Sentenza 13 maggio 2004
Massime • 1
La "ratio" della disposizione di cui all'art. 149 del codice della strada relativo all'obbligo di mantenere le distanze di sicurezza è quella di prevenire qualsiasi ostacolo o pericolo che risulti in qualsiasi modo ricollegabile (direttamente o indirettamente) alla circolazione del veicolo che precede, e non soltanto quella di prevenire la collisione tra veicoli accodati. (Affermando il principio la Corte ha respinto la censura del ricorrente relativa al punto della sentenza di merito che lo aveva ritenuto responsabile della violazione nonostante non vi fosse stato contatto con il veicolo che precedeva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2004, n. 32920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32920 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 13/05/2004
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 811
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 019638/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO IA N. IL 10/02/1938;
avverso SENTENZA del 22/03/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. Odoardo Ascari il qulale ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OR IA veniva condannato dal Tribunale di Modena alla pena ritenuta di giustizia, per aver, insieme a AG TO, con condotte indipendenti, per colpa generica e specifica - consistita quest'ultima, per entrambi, nella violazione dell'art. 142 del C.d.S., per il AG anche nella violazione della norma di cui all'art. 148 stesso C.d.S., e per il OR anche nella violazione della norma di cui all'art. 149 detto C.d.S. - provocato la morte di BE AL che, percorrendo in bicicletta la medesima direttrice di marcia, per la irregolare guida delle autovetture condotte dagli imputati, era stata travolta ed aveva riportato lesioni di tale gravità che ne avevano determinato il decesso. In punto di fatto, il Tribunale riteneva accertato che, mentre le autovetture dei due imputati percorrevano accodate la medesima strada, percorsa anche dalla ciclista, l'autovettura guidata dal AG aveva causato la caduta della ciclista che era stata investita dall'auto guidata dal OR.
A seguito di gravame ritualmente proposto nell'interesse degli imputati, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza 22 marzo 2002, confermava la decisione del primo giudice con la quale i due automobilisti erano stati condannati, ciascuno, alla pena di mesi quattro di reclusione, condizionalmente sospesa, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per la durata di mesi due ciascuno. La Corte distrettuale ravvisava la colpa nei confronti del AG (guidatore dell'auto che precedeva) per l'irregolare sorpasso della ciclista - considerando detta manovra quale causa della caduta della ciclista - e nei confronti del OR (che seguiva la prima auto ad una distanza di circa trenta metri) per non aver mantenuto, rispetto all'auto che lo precedeva, una distanza tale da potergli consentire di arrestare la marcia del veicolo in qualsiasi momento. La Corte stessa motivava il proprio convincimento seguendo un percorso argomentativo che può così sintetizzarsi: a) senza l'urto del manubrio della bicicletta da parte dell'auto del AG - che aveva determinato la spinta della ruota anteriore del velocipede verso destra, con conseguente sbilanciamento del baricentro della ciclista verso sinistra - la ciclista non sarebbe caduta;
b) il OR, se avesse rispettato la distanza regolamentare tra veicoli, sarebbe riuscito a porre in essere con successo una manovra di emergenza per evitare l'impatto con la ciclista che, al sopraggiungere dell'auto del OR, era già in fase di caduta:
manovra che, dunque, avrebbe evitato la morte della ciclista;
c) il OR, essendosi avveduto della manovra di sorpasso della ciclista ad opera dell'auto da cui era preceduto, avrebbe dovuto prevedere il pericolo di un improvviso spostamento della ciclista stessa dalla propria direttrice di marcia. Ricorre per cassazione il solo OR, denunciando violazione della legge penale in relazione agli artt. 40, 42 e 43 Cp, e 521, 606, lettere b) ed e), del codice di rito. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non avrebbe individuato il rapporto causale fra la condotta attribuita al OR e l'evento che ne conseguì; ed avrebbe altresì operato in termini di mera presunzione e senza alcuna prova. Con il ricorso si deduce poi vizio motivazionale, sull'asserito rilievo che il mancato rispetto della distanza tra veicoli non avrebbe avuto, comunque, alcuna incidenza sull'evento lesivo ai danni della ciclista, atteso che l'auto guidata dal ricorrente non aveva impattato ne' con l'auto che lo precedeva, nè con la bicicletta della donna, ma solo con il corpo di quest'ultima che, del tutto imprevedibilmente, sarebbe venuto a trovarsi al centro della strada immediatamente dopo il passaggio dell'auto del AG: circostanza, questa, da ritenersi come fatto assolutamente eccezionale, e pertanto non opponibile a responsabilità del OR che seguiva la prima autovettura a velocità e distanza del tutto lecite. A dire del ricorrente, inoltre, la norma di cui all'art. 149 C.d.S. a lui addebitata avrebbe esclusivamente la finalità di prevenire la collisione fra veicoli accodati: donde l'asserita inconsistenza della contestazione, atteso che la sua auto non impattò con il veicolo del AG - da cui era preceduto - bensì con il corpo della ciclista.
