Sentenza 5 ottobre 2016
Massime • 1
È valida la notifica effettuata all'imputato non detenuto per il tramite del servizio postale presso la residenza anagrafica, la cui effettività sia stata accertata dalla polizia giudiziaria attraverso informazioni assunte da alcune persone "in loco", a nulla rilevando la loro mancata identificazione o qualificazione.
Commentario • 1
- 1. Art. 170 - Notificazioni col mezzo della postahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/2016, n. 55168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55168 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2016 |
Testo completo
55 1 6 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA FAUSTO IZZO Presidente N. 1941/2016 Dott. Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 9536/2016 Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR DR N. IL 15/04/1969 avverso la sentenza n. 732/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 16/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIRO ANGELICLIS che ha concluso per L'ANNULLATONTO SUNLA RINVIO DELLA SUNTINZA, CON TRASMISSIONE Deali ATTI AL PUBBLIN MINISTORO Udito, per la parte civile, l'Avv Udita ifensor Avv. STEFAND VERZELLE IN not Fu n BRESLA, กา RI CORSO ASSOCIA ALLA спе я пропты т 51 MOTIVI RI CULOSTA ра. DR RITENUTO IN FATTO 1.Il difensore di DR RA ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 16 settembre 2015, che ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Alessandria, il 13 dicembre 2011, ha riconosciuto l'imputato colpevole di più episodi di detenzione a fine di spaccio di stupefacente del tipo cocaina, tra febbraio e maggio 2005. 2. Va premesso che, passata in giudicato senza impugnazione la sentenza di primo grado, il giudice dell'esecuzione, su ricorso della difesa, aveva, con ordinanza resa il 23-24 giugno 2014, dichiarato non esecutiva la decisione, in ragione della constatata nullità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace, avviso del quale ordinava la rinnovazione;
presentato appello, esso era rigettato con la sentenza oggi impugnata.
3. Ricorre tempestivamente per cassazione contro la sentenza del 16 settembre 2015 della Corte di appello di Torino il difensore dell'imputato, che si affida ad un unico motivo, deducendo violazione di legge. Censura la illegittimità della decisione nella parte in cui ha respinto le doglianze, che erano state poste con l'appello, relative alla dedotta nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio e, conseguentemente, dell'intero processo di primo grado, della sentenza emessa all'esito dello stesso e di tutti gli atti successivi. Al riguardo la Corte di appello ha ritenuto (pp.
4-5 della sentenza) la regolarità delle relative notifiche, svolte tramite servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto effettuate all'indirizzo anagrafico ed effettivo dell'imputato anteriormente al suo trasferimento e perfezionate per compiuta giacenza solo in ragione dell'inerzia di RA, che non poteva non esserne venuto a conoscenza. In particolare, dava atto la Corte territoriale che l'imputato sin dal giugno 2006 risultava risiedere in Ventimiglia, fraz. Grimaldi, v. della Pace n.18, e che vi aveva effettivamente dimorato con la famiglia - almeno sino alla metà del 2011, per poi allontanarsi per la Francia, come dimostrato dalle ricerche effettuate dai Carabinieri di Ventimiglia che si erano recati sul posto nel novembre del 2012 ed avevano acquisito notizie dai vicini di casa, vicini si legge in motivazione - «regolarmente identificati ed interpellati». Ebbene, ritiene il ricorrente errato ragionamento del giudice di appello, in quanto effettuato in violazione delle norme che disciplinano la prima notifica all'imputato non detenuto (art. 157 cod. pen.), poiché l'annotazione dei 2 ん Carabinieri del 6 novembre 2012, cui fa riferimento la sentenza e che si allega al ricorso, non fa in realtà riferimento a nessun nominativo di vicini di casa, genericamente menzionando invece «alcune persone in loco», non meglio identificate e nemmeno qualificate, non comprendendosi se si tratta cioè di vicini di casa o di residenti in zona o altro ancora. In ciò consisterebbe un vero e proprio travisamento assume il ricorrente della circostanza indicate dagli operanti, travisamento causativo di nullità che si stima di tipo assoluto, anche perché l'intera procedura notificatoria nel caso di specie è fissata su di una mera presunzione legale di conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza di un processo, mentre non risulta che DR RA sia stato mai identificato con formale atto di identificazione né che sia mai stato effettivamente informato dell'esistenza di un'accusa a suo carico né che abbia mai ricevuto, personalmente o tramite un familiare convivente, un atto processuale né, in definitiva, che sia stato messo in condizione di difendersi. La dedotta violazione della disciplina sulla prima notificazione all'imputato non detenuto non consentirebbe, inoltre, ad avviso del ricorrente, di ritenere sanato il vizio per effetto della già disposta restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, in quanto tale provvedimento non ha, comunque, consentito di esercitare alcune scelte, come la richiesta di riti alternativi, da compiersi a pena di decadenza nella fase pregressa. Si sottolinea, infine, la necessità che le norme in tema di notifica all'imputato siano lette secondo un'interpretazione orientata in senso conforme alla Costituzione ed alle norme sovranazionali affinché sia assicurata una conoscenza effettiva e si realizzi un "giusto processo": conoscenza effettiva che sarebbe decisamente da escludersi, quanto a DR RA, per essersi tutte le notifiche realizzate mediante "compiuta giacenza". Si eccepisce, infine, la violazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 890 del 1992, «non risulta[ndo...] presente in atti alcuna prova della circostanza che l'addetto al[a] notifica a mezzo del servizio postale abbia, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, provveduto alla corretta compilazione del prescritto avviso che deve essere inviato a mezzo raccomandata a mezzo ricevuta di ritorno nel caso di assenza del destinatario della notifica o di altra persona abilitata alla ricezione presso l'indirizzo indicato» (p. 9 del ricorso). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Dalla verifica degli atti, che è possibile alla Corte di legittimità, atteso il tipo di vizio dedotto, emerge che, in occasione delle notifiche all'imputato dell'avviso 3 di conclusione delle indagini preliminari, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio, si è sempre proceduto a mezzo posta raccomandata, che l'imputato non è stato rintracciato all'indirizzo di residenza, ufficiale e nel contempo effettiva, come risulta dall'annotazione dei Carabinieri in data 6 novembre 2012, è che è sempre stata inviata regolarmente la seconda missiva raccomandata. Risulta, pertanto, rispettata la procedura di notificazione, tenuto presente che In tema di notificazioni all'imputato non detenuto, l'ufficiale giudiziario che non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell'atto, non è tenuto a completare ed esaurire tutte le modalità di notifica previste dall'art. 157 cod. proc. pen. prima di procedere alla notificazione a mezzo posta ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen.; la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non ha, infatti, carattere sussidiario rispetto a quella ordinaria, giacché può sempre essere eseguita nei modi stabiliti dalla relative norme speciali, salvi i limiti della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente o dell'esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con l'utilizzo del servizio postale» (Sez. 5, n. 12451 del 23/02/2005, Alfano, Rv. 231692; in senso conforme, Sez. 1, n. 3867 del 30/06/1998, Carbonaro, Rv. 211292) ed inoltre che non sussiste motivo per dubitare che i Carabinieri abbiano effettivamente assunto informazioni da persone residenti in loco, previa corretta identificazione delle stesse, irrilevante essendo al fine in questione l'omessa indicazione dei nominativi delle persone escusse nella relazione conclusiva dell'attività svolta.
2.Discende, dunque, dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/10/2016. Fausto IzzoFall Il Presidente Il Consigliere estensore DanielePgniple Censi Depositata in Cancelleria Oggi, 23 2015 Juliziarie Il Funzionario 4 Patrizia