S.p.A. presso la quale era stato assunto con mansioni "manageriali" il 30 maggio 1984, verso la fine dell'anno 1992, dopo che egli era stato promosso nel 1989 direttore delle iniziative editoriali, aveva cominciato a sottrargli progressivamente mansioni, fino a lasciarlo sostanzialmente privo di attività da svolgere. Tale situazione aveva indotto nel contribuente un profondo stato di frustrazione e di stress, che trovava il suo momento apicale in un infarto cardiaco il 26 marzo 1993, dal quale sarebbe derivata al lavoratore un'invalidità nella misura del 55%.
Il 14 ottobre 1996 il LL aveva convenuto, a seguito di ricorso ex art. 414 c.p.c., avanti al Pretore di Milano il proprio datore di lavoro, rivendicando differenze retributive, nonché il risarcimento del danno alla professionalità e del danno biologico, danni che attribuiva all'illegittimo comportamento posto in essere dal convenuto. In pari data veniva sottoscritto il ricordato verbale di conciliazione, nel quale veniva concordata la risoluzione del rapporto di lavoro e il datore di lavoro si impegnava, in via transattiva, a riconoscere al lavoratore, tra l'altro, anche la somma di L.
1.865.000.000 per tutte le voci di danno rivendicate: ma su tale somma il datore di lavoro riteneva di dover operare la ritenuta fiscale.
Di qui l'istanza di rimborso da parte del lavoratore, il silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria ed il ricorso al giudice tributario che ha dato origine al presente giudizio. La Commissione adita, con sentenza n. 348/45/98 del 20 ottobre 1998, depositata il 3 febbraio 1999, rigettava il ricorso e la decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, la quale, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello del contribuente.
Avverso tale sentenza, il sig. SE LL, con atto notificato il 20 dicembre 2000, propone ricorso per Cassazione con unico articolato motivo, che illustra anche con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste il Ministero delle Finanze con controricorso notificato il 22 febbraio 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 16 T.U.I.R. n. 917/1986, quest'ultimo come modificato dall'art. 32, D.L. n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/1995, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevabile d'ufficio e comunque eccepito dalla parte.
Ad avviso del ricorrente, avrebbe errato il giudice di merito nel ritenere che la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 6 T.U.I.R., nella parte in cui esclude "dalla tassazione soltanto le indennità dipendenti da invalidità permanente o da morte", comportasse il rigetto della domanda. Sarebbe fondata su questo presupposto, l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale non esiste "agli atti una sentenza del Tribunale che certifichi l'intervenuta incapacità lavorativa, ne' tanto meno la transazione proposta dalla società ed accettata dal ricorrente ha contribuito a risolvere la tematica se la somma sia stata versata a copertura del danno alla professionalità, all'immagine, o alla personalità oppure del danno biologico e in che percentuale", ne' dalla prodotta documentazione clinica emerge una qualsiasi prova che "la patologia dichiarata sia in stretta dipendenza del rapporto di lavoro": sicché "le indennità percepite a vario titolo dal ricorrente non possono che essere considerate come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione".
La decisione adottata dal giudice di merito è censurabile, ad avviso del ricorrente, perché sarebbe stata omessa "la necessaria qualificazione delle somme percepite dal ricorrente, individuandone il "titolo" sulla base del distinguo danno emergente/lucro cessante;
individuazione, peraltro, semplicemente ricavabile sia dalla natura delle somme erogate (indubitabile quantomeno per il danno biologico), sia dal verbale di conciliazione giudiziale".
