Sentenza 7 luglio 2004
Massime • 1
Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi apponga nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere, acquisisce giuridica esistenza. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto che il tribunale di sorveglianza, adito col procedimento ex art. 666 cod. proc. pen. per l'affidamento al servizio sociale, avesse ritualmente acquisito il parere del P.M. che risultava apposto in data anteriore a quella del deposito del decreto di inammissibilitàdel tribunale, ma posteriore rispetto alla data di compilazione del provvedimento indicata dal giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2004, n. 37186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37186 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 07/07/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3233
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 034258/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OG ROSARIO N. IL 16/03/1971;
avverso DECRETO del 02/04/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. S. Consolo (inammissibilità del ricorso);
OSSERVA
Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento al servizio sociale, relativa alla condanna ad un mese di arresto inflitta con sentenza 8.4.2002 del Tribunale della sede, avanzata ex art. 656, co. 6^, c.p.p. dal difensore nell'interesse di OG Rosario, per omessa dichiarazione o elezione di domicilio in violazione dell'art. 677, co. 2^ bis, c.p.p.. Avverso tale pronuncia ricorre per Cassazione l'interessato, denunciando: 1) erronea applicazione della norma da ultimo citata, che impone, a pena di inammissibilità, l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio con la richiesta di misure alternative al solo condannato "non detenuto", mentre egli era, all'epoca della domanda, ristretto in espiazione di pena per altra causa (precisamente, dal 9.5.2001 al 22.2.2003, come da posizione giuridica); 2) inosservanza dell'art. 656, co. 5^, c.p.p., che prescrive al P.M. - contestualmente alla sospensione dell'esecuzione di pena breve - di dare avviso della facoltà di presentare entro trenta giorni istanza di misure alternative "corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria"; nel caso di specie mancava l'avviso dell'obbligo di indicazione del domicilio;
3) nullità del provvedimento per omessa acquisizione del previo parere del P.M., in violazione dell'art. 666, co. 2^, c.p.p.; 4) illogicità di motivazione, dovendo ritenersi che il domicilio fosse stato in realtà indicato, poiché il decreto impugnato era stato notificato, per la parte, al difensore quale domiciliatario.
Il ricorso è infondato. Quanto alla questione di nullità sub 3), che ha carattere assorbente, va rilevato che il decreto di inammissibilità fu redatto in minuta il 2.4.2003, trasmesso al P.M. che espresse "parere favorevole" il giorno successivo e depositato in cancelleria il 7.4.2003, poiché gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi appone nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere, acquisisce giuridica esistenza (Cass., Sez. 3^, 3.10/5.12.2002, Reitano) nel caso di specie il parere del P.M. deve ritenersi ritualmente acquisito prima che il provvedimento assumesse rilevanza ed efficacia, onde non sussiste la dedotta nullità.
Quanto alle residue censure, va preliminarmente chiarito che l'istanza di affidamento e contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione fu depositata presso l'ufficio del P.M. competente per l'esecuzione il 28.10.2002, senza alcuna menzione dello stato detentivo allora in atto per altro titolo ne' indicazione di domicilio;
il provvedimento sospensivo del P.M. venne emesso successivamente e di conseguenza, in data 22.1.2003. Ne segue anzitutto - per quanto riguarda il motivo di impugnazione sub 2) - che nessun avviso della facoltà di presentare istanza di misure alternative con informazione sui relativi adempimenti era necessario, poiché la domanda era stata già preventivamente proposta e non poteva essere reiterata con effetto sospensivo (co. 7 dell'art. 656 c.p.p.)- In ordine al motivo sub 1) va poi ritenuto che l'art. 667, co. 2^ bis, c.p.p., nel prevedere l'obbligo, a carico del
"condannato, non detenuto", di indicare il proprio domicilio all'atto della richiesta di benefici penitenziari, si riferisca ai soggetti che, per il fatto in ordine al quale è intervenuta condanna, si trovano in stato di libertà, restando irrilevante l'eventuale restrizione ad altro titolo estraneo alla domanda sottoposta al Tribunale di sorveglianza (di cui va soltanto vagliata la compatibilità in concreto con il beneficio richiesto); e ciò tanto più se, come nel caso di specie, l'interessato taccia la limitazione della libertà personale cui è per diversa causa sottoposto. Quanto poi al motivo sub 4), va rilevato che nell'istanza non si rinviene alcuna indicazioni di domicilio, dimora o recapito;
la notifica presso il difensore del decreto impugnato dipende dall'irreperibilità del soggetto nel luogo di residenza risultante dagli atti di esecuzione del P.M., come da relazione negativa dell'ufficiale giudiziario. Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2004