Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2015, n. 11352
CASS
Sentenza 10 febbraio 2015

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Massime1

In tema di reati finanziari, l'attenuante speciale del pagamento del debito tributario, prevista dall'art. 13 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è applicabile in caso di adesione all'accertamento, atteso che il suo riconoscimento è subordinato all'integrale estinzione dell'obbligazione tributaria mediante il pagamento anche in caso di espletamento delle speciali procedure conciliative previste dalla normativa fiscale.

Commentario1

  • 1Come evitare la segnalazione alla Procura dopo lo schema di atto
    Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 30 ottobre 2025

    Ravvedimento operoso e accertamento con adesione: quando e come neutralizzare il rischio penale prima che venga emesso l'avviso di accertamento, ex art. 13 D.Lgs. n. 74/00. La ricezione di uno schema di atto dall'Agenzia delle Entrate contenente l'avvertenza di una potenziale segnalazione alla Procura della Repubblica rappresenta uno dei momenti più delicati imprese e professionisti. L'indicazione che “in caso di emissione dell'avviso di accertamento sarà interessata, con separata trattazione, la competente Autorità Giudiziaria” viene spesso percepita come una condanna inevitabile. Ma c'è una disposizione può cambiare radicalmente le sorti della situazione: lo schema di atto non è una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2015, n. 11352
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11352
Data del deposito : 10 febbraio 2015

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