Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2001, n. 10049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10049 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
Aula A 1 004 9/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. n. 20732/99 dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. 22653 dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 24 aprile 2001 prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZU NN, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma alla via 1942 Fogliano n. 35, presso l'avv. Alessandra Errighi (studio Lucarini), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Fiorillo e Roberto Pessi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via PO, 256 Bruxelles n. 61, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Catania-Sezione Lavoro n. 2376/99 dell'8 luglio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1707/98). Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Giacomo Saccomanno e IO Gentile (per delega dell'avv. Roberto Pessi); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. IO SO conveniva in giudizio dinanzi al PR-Giudice del Lavoro di Catania la s.p.a. "Poste Italiane" esponendo che, sulla base dell'ordinamento del personale vigente anteriormente all'istituzione dell'Ente Poste Italiane", subentrato ex lege all""Amministrazione P.T.", era stato inquadrato come dirigente d'esercizio, categoria 5ª (successivamente elevata alla 6ª) svolgendo tutte le mansioni proprie di tale qualifica;
che, a seguito della creazione dell'Ente Poste" e dell'entrata in vigore del nuovo c.c.n.l. era stato inquadrato nell'area operativa" pur 2 continuando a svolgere le precedenti mansioni ed anzi acquisendo maggiori responsabilità rispetto alla precedente posizione di lavoro, per cui tale inquadramento non risultava corrispondente alle mansioni svolte anteriormente alla trasformazione dell""Amministrazione P.T." in ente pubblico economico, nè risultava coerente al reale contenuto delle mansioni svolte presso l'ufficio postale periferico di assegnazione mentre sarebbe risultato corretto l'inquadramento nell'area quadri di 2^ livello”; che, pertanto, l'inquadramento nell'area operativa” si poneva in contrasto con i principi di cui all'art. 3 e 36 Cost. (con riferimento agli artt. 2095 e 2103 cod. civ.) anche in considerazione dell'immotivata differenziazione realizzata a proprio danno rispetto ai dipendenti addetti alle medesime mansioni. Il ricorrente richiedeva, quindi, all'adito PR di voler dichiarare il proprio diritto all'inquadramento nella qualifica di “dirigente superiore d'esercizio" (ex categoria 7^, ora area "quadri di 2° livello") con la condanna della società convenuta all'erogazione del dovuto trattamento economico con ogni relativa conseguenza. Si costituiva in giudizio la s.p.a. Poste Italiane che impugnava integralmente la domanda attorea in quanto infondata "in fatto” ed "in diritto". - suL'adito PR rigettava integralmente la domanda e impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - 3 il Tribunale di Catania (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di evidenzide appello ha levate che: a) in seguito all'avvenuta privatizzazione dell'amministrazione postale, la corretta soluzione della controversia in esame non può che esser presa alla luce della normazione collettiva, costituente il parametro di riferimento imprescindibile per l'eventuale riconoscimento della qualifica rivendicata>>; b) ciò che caratterizza in via generale 1""area quadri”, distinguendola dall'area operativa", è lo svolgimento, da parte del dipendente, "di funzioni con carattere M continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Ente", essendo allo stesso attribuita la responsabilità di controllo e gestione di unità organizzative, quanto meno “di media rilevanza" ("quadri di 2° livello"), se non "di grandi unità organiche" ("quadri di 1° livello"); c) l'appellante, direttore responsabile di agenzia di minore entità, siccome pacificamente esercente in modo prevalente attività di sportelleria (come già l'ex dirigente di esercizio di sesta categoria), in ragione della modesta consistenza (per volume di traffico, per quantità e qualità delle operazioni effettuate, oltre che per il ridotto numero di dipendenti assegnato) dell'ufficio postale in questione, (e dunque, mansioni di 4 contenuto professionale, sostanzialmente