Sentenza 15 aprile 1998
Massime • 1
L'azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento può implicare, per l'autore, un maggiore o minore grado di adesione della volontà, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell'evento. Se questo venga ritenuto certo o altamente probabile, l'autore non si limita ad accettare il rischio, ma accetta l'evento stesso che vuole; se l'evento, oltre che accettato è perseguito, il dolo si colloca in un più elevato livello di gravità. In relazione a tali diversi gradi di intensità, il dolo va qualificato come "eventuale" nel caso di accettazione del rischio, e come "diretto" negli altri casi, con l'ulteriore precisazione che, se l'evento è perseguito come scopo finale, si ha il dolo "intenzionale". (Nel caso di specie si è ritenuta la sussistenza del dolo diretto del reato di tentato omicidio nell'azione del soggetto che, subito dopo la consumazione di una rapina, aveva esploso un colpo di pistola a bruciapelo, all'altezza del torace, contro persona che tentava di disarmarlo, senza conseguenze mortali , non potendosi comunque ritenere che, in relazione alle modalità della condotta e al mezzo usato, l'autore non si fosse rappresentato l'evento morte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/1998, n. 6880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6880 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 15.4.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " UG Candela " N. 564
3. " Nicola Milo (rel.) " REGISTRO GENERALE
4. " AR De SC " N. 4176/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PI NN, nato a [...] il 2-11- 1960,
avverso la sentenza 12-11-1997 della Corte d'Appello di Napoli, che, in sede di rinvio, riformava in parte la decisione in data 8-2-1994 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Adriano Larotonda, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Fatto e diritto
NN PI veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, per rispondere dei reati di rapina aggravata, detenzione e porto di arma comune da sparo con matricola abrasa, ricettazione della stessa arma, duplice tentato omicidio in danno dei fratelli MI e LO ON.
Era accaduto che, verso le ore 24 del 27-X-1991, il PI, armato di pistola e con il volto coperto da una calzamaglia, si era introdotto nella trattoria gestita dai predetti fratelli in Pozzuoli e, dopo essersi impossessato dell'incasso, accortosi che MI ON stava sopraggiungendo alle sue spalle con una pala, gli aveva esploso contro, da distanza molto ravvicinata, un colpo di pistola che lo aveva attinto al petto, procurandogli una lesione che ne aveva posto in pericolo la vita;
altro colpo di pistola aveva attinto ad un dito LO ON, intervenuto nel tentativo di disarmare il PI, che, invece, aveva fatto ancora uso dell'arma.
Il Tribunale, con sentenza 8-2-1994, dichiarava il prevenuto colpevole dei reati ascrittigli, derubricando, però, il tentato omicidio in danno di LO ON in lesioni volontarie aggravate, e, in concorso dell'attenuante di cui all'art.62 n. 4 C.P., ritenuta minusvalente rispetto alle aggravanti del delitto di rapina, unificati tutti i delitti sotto il vincolo della continuazione, lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 12-5-1995, accogliendo parzialmente il gravame dell'imputato, derubricava anche il tentato omicidio in danno di MI ON nel delitto di lesioni volontarie aggravate e rideterminare conseguentemente la pena. Quest'ultima decisione veniva annullata con rinvio da questa Suprema Corte, con sentenza 14-11-1995, limitatamente al capo concernente il ritenuto delitto di lesioni volontarie aggravate in danno di MI ON, e ciò in accoglimento del ricorso proposto dal P.G., mentre venivano ritenute assorbite le doglianze prospettate dall'imputato in ordine alle denegate attenuanti generiche, al giudizio di comparazione della concessa attenuante ex art. 62 n. 4 C.P., al trattamento sanzionatorio.
La Corte d'Appello di Napoli in sede di rinvio, con sentenza 12- 11-1997, confermava la colpevolezza del PI in ordine al tentato omicidio in danno di MI ON, così come originariamente contestato, e rideterminava la pena complessiva, con riferimento a tutti i reati ritenuti in continuazione dal Giudice di primo grado, in anni 11 e mesi 6 di reclusione.