Il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità, è infondato. Se si considera, infatti, quale sia la ratio decidendi della sentenza impugnata è abbastanza agevole verificare che essa non è sostanzialmente investita dalle censure articolate nel ricorso. Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la ratio decidendi è radicata in un accertamento di fatto, anzi in una pluralità di accertamenti di fatto che possono così individuarsi:
a) assenza di una prova certa ed affidabile circa la (dedotta) incapacità lavorativa. Il giudice di merito, in proposito, parla della inesistenza "agli atti di una sentenza del Tribunale che certifichi l'intervenuta incapacità lavorativa";
b) insufficienza dell'atto transattivo stipulato tra le parti a chiarire la natura delle somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore. L'atto in questione darebbe a tali somme una qualificazione, ad avviso del giudice di merito, generica, non essendo possibile ricostruire se esse siano versate "a copertura del danno alla professionalità, all'immagine o alla personalità oppure del danno biologico e in che percentuale";
c) assenza di una prova certa ed affidabile circa la "stretta dipendenza" della "patologia dichiarata" dal rapporto di lavoro: in altre parole il difetto di prova sul nesso di causalità. In questo quadro, il nucleo centrale dell'accertamento compiuto dal giudice di merito appare indubitabilmente costituito dall'interpretazione della volontà delle parti consacrata nell'atto transattivo con il quale è stato consensualmente risolto il rapporto di lavoro e che ha costituito la causa di legittimazione dell'erogazione da parte del datore di lavoro al lavoratore della somma sulla quale è stata operata la contestata ritenuta IRPEF. Se, quindi, alla base del convincimento raggiunto dal giudice di merito vi è l'interpretazione della volontà delle parti, come consacrata nell'accordo che ha regolato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ci si trova di fronte ad un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se la motivazione è immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 5110/2003; n. 10290/2001;
n. 7242/2001; n. 1054/2001). È appena il caso di evidenziare che il ricorrente non ha sostanzialmente proposto alcuna censura in punto di motivazione della sentenza impugnata, essendosi egli, in concreto, limitato alla sola enunciazione, nella rubrica del motivo di ricorso, di una denuncia (poi non sviluppata con adeguate argomentazioni) di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevabile d'ufficio e comunque eccepito dalla parte": si tratta di una denuncia assolutamente generica, come rivela la circostanza che la "rubrica" del motivo del ricorso riproduce, praticamente alla lettera, il dettato di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., omettendone uno specifico collegamento con la fattispecie discussa.
Eppure, poiché l'essenza della decisione impugnata si risolveva (come pur lo stesso ricorrente sembra ammettere) in questa (da lui contestata) esegesi dell'atto transattivo, il ricorso avrebbe dovuto sviluppare una critica, che facesse emergere la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (trattandosi nel caso di specie dell'interpretazione di un atto di autonomia privata) e i vizi di motivazione.
Inoltre, poiché le censure in questione non possono risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata, occorreva che, nel denunciare la violazione delle regole di ermeneutica ed il vizio di motivazione, fosse specificamente indicato il modo attraverso il quale si fosse realizzata l'anzidetta violazione e le ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito" (cfr. Cass. n. 9950/2001; n. 11053/2000; n. 4222/2000; n. 8057/1999). In altri termini, di fronte all'interpretazione che il giudice di merito aveva dato dell'accordo transattivo consacrato nel "verbale di conciliazione", era di fondamentale importanza che l'apparato critico del ricorso fosse costruito con la specificità adeguata a consentire a questa Corte la verifica della (supposta) erroneità dell'esegesi assunta a base del convincimento espresso nella sentenza impugnata. E proprio perché si trattava di una (supposta) erronea interpretazione di un atto di autonomia privata, il ricorrente avrebbe dovuto: a) riprodurre integralmente nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, l'accordo de quo (o, almeno, la parte in contestazione) - non potendo la Suprema Corte, per i limiti propri della funzione ad essa attribuita, procedere alla ricerca e all'esame del contenuto dei fascicoli di parte (cfr. Cass. n. 4948/2003; n. 4905/2003) -; b) precisare quali norme ermeneutiche fossero state in concreto inosservate;
e) specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne fosse discostato. Nulla, di tutto questo, è riscontrabile nel ricorso;
il ricorrente, in verità, sembra piuttosto voler contrapporre, all'esegesi del giudice di merito, la propria interpretazione: ma questa si risolve, peraltro, in affermazioni - "le somme percepite dal ricorrente (hanno) natura risarcitoria in quanto costituenti ristoro del c.d. "danno emergente"" -, che rimangono indimostrate e che, nell'idea del ricorrente, dovrebbero trovare forza nella (ritenuta) impossibilità, per il giudice di merito, di disattendere la qualificazione delle somme erogate operata dalle parti nel verbale di conciliazione. Sennonché è proprio la qualificazione data dalle parti alle somme de quibus ad essere dal giudice di merito, non disattesa, ma giudicata insufficiente a dar conto della natura delle somme medesime ed in particolare a chiarire se esse siano imputabili, per restare nella prospettiva interpretativa che il ricorrente predilige, a "danno emergente" o a "lucro cessante" (o quale parte o percentuale delle stesse sia, all'una e all'altra categoria di danno, ascrivibile): in buona sostanza, il giudice di merito ritiene che la qualificazione, data nel "verbale di conciliazione" alle somme erogate al lavoratore, sia priva di decisività, perché genericamente riferita ad ogni pretesa di danno che il lavoratore aveva avanzato o avrebbe potuto avanzare. Su questo punto - che è senza dubbio "il" punto attorno al quale finisce per ruotare l'intera decisione impugnata - il ricorrente non muove censure specifiche e non spiega in cosa sia consistito l'errore compiuto dal giudice di merito - sotto il duplice profilo della logicità della motivazione e del rispetto delle regole sull'ermeneutica contrattuale - in questa sua valutazione dell'atto transattivo.