non superiore a quello medio previsto per i dipendenti dell'area operativa") non poteva essere inquadrato nell'area quadri", caratterizzata com'è dall'esercizio "di funzioni di rilevante importanza", di per sè implicanti in principalità, responsabilità di controllo e gestione di unità organizzative, quanto meno "di media rilevanza">>; d) il c.c.n.l., all'interno dell""area operativa", prevede diversi livelli retributivi, il più elevato dei quali è riservato al direttore di agenzia di minore entità che, in forza della funzione svolta, percepisce mensilmente in aggiunta specifiche competenze accessorie escludenti, nel loro complesso, una eventuale lesione del trattamento retributivo riconosciutogli nel previgente W ordinamento>>. Per la cassazione di tale sentenza IO SO propone ricorso affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. Poste Italiane, che ha anche depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente ha eccepito la I nullità della sentenza del Tribunale di Catania perchè basata su presupposti giuridici completamente errati>> quali la efficacia erga omnes della contrattazione collettiva>> e la legittimità, in sede di contrattazione collettiva, di concordare tra le parti condizioni anche 5 meno favorevoli e peggiorative rispetto a quelle precedenti, pure in considerazione di attività prevalentemente di sportelleria>> - appare sicuramente infondato. Infatti, il Giudice di appello ha interpretato e applicato il contratto collettivo applicabile nella specie, non in quanto “efficace erga omnes", bensì alla stregua dell'efficacia convenzionale relativa alla natura propria di siffatto tipo di contratto collettivo che come - ritenuto anche di recente da questa Corte -, avendo contenuto negoziale di natura privatistica, è soggetto esclusivamente alla interpretazione del giudice di merito (siccome istituzionalmente demandatagli), le cui valutazioni sono incensurabili in sede di legittimità, qualora risultino conformi alle regole di ermeneutica fissate dal codice civile, nonchè immuni da vizi logici od errori di diritto;
e, d'altronde, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, che quella del vizio di motivazione, esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si sono realizzate le predette violazioni e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo pertanto le censure risolversi nella mera contrapposizione di una propria interpretazione diversa da quella criticata. Tanto considerato si evidenzia che il Tribunale ha correttamente e logicamente motivato sui punti dell'interpretazione del 6 contratto collettivo applicabile nella specie e del contenuto delle mansioni effettivamente espletate, mentre il ricorrente a fronte di siffatta congrua motivazione interpretativa - non ha prospettato validi elementi contrari, nè ha fornito argomentazioni precise e specifiche, idonee a supportare, nel senso e secondo i principi richiamati, la sua contraria interpretazione, limitandosi a contrapporre - oltre che per il presente motivo, anche per i successivi mezzi di impugnazione - meramente una propria, diversa valutazione dell'alternativo ambito di applicazione delle disposizioni contrattuali (con riferimento all'inquadramento all'interno di aree funzionali relative a determinate E posizioni di lavoro), non tale da scalfire le conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito. In ogni caso, la genericità delle censure formulate al riguardo dal ricorrente conferma l'inammissibilità dell'impugnativa e ciò anche per il principio dell'autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso costante è, in proposito, la statuizione secondo cui nel ricorso per cassazione debbono essere indicate a pena di inammissibilità le censure che si rivolgono contro la sentenza impugnata non potendo i motivi dell'impugnazione essere ricercati fuori dal testo del ricorso o desunti aliunde (cfr., ex plurimis, Cass. n. 246/1976) - e che il ricorrente non ha nella specie sicuramente 7 osservato: sicchè tale mezzo deve, comunque, essere ritenuto infondato. II. Del pari inconsistente si appalesa il secondo motivo di ricorso, con cui viene addebitata al Tribunale di Catania "la violazione degli artt. 112, 115 e 437 cod. proc. civ. e 1362 e segg. cod. civ.", in quanto nella sentenza impugnata a) è stato introdotto un elemento nuovo costituito dall'accordo integrativo del 26 