Sentenza 2 aprile 2010
Massime • 1
L'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, di cui all'art. 149 C.d.S., è finalizzato ad evitare tamponamenti ed urti con altre parti degli altri veicoli, e non ad evitare gli ostacoli che si possono improvvisamente parare davanti all'automobilista durante la guida, alla cui prevenzione invece sono dettate le regole cautelari riguardanti la velocità e l'attenzione alla presenza di eventuali ostacoli sempre possibili lungo i tragitti stradali. (Fattispecie di omicidio colposo causato dal tamponamento di un auto in panne da parte di un altro veicolo che seguiva, nella quale è stata esclusa la responsabilità del conducente di quest'ultimo, in quanto viaggiava ad una velocità inferiore al limite previsto e la visuale della carreggiata era impedita dalla presenza di altra autovettura, tenuto conto dell'ora notturna e dell'assenza di illuminazione stradale).
Commentario • 1
- 1. Distanza di sicurezza tra veicoli: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2010, n. 19635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19635 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 02/04/2010
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 627
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 7545/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR IU, N. IL 17/01/1973 parte civile;
2) RR RB, N. IL 22/01/1972 parte civile;
3) DE TI TT, N. IL 11/02/1954 parte civile;
contro
1) CO RO, N. IL 06/08/1957;
2) RESPONSABILE CIVILE - RAS ASSICURAZIONI;
avverso la sentenza n. 10/2003 CORTE APPELLO di LECCE, del 10/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO US BRUSCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per le parti civili ricorrenti, l'avv. Vesco Orazio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 10 marzo 2008, ha respinto gli appelli proposti da pubblico ministero e parti civili e ha confermato la sentenza 16 maggio 2002 del Tribunale di Brindisi che aveva assolto CO RO dal delitto di cui all'art. 589 c.p., in danno di RR US con la formula perché il fatto non costituisce reato;
reato commesso in occasione di un incidente stradale verificatosi il 12 luglio 1998 in Brindisi con decesso della persona offesa avvenuto il 28 luglio successivo. I giudici di merito hanno accertato che RR US, alle ore 22,15 circa del giorno indicato, percorreva alla guida dell'autovettura da lui condotta il raccordo tra la s.s. 379 e l'aeroporto di Brindisi in direzione di quest'ultimo. Rimasta l'autovettura senza benzina RR tentava di invertire la marcia spingendo a mano la sua autovettura ma, mentre si trovava all'altezza della striscia di mezzeria, sopraggiungevano due autovetture una di seguito all'altra. Mentre la prima di esse riusciva ad evitare l'impatto con una manovra di deviazione verso destra quella condotta da CO RO andava ad urtare violentemente contro il veicolo e la persona offesa che lo stava spostando a mano.
Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto esente da colpa la condotta di CO sia perché rispettosa dei limiti di velocità sia perché non era possibile un tempestivo avvistamento dell'ostacolo che avrebbe consentito una manovra di emergenza atta ad evitare lo scontro.
2) Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso le parti civili RR IU, RR RB e DE TI TT che hanno dedotto, con il primo motivo, il vizio di motivazione con riferimento: a) alla circostanza relativa alla possibilità di avvistamento tempestivo dell'ostacolo da parte dell'imputato essendo emerso, in base agli elementi analiticamente indicati nel ricorso, che la visuale di CO era superiore a quella del fascio di luce delle luci anabbaglianti della autovettura da lui condotta;
b) alla mancata considerazione che le tracce di frenata dimostrerebbero che CO non teneva rigorosamente la propria destra;
se avesse rispettato questo obbligo avrebbe evitato l'incidente; c) all'erroneità del calcolo della velocità tenuta da CO;
d) al mancato raggiungimento della conclusione che gli elementi acquisiti dimostravano che CO aveva, nell'occasione indicata, tempo e spazio per effettuare una manovra di emergenza che avrebbe consentito di evitare l'urto.
Con il secondo motivo si denunzia invece la violazione degli artt. 141 e 149 C.d.S.. Se CO avesse rispettato la distanza di sicurezza dal veicolo che precedeva quello da lui condotto sarebbe riuscito ad evitare l'impatto perché avrebbe avuto il tempo sufficiente per eseguire la manovra di emergenza.