Avverso tale pronuncia del Giudice di rinvio, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il PI e ha lamentato i vizi della violazione di legge e del difetto di motivazione, sotto i seguenti profili: a) la pena base, fissata in anni 11 e mesi 2, era illegale, perché non poteva andare al di sotto dei 12 anni di reclusione;
b) si era ritenuta la configurabilità del tentato omicidio, sulla base di argomentazioni caratterizzate da incertezza, in quanto si era fatto riferimento, alternativamente, al dolo intenzionale e a quello diretto;
c) non si erano presi in considerazione il suo precario stato di salute e la confessione resa, per accordare le circostanze attenuanti generiche e per ritenere la prevalenza della concessa attenuante ex art. 62 n. 4 C.P. sulle aggravanti.
All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, la sentenza impugnata, adeguandosi alla "regula iuris" fissata nella decisione di annullamento con rinvio di questa Suprema Corte, riposa, quanto alla ritenuta colpevolezza del prevenuto in ordine al delitto di tentato omicidio, su un apparato argomentativo adeguato, logico e corretto giuridicamente, sicché ben resiste alla corrispondente censura mossale. La Corte territoriale, infatti, ha ricostruito, sulla base delle testimonianze acquisite e della espletata consulenza medico - legale, la vicenda specifica, chiarendo che il prevenuto sparò a bruciapelo, mirando al petto della vittima, che riportò una ferita all'emitorace anteriore destro, con conseguente lacerazione del lobo inferiore e medio del polmone corrispondente, frattura di dire costole e rottura del diaframma, con connesso pericolo di vita. Tale dinamica del fatto, che non può essere posta in discussione in questa sede, evidenzia, senza ombra di dubbio, la coscienza e volontà dell'agente di porre in essere una condotta diretta a cagionare la morte della vittima, evento questo vissuto soggettivamente, quanto meno, come conseguenza altamente probabile della condotta medesima.
È il caso di sottolineare che esistono vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa. L'azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento implica per l'autore un'adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell'evento. Ove questo venga ritenuto altamente probabile o certo l'autore non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole e con una intensità maggiore di quella ipotizzata in precedenza. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà di colloca in un più elevato livello di gravità. Il dolo, quindi, va qualificato come "eventuale" nel caso di accettazione del rischio e come "diretto" negli altri caso, con l'ulteriore precisazione che, se l'evento è perseguito come scopo finale, si ha il dolo "intenzionale" (cfr. Cass. S.U. 25-1-1994 N. 748). Ciò posto, avuto riguardo alle connotazioni dell'azione posta in essere dal PI e al mezzo di offesa usato, non v'è spazio per ritenere che l'agente non si sia rappresentato l'evento morte come conseguenza altamente probabile della sua condotta (dolo diretto). Tale conclusione alla quale la Corte di merito è pervenuta, nel calibrare, non in termini di incertezza ma in misura minimale, l'intensità del dolo del prevenuto, non può che essere condivisa, perché in sintonia con i principi innanzi esposti.
La doglianza circa la misura della pena (inferiore a quella minima edittale) è inammissibile, difettando l'interesse del ricorrente a dedurla.
Il Giudice di rinvio, infine, ha giustificato congruamente l'uso del suo potere discrezionale nel negare all'imputato le sollecitate attenuanti generiche e nel confermare il giudizio di comparazione, espresso in primo grado, tra l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P. e le aggravanti del reato di rapina: ha dato, infatti,
preponderante rilievo, come elementi ostativo al più favorevole trattamento sanzionatorio connesso all'incidenza delle sette attenuanti, all'estrema gravità dei fatti, date le allarmanti modalità esecutive attraverso le quali si articolò la condotta criminosa, e alla negativa personalità dell'agente, evidenziata - tra l'altro - dai suoi precedenti penali, anche specifici. Trattasi di valutazione di merito assolutamente logica, che si sottrae a qualunque sindacato di legittimità, non essendo il Giudice obbligato, nell'esercizio del suo potere discrezionale, a prendere in esame e a valorizzare tutte le situazioni prospettate dall'imputato come a sè favorevoli.
Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 giungo 1998