Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2010, n. 19635
CASS
Sentenza 2 aprile 2010

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L'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, di cui all'art. 149 C.d.S., è finalizzato ad evitare tamponamenti ed urti con altre parti degli altri veicoli, e non ad evitare gli ostacoli che si possono improvvisamente parare davanti all'automobilista durante la guida, alla cui prevenzione invece sono dettate le regole cautelari riguardanti la velocità e l'attenzione alla presenza di eventuali ostacoli sempre possibili lungo i tragitti stradali. (Fattispecie di omicidio colposo causato dal tamponamento di un auto in panne da parte di un altro veicolo che seguiva, nella quale è stata esclusa la responsabilità del conducente di quest'ultimo, in quanto viaggiava ad una velocità inferiore al limite previsto e la visuale della carreggiata era impedita dalla presenza di altra autovettura, tenuto conto dell'ora notturna e dell'assenza di illuminazione stradale).

Commentario1

  • 1Distanza di sicurezza tra veicoli: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2010, n. 19635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19635
Data del deposito : 2 aprile 2010

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