Sentenza 27 gennaio 2003
Massime • 1
Deve ritenersi non definitiva la sentenza con la quale il giudice, in ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, decida integralmente alcune di esse, e prosegua il procedimento per le altre, senza disporre la separazione dei giudizi e senza provvedere sulle spese, delle quali rinvia la liquidazione all'esito dell'ulteriore corso del giudizio; rispetto a tali sentenze è inammissibile l'impugnazione immediata qualora la parte si sia riservata l'impugnazione all'esito dell'emissione della sentenza definitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI VL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 24, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SPOSATO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAI ASSIC SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei suoi legai rappresentanti pro tempore Dott. Roberto Devigili e Dott. Paolo Sulis, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell'avvocato ATTILIO BAIOCCHI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
LIÙ JIE, in persona del rappresentante Piero OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAULUCCI DÈ CALBOLI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DI MARIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
NG EN, COMP TIRRENA ASSIC SPA, ASSITALIA SPA, GR RA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 22846/00 proposto da:
COMP TIRRENA ASSIC SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore avv. Gregorio Iannotta, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO VALERIO MOSCARINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LIÙ JIE, in persona del rappresentante Piero OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAULUCCI DÈ CALBOLI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DI MARIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
MI VL, NG EN, ASSITALIA SPA, GENERALI ASSIC SPA, GR RA, SAI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 137/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sezione 2^ Civile, emessa il 09/02/00 e depositata il 27/03/00 (R.G. 666/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Francesco SPOSATO (difensore del ricorrente);
udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI (difensore della controricorrente S.A.I. ASS. SPA);
udito l'Avvocato Lucio Valerio MOSCARINI (difensore della controricorrente incidentale COMP. TIRRENA ASS. SPA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità dei due ricorsi tranne il 3^ motivo del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 17.1.1991 JI LI riportò lesioni gravissime perché investito, mentre si trovava sul marciapiede, da una vettura (condotta dalla proprietaria AU GR ed assicurata presso la SAI) che era stata sospinta verso di lui da altra vettura (condotta dal proprietario Vladimir IC ed assicurata presso la RR) che aveva colliso con la prima dopo aver sbandato verso sinistra ed invaso l'opposta corsia di marcia.
Nel 1992 il LI e la moglie ON EN, per sè e quale legale rappresentante del figlio minore JI LI, convennero in giudizio i proprietari delle due vetture e le rispettive società assicuratrici chiedendone la condanna al risarcimento dei danni correlati alla gravità dei postumi invalidanti permanenti del LI sia sotto il profilo biologico (60%) che lavorativo (100%, in relazione alla attività di professore universitario di fisica degli stati solidi svolta dal leso).
I convenuti resistettero.
Con sentenza n. 549/93 l'adito tribunale di Trieste rigettò le domande sul rilievo che non era stata offerta alcuna prova circa la ricorrenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, preliminari al codice civile.
2. La sentenza è stata riformata dalla corte d'appello di Trieste che, decidendo sul gravame degli attori e su quello incidentale condizionato del IC, ha accertato la responsabilità esclusiva del IC e lo ha condannato, "in solido con la compagnia RR di assicurazioni in l.c.a. e con il fondo di garanzia per le vittime della strada tramite l'impresa designata per territorio ON Generali s.p.a., detto fondo nei limiti dell'importo stabilito per legge", al pagamento in favore del solo LI della somma di L. 407.640.000, oltre agli interessi, a titolo di danno alla salute, escludendo che fosse risarcibile il danno morale e disponendo che la causa proseguisse per la determinazione del danno patrimoniale.
La corte ha per contro respinto le domande della moglie e del figlio del LI e quelle proposte nei confronti di AU GR e della SAI s.p.a.., regolando in base al principio della soccombenza (con parziale compensazione) le spese fra le parti i cui rapporti processuali erano stati definiti.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione AD IC. Resistono con distinti controricorsi la SAI, le ON Generali, JI LI e la PA RR ON s.p.a. in liquidazione, che propone anche ricorso incidentale. L'intimata AU GR non ha svolto attività difensiva. La RR ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., siccome proposti avverso la stessa sentenza.
2. Il ricorso principale di IM IC è articolato in tre motivi.
2.1. Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 1175, 1176, 1218, 1219, 1223, 1224, 1705, 1710, 1917 c.c., 19, 20, 22 e 25, comma 3, l. 24.12.1969, n. 990 per avere la corte d'appello erroneamente statuito che il fondo di garanzia per le vittime della strada, tramite l'impresa designata ON Generali s.p.a., dovesse rispondere nei limiti dell'importo stabilito dalla legge.
