Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/2026, n. 17574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17574 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
EA IL
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
17574-26
Presidente-
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VI BA PIA OS MA TR MA
- Relatore -
Sent. n. sez. 238/2026 06/02/2026 R.G.N. 35647/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PA AD RI - C.u.l. 05zcn3k nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 18 giugno 2025 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Ettore Pedicini che ha chiesto il ricorso venga dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 giugno 2025 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto AD RI PA, colpevole dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. 73, comma 5, del DPR n. 309 del 1990, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione e 1.400 € di multa, confermando nel resto.
2. PA ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza affidato a un unico, articolato, motivo, col quale denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lettere c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 191, 254, 266 e 354 cod. proc. pen. e il correlato vizio di
motivazione, manifestamente illogica, in ordine alla utilizzabilità dei messaggi whatsapp acquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza di garanzie difensive, già censurata in sede di appello, del tutto omessa o comunque gravemente carente con riguardo ai conseguenti effetti sul piano probatorio. Si assume che la Corte si sia limitata ad una ricostruzione fattuale dell'episodio, senza confrontarsi con le specifiche censure e in particolare con quella inerente la legittimità dell'acquisizione del contenuto del dispositivo informatico, dunque ha qualificato, seppur implicitamente, le chat di whatsapp come documenti ai sensi dell'artt. 234 cod. proc. pen., in aperta violazione della più recente evoluzione giurisprudenziale;
in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, che ritiene i messaggi statici presenti nella memoria di uno smartphone rientrino a pieno titolo nella corrispondenza, informatica, da cui la necessità di rispettare le garanzie previste dall'art. 15 della Costituzione e dagli artt. 254 e ss. del codice di procedura penale, che impongono l'acquisizione avvenga solo a seguito di un provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, in specie un decreto motivato del pubblico ministero, norma la cui violazione è sanzionata con la inutilizzabilità. Risulta inoltre omessa, in violazione dell'art. 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., ogni valutazione in ordine alla incidenza determinante dell'espunzione di siffatto elemento probatorio e alla necessaria prova di resistenza, considerato che, come già evidenziato nell'appello, non residuano elementi idonei a fondare la responsabilità penale, riscontri oggettivi, prove autonome, né tantomeno elementi sintomatici della cessione, che nel caso in esame potrebbe esclusivamente trarsi dalle conversazioni in discorso;
né, considerato che l'imputato aveva spontaneamente ammesso di essere assuntore, quantomeno di cannabis, i quantitativi rinvenuti erano certamente esigui, non erano stati sequestrati strumenti di pesatura e confezionamento, ovvero individuati ipotetici acquirenti, poteva altrimenti ritenersi la destinazione allo spaccio, elemento costitutivo che deve essere provato dall'accusa (si cita Sez. 3, n. 16.456 del 12/02/2020).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
2. La Corte d'appello, in aderenza alle risultanze istruttorie, ha ritenuto integrati i delitti di resistenza a un pubblico ufficiale - non attinto da alcuna censura in sede di legittimità in quanto l'imputato, nel tentativo di fuga posto in essere per sottrarsi al controllo dei carabinieri, aveva tenuto una condotta di guida estremamente pericolosa rischiando di investire una persona al momento sulle
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strisce pedonali, e di detenzione, di 5 involucri contenenti dal crack e ulteriori 3 involucri contenenti cocaina (per complessive 14 dose medie singole), in parte occultati in bocca e in parte ingeriti, certamente finalizzata alla cessione a terzi, come logicamente comprovato dal fatto che la droga fosse confezionata, che il ricorrente l'avesse ingoiata piuttosto che farla reperire agli operanti, che la detenesse sulla pubblica via e fosse divisa in più confezioni, che egli stesso avesse dichiarato di fare uso di cannabis, sostanza diversa da quelle sequestrate. La stessa Corte ha inoltre esplicitato che la prova poteva pertanto prescindere dalla utilizzabilità del contenuto delle chat, conseguentemente espunte dell'argomentazione probatoria.
