Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10485 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOI DEL OPOL TALIANO1 0485 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G. N. 5987/00 - Consigliere Cron. 18088 Dott. Attilio CELENTANO Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.22/05/02 Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NC ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato e difende,NI ZI, che lo rappresenta giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2336 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 10670/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/06/99 R.G.N. 22020/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Roma, disposta consulenza tecnica, con sentenza del 24 aprile 1991, rigettava il ricorso promosso dal sig.ON EN diretto ad ottenere la condanna dell'INPS alla corresponsione in suo favore della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità. Avverso la decisione di primo grado il sig.lenco proponeva appello al Tribunale di Roma che, disposto l'espletamento di una nuova consulenza tecnica, rigettava l'appello rilevando che dal quadro clinico e funzionale emerso dagli accertamenti indicati nella nuova consulenza tecnica, che avevano sostanzialmente confermato le risultanze della prima consulenza, non una riduzione della capacità lavorativa dell'assicurato, inera risultata occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo. d l Per la cassazione della sentenza del Tribunale il sig. EN propone ricorso a t fondandolo su due motivi. a C L'INPS si è costituito depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, che il ricorrente tratta unitamente, vengono denunziate violazione e falsa applicazione dell'art.10 R.D. 14 aprile 1939 n.636 (e successive modifiche) e dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto della controversia, in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Il ricorrente rileva che la pronuncia, motivata sulla mera accettazione del parere del consulente tecnico, esclude qualunque possibilità di valutare se le critiche dell'appellante abbiano o meno ricevuto congrua risposta in sede di gravame. Inoltre il ricorrente sostiene che dalla sentenza impugnata non risulta accertato se l'insieme delle patologie riscontrate abbia determinato o meno, con concreto riferimento all'attività di operaio elettricista o confacente alle attitudini del ricorrente, la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato. Il ricorso è del tutto infondato. Va anzitutto premesso che il fatto stesso che il Tribunale abbia disposto una nuova consulenza tecnica, dimostra che il giudice del gravame ha tenuto presente i motivi di appello proposti dall'assicurato ritenendo opportuno verificare il fondamento delle censure illustrate in ricorso. Una volta che il giudice del gravame disponga una nuova indagine peritale, il secondo consulente procede in modo autonomo alle proprie valutazioni sulla i base di tutti gli elementi e dati clinici emersi dalla documentazione contenuta d l a nei fascicoli processuali e da eventuali ulteriori accertamenti e controlli cui t a C ritenga di sottoporre l'assicurato, (come dalla sentenza impugnata risulta abbia fatto il secondo consulente). Il Tribunale, ha ritenuto di condividere le conclusioni del nuovo consulente rilevando che il quadro clinico e funzionale emerso dagli accertamenti indicati nella relazione, era motivato con puntualità, ampiezza ed in modo metodologicamente corretto, in quanto fondato sul confronto di tutti gli elementi acquisiti sia mediante una nuova valutazione della documentazione sanitaria in atti, sia attraverso la visita medica dell'assicurato ed ulteriori controlli specialistici: vi è stata pertanto un completo riferimento da parte del Tribunale alle indicazioni e conclusioni contenute nell'elaborato peritale che, come consentito da costante giurisprudenza, viene a costituire parte integrante della sentenza impugnata. Il secondo consulente, ha rilevato la scarsa incidenza delle infermità riscontrate, riferendosi specificamente, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, al lavoro di operaio elettricista svolto dal ricorrente, ed ha indicato le ragioni in base alle quali ha escluso effetti usuranti di tale tipo di lavoro. Tenuto conto che la consulenza richiamata dal Tribunale deve considerarsi, come sopra detto, parte integrante della sentenza, le censure del ricorrente si dimostrano, quindi, destituite di qualsiasi fondamento. Nulla è dovuto per le spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto per le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma il 22 maggio 2002. Grazia Catali IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE драма "/c.in. divi n. IL CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria 3 0 I oggi, 18 LUG 2002 A 3 1 D S 5 . S , T A . O IL CANCELLIERE R T L N , A L ' A L O 3 Y L B R 7 E I O . C 4 D D - I 1 A N S 1 T G N S E O 8 O S P A D M A I E O , A T O D T R I A E T R L T S I I L N D E G E E S D O R E