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Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2023, n. 12478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12478 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) CO GE IU, nato il [...]; Avverso il decreto emesso il 22/02/2022 dalla Corte di appello di Roma;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12478 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma confermava il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Roma il 18 ottobre 2021, con cui era stata applicata a GE IU CO la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cori obbligo di soggiorno per la durata di due anni. La conferma del provvedimento impugnato si riteneva giustificata dall'elevata pericolosità sociale di CO, generica e qualificata, desumibile dai suoi pregiudizi penali e dalla pendenza di un procedimento per fatti di reato, commessi nel 2021, che assumevano un significativo rilievo sintomatico, riguardando contesti di criminalità organizzata collegati al traffico di sostanze stupefacenti. Questi elementi di giudizio imponevano il respingimento dell'impugnazione proposta da GE IU CO. 2. Avverso questo decreto GE IU CO, a mezzo dell'avvocato ES PA, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Roma si era pronunciata il 22 febbraio 2022 senza tenere conto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento presentata dal difensore del prevenuto, per essere risultato positivo al Covid-19. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del requisito dell'attualità della pericolosità sociale di GE IU CO, che si riteneva indispensabile per l'applicazione della misura di prevenzione personale censurata. Si deduceva, in proposito, che l'insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale di CO derivava dal fatto che non erano state pronunciate sentenze irrevocabili nei suoi confronti e che dai procediment penali pendenti non era possibile evincere il suo inserimento nell'ambiente della criminalità organizzata collegata al traffico di sostanze stupefacenti. Ne conseguiva che, sulla base di tali, insufficienti, elementi informativi, nessun giudizio di attualità della pericolosità sociale poteva essere formulato nei confronti del prevenuto. 2 Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da GE IU CO è infondato. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, cornma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, e ora dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e, in realtà, inesistente ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito;
ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che giustificano la decisione adottata (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007-01; Sez. 5, n. 19598 dell'08/04/2010, Palermo, Rv. 247514-01). Questo orientamento ermeneutico ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato, in fattispecie antecedente alla riforma del 2011, il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice 3 d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). Tale approdo giurisprudenziale, inoltre, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3 -ter legge n. 575 del 1965 -, ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha [...] una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione [...]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a secorda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento [...1» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.). 3. Passando a considerare il merito delle censure sollevate nell'interesse del ricorrente, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. penn, conseguente al fatto che la Corte di appello di Roma si era pronunciata il 22 febbraio 2022 senza tenere conto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimentc presentata dal difensore del prevenuto, per essere risultato positivo al Covid-19. Occorre premettere che a norma dell'art. 24, comma 5, decreto-legge 18 ottobre 2010, n. 137: «Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza». Tanto premesso, deve rilevarsi che dall'esame del fascicolo processuale trasmesso a questa Corte non si evince il rituale deposito dell'istanza di rinvio 4 dell'udienza del 22 febbraio 2022 per il legittimo impedimento del difensore di GE IU CO. Né tantomeno la difesa del ricorrente forniva, in altro modo, dimostrazione del rituale deposito dell'istanza di rinvio dell'udienza del 22 febbraio 2022 per legittimo impedimento, su cui non venivano espletati i doveri di allegazione imposti dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01). , Ne discende che l'istanza di rinvio in questione non risulta pervenuta ritualmente all'attenzione della Corte di appello di Roma, che, non essendo informata del legittimo impedimento del difensore di CO, provvedeva a nominare un difensore d'ufficio ex art. 97 cod.. proc. pen. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della ricorrenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale di GE IU CO, indispensabile per l'applicazione della misura di prevenzione personale censurata. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Roma formulava un giudizio congruo sulla pericolosità sociale di GE IU CO, compiendo una valutazione delle sue esperienze criminali, attuali e pregresse, pienamente rispettosa delle emergenze processuali. La Corte di appello di Roma, infatti, confermava il provvedimento impugnato, deliberato dal Tribunale di Roma il 18 ottobre 2021, richiamando i precedenti penali di CO e la pendenza di un procedimento per gravi fatti di reato, commessi nel corso del 2021, che assumevano un elevato rilievo sintomatico, riguardando contesti di criminalità organizzata collegati al traffico di sostanze stupefacenti, per i quali il prevenuto era stato sottoposto a una misura di custodia cautelare in carcere. Questi elementi di giudizio, come pregevolmente esposto dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, corroboravano l'assunto processuale posto a fondamento dell'originaria misura di prevenzione, confermando la proclività criminale di CO, che si era manifestata lungo un ampio arco temporale e in contesti di elevata pericolosità. Né può rilevare, in senso favorevole al prevenuto, la circostanza che non tutte le attività d'indagine in 5 questione erano sfociate in pronunzie di condanna, dovendcsi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto» (Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme,, anche Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Mancuso, Rv. 274434-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266234-01). Ne discende che il giudizio di pericolosità sociale di GE IU CO veniva compiuto dalla Corte territoriale romana attraverso un percorso ineccepibile, finalizzato a verificare la persistenza nel tempo di tale condizione soggettiva, in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, ivi compresa quella di cui alla lett. i)- ter della stessa disposizione, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concrel:o la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione» 6, n. 50128 dell'11/11/2016, Aguì, Rv. 268215-01). 4. Ne discende conclusivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, che il ricorso proposto da GE IU CO deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 dicembre 2022
