Sentenza 7 aprile 2017
Massime • 1
Nel caso in cui sia contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., e l'imputato abbia proposto istanza di riqualificazione in un reato che ammetta l'oblazione, il giudice ha l'onere di attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., rimettendo in termini l'imputato, sia qualora condivida la qualificazione giuridica del fatto proposta dall'imputato, sia anche ove provveda di ufficio, ex art. 521 cod. proc. pen., a qualificare il fatto in un ulteriore reato comunque oblabile.
Commentari • 5
- 1. Art. 162-bis - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative (1)https://www.filodiritto.com/
1. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. 2. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. 3. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose …
Leggi di più… - 2. Art. 162 - Oblazione nelle contravvenzioni (1)https://www.filodiritto.com/
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1. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. 2. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. 3. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose …
Leggi di più… - 4. L'ammissione alla oblazione| FilodirittoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 10 settembre 2022
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 16556/2022 ha esaminato la seguente questione: se dopo l'ammissione dell'imputato alla oblazione e dopo il pagamento della somma indicata, sarebbe precluso al giudice di “esperire accertamenti di merito prodromici all'adozione di una pronuncia di assoluzione o condanna” e, comunque, “entrare nel merito” dell'imputazione “qualificando in modo diverso e più grave il reato contestato”. Norme in esame articoli 162 e 162 bis codice penale Art. 162 - Oblazione nelle contravvenzioni 1. Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero …
Leggi di più… - 5. La Corte costituzionale sulla rimessione in termini per l’istanza di oblazione nel caso di riqualificazione giuridica officiosa.Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2020
Per consultare la sentenza, clicca su Corte Costituzionale n. 192-2020 Sommario: 1. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta; 2. Potere di riqualificazione, diritto di difesa e accesso ai riti alternativi; 3. Alcune questioni operative: tempestività dell'istanza di oblazione; onere di riproposizione; forma del provvedimento giudiziale di rimessione in termini. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta. Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale si pronuncia sullo spinoso rapporto tra mutamento dell'imputazione e accesso ai riti alternativi, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2017, n. 32896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32896 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2017 |
Testo completo
32896-17 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 1140 Composta da Luca Ramacci U.P. 07/04/2017 -Presidente - R.G.N. 50449/2015 Donatella Galterio Gastone Andreazza Relatore- Ubalda Macrì Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente ん SENTENZA Sul ricorso proposto da LI MO, n. a Manerbio il 24/08/1967; avverso la sentenza del 23/12/2014 della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia Avv. G. Bezzi, che ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. LI MO ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia in data 23/12/2014, che, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Brescia, lo ha assolto dal reato sub a) e, riqualificato il residuo fatto sub g) (originariamente rubricato sub art. 256, commi 1 e 3, d. lgs. n. 152 del 2006 e già riqualificato dal Tribunale sub art. 256, commi 1 e 2, per avere, in concorso con HI ID e PL NN, e in qualità di legale rappresentante della società Esse Emme S.r.l., illecitamente gestendo una quantità di kg.
4.649.730 di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da sito nazionale di bonifica di via Nullo a Brescia cosi come indicato nel precedente capo f) e smaltiti illegalmente presso la ditta suddetta, non autorizzata come discarica, realizzato e gestito di fatto una discarica non autorizzata) ai sensi dell'art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, ha rideterminato la pena in euro 6.000 di ammenda.
2. Con un unico motivo lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 256 e 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché 162 bis cod. pen. e 141 disp. att. cod. proc. pen. e la mancanza ed illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato la richiesta rinnovata di ammissione all'oblazione sul presupposto che anche l'originaria fattispecie contestata al capo g) fosse oblabile, così evidentemente facendo riferimento alla previsione di cui all'art. 256, comma 1 (non essendo quella del comma 3 oblabile); e tuttavia, rileva come l'originaria condotta, di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata gestendo illecitamente kg.
