Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2004, n. 37186
CASS
Sentenza 7 luglio 2004

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Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato vi apponga nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione di deposito del cancelliere, acquisisce giuridica esistenza. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto che il tribunale di sorveglianza, adito col procedimento ex art. 666 cod. proc. pen. per l'affidamento al servizio sociale, avesse ritualmente acquisito il parere del P.M. che risultava apposto in data anteriore a quella del deposito del decreto di inammissibilitàdel tribunale, ma posteriore rispetto alla data di compilazione del provvedimento indicata dal giudice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2004, n. 37186
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37186
    Data del deposito : 7 luglio 2004

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