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12478 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 22 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma confermava il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Roma il 18 ottobre 2021, con cui era stata applicata a GE IU CO la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cori obbligo di soggiorno per la durata di due anni. La conferma del provvedimento impugnato si riteneva giustificata dall'elevata pericolosità sociale di CO, generica e qualificata, desumibile dai suoi pregiudizi penali e dalla pendenza di un procedimento per fatti di reato, commessi nel 2021, che assumevano un significativo rilievo sintomatico, riguardando contesti di criminalità organizzata collegati al traffico di sostanze stupefacenti. Questi elementi di giudizio imponevano il respingimento dell'impugnazione proposta da GE IU CO. 2. Avverso questo decreto GE IU CO, a mezzo dell'avvocato ES PA, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Roma si era pronunciata il 22 febbraio 2022 senza tenere conto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento presentata dal difensore del prevenuto, per essere risultato positivo al Covid-19. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del requisito dell'attualità della pericolosità sociale di GE IU CO, che si riteneva indispensabile per l'applicazione della misura di prevenzione personale censurata. Si deduceva, in proposito, che l'insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale di CO derivava dal fatto che non erano state pronunciate sentenze irrevocabili nei suoi confronti e che dai procediment penali pendenti non era possibile evincere il suo inserimento nell'ambiente della criminalità organizzata collegata al traffico di sostanze stupefacenti. Ne conseguiva che, sulla base di tali, insufficienti, elementi informativi, nessun giudizio di attualità della pericolosità sociale poteva essere formulato nei confronti del prevenuto. 2 Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da GE IU CO è infondato. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, cornma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, e ora dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e, in realtà, inesistente ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito;
ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che giustificano la decisione adottata (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007-01; Sez. 5, n. 19598 dell'08/04/2010, Palermo, Rv. 247514-01). Questo orientamento ermeneutico ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che, nel solco della giurisprudenza di legittimità che si è richiamata, hanno affermato, in fattispecie antecedente alla riforma del 2011, il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice 3 d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). Tale approdo giurisprudenziale, inoltre, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3 -ter legge n. 575 del 1965 -, ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha [...] una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione [...]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a secorda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento [...1» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.). 3. Passando a considerare il merito delle censure sollevate nell'interesse del ricorrente, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. penn, conseguente al fatto che la Corte di appello di Roma si era pronunciata il 22 febbraio 2022 senza tenere conto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimentc presentata dal difensore del prevenuto, per essere risultato positivo al Covid-19. Occorre premettere che a norma dell'art. 24, comma 5, decreto-legge 18 ottobre 2010, n. 137: «Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza». Tanto premesso, deve rilevarsi che dall'esame del fascicolo processuale trasmesso a questa Corte non si evince il rituale deposito dell'istanza di rinvio 4 dell'udienza del 22 febbraio 2022 per il legittimo impedimento del difensore di GE IU CO. Né tantomeno la difesa del ricorrente forniva, in altro modo, dimostrazione del rituale deposito dell'istanza di rinvio dell'udienza del 22 febbraio 2022 per legittimo impedimento, su cui non venivano espletati i doveri di allegazione imposti dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053-01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01). , Ne discende che l'istanza di rinvio in questione non risulta pervenuta ritualmente all'attenzione della Corte di appello di Roma, che, non essendo informata del legittimo impedimento del difensore di CO, provvedeva a nominare un difensore d'ufficio ex art. 97 cod.. proc. pen. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della ricorrenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale di GE IU CO, indispensabile per l'applicazione della misura di prevenzione personale censurata. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Roma formulava un giudizio congruo sulla pericolosità sociale di GE IU CO, compiendo una valutazione delle sue esperienze criminali, attuali e pregresse, pienamente rispettosa delle emergenze processuali. La Corte di appello di Roma, infatti, confermava il provvedimento impugnato, deliberato dal Tribunale di Roma il 18 ottobre 2021, richiamando i precedenti penali di CO e la pendenza di un procedimento per gravi fatti di reato, commessi nel corso del 2021, che assumevano un elevato rilievo sintomatico, riguardando contesti di criminalità organizzata collegati al traffico di sostanze stupefacenti, per i quali il prevenuto era stato sottoposto a una misura di custodia cautelare in carcere. Questi elementi di giudizio, come pregevolmente esposto dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, corroboravano l'assunto processuale posto a fondamento dell'originaria misura di prevenzione, confermando la proclività criminale di CO, che si era manifestata lungo un ampio arco temporale e in contesti di elevata pericolosità. Né può rilevare, in senso favorevole al prevenuto, la circostanza che non tutte le attività d'indagine in 5 questione erano sfociate in pronunzie di condanna, dovendcsi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto» (Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme,, anche Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Mancuso, Rv. 274434-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266234-01). Ne discende che il giudizio di pericolosità sociale di GE IU CO veniva compiuto dalla Corte territoriale romana attraverso un percorso ineccepibile, finalizzato a verificare la persistenza nel tempo di tale condizione soggettiva, in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, ivi compresa quella di cui alla lett. i)- ter della stessa disposizione, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concrel:o la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione» 6, n. 50128 dell'11/11/2016, Aguì, Rv. 268215-01). 4. Ne discende conclusivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, che il ricorso proposto da GE IU CO deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'i dicembre 2022, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 dicembre 2022