Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2001, n. 6584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6584 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 6 5 84/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pignoramento presso terzi, SEZIONE TERZA CIVILE impignorabilità di somme dovute a titolo di pensione d'invalidità Composta dagli Ill mi R.G.N. 21245/98 Dott. Angelo Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 14763 Dott. Italo Consigliere PURCARO Rep. 2390 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 11/01/01 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GREGORIO, in persona del Presidente pro-tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA A CHINOTTO 1 SC C INT 14, presso lo studio dell'avvocato PRASTARO ERMANNO, difeso dall'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BOLLA PAOLO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. 24h
- ricorrente -
per diritti 3000 11/17/05/01
contro
IL CANCELLIERE PREFETTURA DI BELLUNO, in MINISTERO DELL'INTERNO persona del Ministreo pro tempore- elettivamente €185 1.3000 CANCELLERIA domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per2001 34 legge. 0 0 1 0 5 1 8 6 controricorrente
contro
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA 17, difeso dagli avvocati POTI MARIO, SGROI FREZZA ANTONINO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- resistente nonchè
contro
ND PP;
- intimato avverso la sentenza n. 351/97 del Tribunale CIVILE E PENALE di BELLUNO emessa il 8/4/1997, depositata il 13/10/97; RG.522/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione dell'8.6.96 l'Istituto Soggiorno per Anziani San Gregorio di Valdobbiadene proponeva appel- lo avverso l'ordinanza 23.5.96 con la quale il pretore di Belluno, а conclusione della procedura di pignora- mento presso terzi, iniziata dallo stesso Istituto, in base ad ordinanza d'ingiunzione a sensi dell'art. 2 2 R.D. 639/1910, nei confronti del debitore escusso Cas- sandro EP, aveva respinto l'istanza di assegna- zione somme dovute allo stesso debitore dall'INPS a ti- tolo di pensione di invalidità, dalla Prefettura di Belluno a titolo di pensione di inabilità e di indenni- tà di accompagnamento, avendo ritenuto l'impignorabilità degli stessi crediti а sensi dell'art. 128 RDL. 1827/1935 e dell'art. 545/2 cpc. De convenuti si costituiva in giudizio solo l'INPS, limitandosi a dichiarare di aver svincolato le somme a favore del Cassandro, per l'intervenuta estinzione del processo esecutivo. Il tribunale di Belluno con sentenza n. 351 dell'8.4.97 dichiarava la nullità dell'atto di appello e di quelli successivi per mancanza di procura ad litem al difensore appellante e compensava le spese di lite. Per l'annullamento della decisione ricorre l'Istituto Soggiorno per Anziani San Gregorio esponendo due motivi. Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati resi- stenti. L'Avvocatura dello Stato, che aveva chiesto di es- sere ammessa alla discussione orale per conto del Mini- stero dell'Interno-prefettura di Belluno, non si è pre- sentata all'udienza. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- ne e/o errata applicazione degli artt. 2699 C.C. e 83 c.p.c., si censura il punto della decisione che ha ri- tenuto la mancanza della procura alla lite, rilevando che, nel caso di specie, detta procura sarebbe stata rilasciata con l'atto deliberativo del consiglio di am- ministrazione dell'ente e null'altro necessitasse per la rappresentanza dell'ente in quanto la procura era stata rilasciata direttamente al difensore. Il motivo è chiaramente infondato. L'atto pubblico richiesto dall'art. 83 cpc per il conferimento della procura ad litem non è quello che promana da un ente pubblico, bensì è quel documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale, al quale la legge attribuisce il compito di ricevere atti allo scopo di attribuire ai medesimi pubblica fede. In tal senso va interpretato il combinato disposto degli artt. 2699 c.c. e 83 cpc. D'altro canto, nemmeno risulta che la delibera del consiglio di amministrazione dell'ente di conferimento dell'incarico al difensore sia stata notificata insieme alla citazione nè che la medesima delibera sia stata depositata all'atto della costituzione in giudizio, ra- gione per la quale devesi escludere che tale delibera abbia raggiunto l'effetto di portare a conoscenza dei 4 terzi che il difensore, redattore della citazione, agi- va in rappresentanza dell'ente deliberante. Risultando la nullità dell'atto introduttivo del giudizio d'appello resta, per ciò stesso, assorbito il secondo motivo di ricorso con cui si censura il punto della decisione che ha ritenuto l'ordinanza di assegna- zione ex art. 553 cpc suscettibile dell'opposizione ex art. 617 cpc. e non impugnabile con l'appello. Non v'è statuizione sulle spese processuali stante l'assenza degli intimati resistenti in questo ulteriore hoooo grado di giudizio. 2900001
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla spese. Così deciso in Roma addì 11.1.2001 Il Consigliere relatore Il Presidente} Афер ис مستا IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 1 1 MAG. 2001 ยC SA IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista E R от P U E T S E N O R I T O C * Uni Registrato in data 54249 at: din 290,000 In. DUECONOM ANIAM A……………..). (lire p. Diy HUPPOY (D.ssa Maria ( Il Responsabile Servizio Cudiziari (Dr M RACC/CHIEW) 5