ottobre 1995, b) non è stato considerato che il ricorrente aveva maturato il diritto al superiore inquadramento ex c.c.n.l. 26 novembre 1994 per l'esercizio ininterrotto delle superiori mansioni per oltre un anno, c) è stato erroneamente interpretato l'art. 44 del cennato contratto collettivo che prevedeva l'appartenenza alla categoria "Q2" dei dipendenti preposti alla conduzione ed al controllo di unità organizzativa di qualsiasi entità o parti di essi di media rilevanza>>, d) la classificazione dell'ufficio postale (ove il ricorrente prestava servizio) operata dopo l'introduzione del c.c.n.l. non è corretta e da nessun atto di causa risulta che tale ufficio era precedentemente classificato quale "ufficio di minore entità”>>. Anzitutto risulta inesatto quanto eccepito dal ricorrente sulla pretesa "novità” della questione concernente la valutazione, ad opera del Tribunale, dell'accordo integrativo del 26 ottobre 1995: eccezione che, attenendo ad un “vizio in procedendo”, consente a questa Corte 8 -una disamina diretta degli atti e delle risultanze processuali generalmente non ammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 1988/1993) - e che, alla stregua di siffatta valutazione, appare del tutto infondata dato che il cennato accordo integrativo è stato prodotto dall'originaria convenuta all'atto della sua costituzione nel giudizio di primo grado e di tale accordo fa espresso riferimento il PR nella sentenza (pag. 8 ibidem). E' da aggiungere, su tale punto, che l'argomentazione concernente l'accordo integrativo cit. viene svolta dal Giudice di appello ad AN (idest, in questo senso: ciò emerge con maggiore chiarezza dal successivo contratto integrativo in W cui la "media rilevanza" è riferita in modo palmare alle agenzie di base>>) e, quindi, la censura proposta al riguardo non presenta di certo il carattere della "decisività" prescritto per rendere ammissibile l'impugnativa in sede di legittimità. Per la dimostrazione dell'infondatezza delle ulteriori censure in merito all'interpretazione del contratto collettivo di lavoro ed all'organizzazione delle posizioni di lavoro in relazione agli uffici di appartenenza dei dipendenti dell'intimata società ci si riporta a quanto in precedenza rilevato, ribadendosi che il Tribunale di Catania ha correttamente e congruamente motivato su tali punti, sicchè anche l'impugnativa proposta con il secondo mezzo deve essere respinta.
9 - Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere valutati III - congiuntamente dato il carattere sostanzialmente analogo delle censure prospettate con tali mezzi. In particolare, con il terzo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2095 e 1362 e segg. cod. civ., 3 della legge n. 797/1981, 1 della legge 101/1979 e 112 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione di legge" - censura la sentenza impugnata per avere trascurato di esaminare la legittimità dell'operato dell'Ente Poste sotto il profilo della violazione dell'art. 2103 cod. civ. senza accertare se nel passaggio tra i due sistemi, W effettivamente, si era verificato la dequalificazione lamentata>> inoltre, per avere affermato cosa non vera allorquando assume come pacifica la "prevalente attività di sportelleria" e non avere considerato che il ricorrente ha subito una decurtazione immediata della retribuzione accessoria e subirà un danno retributivo e di carriera futura>>. Con il quarto motivo viene, parimenti, addebitata al Giudice di appello "la violazione degli artt. 2103 e 2095 cod. civ., 1362 e segg. cod. civ. in relazione agli artt. 40, 41, 43 e 44 c.c.n.l. in ordine all'accertamento delle mansioni previste all'atto dell'assunzione e concretamente poi svolte, nonchè all'esatto inquadramento delle stesse nel corrispondente livello del contratto collettivo di categoria", per avere compiuto solo una valutazione tra le mansioni effettivamente 10 svolte (e travisate) e quelle previste per l'area operativa”, che ha ritenuto pienamente corrispondenti con una valutazione superficiale che rivela l'omesso esame e il giudizio preconcetto>>. Le cennate censure si appalesano integralmente infondate e, comunque, inammissibili. Infatti il Giudice di appello ha, con congrua e corretta motivazione, statuito che il ricorrente - quale preposto di ufficio locale di minore entità ("ex dirigente di esercizio di 6° categoria") - dovesse essere inquadrato