Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2002, n. 8420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8420 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
ее 74861 E 6 5 8 N IN NOME DEL POLO ITALIANO0842 0/0 2 9 . 1 O N I / EPUBBLICA ITALIANA Z - 4 P / A 6 B R 2 A . T . L S R T L . I R T A P G . E O . H D E B R L S p A Oggetto h E T i A D 1 I D IF.PEF 3 S SEZIONE TRIBUTARIA 1 N R E agevolazioni sisma 1984 E . T S E N N I E T A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S E A R.G.N. 202/01 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere 23311 Cron. Dott. Stefano MONACI Consigliere - Rep. Consigliere - Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere - Ud.27/02/02 Dott. Antonino DI BLASI C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 74261 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministropro ho tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ET TO;
- intimato -
avversO la sentenza n. 390/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 2002 26/11/99; 1090 údita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/02/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Visto il ricorso proposto dal Ministero delle Fi- nanze avversO la sentenza della commissione tributaria regionale dell'Umbria 23 -26 novembre 1999, con la qua- le è stato rigettato l'appello dell'ufficio e ritenuto il diritto di BE PE a detrarre dall'imponibi- le i.r.pe.f. l'imposta sospesa ai sensi dell'art. 13 here quinquies per gli eventi sismici del 1984;
ritenuto che
secondo il recente e consolidato in- dirizzo della giurisprudenza della Corte 1 fra le al- tre, sentenze n.4945/2000 e 8659, 10232, 10236 e 10338/2001 ), l'art. 3, secondo comma bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi, in virtù dell'art.13 quinquies del d.l. 26 mag- gio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meri- dionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla 2 formazione dell'imponibile i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. in virtù dell'interpretazione autentica di cui al- l'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ride- terminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi;
che, pertanto, stante la sua manifesta infondatez- il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna sta- za, tuizione sulle spese perché l'intimato non ha svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 la Sezione tributaria, il 27 febbraio 2002. N. 5 N. 131 TAB ALL B TA TRIBUTA Il Consigliere estensore Il Presidente MATERIA fucci Bruno Saccucci Enrico Altieri шмо ассист IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 13 GIU, 2002 093 3