Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2001, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Aula A 01 1 94 /0 1 Rilasciate copia legale al Sig. Cossu per diritti L. REPUBBLICA ITALIANA # 13 FEB 2001- IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dal Sig. IL SOLE 24.0 R.G. n. 10651/99 per diritti L. 300 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Cron. 2515 1.2.9. GEN. 2001 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere IL CANCELLIERE Dott. VA MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 3 ottobre 2000 Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. C.C. ha pronunciato la seguente: SENTENZA ч sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da то го RR DD, ON CA, ON SO e ON IO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Luisa Miazzi, Francesco Rossi e Bruno Cossu ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla via Alberico II n. 33, giusta procura speciale in atti;
- ricorrenti -
contro
IA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciat②copia legale 3954 al Sig. OURSIER NIUTTA per diritti L. #12 FEB 2001... CANCELLIERE FIREMA TRASPORTI s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele de Luca Tamajo e Carlo Boursier Niutta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Roccaporena n. 34, giusta procura speciale in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1113/1998 del Pretore-Giudice del Lavoro di Padova depositata il 30 marzo 1999 (nel giudizio R.G. n. 353/98). Udita la relazione della causa svolta nella "camera di consiglio" in data 3 ottobre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone che ha concluso che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Padova, in funzione di giudice unico, con le conseguenze di legge>>. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato in data 6 marzo 1998 DA FE, MO DO e VA NA - nella loro qualità di eredi di DO VA - convenivano in giudizio dinanzi al Pretore-Giudice del Lavoro di Padova la "Firema Trasporti❞ s.p.a. asserendo che il loro dante causa, già dipendente della cennata società, era deceduto per mesotelioma pleurico contratto a causa della 2 esposizione all'amianto utilizzato nell'attività lavorativa e chiedendo la condanna della convenuta - ritenuta responsabile per la morte del loro -al risarcimento del danno sia iure hereditatis sia quali familiare soggetti direttamente danneggiati. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza del 30 marzo 1999, dichiarava la propria incompetenza - eccepita in limine litis dalla società convenuta - relativamente alle domande proposte dai ricorrenti iure proprio e rimetteva la causa dinanzi al Tribunale di Padova con termine di novanta giorni per la riassunzione. Avverso questa sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto regolamento di competenza sostenuto da tre motivi (illustrati con successiva memoria ex art. 378 c.p.c.) -, cui ha resistito con memoria ex art. 47 c.p.c. la "Firema Trasporti” s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Del tutto pregiudiziale alla disamina “nel merito" del proposto regolamento appare l'accertamento della sua ammissibilità con R O R P riferimento alla normativa sopravvenuta alla proposizione del ricorso. In particolare, nell'essenziale excursus della cennata normativa, giova rimarcare che: a) dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 e cioè dal 2 giugno 1999 (art. 1 e 247, come modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998 n. 188) - l'ufficio del pretore è stato soppresso;
b) ai sensi dell'art. 132, primo comma, del 3 cit. d. lgs., i procedimenti pendenti dinanzi al pretore a tale data sono definiti dal tribunale, in base alle disposizioni del decreto istitutivo del "giudice unico", per cui le udienze fissate innanzi al pretore per una data successiva a quella suindicata si intendono come fissate dinanzi al tribunale, per gli stessi incombenti processuali (art. 132, secondo comma, del d. lgs. n. 51/1998); c/1) a tale regola fanno eccezione i procedimenti per i quali sia prevista la persistente applicazione della disciplina anteriormente vigente (art. 42), identificabili ex art. 13, primo comma, del cit. d. lgs. - con i procedimenti in cui, al 2 giugno 1999, siano state precisate le conclusioni, ovvero la causa sia già stata trattenuta in decisione;