nell""area operativa” e ciò sulla base della posizione E di lavoro in precedenza (e all'atto dell'inquadramento) ricoperta (in relazione alle mansioni effettivamente espletate) e alla stregua dei criteri stabiliti per l'inquadramento dalla contrattazione collettiva. A tale riguardo il Tribunale ha accertato "siccome pacifico in fatto” che il ricorrente, direttore responsabile di agenzia di minore entità, esercitava in modo prevalente attività di sportelleria (come già l'ex dirigente di esercizio di sesta categoria) in ragione della modesta consistenza (per volume di traffico, per quantità e qualità delle operazioni effettuate, oltre che per il ridotto numero di dipendenti assegnati) dell'ufficio postale in questione e, dunque, espletava mansioni di contenuto professionale sostanzialmente non superiore a quello medio previsto per i dipendenti dell'area operativa”>> ¡ed ha riportato il testo dell'art. 43 del c.c.n.l. che inquadra nella cennata 11 "area operativa" tutti i dipendenti che - come, appunto il ricorrente - svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo con contenuti professionali di parziale o media specializzazione>>. Nell'accertamento e nella valutazione come dinanzi compiuti il Tribunale di Catania ha verificato la legittimità dell'inquadramento del ricorrente - così come nella specie operato dalla società datrice di con specifico riferimento al parametro fissato dalla lavoro - contrattazione collettiva, atteso che le posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale collettiva possono inquadrarsi solo nelle categorie da questa individuate in relazione alle mansioni generalmente richieste per l'inquadramento nelle categorie e semplificatamente indicate in astratto dalle disposizioni contrattuali;
ha, altresì, compiutamente provveduto all'accertamento comparativo di R M dette mansioni in concreto sotto il profilo delle loro equivalenza rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta (cfr. Cass. n. 2428/1999): principi che trovano applicazione anche quando, a seguito di ristrutturazione e/o modifiche di portata generale dell'organizzazione di lavoro, vengono introdotte nuove categorie o qualifiche lavorative (cfr. Cass. n. 12639/1998). 12 Su tale punto è da precisare che, quando i requisiti di appartenenza a ciascuna delle categorie e qualifiche sono fissati dalla normativa collettiva, i criteri per l'inquadramento di determinate mansioni in una di dette categorie non possono non coincidere con quelli stabiliti dalla disciplina pattizia, dei quali non è possibile neppure sindacare la congruità, a meno che gli stessi non siano tali da sconvolgere la natura sostanziale delle categorie considerate (cfr. Cass n. 13387/1992, Cass. n. 4677/1988). Di conseguenza, il Tribunale di Catania nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del ricorrente, ha correttamente seguito le tre fasi indicate al riguardo dalla giurisprudenza (scilicet: 1) accertamento in fatto della posizione di lavoro in relazione alle mansioni effettivamente espletate, 2) individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla norma M collettiva, 3) raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda), per cui le censure formulate su tali punti dall'odierno ricorrente, oltre che essere infondate per quanto dinanzi rilevato, sono inammissibili perchè l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente e l'interpretazione del relativo contratto collettivo costituiscono giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed 13 insindacabile in sede di legittimità, se sorretto -come nella specie - da logica ed adeguata motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5728/1999). -In particolare a conferma dell'inammissibilità delle doglianze proposte con il terzo ed il quarto motivo di ricorso - vale sintetim ribadire, al fine della verifica della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale W risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, -come per le censure mosse ripetutamente nella specie dal ricorrente -quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento dei fatti e delle risultanze effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e 14 più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Catania - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). E', infine, da aggiungere che anche la censura riguardante la "sostanziale