Sentenza 11 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15250 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome de popolo italiano;
1525 /03 Bezione Lavoro -R.G.23300/01 Composta dai Magistrati: 31009 Erminio Ravagnani Presidente -Cron. Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. 11Antonio Lamorgese -Ud.19.2.2003 Florindo Minichiello " Oggetto: EL ET "1 Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA Bure sul ricorso proposto da da NE ND, quale erede di AN QU, difeso giusta procura speciale a margine del ricorso - dall'avv. Mariano Ferrante del Foro di Nola con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso l'avv. Carlo Izzo ow domicil d'ufficio presso la concelleria delle coste oh Catban one. ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 controricorrente 2295 e
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., difeso, giusta pro- cura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Alessandro Riccio, Michele Di Lullo e Nicola Valente, con domicilio eletto in Roma, via della Frezza n. 17 resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n° 4506/2000 in data 17 luglio/22 settembre 2000 (R.G. 42364/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2003 dal cons. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno e per l'inammissibilità nei confronti dell'INPS. Вы 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello della parte privata (attuale ricorrente per cassazione), riteneva, relativamente a ratei di prestazione assistenziale dovuti dal Ministero momento di dell'Interno, ma versati con ritardo rispetto al senza le necessariematurazione del relativo credito e maggiorazioni per interessi e rivalutazione, che il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, rigettava 1'appello proposto avverso la sentenza pretorile che, decidendo sulla domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, aveva ritenuto applicabile siffatta prescrizione. La parte privata suindicata ha proposto ricorso per cassazione (in unico motivo) nei confronti dell'INPS, che si è costituito con sola procura ai difensori, e contro il Ministero dell'Interno, che resiste con controricorso. Motivi della decisione Вы Parte ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., assume che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella dalla data di maturazione del decennale, con decorrenza credito. Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile nei è stato parte nel giudizio di confronti dell'INPS, che non conclusosi con la sentenza impugnata (v. Cass. 13 merito luglio 2001 n. 9358), ed è invece fondato quanto al Ministero, alla stregua delle considerazioni che seguono. Вы Premesso che come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 8n. 9825, febbraio 2001 n.1804) - il credito per rivalutazione ed interessi dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimoper le giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno nella presentedi essi, Osserva il Collegio che, controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale rileva solo per i ratei scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge 1991/n.412), in quanto per quelli scaduti da tale data in poi situazione che potrebbe riguardare la presente controversia giacchè la sentenza impugnata non precisa quale fosse la scadenza dei ratei corrisposti in ritardo non potrebbe ritenersi compiuta neppure la prescrizione quinquennale, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, essendosi questo 2 concluso con sentenza del 6 maggio 1994 (come riferisce la sentenza impugnata), necessariamente è stato notificato al Ministero entro cinque anni dal 1° gennaio 1992. Pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991 e della relativa previsione di alternatività degli accessori, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale 0 assistenziale, con in ordine all'individuazione del termine di conseguenze prescrizione applicabile alla pretesa gli concernente Вы accessori in caso di suo tardivo pagamento. Ciò precisato, da considerare (v., oltre le sentenze è citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 n.10955) che la disciplina di crediti previdenziali od ratei applicabile ai assistenziali anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sesto comma, della citata legge 1991/n. 412, per i ratei scaduti da tale data in poi) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n. 196 del 1993, per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella 3 speciale accezione di mancato completamento anche in ordine alla sola parte residua del credito del procedimento spesa (v. art. 129 amministrativo di liquidazione della r.d.l. 1935/n.1827 e Corte Cost. n. 283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti. Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Вис Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di. questioni non esaminate dal giudice а quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 Questa condizione ostativa ricorrenovembre 1995 n. 12145). nella specie, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla quantificazione dei crediti, una volta verificato sempreché sia risolta in senso positivo la questione (decisa dalle Sezioni Unite con la citata sentenza 25 luglio 2002 n. 10955) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal 4 T E DA IMPOSTA DI BOLLO, DI MGS CDA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N: 5331 Ministero se rispetto ai ratei scaduti prima del dicembre 1991 si sia o no compiuta la prescrizione decennale. Al giudice di rinvio che, trattandosi di cassazione della emessa dal Tribunale in secondo grado, va sentenza individuato in una corte d'appello (Cass., S.U. 28 settembre 2000, n. 1044) e che, nella specie, si ritiene opportuno designare nella Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro si rimette altresi, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione in ordine al rapporto fra parte dell'Interno, nulla dovendosiricorrente e il Ministero disporre per le spese di questo giudizio in relazione al rapporto fra la stessa parte ricorrente e 1'INPS, che si è limitato al deposito della procura (Cass. 4 febbraio 1994 n. 1153).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS; nulla per le relative spese. Accoglie il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso, in Roma, il 19 febbraio 2003 I CONSIGLIERE EST. PRESIDENTE Buns BausinsellII M i Revaye IL CANCELLIERE. Depositato in Cancelleria 110TT. 2003 M MA LANDELLISEN selle E R oggi P U S