Si duole il ricorrente che la corte territoriale non abbia tenuto conto della domanda di garanzia da lui proposta anche nei confronti dell'impresa designata (oltre che nei confronti di quella in bonis, cui la seconda era succeduta), con la quale aveva chiesto di essere tenuto indenne di quanto potesse essere condannato a pagare in eccesso rispetto al massimale.
2.2. Col secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 99, 100, 112 e 113 c.p.c., 1917 e 2697 c.c., 19, 20 e 25 l. n. 990 del 1969 per avere la corte territoriale limitato la condanna dell'impresa designata nei limiti del massimale di legge, benché tale non fosse stato "eccepito" dall'impresa designata, rimasta contumace, ma dalla RR il liquidazione, che si assume priva di interesse al riguardo.
2.3. Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione dell'art. 115 c.p.c., 2043, 2045, 2054, 2055, 2697, 1223 e 1277 c.c., nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione sull'esclusione della concorrente responsabilità di AU GR e "sulla richiesta di equo indennizzo avanzata dal danneggiante". Si sostiene che, essendo l'incidente accaduto perché il IC era stato costretto a deviare verso sinistra a causa di un pedone che aveva attraversato la strada di corsa, la corte di merito avrebbe dovuto, per un verso, tener conto del fatto che la GR (che dell'attraverso anomalo si era accorta) non aveva provato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'urto; e, per altro verso, ritenere che il IC aveva commesso il fatto in stato di necessità, sicché al danneggiato avrebbe potuto essere riconosciuta solo l'indennità di cui all'art. 2045 c.c.. 3. Il ricorso incidentale della PA RR di ON in liquidazione coatta amministrativa è articolato in due motivi.
3.1. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 16 delle disposizioni sulla legge in generale di ogni altra norma e principio in materia di retroattività delle norme di legge e di reciprocità nei confronti del cittadino straniero, nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Si assume che la corte di merito, sulla scorta delle risultanze della espletata consulenza sul punto, avrebbe rilevato che mentre il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito è riconosciuto nell'ordinamento cinese dal 1987, il diritto del cittadino straniero ad essere risarcito è stato invece introdotto solo l'1.1.1992. E si afferma che, essendo l'incidente avvenuto in epoca anteriore (il 17.1.1991), la corte d'appello avrebbe riconosciuto efficacia retroattiva a tale disciplina, in contrasto col principio dell'irretroattività della legge posto dall'art. 11 delle preleggi ed in difetto di qualsiasi rilievo circa l'efficacia retroattiva della legge cinese.
3.2. Col secondo motivo è gradatamente denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, 2043 c.c., 32 Cost. e di ogni altra norma e principio in materia di rapporti di reciprocità nei confronti del cittadino straniero e di esistenza dell'istituto del danno biologico nell'ordinamento cinese, nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Sulla scorta dell'assunto che l'art. 32 della Costituzione e le tutte le norme dell'ordinamento italiano concernono solo i cittadini italiani e "solo per essi stabiliscono diritti e doveri", la ricorrente sostiene che la corte d'appello in tanto avrebbe potuto riconoscere il danno alla salute subito dal cittadino cinese in quanto l'ordinamento cinese lo riconoscesse al cittadino italiano. Il che andava escluso, non constando che il danno biologico costituisca istituto conosciuto in Cina, sicché la domanda del LI volta al risarcimento del danno alla salute avrebbe dovuto essere respinta per difetto della condizione di reciprocità.
4.1. La controricorrente (e ricorrente incidentale) RR in l.c.a.
preliminarmente prospetta l'inammissibilità del ricorso principale per avere il IC fatto riserva di ricorso per Cassazione avverso la sentenza non definitiva alla prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza impugnata, sicché il ricorso avrebbe potuto essere proposto solo in esito alla sentenza definitiva a norma dell'art. 361 c.p.c.. 4.2. Dai documenti dimessi dal IC risulta che all'udienza del 29.6.2000, la prima successiva alla comunicazione della sentenza gravata, sia il IC che la PA RR ON formularono, ai sensi dell'art. 361 c.p.c., riserva di ricorso avverso la sentenza n. 137/2000, in questa sede gravata. È noto che l'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione in esito all'emissione della sentenza definitiva è inammissibile (cfr., ex plurimis, Cass., n. 5282/2002). È altresì noto che, agli effetti del regime delle impugnazioni, in base al criterio formale ormai definitivamente prescelto dalle sezioni unite di questa corte (cfr. le sentenze 1.3.1990, n. 1577 e 8 ottobre 1999, n. 712), deve ritenersi non definitiva la sentenza con la quale il giudice, in ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, decida integralmente alcune di esse, con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione dei giudizi e senza provvedere sulle spese, delle quali rinvia la liquidazione all'esito dell'ulteriore corso del giudizio;
mentre, per converso, sono definitive, con conseguente esclusione del regime della riservabilità dell'impugnazione, le sentenze che definiscono la controversia in relazione ad uno o a più rapporti processuali.