riduzione della retribuzione derivante pretesa dall'impugnato inquadramento" appare inammissibile data la sua patente genericità: genericità tanto più evidente se si considera me l'esaustiva motivazione contenuta su tale punto nella sentenza impugnata, le cui argomentazioni non sono state specificamente censurate dal ricorrente e ciò in violazione dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., che tende ad assicurare che il ricorso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle ragioni delle censure proposte nei confronti della decisione impugnata (cfr. Cass. n. 8421/1993). - Con il quinto, ed ultimo, motivo il ricorrente-denunziando IV "violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 cod. civ., 1 della legge n. 158/1992, 15 del lgs. n. 85/1993 e 112 cod. proc. civ., nonchè omessa ed insufficiente motivazione con travisamento dei fatti" - censura la sentenza impugnata per “avere omesso qualsiasi statuizione 15 e, comunque, di fornire una motivazione congrua e sufficiente sul capo della domanda [ove], quale ex dirigente, aveva eccepito *** l'inquadramento in area operativa, con depauperamento della propria professionalità e con degrado in peius delle proprie funzioni e posizione>>. Anche tale mezzo con cui vengono sostanzialmente riproposte - apparele censure già contenute nel terzo e nel quarto motivo infondato per le ragioni precedentemente esposte e, ante omnia, inammissibile. Infatti, del tutto genericamente - e, quindi, inammissibilmente - il ricorrente ha addebitato al Giudice di appello di avere omesso qualsiasi statuizione sul capo della domanda (concernente M "l'inquadramento in area operativa con depauperamento della propria professionalità e con degrado in peius delle proprie funzioni e posizione") e, comunque, di avere omesso di fornire una motivazione congrua e sufficiente con affermazione che non solo non sono **** superate da elementi probatori, ma che contrastano apertamente con le risultanze istruttorie, con le posizioni assunte dalle parti e con la normativa citata ed applicabile>>. La genericità di siffatta impugnativa è, anche qui, oltremodo evidente, sia perchè - come dinanzi rilevato previa indicazione dei requisiti che una motivazione deve, in linea generale, presentare per 16 essere considerata idonea e, quindi, incensurabile in sede di legittimità - nella sentenza del Tribunale di Catania sono sicuramente individuate le ragioni che hanno determinato la decisione assunta, sia perchè il ricorrente non ha in alcun modo specificato e riportato “le risultanze istruttorie" e "le posizioni delle parti" a cui si sarebbe dovuto fare riferimento per la valutazione funditus del motivo di ricorso;
né, al riguardo, la Corte ha il dovere di ricostruire i possibili significati del motivo non sufficientemente chiaro, perchè questo, per la sua funzione limitativa dell'ambito dell'impugnazione, deve essere specifico (Cass. Z n. 2341/1995). Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo del ricorso sta nel riferimento in esso contenuto sempre in modo del tutto generico - agli atti difensivi prodotti dal ricorrente nel giudizio di merito, in quanto, nel ricorso per cassazione, il requisito dell'esposizione dei motivi di impugnazione mira ad assicurare che il ricorso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere (cd. "autosufficienza del ricorso"), risultando pertanto inammissibili quei motivi che, come quello in esame, rinviano alle allegazioni difensive contenute negli atti del giudizio di merito senza che ne sia riportato espressamente l'integrale contenuto (cfr. Cass. n. 2749/1995). 17 Si rileva, da ultimo, che l'attenuazione dei principi summenzionati non è consentita neppure per la particolarità della presente fattispecie caratterizzata - come è stato evidenziato dalle parti da quello che nella prassi giudiziaria, con riferimento alla moltiplicazione di controversie con oggetto identico, viene definito come "contenzioso cd. seriale” (cfr. Cass. n. 1076/1995). Censura Sotto ogni profilo, pertanto, il motivo di ricorso si appalesa infondato deve, quindi, Per quanto esporto il ricorso va, dunique, rigellando- A I , о 0 1 V -. La peculiarità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 24 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente incenso Miles estensore IL CANDEL Depositato ir. 74 LUG. 2001 A oggi, E R P IL CANCELLIERE 18