Sentenza 8 marzo 2017
Massime • 1
In tema di sospensione del processo "in absentia", la deroga prevista dall'art. 15-bis legge n. 67 del 2014 non è operativa se nei confronti dell'imputato sia stato già emesso decreto di irreperibilità e, in tal caso, si applica l'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., con annullamento della sentenza di primo grado e restituzione degli atti al primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2017, n. 37190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37190 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2017 |
Testo completo
37 19 0-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 08/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 691/2017 MAURIZIO FUMO - Presidente - REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.27153/2016 FRANCESCA MORELLI ANTONIO SETTEMBRE GIUSEPPE RICCARDI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LZ MA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Roberto Carlo Giovanni Brambilla, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/10/2015 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 13/02/2012, riduceva la pena inflitta ad anni 3 e mesi 3 di reclusione, confermando l'affermazione di responsabilità penale di CA HA per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere, in qualità di amministratore unico della BR Servizi s.r.l., dichiarata fallita il 04/11/2009, distratto i beni sociali, tra cui 3 autovetture possedute in leasing, ed una BMW, e per aver locato in しん leasing una Lamborghini Coupè, per ragioni estranee agli scopi sociali, nonché per aver distrutto o occultato le scritture contabili.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di CA HA, Avv. Roberta Canavese, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge, sostanziale e processuale: lamenta che la Corte territoriale, sul presupposto che l'imputata non avesse avuto conoscenza del processo, in quanto si trovava all'estero, abbia disposto la restituzione in termini per la proposizione dell'appello, anziché disporre la restituzione degli atti al giudice di primo grado, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà altrimenti precluse in grado di appello.
2.2. Violazione di legge in relazione al principio del ne bis in idem: lamenta che, in relazione alle tre autovetture KIA oggetto di distrazione, sia già stata condannata, con sentenza della Corte di Appello di Milano del 11/06/2015, per appropriazione indebita.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità: contesta l'effettivo svolgimento dei poteri di amministrazione, essendo l'imputata, giovane e priva di competenze tecniche, residente all'estero, sicchè la carica formale doveva ritenersi meramente fittizia;
deduce che il dissesto economico dovesse sussistere già prima dell'assunzione della carica, come emerge dal contrasto tra i dati finanziari dei bilanci rinvenuti fino al 2007 e le dichiarazioni fiscali;
lamenta l'assenza di dolo in relazione allo stato di dissesto, che deve ritenersi elemento costitutivo, evento del reato di bancarotta;
contesta, altresì, l'affermazione di responsabilità per la bancarotta documentale, che non può essere fondata solo sulla formale accettazione della carica;
peraltro, il curatore non era riuscito a contattare l'imputata, sicchè la mancata consegna della documentazione contabile era legata all'assenza di consapevolezza della procedura fallimentare.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione: deduce che l'assenza di consapevolezza dell'obbligo di depositare la documentazione contabile può fondare soltanto la responsabilità per bancarotta semplice.
2.5. Con memoria pervenuta il 20/02/2017 il difensore, Avv. Roberto Brambilla, ha depositato motivi aggiunti, sostenendo che la Corte di Appello aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione, che avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e disporre il rinvio CR degli atti al giudice di primo grado, poiché si applica la disciplina di cui all'art. 604, comma 5 bis, c.p.p., introdotta con I. 67/2014, e che l'affermazione di colpevolezza non può essere fondata sull'irreperibilità dell'imputata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L'art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, comma 3, I. 28 aprile 2014, n. 67, prevede che "Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado". In ordine all'applicabilità della disposizione richiamata, va rammentato che la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma (Sez. 5, n. 44177 del 01/10/2015, El Harbaoui, Rv. 265133; Sez. 5, n. 54921 del 08/06/2016, Fatih, Rv. 268406; Sez. 5, n. 34180 del 17/02/2016, Golemi, Rv. 267655). Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della 1. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento (Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107). Tanto premesso, la sentenza impugnata va annullata in quanto, nonostante fosse stata proposta richiesta di rinnovazione degli atti dibattimentali (richiesta del 13/03/2015), la Corte territoriale ha disposto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado senza tuttavia pronunciarsi in ordine all'istanza di rinnovazione (ex multis, Sez. 2, n. 3 51041 del 09/11/2016, Fossati, Rv. 268944: "Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione, ha diritto ad ottenere la "integrale" rinnovazione della istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603 cod. proc. pen., in ragione del necessario coordinamento, in linea con l'art. 6 Cedu, tra la disposizione dell'art. 175, comma secondo, e quella dell'art. 603, comma quarto, cod. proc. pen."). Peraltro, nel caso in esame non ricorreva la deroga, prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma 2, 1. 67 del 2014, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, poiché l'imputata era già stata dichiarata irreperibile nel corso del giudizio di primo grado, come si evince dalla stessa intestazione della sentenza del Tribunale di Milano. La dichiarazione di irreperibilità, infatti, ha determinato l'applicabilità della nuova disciplina, introdotta con la I. 67/2014, che, all'art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen., prevede la nullità della sentenza di primo grado ed il rinvio degli atti al giudice di primo grado (Sez. 2, n. 29008 del 27/05/2014, Huaco Elias, Rv. 260038). Essendo le altre questioni proposte assorbite dall'accoglimento del primo motivo, va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nonché quella di primo grado e la restituzione degli atti al Tribunale di Milano per il corso ulteriore, anche per la valutazione dell'eccezione relativa al bis in idem con la sentenza di condanna (divenuta irrevocabile in seguito alla sentenza n. 52196 del 14/10/2016 di questa Corte) per l'appropriazione indebita di tre autovetture, oggetto altresì del presente procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Milano per il corso ulteriore. Così deciso in Roma il 08/03/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Maurizio Fumo Giuseppe Riccard e cifi 26 LUB 11. FUNZIONARIO CIUDITTAHO Corres La