Alla luce di tale criteri, deve allora rilevarsi che gli unici rapporti processuali definiti dalla sentenza gravata (tra quelli evocati con i ricorsi, non essendo stata la sentenza impugnata da ON EN, per sè e per il figlio, le cui domande erano state respinte) concernono le domande proposte nei confronti della GR e della S.A.I. s.p.a. e rigettate dalla corte d'appello, che ha infatti condannato il IC, in solido con altri, al pagamento delle relative spese processuali (capi 3 e 7 della sentenza). A tanto consegue che l'unico motivo ammissibile, siccome relativo a statuizioni necessariamente escluse dalla riserva d'impugnazione di cui all'art. 361 c.p.c., è il terzo del ricorso principale.
Il primo motivo del ricorso principale ed i due motivi del ricorso incidentale concernono infatti questioni non definitivamente decise nel senso suddetto, in ordine alle quali il ricorso per cassazione avrebbe potuto essere proposto, attesa l'intervenuta riserva, solo a seguito della sentenza definitiva.
Mentre il secondo motivo del ricorso principale attiene ad una questione addirittura non decisa, non essendosi la corte d'appello ancora pronunciata sulla domanda con la quale il IC aveva espressamente domandato di essere tenuto indenne per quanto fosse stato tenuto a pagare oltre il limite del massimale di polizza (si veda la pagina 9 della sentenza - gravata nella parte relativa alle conclusioni del IC) e non potendosi intendere come rigetto - attesa l'assoluto difetto di ogni riferimento alla questione nella motivazione di una sentenza che non ha definito il giudizio - la clausola di stile, in esordio della parte dispositiva, "ogni contraria o diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza reietta".
5. Può essere dunque esaminato soltanto il terzo motivo del ricorso principale.
Ebbene, il motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente, al di là della formale denuncia del vizio di violazione di legge, censura in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dalla corte d'appello, non reiterabile in sede di legittimità, dove è esclusivamente consentito il controllo dell'Iter logico mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione solo se il ragionamento si rilevi incompleto, incoerente o illogico. Ma tanto va recisamente escluso nel caso di specie, con conseguente infondatezza della censura anche in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., giacché il giudice del merito ha semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte ed è pervenuto alla decisione con motivazione del tutto congrua, fondata sui rilievi della polizia stradale, sulle non contestate dichiarazioni immediatamente rese dalle stesse parti e sulla stessa dinamica del sinistro. La corte d'appello ha, in particolare, tenuto specifico conto degli assunti difensivi del IC laddove ha osservato che, quand'anche un pedone avesse attraversato la strada improvvisamente, così costringendo il IC ad una manovra di emergenza, ciò non di meno militavano nel senso della esclusiva responsabilità di quest'ultimo le considerazioni (di cui alle pagine da 22 a 25 della sentenza n. 137/2000):
a) che il pedone aveva impegnato la carreggiata muovendosi da sinistra a destra rispetto al senso di marcia dell'autovettura BMW e lungo le segnalate strisce pedonali, dove peraltro iniziavano le tracce di frenata;
che già in quel momento la BMW del IC aveva invaso l'opposta corsia;
b) che l'urto contro l'altro veicolo era stato violento;
c) che l'autovettura da lui condotta si era addirittura arrestata sull'opposta corsia;
d) che la velocità non era stata dunque adeguata in relazione al limite di velocità ed alle scarse condizioni di luminosità;
e) che a causa della velocità eccessiva il IC era stato costretto alla pericolosa manovra di emergenza, risoltasi nell'invasione della corsia opposta e nell'urto contro la Fiat IP condotta dalla GR, la quale aveva avuto "la funzione strumentale di corpo inerte, sospinto con moto di rotazione antiorario a novanta gradi, tanto da andare a colpire a ridosso del marciapiede LI JI".
In tutto ciò non si rilevano incompletezze, incoerenze o illogicità di sorta.
Il motivo va pertanto respinto.
5. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione fra tutte le parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso principale e rigetta il terzo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2003