D'altro canto, almeno a quanto è dato comprendere dalla narrativa dei fatti esposti dal ricorrente, l'azione di quest'ultimo atteneva ad una pretesa di risarcimento danni da "dequalificazione professionale", risarcimento che copre sia le perdite di retribuzione (superiore) eventualmente subite a causa delle diverse (e minori) mansioni attribuite al lavoratore, sia i mancati guadagni conseguenti alla c.d. perdita di chanches lavorative, sia il danno biologico per disturbi psicogeni legati allo "stress da dequalificazione" o il danno alla professionalità sotto l'aspetto di danno alla vita di relazione.
In proposito questa Suprema Corte, ha evidenziato che il "demansionamento" del lavoratore da parte del datore di lavoro "costituisce inadempimento contrattuale e determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l'obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale. Tale danno (detto anche danno professionale) può assumere aspetti diversi in quanto può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia in una lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione. È compito del giudice del merito - le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità - accertare se in concreto il suddetto danno sussista, individuarne la specie e determinarne l'ammontare eventualmente procedendo anche ad una liquidazione in via equitativa (Cass. n. 14199/2001; sulla natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro cfr. Cass. n. 931/1993). Ci si trova, quindi, di fronte ad un danno composito, le cui componenti non è detto che sussistano tutte in una stessa fattispecie e delle quali, per ciascuna, deve essere data una specifica prova circa il nesso di causalità: un danno nel quale possono essere compresenti, in proporzioni variabili caso per caso, una componente a titolo di "danno emergente" e una componente a titolo di "lucro cessante".
Sicché, mentre, da un lato, è da escludere che si possa affermare, come il ricorrente mostra di ritenere, che il danno in questione sia qualificabile, astrattamente, (solo) come "danno emergente", dall'altro, si fa ancora più evidente la necessità di una specificazione delle diverse componenti del danno, sulla quale il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente argomentare, evidenziando l'errore che, a suo avviso, avrebbe commesso il giudice di merito nel non trovare risolta quella specificazione nell'atto transattivo esaminato.
Peraltro, si deve rilevare che l'indirizzo di recente assunto da questa Suprema Corte, circa l'interpretazione degli artt. 6 e 16, D.P.R. n. 917/1986, limita la tassabilità delle indennità corrisposte al lavoratore a titolo di risarcimento danno, alla situazione vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 32, comma 1, lett. a), D.L. n. 41/1995, convertito in L. n. 85/1993, norma che ha previsto l'assoggettamento ad IRPEF, a tassazione separata, di ogni "somma e ... valore comunque percepiti ... anche se a titolo risarcitorio ... a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro" (cfr. Cass. n. 11687/2002; n. 1467/2001; n. 14241/2001; n. 14008/1999: in tema di indennità supplementare corrisposta sulla base della contrattazione collettiva ai dirigenti d'azienda illegittimamente licenziati;
Cass. n. 12798/2002, in tema di somma corrisposta al dipendente per il pregiudizio, costituente danno emergente, all'immagine professionale in conseguenza dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro;
Cass. n. 9893/1997, in tema di atto di transazione che preveda il versamento di somme al lavoratore "a titolo di saldo, stralcio, transazione e risarcimento danni ... in aggiunta alle spettanze contrattuali di fine rapporto", a seguito dell'accettazione del licenziamento a suo tempo intimato). In questa prospettiva, poiché nel caso di specie ci si trova in una fattispecie di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro su base consensuale, che costituisce la base di legittimazione per l'erogazione al lavoratore di determinate somme, alcune delle quali a titolo risarcitorio (genericamente definito, senza specificare l'entità delle somme attribuite ad ogni voce di danno), e poiché la risoluzione consensuale del rapporto e l'erogazione delle somme de quibus si sono entrambi realizzate (il verbale di conciliazione è del 14 ottobre 1996) nella vigenza dell'art. 32, comma 1, lett. a), D.L. n. 41/1995, convertito in L. n. 85/1993, si deve ritenere che in ogni caso le somme erogate erano tassabili.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004