2.1. Il ricorrente, senza neppure confrontarsi con tali argomentazioni, ripropone l'analogo motivo sottoposto alla Corte di merito censurando le modalità di acquisizione di alcuni messaggi whatsapp dallo smartphone dell'imputato, financo attribuendo alla sentenza una implicita presa di posizione in ordine alla qualificazione degli stessi quali documenti invece che corrispondenza. La doglianza dunque da una parte, non tiene conto del fatto ritenuto in sentenza, che attiene a una condotta di illecita detenzione e non già di cessione, dall'altra non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche ed in aderenza all'imputazione e alle risultanze istruttorie, è stata esclusa la destinazione della cocaina e del crack ad un uso personale.
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2.2. Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (così, da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 19364 del 14/03/2024 Ud. Rv. 286468 01; nonché in precedenza Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Ud., Rv. 277710 01; Sez. 3, Sentenza n. 24624 del 17/04/2018 Ud., Rv. 273369 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...], Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, [...], Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [...], Rv. 240109-01). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,
AV
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Tasca, Rv. 237596; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012 Ud. Rv. 253849- 01).
2.3. La doglianza, inoltre, come proposta è anche manifestamente
infondata.
Il detenere sostanza stupefacente per farne un uso personale si caratterizza come elemento negativo della fattispecie incriminatrice tipizzata nell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nei diversi titoli di reato di cui si compone il modello legale. La prova della finalità di spaccio, che spetta all'accusa, esclude evidentemente l'uso personale della droga e, dunque, esclude l'integrazione dell'elemento negativo del fatto di reato, la cui presenza rende non penalmente rilevante la condotta del detenere la sostanza stupefacente. La relativa prova può essere ricavata, come per qualsiasi altro elemento di prova, da qualsiasi dato, anche indiziario, che, munito dei requisiti della univocità e della certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un rigoroso procedimento logico fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3-, Sentenza n. 24651 del 22/02/2023 Ud.; Rv. 284842 01Sez. 4, n. 4614 del 13/05/1997, [...], Rv. 207885). Gli indici -declinati dalla legge (art. 73, comma 1-bis, lettera a, ultimo periodo) o delineati dalla giurisprudenza che, a titolo esemplificativo, devono essere valutati per la prova della finalità di spaccio - possono essere individuati nell'eventuale stato di tossicodipendenza dell'imputato e nel suo grado;
nel contesto ambientale in cui l'imputato vive;
negli eventuali rapporti dell'imputato con soggetti implicati nel traffico;
nella capacità patrimoniale dell'imputato in rapporto allo stupefacente detenuto ed ai prezzi del mercato;
nella qualità e quantità dello stupefacente detenuto in rapporto alle esigenze personali dell'imputato, nonché in rapporto al processo di naturale scadimento degli effetti droganti e alle difficoltà di conservazione per un tempo particolarmente lungo;
nella varietà di sostanze stupefacenti detenute;
nelle modalità di custodia e frazionamento della sostanza;
nel ritrovamento di sostanze e mezzi idonei al taglio;
nel luogo e nelle modalità in cui è avvenuto l'accertamento del fatto;
nel possesso dello strumentario tipico dello spacciatore. Non è ovviamente richiesta l'integrazione di tutti i predetti indici per ritenere l'esistenza del fine di spaccio e, in proposito, la valutazione del giudice di merito sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di stupefacenti si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, [...], Rv. 204957). Nel caso di specie, la Corte di merito, ha individuato, come in precedenza annotato, una pluralità di indici idonei ad escludere la detenzione per fini di personale consumo, ed il tutto con logica motivazione priva di vizi di manifesta
illogicità e nei cui confronti il motivo di ricorso oppone argomenti generici, non confrontandosi con il provvedimento impugnato, e meramente fattuali, come tali insuscettibili di sindacato in sede di giudizio di legittimità.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026.
Il Consigliere extensore VI BA
Deposita in Cancelleria
Oggi 15 MAG. 2026
Il Presidente EA IL Andzer fertili
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IL CANCELLIERE ESPERTO Don.ssa Blisabetta Arrabiso
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