4.649.730 di rifiuti non pericolosi, fosse certamente sussumibile nella previsione del comma 3 e non in quella del comma 1 (che sanziona l'attività di trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti) tanto più avendo l'attività di trasporto del rifiuto finalizzato al conferimento in discarica natura prodromica e anticipatoria rispetto a quella di realizzazione della discarica e dunque rientrante sempre nel comma 3. Sicché, il richiamo al comma 1 deve ritenersi frutto di un errore materiale (tanto più essendo la medesima condotta già stata contestata al concorrente HI al capo f) proprio sub specie di art. 256, comma 1, dunque, non replicata evidentemente al capo g); di qui il fatto che la condotta ascritta ab origine non potesse essere oggetto di oblazione mentre era oblabile quella di cui all'art. 256 comma 4. E, del resto, la ES aveva, all'esito dell'istruttoria in primo grado, richiesto la riqualificazione nel comma 4 e la contestuale ammissione all'oblazione ex artt. 162 bis cod. pen. e 141 disp. att. cod. proc. pen. (avendo tuttavia il Tribunale omesso di argomentare in alcun modo su tale istanza e 2 decidendo come da sentenza di condanna) così essendo errata anche l'affermazione della Corte, che avrebbe dunque dovuto ammettere l'imputato all'oblazione, circa la avvenuta richiesta per la prima volta solo in grado di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va anzitutto preso atto di quella che è stata la dinamica processuale con riguardo in particolare alla iniziale contestazione della condotta di cui al capo g). Dovendo aversi dirimente riguardo, infatti, ai fini della individuazione del reato ascritto, alla condotta materialmente contestata, essendo l'indicazione delle norme di legge violate elemento sul punto recessivo (arg. ex Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, dep. 28/03/2013, P.G. in proc. Chatbi, Rv. 255793; Sez. 4, n. 24668 del 21/04/2004, dep. 31/05/2004, P.M. in proc. Di Paolo, Rv. 228793), deve ritenersi che, essendo stata chiaramente contestata la condotta di realizzazione e gestione di fatto di una discarica non autorizzata, il reato addebitato ab origine al capo g) fosse comunque, se non unicamente, anche quello di cui all'art. 256, comma 3, d. Igs. cit., punito con pena congiunta e, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non oblabile. Successivamente, il reato in oggetto veniva, con la sentenza del Tribunale in data 26/02/2014, riqualificato in quello di cui all'art.256, comma 2, del medesimo d. Igs. "non ricorrendo una tendenziale definitività del deposito ed una permanente alterazione dello stato dei luoghi" sì da doversi escludere i caratteri distintivi della discarica (v. pag. 64 della sentenza di primo grado).
2. Ciò posto, è allora fondato il motivo di ricorso con cui si è nella specie lamentato il rigetto della doglianza sollevata con l'atto di appello con cui si era dedotto che, pur avanzata in primo grado istanza di oblazione sul presupposto della invocata riqualificazione del reato originariamente contestato in reato suscettibile di oblazione, il Tribunale era pervenuto a pronuncia di condanna proprio in relazione a fattispecie oblabile senza disporre alcuna riammissione nei termini, e si è reiterata quindi l'istanza di ammissione. Infatti, risultando in effetti dal relativo verbale del giudizio di primo grado in atti essere stata avanzata dall'imputato, in sede di conclusioni, istanza di riqualificazione del reato in fattispecie suscettibile di oblazione (nella specie 3 quella di cui al comma 4 dell'art. 256 cit.) e di restituzione in termini per oblare, e avendo quindi il Tribunale effettivamente, come già detto, proceduto alla riqualificazione in reato oblabile (nella specie, quello di cui all'art. 256 comma 2 d. lgs. cit.), avrebbe dovuto già lo stesso Tribunale, in linea con i principi affermati da questa Corte (Sez. U., n. 32351 del 26/06/2014, dep. 22/07/2014, Tamborrino, Rv. 259925; Sez. U., n. 7645 del 28/02/2006, dep. 02/03/2006, Autolitano e altro, Rv. 233029 ), attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma 4 bis, disp. att. cod. proc. pen. di rimessione in termini per l'imputato al fine di consentirgli l'oblazione; in ogni caso la Corte (la quale ha, tra l'altro, proceduto all'esito del giudizio, a propria volta, alla ulteriore riqualificazione nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 256 cit.) avrebbe poi dovuto, una volta ravvisate in limine le condizioni per l'operatività di tale meccanismo, a propria volta ammettere, ancor prima di ogni altra valutazione, l'imputato all'oblazione tempestivamente richiesta. Al contrario, la sentenza impugnata ha erroneamente affermato, da un lato, che il reato originariamente contestato (quello cioè di cui all'art. 256, comma 3, d. Igs. cit.) sarebbe stato già suscettibile di oblazione e, dall'altro, che nessuna istanza di riqualificazione e rimessione in termini sarebbe stata comunque tempestivamente formulata dall'imputato in primo grado. Né l'onere del giudice di applicare il disposto dell'art. 141, comma 4 bis, cit. avrebbe potuto ritenersi escluso in ragione della diversità tra il reato invocato dall'imputato come correttamente individuabile in luogo dell'originario addebito (quello, cioè, di cui all'art. 256 comma 4) e quello come invece di fatto individuato dal Tribunale (quello, cioè, di cui all'art. 256 comma 2) essendo comunque sufficiente ad innescare la procedura de qua l'invocazione di un reato comunque suscettibile di oblazione (rientrando comunque nei poteri del giudice ravvisare la corretta qualificazione) tanto più laddove poi lo stesso abbia coinciso con quello ritenuto effettivamente sussistente dalla Corte d'appello.
3. Fondato dunque il ricorso, va tuttavia preso atto della maturata prescrizione del reato in data 28/03/2015, calcolata a decorrere dal 18/11/2009 e tenuto conto della sospensione per effetto del rinvio, per adesione del Difensore all'astensione dalle udienze, dal 16/11/2011 al 26/03/2012, di talché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
P.Q.M.
4 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Roma, il 7 aprile 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Gas reazza Luga Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 6 LUG 2017, IL CANCELLERE Luana Mariani 5