c/2) tali procedimenti sono definiti dal pretore in base alle precedenti regole, salvo che la causa venga restituita alla fase istruttoria, nel qual caso riprende vigore il principio generale della definizione da parte del tribunale, a norma dello stesso art. 133, secondo comma, del d. lgs. n. 51 del 1998; d) tutte le sentenze pretorili, sia quelle emesse prima della soppressione dell'ufficio per le D W O D quali sia ancora aperto al 2 giugno 1999 il termine per impugnare, sia quelle eccezionalmente emesse in epoca successiva a tale data in quanto già in fase decisoria, sono impugnabili dinanzi alla corte d'appello (art. 133, comma 2, e 134, primo comma); e) le disposizioni "transitorie” prevedono, infine, il mantenimento dell'ufficio pretorile 4 per la definizione delle cause già in fase decisoria la momento di conseguita efficacia del decreto legislativo, ma non contengono alcuna specifica prescrizione per i casi di designazione da parte della Corte di Cassazione. Di conseguenza il cennato mantenimento riguarda il mero esaurimento degli affari che si trovano pendenti alla predetta data davanti al pretore - intendendosi la pendenza come disponibilità del procedimento da parte dell'ufficio (esclusi quelli sospesi e quelli in fase di impugnazione) - non potendosi ritenere che il solo fatto della pendenza del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione non valga ad escludere di per sè il presupposto della competenza transitoria del д pretore (quanto meno per i procedimento sospesi ex art. 48 c.p.c.), con ож д esclusione, quindi, di una competenza di ritorno e l'impossibilità di у designare il pretore e di rinviare ad esso. II. Tanto premesso, con sentenza delle Sezioni Unite n. 1046/2000 del 19 maggio/28 settembre 2000 - perfettamente “in termini" - è stato statuito che la nuova normativa, applicabile ai giudizi in corso, esclude - attesa la soppressione dell'ufficio del pretore e la devoluzione di tutte le controversie in primo grado al tribunale, con l'eccezione di quelle attribuite alla competenza del giudice di pace, non ricorrente nella specie la possibilità per il giudice del regolamento di individuare la 5 competenza di un giudice diverso dal tribunale per la cognizione di controversie per il passato ripartite fra pretore e tribunale. Ciò comporta la inammissibilità, sopravvenuta, del regolamento di competenza con il quale si propone tale questione proprio per l'inesistenza della condizione di ammissibilità del regolamento costituita dalla possibilità di scelta fra due giudici diversi - e cioè non appartenenti allo stesso ufficio ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia. Qualora, invece, come nella specie, il contrasto verta non più sull'individuazione del giudice competente, pacificamente individuato nel tribunale, ma sulla natura della controversia e cioè se la stessa sia soggetta o meno al rito del lavoro, si pone un problema non già di competenza, ma di rito applicabile e di ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, in relazione al quale, per pacifica giurisprudenza, non è ammissibile il regolamento di competenza (ex plurimis: Cass. S. U. n. 1238/1994, Cass. n. 7154/1997, Cass. n. R I R P 4527/1997, Cass. n. 5396/1998). III -. In conclusione - in perfetta aderenza, così come dinanzi per la "parte motiva", a quanto statuito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1046/2000 cit. - si deve, quindi, ritenere che - poichè, a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado, nelle controversie in materia di lavoro (non rientranti fra quelle previste dall'art. 133 del 6 decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51) è competente quale giudice del primo grado il tribunale in composizione monocratica - si appalesa inammissibile il regolamento di competenza - sia esso necessario o facoltativo o proposto di ufficio - con il quale si contesti la pronuncia sulla competenza del pretore, per essere competente il tribunale, perchè la natura della controversia soggetta o meno al rito del lavoro incide solo sul rito applicabile e non sulla competenza. Nella specie, con il regolamento proposto, si contesta la sussistenza della competenza del Tribunale di Padova deducendosi la competenza del Pretore ai sensi dell'art. 409 c.p.c.. Ciò è sufficiente per la declaratoria di inammissibilità del proposto regolamento sulla base delle esposte considerazioni. La pronuncia adottata, conseguente allo ius superveniens, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
3 3 5 0 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le 1 . . N A T S R S 3 I A 7 A ' D - T L , 8 , L - parti le spese di questa fase di giudizio. O E A 1 L S D 1 L E I P O S S E B I N G I E N S Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno D G G E I O A L A T A S O D A O T L E P T L , I M E O I ottobre 2000. R I R D T D A S D I O G E E P er estest more Shill T Пришт R N Il Consigliere eştensore Il Presiden E S E IL COLLABORATORE DI IA Depositata in Cancelleria 2 9 GEN. 2001 oggi, ABORATORE M DI CE CA E R P E T R