In data 28 aprile 2004 sono stati depositati motivi aggiunti da parte del OR, tendenti ad illustrare ed ampliare la portata delle censure in ordine ai profili di colpa a lui addebitati: con tali note difensive si sottolinea, in particolare, la imprevedibilità della caduta della ciclista, e, dunque, la impraticabilità, in ogni caso, della manovra di emergenza, che secondo la Corte di merito sarebbe stato possibile effettuare se non vi fosse stata la violazione delle norme sulla circolazione stradale specificate nel capo di imputazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, ed alla individuazione delle condotte dei protagonisti dell'incidente, la Corte di Appello ha fornito logica e congrua motivazione, richiamando le risultanze processuali, in particolare gli accertamenti e le conclusioni del consulente tecnico di ufficio. Sicché i rilievi mossi dal ricorrente alla sentenza impugnata, quanto alla dinamica del sinistro, si risolvono in censure concernenti per lo più apprezzamenti di merito che tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Ed invero in proposito va sottolineato che, come affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite (cfr: Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric. Petrella, ud. 24/9/2003, RV. 226074), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, Sez. ^ 4, N. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960).
Per quel che riguarda poi la violazione dell'art. 149 del codice stradale, dalla Corte distrettuale ritenuta sussistente ed in rapporto causale con l'evento, le doglianze dedotte con il gravame appaiono prive di giuridico fondamento. Non può infatti assolutamente condividersi la tesi del ricorrente secondo cui l'obbligo di osservare la distanza di sicurezza tra i veicoli in marcia sarebbe finalizzato;
unicamente, a prevenire la collisione tra i veicoli accodati. Ed invero ritiene il Collegio che, avuto riguardo alla stessa formulazione letterale della disposizione in argomento, le finalità della norma stessa siano di portata ben più ampia. Il primo comma dell'art. 149 del codice stradale, infatti, stabilisce l'obbligo della distanza di sicurezza innanzi tutto al fine "che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo", e poi affinché siano (anche) "evitate collisioni con i veicoli che precedono". Appare dunque evidente che la "ratio" della norma "de qua" è quella di prevenire, attraverso l'imposizione dell'obbligo di osservare una adeguata distanza rispetto al veicolo che precede, qualsiasi ostacolo o pericolo che risulti in qualsiasi modo ricollegabile (direttamente o indirettamente) alla circolazione del veicolo che precede. Di tal che l'impugnata decisione, che ha così interpretato la norma in esame, appare immune da censura. Trattasi di interpretazione che si pone del tutto in sintonia con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quale affermatosi in materia già con riferimento all'analoga norma di cui all'art. 107 dell'abrogato codice stradale del 1959: "la disposizione di cui all'art. 107 d. P.R. 15 giugno 1959, n. 393, impone il rispetto della distanza di sicurezza non solo per evitare collisioni con il veicolo che precede ma anche al fine di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, reso necessario dalla presenza di qualsiasi ostacolo che venga a profilarsi sulla carreggiata a tergo di un veicolo che precede e prima occultato dalla sagoma di questo" (in termini, Sez. 4^, n. 1135/95 - ud. 11/1/1995 - RV. 200966). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004