Infine con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 592 e 573 c.p.p. perché non avrebbe potuto essere pronunziata la condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali in quanto l'appello era stato proposto anche dal pubblico ministero ed inoltre alcune delle spese del giudizio di appello erano conseguenti all'uso dei poteri dispositivi del giudice di appello (ciò in particolare per quanto riguarda la perizia svolta in tale grado).
3) L'appello delle parti civili è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
Deve anzi rilevarsi che la più parte delle censure contenute nel primo motivo di ricorso sono inammissibili perché, con le medesime, le parti civili ricorrenti chiedono in realtà al giudice di legittimità di rivalutare il compendio probatorio acquisito dai giudici di merito al fine di avvalorare una ricostruzione dell'incidente diversa da quella accolta in entrambi i gradi di giudizio.
Ciò vale in particolare per quanto riguarda: a) la possibilità per CO di avvistare tempestivamente l'ostacolo posto nella sua direzione di marcia (esclusa dai giudici di merito perché la visuale del conducente era ostacolata dall'auto che lo precedeva); b) il calcolo della velocità (che la Corte di merito ha determinato in 68- 72 km. orari determinati dal perito mentre il c.t. del p.m. l'aveva determinata in 70-75 km. orari); c) alla disponibilità di tempo e spazio per effettuare una manovra di emergenza.
Trattasi di aspetti della responsabilità sui quali la sentenza ha fornito di adeguata e certamente non illogica motivazione la sua valutazione indicando gli elementi a fondamento del suo convincimento al quale i ricorrenti non fanno altro che contrapporre una diversa ricostruzione che, in mancanza di alcuna illogicità o contraddittorietà, non può formare oggetto di alcun vaglio da parte del giudice di legittimità.
4) Sotto diverso profilo devono invece essere ritenute infondate le censure che si riferiscono alla asserita violazione delle regole concernenti l'obbligo di marciare il più possibile in prossimità del margine destro della carreggiata (primo motivo di ricorso) e quello di tenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precedeva quello di CO (secondo motivo di ricorso).
Premesso che dell'esistenza di questa seconda violazione non v' è prova in atti (e non può questa prova dedursi dalla circostanza dell'urto con un diverso veicolo da quello che precedeva l'auto di CO) v'è da osservare che, per entrambe queste asserite violazioni, non potrebbe comunque essere affermata la responsabilità del conducente che se ne è reso responsabile.
Le regole cautelari sono infatti predisposte per evitare determinate tipologie di eventi dannosi in base ad una valutazione ex ante che consente di ritenere prevedibili solo gli eventi, genericamente intesi, che la regola cautelare mirava ad evitare (c.d. concretizzazione del rischio).
L'obbligo di marciare tenendo la destra non costituisce una regola cautelare finalizzata ad evitare gli urti contro gli ostacoli imprevisti che si trovano al centro della strada (anche perché gli ostacoli imprevisti potrebbero trovarsi anche sulla destra della carreggiata) ma, semmai, a facilitare i sorpassi o ad evitare di avvicinarsi eccessivamente al centro stradale ed evitare urti contro i veicoli che sopraggiungono dall'opposta direzione di marcia. Parimenti l'obbligo di tenere la distanza di sicurezza è finalizzato ad evitare tamponamenti o urti con altre parti degli altri veicoli e non ad evitare gli ostacoli improvvisi che si possono improvvisamente parare davanti all'automobilista durante la guida. Per evitare questi rischi le regole cautelari pertinenti sono quelle che riguardano la velocità e l'attenzione alla presenza di eventuali ostacoli sempre possibili lungo i percorsi stradali. Ma, sotto entrambi questi profili, la sentenza impugnata ha logicamente motivato rilevando che la velocità era ampiamente inferiore al limite previsto (90 km orari), che la visuale di CO era impedita al conducente dalla presenza dell'autovettura che lo precedeva, tenendo anche conto del fatto che l'incidente è avvenuto in ora notturna e lungo una strada priva di illuminazione. In definitiva la condotta alternativa lecita richiesta al conducente dell'auto investitrice è stata correttamente ritenuta inesigibile dai giudici di merito che hanno escluso che l'evento sia a lui addebitabile sotto il profilo soggettivo.
5) Infondato è infine anche l'ultimo motivo di ricorso relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali. Questa condanna è ineludibilmente ricollegata al rigetto dell'appello proposto contro la sentenza di primo grado e, ai fini dell'esclusione di questo obbligo, sono ininfluenti le circostanza indicate in ricorso. 6) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010