CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8111 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado;
udito il difensore, avv. CAMPANELLI GIUSEPPE, che si è riportato integralmente ai motivi di ricorso e ha insistito nell'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8111 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 14/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NO OR ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, in qualità di presidente del c.d.a. e, successivamente, di amministratore unico della società di capitali Technika s.r.I., in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. 2. La difesa propone due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 420-bis, 420-ter e 420-quater cod. proc. pen., nella formulazione previgente al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e in vigore fino al 29 dicembre 2022, lamenta che la corte territoriale ha celebrato il processo in assenza dell'imputato, dichiarato irreperibile già in primo grado, là dove, come previsto dalla normativa in vigore all'epoca dei fatti, il processo avrebbe dovuto essere sospeso ai fini del rintraccio dello stesso. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 cod. proc. pen., censura la modalità della notifica, effettuata con il rito degli irreperibili presso il domicilio dei difensore d'ufficio, non idonea a garantire all'imputato la conoscenza del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione posta dal ricorso è di ordine processuale, sicché è compito del giudice di legittimità valutare la correttezza in diritto della decisione adottata. 2.1 Risulta dagli atti che, con decreto del 14 settembre 2015, il pubblico ministero ha dichiarato l'irreperibilità del OR e che la notifica della citazione a giudizio è stata effettuata mediante consegna al difensore di fiducia, nelle more nominato, il quale, tuttavia, in data 14 febbraio 2017, ha rinunciato al mandato e revocato l'elezione di domicilio dell'imputato presso il proprio studio professionale. 2.2 A seguito della nomina di un difensore d'ufficio da parte del giudice per le indagini preliminari, è stato disposto il rinnovo della notifica presso il luogo di residenza dell'imputato, in esito al quale, decretata nuovamente l'irreperibilità dello stesso, si è proceduto al rinvio a giudizio dinanzi al tribunale in composizione collegiale che ha celebrato il processo ritenendo l'assenza dell'imputato. 2.3 A seguito di appello proposto dalla difesa avverso la decisione assunta in primo grado, la corte territoriale ha disposto la notifica del decreto di citazione a mani proprie dell'imputato, già dichiarato irreperibile, poi celebrando il processo. 3. Nel caso di specie, in cui la dichiarazione di assenza dell'imputato per irreperibilità era intervenuta dinanzi al giudice dell'udienza preliminare - e poi reiterata nel giudizio di primo grado - in epoca antecedente al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione contenuta nell'art. 420-quater cod. proc. pen. avrebbe dovuto indurre alla sospensione del processo, non essendo operativa l'ultrattività della disciplina sulla contumacia prevista dalla disciplina transitoria (Sez. 2, n. 28726 del 31/05/2022, Amedeo, Rv. 283636). 3.1 Infatti, la deroga prevista dall'art. 15-bis legge n. 67 del 2014 non è operativa quando nei confronti dell'imputato sia stato già emesso decreto di irreperibilità, nel qual caso si applica l'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., con annullamento della sentenza e restituzione degli atti al primo giudice (Sez. 5, Sentenza n. 37190 del 08/03/2017, Scalzo Rv. 270720 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19618 del 22/03/2017, Ussia, Rv. 270216; Sez. 5, Sentenza n. 54921 del 08/06/2016, Fatih, Rv. 268406 - 01). L'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., prevede, invero, che "nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado". 3.2 Rileva, dunque, il collegio che l'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede la nullità della sentenza emessa nei confronti dell'imputato irreperibile quando il processo, nonostante l'emersione della condizione di irreperibilità, non sia stato sospeso. 4. Quanto alla natura della nullità rilevata, si ritiene che la stessa sia assoluta - e dunque rilevabile ex officio in ogni stato e grado del procedimento -, in quanto l'applicazione della disciplina della contumacia nei confronti di imputato irreperibile, rende inidonea la citazione sostitutiva al difensore d'ufficio, che deve considerarsi sostanzialmente omessa ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. 4.1 Nel caso in esame il collegio rileva che l'irreperibilità del OR è emersa nel corso del giudizio di primo grado, quando gli artt. 420-quater e 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. erano in vigore e che, ciò nonostante, il processo non è stato sospeso. 4.2 Ne deriva, ad avviso del collegio, per un verso, la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, sostanzialmente omessa, perché effettuata, con il rito degli irreperibili, là dove, diversamente, il processo avrebbe dovuto essere sospeso, e, per altro verso, la nullità della sentenza di appello, atteso che la disposizione di cui all'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui prevede che la nullità legata alla celebrazione del processo in assenza per difetto dei presupposti di cui all'art. 420-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello, si applica solo se la dichiarazione di assenza è successiva al 30 dicembre 2022 (Sez. 5, n. 30589 del 20/06/2024, Vladut, Rv. 286815), circostanza, questa, che non si è verificata nel caso di specie. 5. A ciò consegue l'annullamento sia della sentenza di appello, sia della sentenza di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Modena per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Modena per l'ulteriore corso. Così deciso il 14 novembre 2025.
sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado;
udito il difensore, avv. CAMPANELLI GIUSEPPE, che si è riportato integralmente ai motivi di ricorso e ha insistito nell'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8111 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 14/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NO OR ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, in qualità di presidente del c.d.a. e, successivamente, di amministratore unico della società di capitali Technika s.r.I., in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. 2. La difesa propone due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 420-bis, 420-ter e 420-quater cod. proc. pen., nella formulazione previgente al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e in vigore fino al 29 dicembre 2022, lamenta che la corte territoriale ha celebrato il processo in assenza dell'imputato, dichiarato irreperibile già in primo grado, là dove, come previsto dalla normativa in vigore all'epoca dei fatti, il processo avrebbe dovuto essere sospeso ai fini del rintraccio dello stesso. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 cod. proc. pen., censura la modalità della notifica, effettuata con il rito degli irreperibili presso il domicilio dei difensore d'ufficio, non idonea a garantire all'imputato la conoscenza del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione posta dal ricorso è di ordine processuale, sicché è compito del giudice di legittimità valutare la correttezza in diritto della decisione adottata. 2.1 Risulta dagli atti che, con decreto del 14 settembre 2015, il pubblico ministero ha dichiarato l'irreperibilità del OR e che la notifica della citazione a giudizio è stata effettuata mediante consegna al difensore di fiducia, nelle more nominato, il quale, tuttavia, in data 14 febbraio 2017, ha rinunciato al mandato e revocato l'elezione di domicilio dell'imputato presso il proprio studio professionale. 2.2 A seguito della nomina di un difensore d'ufficio da parte del giudice per le indagini preliminari, è stato disposto il rinnovo della notifica presso il luogo di residenza dell'imputato, in esito al quale, decretata nuovamente l'irreperibilità dello stesso, si è proceduto al rinvio a giudizio dinanzi al tribunale in composizione collegiale che ha celebrato il processo ritenendo l'assenza dell'imputato. 2.3 A seguito di appello proposto dalla difesa avverso la decisione assunta in primo grado, la corte territoriale ha disposto la notifica del decreto di citazione a mani proprie dell'imputato, già dichiarato irreperibile, poi celebrando il processo. 3. Nel caso di specie, in cui la dichiarazione di assenza dell'imputato per irreperibilità era intervenuta dinanzi al giudice dell'udienza preliminare - e poi reiterata nel giudizio di primo grado - in epoca antecedente al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione contenuta nell'art. 420-quater cod. proc. pen. avrebbe dovuto indurre alla sospensione del processo, non essendo operativa l'ultrattività della disciplina sulla contumacia prevista dalla disciplina transitoria (Sez. 2, n. 28726 del 31/05/2022, Amedeo, Rv. 283636). 3.1 Infatti, la deroga prevista dall'art. 15-bis legge n. 67 del 2014 non è operativa quando nei confronti dell'imputato sia stato già emesso decreto di irreperibilità, nel qual caso si applica l'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., con annullamento della sentenza e restituzione degli atti al primo giudice (Sez. 5, Sentenza n. 37190 del 08/03/2017, Scalzo Rv. 270720 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19618 del 22/03/2017, Ussia, Rv. 270216; Sez. 5, Sentenza n. 54921 del 08/06/2016, Fatih, Rv. 268406 - 01). L'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., prevede, invero, che "nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado". 3.2 Rileva, dunque, il collegio che l'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede la nullità della sentenza emessa nei confronti dell'imputato irreperibile quando il processo, nonostante l'emersione della condizione di irreperibilità, non sia stato sospeso. 4. Quanto alla natura della nullità rilevata, si ritiene che la stessa sia assoluta - e dunque rilevabile ex officio in ogni stato e grado del procedimento -, in quanto l'applicazione della disciplina della contumacia nei confronti di imputato irreperibile, rende inidonea la citazione sostitutiva al difensore d'ufficio, che deve considerarsi sostanzialmente omessa ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. 4.1 Nel caso in esame il collegio rileva che l'irreperibilità del OR è emersa nel corso del giudizio di primo grado, quando gli artt. 420-quater e 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. erano in vigore e che, ciò nonostante, il processo non è stato sospeso. 4.2 Ne deriva, ad avviso del collegio, per un verso, la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, sostanzialmente omessa, perché effettuata, con il rito degli irreperibili, là dove, diversamente, il processo avrebbe dovuto essere sospeso, e, per altro verso, la nullità della sentenza di appello, atteso che la disposizione di cui all'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui prevede che la nullità legata alla celebrazione del processo in assenza per difetto dei presupposti di cui all'art. 420-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello, si applica solo se la dichiarazione di assenza è successiva al 30 dicembre 2022 (Sez. 5, n. 30589 del 20/06/2024, Vladut, Rv. 286815), circostanza, questa, che non si è verificata nel caso di specie. 5. A ciò consegue l'annullamento sia della sentenza di appello, sia della sentenza di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Modena per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Modena per l'ulteriore corso. Così deciso il 14 novembre 2025.